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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
RU IN, Relatore
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 18/02/2026 Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza della motivazione, annullandolo;
dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa, in tutto od in parte, annullando l'atto impugnato;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, dichiarare l'illegittimità dell'atto irrogativo della sanzione con l'aumento ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 472/97, annullandolo
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6Z01GX01467/2024, notificato il 29.10.2024, da
Agenzia delle Entrate, e riferito ad Irpef, Iva, Irap anno di imposta 2019.
Con il provvedimento impugnato al ricorrente è stato contestato, in conformità al disposto di cui all'art. 14, co. 4, L. 537/1993, come reddito da attività professionale di cui all'art. 53 D.P.R. 917/1986, un reddito non dichiarato, derivante dal compimento di attività penalmente illecite, per un ammontare imponibile di euro
84.000.
Il ricorrente avrebbe fatto parte di una associazione criminale volta alla realizzazione di frodi fiscali e previdenziali attraverso il loro preordinato fallimento.
Motivi del ricorso:
1. violazione degli artt. 32, 33, 38, 39 e 41bis D.P.R. 600/73, dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993, dell'art. 53
D.P.R. 917/86, degli artt. 21, 23 e 54 D.P.R. 633/72, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed all'art. 7, co. 5bis, D.Lgs. 546/92, illegittimità ed infondatezza della pretesa, in quanto l'avviso è fondato su una ricostruzione di tipo “indiretto-presuntivo” delle conclusioni, fondate su sole prove orali (ovvero dichiarazioni di una indagata, Nom._1, dipendente della società18-81 s.r.l., che ha affermato che l'indicazione
“contatto 7”, contenuta in un calendario rinvenuto, deve riferirsi al Ric._1 e che allo stesso sono state corrisposte somme in contanti. Ric._1 non ha mai partecipato ad attività delittuose o ad associazioni intente a commettere delitti. Il Ric._1 si è limitato a svolgere, a favore delle cooperative coinvolte nell'indagine penale, l'attività professionale tipica del ragioniere commercialista, senza prendere parte a decisioni commerciali o finanziarie.
2. violazione dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993, illegittimità ed infondatezza dell'accertamento, in quanto n base alla disposizione di cui al citato art. 14, co. 4, nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 D.P.R. 917/1986 devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da attività qualificabili come illecito penale. Qualora
i proventi in questione non possano ricomprendersi in una delle categorie reddituali delineate dal citato art. 6, gli stessi proventi vanno attributi alla categoria di redditi diversi.
3. violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73, degli artt. 54 e 56 D.P.R. 633/72, anche in relazione all'art. 7 L.
212/00 e all'art. 3 L. 241/90, carenza di motivazione e mancata indicazione degli elementi probatori, in quanto l'atto impugnato non soddisfa il requisito dell'indicazione dei c.d. “presupposti di fatto” e delle "ragioni giuridiche".
4. violazione dell'art. 7, co. 3, D.Lgs. 472/1997, illegittimità dell'atto irrogativo della sanzione per insussistenza dell'ipotesi di recidiva. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Si ricorda preliminarmente che questa Corte di giustizia tributaria ha già emesso due pronunce relative alla posizione fiscale del ricorrente, derivante dalla pretesa partecipazione dello stesso ad una associazione finalizzata alla realizzazione di frodi fiscali: l'anno di imposta 2016 è stato deciso dalla sentenza n. 242 del
2024; gli anni di imposta 2017-2018 sono stati decisi dalla sentenza n. 87 del 2025. In entrambe le decisioni la Corte ha accolto il ricorso.
Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell'autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).
Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalle pronunce precedenti, e ritiene che anche questo ricorso sia fondato.
2. È fondato, in particolare, il primo motivo.
Come rilevato nelle precedenti sentenze, infatti, non emergono dagli atti elementi chiari e univoci per sostenere il coinvolgimento del Ric._1 nel sistema fraudolento e la percezione da parte di questi di € 7000 al mese in nero da parte dell'associazione a delinquere che gestiva le cooperative.
Quel che è certo e pacificamente ammesso dallo steso Ric._1 è che egli si occupava della contabilità delle cooperative coinvolte nelle indagini penali ma resta incerto allo stato il ruolo svolto e la percezione di somme provenienti dal reato.
Da quanto emerge dagli atti depositati e dalle controdeduzioni a carico del Ric._1 vi sarebbero le dichiarazioni della segretaria Nom._1.
Pur richiamato il principio del doppio binario tra giudizio tributario e giudizio penale e della tendenziale autonomia degli stessi, solo parzialmente inciso dall'introduzione dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (v.
Cass. Sez. 5, 07/04/2025, n. 9148, Rv. 674493 – 01) che può condurre ad esiti diversi tra i due giudizi, va evidenziato che le sole dichiarazioni della coindagata non sono sufficienti a provare il coinvolgimento del Ric._1 nell'associazione a delinquere e nella frode delle cooperative, perché la Nom._1 è incerta già sulla dazione in nero del denaro a Ric._1.
La stessa, infatti, parla di € 5000 o 7.000 in nero facendo riferimento ad un calendario ma sembrerebbe solo per le annualità successive al 2019. Quindi, per quel che qui interessa, non è dato sapere se nel 2019
(annualità oggetto del presente ricorso) venisse consegnata la somma di € 5000 o 7000 al mese. Inoltre, anche in merito alla consegna della somma, la Nom._1 non riferisce con certezza che la stessa sia stata sempre consegnata al Ric._1. Infatti la coindagata ha dichiarato che negli anni precedenti al 2020 nel calendario la somma destinata al Ric._1 era indicata con il suo nome ma che successivamente da metà del 2019 Nom._2 le aveva detto di scrivere “contatto 7” e che la somma di euro 7000 veniva consegnata talvolta al Ric._1 ma altre volte ad Nom._2 o messa in cassaforte. Non è, pertanto, dato comprendere se e quali somme nel 2019 siano state consegnate con certezza dalla Nom._1 o da Nom._2 al . Ric._1
Le intercettazioni telefoniche non forniscono elementi di conforto certi alle dichiarazioni della coindagata, poiché Ric._1 era molto cauto e, pertanto, non vi sono intercettazioni certamente concludenti nei confronti dello stesso e del ruolo svolto ma, soprattutto, della somma percepita in contanti.
L'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. n. 546 del 1992 dispone che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
(…)”.
In definitiva, in una situazione, quale quella in esame, in cui l'amministrazione finanziaria non è riuscita a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la fondatezza dell'atto impositivo, il ricorso deve essere accolto.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
3. Sussistono gli eccezionali motivi per disporre la compensazione, atteso che l'esito del giudizio consegue ad una valutazione su elementi del fatto di complesso accertamento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
RU IN, Relatore
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01GX01467-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 18/02/2026 Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza della motivazione, annullandolo;
dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa, in tutto od in parte, annullando l'atto impugnato;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, dichiarare l'illegittimità dell'atto irrogativo della sanzione con l'aumento ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 472/97, annullandolo
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6Z01GX01467/2024, notificato il 29.10.2024, da
Agenzia delle Entrate, e riferito ad Irpef, Iva, Irap anno di imposta 2019.
Con il provvedimento impugnato al ricorrente è stato contestato, in conformità al disposto di cui all'art. 14, co. 4, L. 537/1993, come reddito da attività professionale di cui all'art. 53 D.P.R. 917/1986, un reddito non dichiarato, derivante dal compimento di attività penalmente illecite, per un ammontare imponibile di euro
84.000.
Il ricorrente avrebbe fatto parte di una associazione criminale volta alla realizzazione di frodi fiscali e previdenziali attraverso il loro preordinato fallimento.
Motivi del ricorso:
1. violazione degli artt. 32, 33, 38, 39 e 41bis D.P.R. 600/73, dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993, dell'art. 53
D.P.R. 917/86, degli artt. 21, 23 e 54 D.P.R. 633/72, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed all'art. 7, co. 5bis, D.Lgs. 546/92, illegittimità ed infondatezza della pretesa, in quanto l'avviso è fondato su una ricostruzione di tipo “indiretto-presuntivo” delle conclusioni, fondate su sole prove orali (ovvero dichiarazioni di una indagata, Nom._1, dipendente della società18-81 s.r.l., che ha affermato che l'indicazione
“contatto 7”, contenuta in un calendario rinvenuto, deve riferirsi al Ric._1 e che allo stesso sono state corrisposte somme in contanti. Ric._1 non ha mai partecipato ad attività delittuose o ad associazioni intente a commettere delitti. Il Ric._1 si è limitato a svolgere, a favore delle cooperative coinvolte nell'indagine penale, l'attività professionale tipica del ragioniere commercialista, senza prendere parte a decisioni commerciali o finanziarie.
2. violazione dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993, illegittimità ed infondatezza dell'accertamento, in quanto n base alla disposizione di cui al citato art. 14, co. 4, nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 D.P.R. 917/1986 devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da attività qualificabili come illecito penale. Qualora
i proventi in questione non possano ricomprendersi in una delle categorie reddituali delineate dal citato art. 6, gli stessi proventi vanno attributi alla categoria di redditi diversi.
3. violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73, degli artt. 54 e 56 D.P.R. 633/72, anche in relazione all'art. 7 L.
212/00 e all'art. 3 L. 241/90, carenza di motivazione e mancata indicazione degli elementi probatori, in quanto l'atto impugnato non soddisfa il requisito dell'indicazione dei c.d. “presupposti di fatto” e delle "ragioni giuridiche".
4. violazione dell'art. 7, co. 3, D.Lgs. 472/1997, illegittimità dell'atto irrogativo della sanzione per insussistenza dell'ipotesi di recidiva. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Si ricorda preliminarmente che questa Corte di giustizia tributaria ha già emesso due pronunce relative alla posizione fiscale del ricorrente, derivante dalla pretesa partecipazione dello stesso ad una associazione finalizzata alla realizzazione di frodi fiscali: l'anno di imposta 2016 è stato deciso dalla sentenza n. 242 del
2024; gli anni di imposta 2017-2018 sono stati decisi dalla sentenza n. 87 del 2025. In entrambe le decisioni la Corte ha accolto il ricorso.
Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell'autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).
Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalle pronunce precedenti, e ritiene che anche questo ricorso sia fondato.
2. È fondato, in particolare, il primo motivo.
Come rilevato nelle precedenti sentenze, infatti, non emergono dagli atti elementi chiari e univoci per sostenere il coinvolgimento del Ric._1 nel sistema fraudolento e la percezione da parte di questi di € 7000 al mese in nero da parte dell'associazione a delinquere che gestiva le cooperative.
Quel che è certo e pacificamente ammesso dallo steso Ric._1 è che egli si occupava della contabilità delle cooperative coinvolte nelle indagini penali ma resta incerto allo stato il ruolo svolto e la percezione di somme provenienti dal reato.
Da quanto emerge dagli atti depositati e dalle controdeduzioni a carico del Ric._1 vi sarebbero le dichiarazioni della segretaria Nom._1.
Pur richiamato il principio del doppio binario tra giudizio tributario e giudizio penale e della tendenziale autonomia degli stessi, solo parzialmente inciso dall'introduzione dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (v.
Cass. Sez. 5, 07/04/2025, n. 9148, Rv. 674493 – 01) che può condurre ad esiti diversi tra i due giudizi, va evidenziato che le sole dichiarazioni della coindagata non sono sufficienti a provare il coinvolgimento del Ric._1 nell'associazione a delinquere e nella frode delle cooperative, perché la Nom._1 è incerta già sulla dazione in nero del denaro a Ric._1.
La stessa, infatti, parla di € 5000 o 7.000 in nero facendo riferimento ad un calendario ma sembrerebbe solo per le annualità successive al 2019. Quindi, per quel che qui interessa, non è dato sapere se nel 2019
(annualità oggetto del presente ricorso) venisse consegnata la somma di € 5000 o 7000 al mese. Inoltre, anche in merito alla consegna della somma, la Nom._1 non riferisce con certezza che la stessa sia stata sempre consegnata al Ric._1. Infatti la coindagata ha dichiarato che negli anni precedenti al 2020 nel calendario la somma destinata al Ric._1 era indicata con il suo nome ma che successivamente da metà del 2019 Nom._2 le aveva detto di scrivere “contatto 7” e che la somma di euro 7000 veniva consegnata talvolta al Ric._1 ma altre volte ad Nom._2 o messa in cassaforte. Non è, pertanto, dato comprendere se e quali somme nel 2019 siano state consegnate con certezza dalla Nom._1 o da Nom._2 al . Ric._1
Le intercettazioni telefoniche non forniscono elementi di conforto certi alle dichiarazioni della coindagata, poiché Ric._1 era molto cauto e, pertanto, non vi sono intercettazioni certamente concludenti nei confronti dello stesso e del ruolo svolto ma, soprattutto, della somma percepita in contanti.
L'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. n. 546 del 1992 dispone che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
(…)”.
In definitiva, in una situazione, quale quella in esame, in cui l'amministrazione finanziaria non è riuscita a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la fondatezza dell'atto impositivo, il ricorso deve essere accolto.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
3. Sussistono gli eccezionali motivi per disporre la compensazione, atteso che l'esito del giudizio consegue ad una valutazione su elementi del fatto di complesso accertamento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate