Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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n. 866 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 866 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MUOIO FATIMA presso cui elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.12,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore dall'avv. PUNZO ROSARIA presso cui elettivamente domicilia in San
Giorgio a Cremano (NA), alla Via De Lauzieres n. 33,
RESISTENTE
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NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori con conferma della disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro tre figli ( Per_1
nato il [...], nata il [...] ed nata il [...]), ha Per_2
chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale;
affidarsi i figli minori in via esclusiva alla madre e regime di visita padre-figli; porsi a carico del ricorrente un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori di
€.750,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti di affido condiviso dei figli minori con contributo al mantenimento della prole a suo carico di euro 300,00 mensili.
All'udienza del 17.03.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnava alla moglie la casa coniugale;
disponeva che il padre potesse vedere i figli minori e tenerli con sé tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nonché, a
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settimane alterne, il sabato dalle ore 16.00 alle 19e30 della domenica;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori, oltre al giorno della festa del papà; poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Napoli e COA Napoli del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
All'udienza del 21.06.2022 il GI tentava la conciliazione della lite e le parti concordavano per l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre, regime di visita per il padre il quale potrà stare con i minori durante la settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:30 con l'impegno del padre a trascorrere ulteriore tempo qualora gli fosse possibile perché libero dagli impegni di lavoro con il consenso della madre;
per il resto si riportavano all'ordinanza presidenziale che chiedevano confermarsi.
Tuttavia, alla successiva udienza del 27.10.2022 le parti rappresentavano la concreta difficoltà di porre in esecuzione gli accordi presi, ed ammesse le istanze istruttorie avanzate in atti, espletata la prova testimoniale all'udienza del 6.02.24, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
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Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011); invero non è sufficiente la generica prova di condotte che al
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più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili - o civile - volta al risarcimento dei danni - ;. Pertanto la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art. 143 c.c.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente fonda la sua domanda deducendo che la fine del rapporto matrimoniale è stata determinata dall'abbandono della abitazione familiare da parte del marito avvenuto, secondo la prospettazione attorea, improvvisamente, senza giustificato motivo nel settembre 2020, accampando necessità lavorative che lo costringevano a trasferirsi a Lugano.
Non è contestato da parte del resistente che effettivamente la convivenza coniugale cessava nel settembre 2020 ed invero sul punto convergono anche le deposizioni dei testi della ricorrente, che riferiscono concordemente che il resistente lasciò la casa familiare andando in Svizzera, riconoscendo di aver iniziato a versare sul conto corrente della ricorrente l'importo mensile di euro 300,00, circostanza questa che conferma il definitivo distacco del dalla casa coniugale. CP_1
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I testi della ricorrente S.O. e G.L. confermavano l'allontanamento del settembre 2020, riferendo G.L. che il resistente, rientrato in Italia, collocò la propria abitazione in Italia presso i suoi genitori e non presso la casa coniugale. Entrambi i testi hanno riferito che sia prima della partenza che una volta giunto in Svizzera non forniva alcun dettaglio in ordine all'occasione lavorativa che affermava essergli stata offerta, né alcun riferimento preciso del luogo in cui si trovava rendendosi raramente reperibile al suo recapito telefonico.
Ciò detto, la condotta del resistente integra senz'altro una grave violazione dei doveri coniugali di coabitazione, di assistenza morale e materiale.
Ciò posto in ordine alla condotta di abbandono della casa familiare appare opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: " In tema di separazione personale dei coniugi,
l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione,
a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza""( Cass. Sez. I n. 19328 del 29.09.2015 e da ultimo Cass. n.
11792/2021). La Cassazione ( vedi anche 14591/19) ha infatti ripetutamente precisato che perché il volontario abbandono del domicilio coniugale non possa essere considerato ex sé causa sufficiente di addebito
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della separazione, chi ha posto in essere l'abbandono deve provare che esso
è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto"; conf. Cass. 10719/2013; Cass. 25663/2014). ......non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. (Cass. 10719/2013; Cass. 25663/2014). La Corte di legittimità correttamente individua , nella sostanza, la necessità di una giusta causa scriminante di agevole prova, nel caso di immediata e tempestiva proposizione della domanda di separazione da parte del coniuge che si è allontanato dalla abitazione familiare, ma ravvisabile anche nel caso in cui il coniuge che si è allontanato abbia agito comunque in una situazione di preesistente intollerabilità della coabitazione (che il Tribunale reputa nel caso di specie conseguente all'adulterio della P. di cui oltre e comunque riferita in termini inequivoci dallo stesso teste il quale riferiva un litigio Tes_1
violento tra i coniugi all'esito del quale il R. andava via).
Ebbene non solo il resistente non ha provato che il suo comportamento sia dipeso da comportamenti contrari ai doveri coniugali della moglie ma non ha neppure provato che la sua condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
• Sulla domanda di affido e mantenimento dei minori Per_1
nato l'[...], nata il [...] ed nata il Per_2
25.06.2018).
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In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi dei minori, va premesso che, essendovi richieste contrastanti tra le parti, spetta al Collegio stabilire se possa essere o meno confermato il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, di affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre.
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi
Giudici hanno statuito che: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:” Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che “Sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare
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le esigenze affettive e di vita dei figli” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre
2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse dei minori.
Segnatamente, nonostante la conflittualità tra i coniugi che ha inevitabilmente inciso anche nei rapporti padre-figli, all'udienza del
21.06.2022 le parti concordavo per l'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre e non è stato individuato alcun elemento contrario allo stesso.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con i figli, ritiene il Collegio che vada confermato il calendario degli incontri pattuito in sede di udienza presidenziale con la modifica degli orari per il giorno del martedì ed il giovedì in particolare: il padre potrà vedere i figli minori e tenerli con sé tutti i martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 16.00 alle
19e30 della domenica;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori, oltre al giorno della festa del papà.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, in ragione dell'età delle stesse e delle questioni da dover decidere ritenendosi che l'ascolto sarebbe pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori.
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Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori
(12 anni), (10 anni) ed (6 anni), soccorrono i criteri di cui Per_1 Per_2
di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dei figli, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007).
In secondo luogo, convivendo tutti e tre i minori con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza delle stesse presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche delle parti, va evidenziato che la sig.ra ha dichiarato innanzi al Presidente di essere casalinga mentre in Parte_1
costanza di matrimonio collaborava saltuariamente nell'azienda della sua famiglia di origine insieme al marito senza essere inquadrata. Il resistente invece ha dichiarato in sede presidenziale che nei primi anni di matrimonio svolgeva attività lavorativa senza alcun inquadramento, presso il laboratorio dell'azienda familiare “Vanilla SAS di AT D'NI, di proprietà del suocero, in cui la sig.ra risultava essere socia Parte_1
accomandante, ma che per divergenze familiari lasciava l'azienda per aprire nel 2019 un Bar-gelateria denominato “L'Alcalà” di cui era amministratore unico, e chiuderlo nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid
19. Da qui il trasferimento in Svizzera (Lugano), per fare poi rientro in Italia svolgendo ad oggi lavori saltuari quale cameriere a chiamata e percependo uno stipendio di €.800,00 mensili circa.
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Ebbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che il resistente per l'anno 2018 ha prodotto un reddito pari ad €.287,9 e per l'anno 2019 un reddito pari ad €.163,00 mentre è stato assunto con contratto a tempo determinato a partire dal 01.03.2023 presso la F.D.S. Chocolate srl con la qualifica di cioccolataio con uno stipendio di €.1.580,00 mensili ma nulla produce in seguito al termine del rapporto di lavoro (31.08.2023) né allega certificazione dell'Agenzia dell'Entrate per gli anni 2020, 2021 e 2022, limitandosi a depositare autocertificazione nel quale dichiara un reddito per l'anno 2023 pari ad €.2.979,00. Orbene, considerata come parametro di riferimento la somma stabilita in sede di udienza presidenziale in favore dei figli, nonché il tempo trascorso e le aumentate esigenze dei minori, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento delle figlie l'importo mensile di € 750,00 (settecentocinquanta/00). Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1
straordinarie per i figli secondo il protocollo del Tribunale di Napoli del
2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va infine confermata l'assegnazione alla ricorrente della ex casa coniugale, sita in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.110/5 in quanto, convivendo in detta abitazione la madre con i minori, il provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse dei predetti a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 155 quater c.c.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
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Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a;
Controparte_1
2. affida i tre figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre- figli nei termini di cui in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la Parte_1
somma mensile di euro 750,00 (settecentocinquanta/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
5. assegna la ex casa coniugale alla sig.ra Parte_1
6. compensa le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 92, parte II, s. A, Sez. B,
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Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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