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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5312/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5312/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCO Parte_1 P.IVA_1
FABIANI, elettivamente domiciliata in Torino, Via Principe Amedeo nr. 18, presso l'Avv. Daniele Maranzano Attrice
contro
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti DANIELE Controparte_1 P.IVA_2
MA e LA LL, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, Via Santa Teresa nr. 12 Convenuta
Oggetto: ripetizione di indebito – contratti bancari
Conclusioni di parte attrice:
“Accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa al rapporto de quo;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto;
e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto azionato per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 76.445,14 (come risultante dal conteggio del CTU sulla base delle osservazioni del CTP attoreo pag. 30 e 37 della consulenza tecnica d'ufficio); - condannare la convenuta a pagare la somma di € 76.445,14, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. Con condanna della pagina 1 di 4 convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Disattese tutte le domande, deduzioni, eccezioni ed istanze avversarie dichiari prescritte tutte le domande attoree e, in ogni caso, le respinga siccome infondate in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo, in relazione al conto corrente n. 3022, l'accertamento Controparte_2 dell'illegittimità degli addebiti per complessivi € 88.656,32, poi ridotti ad € 76.445,14 in sede di precisazione delle conclusioni, con condanna della convenuta alla restituzione di detta somma a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi e spese. L'attrice ha dedotto di aver intrattenuto il rapporto originariamente con Controparte_3
(poi incorporata in ), estinto il 23.03.2011, lamentando l'applicazione di interessi Controparte_2 anatocistici, ultra-legali, commissione di massimo scoperto e spese in assenza di valida pattuizione scritta. Ha altresì chiesto disporsi consulenza tecnica contabile per la ricostruzione del saldo. Si è costituita eccependo in via preliminare la prescrizione e, nel merito, Controparte_2
l'infondatezza della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio, stante la produzione dei soli estratti conto scalari, nonché la validità delle condizioni contrattuali applicate. Con ordinanza del 02.07.2024 è stata disposta consulenza tecnica contabile, affidata al dott. . Persona_1
Esperita la consulenza e precisate le conclusioni all'udienza del 9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione di prescrizione Va osservato in via preliminare che, secondo il principio della c.d. “ragione più liquida”, il giudice può definire la controversia sulla base della questione che risulti di più immediata e agevole soluzione, assorbendo ogni altra (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 9936/2014). Nel caso di specie, tale questione è rappresentata dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, la cui fondatezza rende superfluo l'esame del merito. L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. instaurata dal correntista è soggetta alla prescrizione decennale e per individuare il relativo termine di decorrenza occorre prendere in considerazione le indicazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010, che ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
pagina 2 di 4 Con riferimento alle rimesse solutorie, che costituiscono veri e propri pagamenti poiché determinano uno spostamento patrimoniale dal correntista alla banca, la prescrizione decennale decorre dal momento del pagamento. Diversamente, con riferimento alle rimesse ripristinatorie, che reintegrano la provvista entro i limiti dell'affidamento concesso, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto. Ne consegue che, nell'ambito di un contratto di apertura di credito in conto corrente, le rimesse solutorie risultano immediatamente ripetibili, mentre con riguardo alle rimesse ripristinatorie il diritto alla restituzione sorge solo al termine del rapporto, poiché prima non si realizza alcun pagamento in senso tecnico. Fatta tale premessa, si osserva che secondo il consolidato canone interpretativo in materia, quando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (ex multis Cass. n. 17584 del 2024). Viceversa, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Sezioni Unite n. 15895 del 13 giugno 2019). Ne consegue che, una volta sollevata l'eccezione di prescrizione, grava sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare i versamenti come reintegrazione della provvista entro il fido concesso, spostando così il dies a quo della prescrizione alla chiusura del conto. Applicando tali principi ai fatti di causa, si osserva che parte attrice si è limitata a produrre i soli estratti conto scalari, omettendo la produzione degli estratti conto analitici indispensabili per una ricostruzione puntuale delle singole operazioni sul rapporto. Tale carenza probatoria non è neppure imputabile alla parte convenuta, atteso che non risulta che parte attrice abbia avanzato istanza di esibizione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), nei limiti temporali decennali fissati dalla norma. L'unica richiesta agli atti, datata 5.03.2021 (cfr. doc. 1 attoreo), riguarda il conto estinto il 23.03.2011, oltre il termine decennale di conservazione gravante sulla banca, e non contiene alcun riferimento agli estratti conto analitici, limitandosi a menzionare i contratti di apertura del rapporto. Questa carenza documentale è stata espressamente evidenziata dal CTU, il quale ha dichiarato l'impossibilità di individuare con certezza la natura delle singole rimesse, adottando tuttavia un criterio sintetico basato sul decremento del saldo per valuta, con un grado di approssimazione ritenuto accettabile (cfr. pag. 17 relazione tecnica d'ufficio). Sulla base di tale metodologia, il CTU ha accertato che le rimesse solutorie, calcolate in due scenari (fido di cassa e fido di cassa più fido commerciale), ammontano rispettivamente a € 4.255.427,46 e a € 2.282.535,80, importi entrambi di gran lunga superiori all'indebito ricalcolato (€ 74.520,83), sicché non è neppure rilevante stabilire quale dei due scenari sia corretto. pagina 3 di 4 Tale dato è dirimente ai fini della decisione, poiché, pur in presenza di documentazione incompleta e in difetto di prova rigorosa circa la natura ripristinatoria delle rimesse, l'accertamento tecnico ha confermato la prevalente natura solutoria delle stesse, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di ciascuna annotazione in conto.
Considerato che
il primo atto interruttivo risulta inoltrato solo il 05.03.2021 (cfr. doc. 1 attoreo) e che il rapporto di conto corrente è stato chiuso, per stessa ammissione di parte attrice, il 23.03.2011, deve ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione. Pertanto, l'eccezione sollevata dalla convenuta va accolta e la domanda attorea di ripetizione di indebito rigettata. In applicazione del principio della ragione più liquida, resta assorbita ogni altra questione.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 3.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5312/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCO Parte_1 P.IVA_1
FABIANI, elettivamente domiciliata in Torino, Via Principe Amedeo nr. 18, presso l'Avv. Daniele Maranzano Attrice
contro
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti DANIELE Controparte_1 P.IVA_2
MA e LA LL, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, Via Santa Teresa nr. 12 Convenuta
Oggetto: ripetizione di indebito – contratti bancari
Conclusioni di parte attrice:
“Accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa al rapporto de quo;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto;
e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto azionato per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 76.445,14 (come risultante dal conteggio del CTU sulla base delle osservazioni del CTP attoreo pag. 30 e 37 della consulenza tecnica d'ufficio); - condannare la convenuta a pagare la somma di € 76.445,14, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. Con condanna della pagina 1 di 4 convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Disattese tutte le domande, deduzioni, eccezioni ed istanze avversarie dichiari prescritte tutte le domande attoree e, in ogni caso, le respinga siccome infondate in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo, in relazione al conto corrente n. 3022, l'accertamento Controparte_2 dell'illegittimità degli addebiti per complessivi € 88.656,32, poi ridotti ad € 76.445,14 in sede di precisazione delle conclusioni, con condanna della convenuta alla restituzione di detta somma a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi e spese. L'attrice ha dedotto di aver intrattenuto il rapporto originariamente con Controparte_3
(poi incorporata in ), estinto il 23.03.2011, lamentando l'applicazione di interessi Controparte_2 anatocistici, ultra-legali, commissione di massimo scoperto e spese in assenza di valida pattuizione scritta. Ha altresì chiesto disporsi consulenza tecnica contabile per la ricostruzione del saldo. Si è costituita eccependo in via preliminare la prescrizione e, nel merito, Controparte_2
l'infondatezza della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio, stante la produzione dei soli estratti conto scalari, nonché la validità delle condizioni contrattuali applicate. Con ordinanza del 02.07.2024 è stata disposta consulenza tecnica contabile, affidata al dott. . Persona_1
Esperita la consulenza e precisate le conclusioni all'udienza del 9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione di prescrizione Va osservato in via preliminare che, secondo il principio della c.d. “ragione più liquida”, il giudice può definire la controversia sulla base della questione che risulti di più immediata e agevole soluzione, assorbendo ogni altra (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 9936/2014). Nel caso di specie, tale questione è rappresentata dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, la cui fondatezza rende superfluo l'esame del merito. L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. instaurata dal correntista è soggetta alla prescrizione decennale e per individuare il relativo termine di decorrenza occorre prendere in considerazione le indicazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010, che ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
pagina 2 di 4 Con riferimento alle rimesse solutorie, che costituiscono veri e propri pagamenti poiché determinano uno spostamento patrimoniale dal correntista alla banca, la prescrizione decennale decorre dal momento del pagamento. Diversamente, con riferimento alle rimesse ripristinatorie, che reintegrano la provvista entro i limiti dell'affidamento concesso, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto. Ne consegue che, nell'ambito di un contratto di apertura di credito in conto corrente, le rimesse solutorie risultano immediatamente ripetibili, mentre con riguardo alle rimesse ripristinatorie il diritto alla restituzione sorge solo al termine del rapporto, poiché prima non si realizza alcun pagamento in senso tecnico. Fatta tale premessa, si osserva che secondo il consolidato canone interpretativo in materia, quando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (ex multis Cass. n. 17584 del 2024). Viceversa, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Sezioni Unite n. 15895 del 13 giugno 2019). Ne consegue che, una volta sollevata l'eccezione di prescrizione, grava sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare i versamenti come reintegrazione della provvista entro il fido concesso, spostando così il dies a quo della prescrizione alla chiusura del conto. Applicando tali principi ai fatti di causa, si osserva che parte attrice si è limitata a produrre i soli estratti conto scalari, omettendo la produzione degli estratti conto analitici indispensabili per una ricostruzione puntuale delle singole operazioni sul rapporto. Tale carenza probatoria non è neppure imputabile alla parte convenuta, atteso che non risulta che parte attrice abbia avanzato istanza di esibizione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), nei limiti temporali decennali fissati dalla norma. L'unica richiesta agli atti, datata 5.03.2021 (cfr. doc. 1 attoreo), riguarda il conto estinto il 23.03.2011, oltre il termine decennale di conservazione gravante sulla banca, e non contiene alcun riferimento agli estratti conto analitici, limitandosi a menzionare i contratti di apertura del rapporto. Questa carenza documentale è stata espressamente evidenziata dal CTU, il quale ha dichiarato l'impossibilità di individuare con certezza la natura delle singole rimesse, adottando tuttavia un criterio sintetico basato sul decremento del saldo per valuta, con un grado di approssimazione ritenuto accettabile (cfr. pag. 17 relazione tecnica d'ufficio). Sulla base di tale metodologia, il CTU ha accertato che le rimesse solutorie, calcolate in due scenari (fido di cassa e fido di cassa più fido commerciale), ammontano rispettivamente a € 4.255.427,46 e a € 2.282.535,80, importi entrambi di gran lunga superiori all'indebito ricalcolato (€ 74.520,83), sicché non è neppure rilevante stabilire quale dei due scenari sia corretto. pagina 3 di 4 Tale dato è dirimente ai fini della decisione, poiché, pur in presenza di documentazione incompleta e in difetto di prova rigorosa circa la natura ripristinatoria delle rimesse, l'accertamento tecnico ha confermato la prevalente natura solutoria delle stesse, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di ciascuna annotazione in conto.
Considerato che
il primo atto interruttivo risulta inoltrato solo il 05.03.2021 (cfr. doc. 1 attoreo) e che il rapporto di conto corrente è stato chiuso, per stessa ammissione di parte attrice, il 23.03.2011, deve ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione. Pertanto, l'eccezione sollevata dalla convenuta va accolta e la domanda attorea di ripetizione di indebito rigettata. In applicazione del principio della ragione più liquida, resta assorbita ogni altra questione.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 3.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_4
pagina 4 di 4