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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente
TRA
con sede legale in Arzano alla Via Torricelli n.
2 - Località Squillace (C.F. , P. Iva Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale società incorporante la , P.IVA_2 CP_1
elettivamente domiciliata in Nola alla via On.le F. Napolitano n. 9 presso l'avv. Giuseppe Palladino (CF:
[...]
da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata in sede di iscrizione a C.F._1
ruolo telematica della causa.
APPELLANTE
E
con sede in Aversa al viale Europa n. 62 (P. Iva , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio della Volpe (C.F.
[...]
) giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in C.F._2
via telematica e dall'avv. dall'avv. Tommaso Castiello (CF: ) su procura allegata alla CodiceFiscale_3
comparsa di costituzione di difensore aggiunto depositata telematicamente il 12.11.2019 e con loro elettivamente domiciliata in Napoli alla via Gramsci n. 21 presso lo studio dell'avv. Gaetano del Giudice.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Per la società vv. Giuseppe Palladino si riporta alla citazione in Parte_2
appello ed a tutti i propri scritti difensivi e precedenti verbali di causa, reiterando tutte le richieste ivi contenute,
da intendersi come qui trascritte, insistendo per la riforma e/o l'annullamento della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito anche nei precedenti verbali di causa in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed insiste nel fa rilevare che del tutto infondato, oltre che non provato, è l'appello incidentale non sorretto da alcuna valida argomentazione, sia di fatto che di diritto, oltre che assolutamente inammissibile;
in particolare, la scrivente difesa impugna le difese ed elementi argomentativi e valutativi del tutto nuovi rispetto alla comparsa di costituzione. Inoltre, si fa rilevare che la lettura dei precedenti verbali di causa e delle relative richieste ivi contenute dimostra l'abbandono da parte della appellata di parte delle proprie richieste istruttorie, non rinnovate in occasione delle precedenti udienze, il che avvalora ulteriormente l'infondatezza dell'appello incidentale, di cui si chiede il rigetto e, per tale motivo, si chiede anche il rigetto delle avverse richieste istruttorie. Infine, la scrivente difesa insiste per la remissione della causa sul ruolo istruttorio per la rinnovazione della CTU, per tutte le causali esposte nell'atto di citazione in appello, sulle stesse circostanze oggetto di valutazione tecnica come già richiesta in primo grado e per l'ammissione delle prove tempestivamente richieste con l'atto di citazione in appello: a tal riguardo, fa rilevare che l'adito Collegio già
nell'ordinanza che ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha valutato,
seppur sommariamente, che “le questioni prospettate dall'appellante non appaiono ictu oculi del tutto infondate”. Si chiede, quindi, che la causa venga rimessa sul ruolo prima del passaggio in decisione con nomina di un nuovo consulente, fissando in tempi celeri l'udienza di conferimento di incarico, posto che, nelle more, la sta subendo i pregiudizi dovuti alla intrapresa da parte della appellata azione esecutiva immobiliare, Parte_1
sulla base della sentenza impugnata e sospesa il che, è intuitivo, sta comportando non pochi pregiudizi per l'attività d'impresa, ed anche al cospetto, di contro, di una società appellata che risulta invece inattiva. In
subordine, si chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini di cui l'art. 190 c.p.c. ridotti della metà, per le stesse ragioni di definizione celere del contenzioso ed in modo che lo stesso non leda alle ragioni di parte appellante”.
PER L'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE: “Nel riportarsi a quanto già eccepito nelle precedenti pagina 2 di 25 difese si ribadisce che alcuna incapacità a testimoniare aveva, all'epoca della sua deposizione, il teste Tes_1
Infatti, l'interesse che impedisce la testimonianza, previsto dall'art. 146 cpc, deve legittimare una partecipazione al giudizio mediante un intervento principale adesivo ed autonomo e non un interesse di mero fatto che si verifica quando la persona chiamata a testimoniare sia titolare di un diritto autonomo anche se legato al primo giudizio. Nel caso in esame, infatti, il teste era il Direttore dei Lavori e, pertanto, Tes_1
titolare di un diritto completamente scardinato dal diritto dell'appaltatore atteso che il suo compenso, qualora non corrisposto, sarebbe dovuto essere versato indipendentemente dall'esito dell'attuale giudizio. Del resto ancora oggi non risulta, né è stata fornita prova da parte dell'appellante, che il teste abbia agito nei Tes_1
confronti delle parti costituite per il riconoscimento di un proprio diritto. Né potrebbe più richiederlo sia per il decorso del tempo e sia per il fatto che lo stesso è deceduto oltre 10 anni fa. A ciò si aggiunga che, qualora l'eccezione non sia stata formulata (come nel caso in esame) immediatamente dopo la prova, deve ritenersi che la appellante abbia prestato acquiescenza alla stessa ai sensi dell'art. 157 c.p.c. In subordine questa Corte
potrà disporre l'escussione dei testi di parte appellata ritenuta, a suo tempo, superflua, da parte del Giudice di primo grado. L'escussione di alcun teste potrà essere disposta in favore di la quale decadde dalla Parte_1
prova per non averli mai citati. Per i motivi esposti si conclude: Voglia l'Ill.ma Corte adita: 1) in via preliminare rigettare l'appello; 2) in via subordinata accogliere l'appello incidentale e quantificare il minor valore dell'opera in euro 29.085,50 in luogo di euro 55.000,00; 3) in via gradata confermare la sentenza appellata;
4) in via istruttoria disporre l'escussione dei testi già ammessi nel giudizio di I grado. Vittoria di spese con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato il 29.03.2005 presso la Sezione Distaccata di Casoria del
Tribunale di Napoli la s.a.s. ha chiesto di ingiungere alla il pagamento della somma di CP_2 CP_1
€ 232.684,78. A sostegno della pretesa azionata in via monitoria la società ricorrente ha riferito che, con contratto di appalto stipulato in data 25.01.2002, la le commissionava la realizzazione di un opificio CP_1
industriale nel Comune di Arzano alla via Torricelli, per un importo presunto dei lavori di € 620.000,00 oltre Iva,
e che con lo stesso contratto la committente nominava direttore dei lavori l'ing. Persona_1
Ha ancora riferito l'istante che, a fronte delle opere eseguite, il D.L. redigeva tre stati di avanzamento dei lavori coi relativi certificati di pagamento e che, ultimata la commessa, l'ing. certificava la fine dei Tes_1
pagina 3 di 25 lavori in data 18.12.2002 ed emetteva, il successivo 05.02.2003, certificato di regolare esecuzione degli stessi confermando il corrispettivo indicato nei tre s.a.l. , pur avendo regolarmente versato l'importo dei primi Pt_3
CP_ due non aveva tuttavia pagato la somma a saldo di € 193.903,96 oltre Iva portata dal terzo s.a.l. per un totale di € 232.684,78.
Il provvedimento monitorio, emesso in data 07.04.05 e notificato il 30.04.05, è stato tempestivamente opposto dall'ingiunta, poi fusasi per incorporazione nella la quale, lamentando l'esistenza di Parte_1
molteplici vizi delle opere realizzate ed adducendo il loro mancato collaudo con conseguente mancata accettazione delle stesse, ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto concluso inter partes e la condanna della alla restituzione delle somme Controparte_2
indebitamente incassate ed al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per un importo ragguagliato al valore delle opere realizzate, ai costi da affrontare per il loro rifacimento secondo le regole dell'arte ed al pregiudizio subito dalla propria immagine commerciale.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestando la Controparte_2
sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente che, in ogni caso, aveva accettato l'opera ricevendola in consegna ed occupando l'opificio che risultava nel possesso della committente sin dalla fine dei lavori.
La causa, ammessa la prova testimoniale chiesta dai contendenti (raccolta solo in parte per la ravvisata natura tecnica delle circostanze in essa richiamate) ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio con successivo richiamo a chiarimenti dell'ausiliare nominato, è stata decisa con sentenza pubblicata il 06.11.2018 e non notificata la quale ha così statuito: “a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 187 emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria in data 7.04.2005; b) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 138.903,96 oltre IVA, interessi legali
(da calcolarsi sulla sola quota capitale con esclusione dell'IVA) dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
c)
rigetta nel resto le domande delle parti;
d) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta del
50% delle spese di giudizio che liquida, al netto della menzionata decurtazione, in euro 200,00 per spese ed €
7.200,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Della Volpe, procuratore antistatario, disponendo la compensazione nella residua metà;
e) pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, in misura paritaria a carico di entrambe le parti”.
pagina 4 di 25 La suddetta decisione, per quanto è di interesse, è stata così motivata: “Va previamente accolta l'eccezione di incapacità a testimoniale del teste , direttore dei lavori in relazione all'appalto per Persona_1
cui è causa, ritualmente eccepita dalla controparte subito dopo l'assunzione della sua deposizione all'udienza del 3 marzo 2011. Invero, come noto, il direttore dei lavori di opera viziata va ritenuto soggetto avente un interesse tale da legittimare il suo intervento in causa ai sensi degli artt. 105 e 246 c.p.c., in ragione della responsabilità solidale con l'impresa appaltatrice per i vizi dell'opera. Di tale deposizione, pertanto, non si terrà conto ai fini della definizione del giudizio…
La difesa preliminare di parte opposta è incentrata sull'avvenuta dedotta accettazione dell'opera con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi del primo comma dell'art. 1667 c.c. In primo luogo, va esclusa la ricorrenza nella fattispecie di un'accettazione implicita dell'opera, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza prevalente, l'accettazione dell'opera non può essere considerata implicita nella consegna o nella corrispondente immissione in possesso, ma richiede un gradimento espresso da parte del committente
(Cass. 31 luglio 2017 n. 19019; Cass. 21 maggio 2013 n.15711). In secondo luogo, l'accettazione dell'opera non può essere desunta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal direttore dei lavori in quanto quest'ultimo è soggetto abilitato ad esprimere solo giudizi di carattere tecnico, e non anche a sostituirsi nella manifestazione della volontà di accettazione, che, essendo atto negoziale, deve necessariamente provenire dal committente (Cass. 21 giugno 2013 n. 15711; 1° marzo 2016 n. 4051).
Va, invece, accolta l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia in relazione ai vizi conosciuti e riconoscibili, ai sensi dell'art. art. 1666 c.c., il quale prevede che, in caso di verifica e pagamento per partite, il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti. Nel caso di specie i lavori sono terminati in data 18.12.2002, come emerge dal certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori, , e dalla impresa appaltatrice. Persona_1
Non emerge, invece, dagli atti di causa quando effettivamente vi sia stata la immissione in possesso da parte del committente;
tuttavia, dalle dichiarazioni dell'opponente, soprattutto con riferimento agli allagamenti verificatisi nel maggio 2004, emerge che l'attività dell'impresa era già avviata da molti mesi prima del pagamento delle prime due partite, avvenuto in data 16.09.2004, e della successiva denuncia dei vizi. Quest'
ultima è avvenuta con più lettere raccomandate, spedite in data 4.10.2004, 10.11.2004, 12.12.2004, a mezzo delle quali la lamentava “imprecisi ed irregolari lavori di costruzione, messa in opera di CP_1
pagina 5 di 25 pavimenti, pareti, collocazione di accessi, porte e finestre a causa dei quali, in caso di pioggia, si verificano notevoli infiltrazioni d'acqua che allagano e rendono impraticabili i locali della società, danneggiando seriamente il pavimento, le suppellettili, gli impianti e impedendo l'attività lavorativa”.
In ragione dei vizi riscontrati, la rifiutava il pagamento dell'ultima tranche del CP_1
corrispettivo pattuito ed invitava la ad una composizione transattiva della controversia. CP_2
Occorre pertanto rilevare la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi in quanto, limitatamente ai vizi conosciuti o riconoscibili, parte opponente non ha fornito alcun elemento in ordine alla formulazione di riserve al momento del pagamento delle prime due partite SAL, ovvero dell'intervenuta promessa dell'appaltatore di eliminazione dei vizi, al fine del superamento della presunzione di accettazione di cui all'art. 1666 comma 2 c.c.
Ciò, come su detto, vale in particolare per i vizi immediatamente riconoscibili e, di fatto, riscontrati con le lettere di denuncia, quali i dislivelli e gli avvallamenti della pavimentazione al primo piano (atto di citazione n. 1), il dislivello tra la pavimentazione posta al primo piano e la scala (n. 2), crepe nell'intonaco delle giunture dei pannelli (n. 3); posizionamento del portoncino di ingresso (n. 5); posizionamento del pozzetto di ispezione posto all'interno degli uffici, al piano terra (n. 8); fuoriuscita di acqua dal pozzetto di raccolta dello scarico proveniente dai bagni posti al primo piano (n. 10); copertura, con il getto della pavimentazione industriale, dei quindici pozzetti in cemento armato con staffe destinate ad una eventuale copertura futura del capannone (n.
12), copertura, con il getto di pavimentazione industriale, dei tombini posti lungo il corridoio tra i due stabilimenti della società opponente ( n. 14).
Trattasi infatti di vizi che, riguardando opere visibili, possono essere rilevati immediatamente e che, per loro natura, possono considerarsi conosciuti già dal momento della immissione in possesso.
Peraltro, va sottolineato che rispetto ad alcuni di questi vizi, in ogni caso, la garanzia non potrebbe operare atteso che riguardano opere che non formavano oggetto del contratto in questione, come si evince dal computo metrico allegato al contratto e dalla CTU redatta a firma dell'ing. altre doglianze Persona_2
sono invece riconducibili a precise scelte del committente o alle particolari modalità di utilizzazione del bene;
altre ancora sono state espressamente smentite dalla CTU.
In particolare, con riferimento al vizio della pavimentazione posta al primo piano (di cui al n. 1
dell'atto di citazione), il CTU ha riferito che la posa in opera della pavimentazione è completamente pagina 6 di 25 indipendente rispetto alle lamentate sconnessioni tra le pareti degli uffici che, per di più, sono risultate di entità
modesta.
Inoltre, la distribuzione degli uffici rilevata nel corso delle operazioni peritali è risultata diversa rispetto a quella originariamente realizzata dall'impresa opposta, cosicché è risultato impossibile verificare le sconnessioni sulle pareti degli uffici realizzate da quest'ultima.
Quanto al vizio di cui al n. 2), relativo al dislivello tra la pavimentazione posta al primo piano e la scala, va sottolineato che non si tratta di un vizio di costruzione, bensì della conseguenza di una precisa scelta del committente.
Non è infatti in contestazione che il rivestimento della scala fosse stato progettato originariamente in marmo ma successivamente, per una precisa scelta del committente, lo stesso fu realizzato in legno.
Appare pertanto condivisibile la conclusione del CTU per cui il dislivello venutosi a creare, con la conseguente necessità di realizzare un pianerottolo che andasse a coprire la conseguente pendenza, sia riconducibile a tale modifica concordata, piuttosto che ad un vizio della struttura portante.
Quanto alle crepe nell'intonaco delle giunture dei pannelli, di cui al n. 3) dell'atto di citazione, in base a quanto riferito dal CTU, esse sono riconducibili al transito degli autocarri interessati da manovre di carico e scarico e, infatti, i punti interessati sono localizzati sulle pareti al primo piano poste al confine con il piazzale di manovra, con conseguente riscontro obiettivo alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., in ogni caso adeguatamente motivate (almeno in parte qua).
I danni conseguenti al posizionamento del portoncino di ingresso, di cui al n. 5, analogamente, non possono ricondursi ad un vizio di costruzione, atteso che tale lavoro non era di competenza della impresa opposta, trattandosi di una lavorazione successiva a quelle effettuate dalla società opposta.
Analogamente, va escluso il vizio relativo alla fuoriuscita di acqua dal pozzetto posto al piano terra in quanto, in base a quanto affermato dal CTP di parte opposta, circostanza non contestata da parte opponente, lo stesso pozzetto, così come il collegamento con il precedente pozzetto, è stato realizzato solo successivamente, in seguito alla realizzazione di un bagno al primo piano, opera non prevista nel progetto originario.
Infine, vanno escluse le doglianze di cui ai numeri 8), relativo al posizionamento del pozzetto di ispezione posto all'interno degli uffici al piano terra, e 14), relativo alla copertura con il getto di pavimentazione industriale dei tombini posti lungo il corridoio tra i due stabilimenti della società opponente,
pagina 7 di 25 perché meramente pretestuose ed infondate.
Infatti, quanto alla prima, come emerge dalla CTU, il posizionamento del tombino è avvenuto con la stessa identica logica di tutti i pozzetti, ossia in prossimità del pilastro al cui interno è posta la colonna pluviale e nella direzione di scorrimento delle acque;
quanto alla seconda, il CTU ha smentito le deduzioni di parte opponente, affermando che i tombini sono ben visibili e non vi è stata alcuna copertura degli stessi con la pavimentazione industriale.
In merito agli altri vizi dedotti da parte opponente deve sottolinearsi che vengono in rilievo vizi occulti,
rispetto ai quali non può discutersi di accettazione, a mente del primo comma dell'art. 1667 c.c.; pertanto non può essere accolta l'eccezione di decadenza.
Gli aspetti controversi vanno pertanto limitati, in ragione dell'oggetto del contratto e delle contestazioni delle parti, ai vizi nella pavimentazione in corrispondenza dell'ingresso principale (n. 4), nella pavimentazione industriale del piazzale (n. 6), mancata realizzazione di una vasca biologica interrata all'interno della cabina elettrica (n. 7), nella mancata realizzazione di canali di raccolta delle acque con tubazioni da 200 mm e non da
400 mm (n. 9), nelle modalità di costruzione della vasca di raccolta acque piovane (n. 11), nella predisposizione di griglie per la raccolta dell'acqua in corrispondenza del portoncino di ingresso (n. 13). Tali vizi, a differenza dei primi, non possono considerarsi conosciuti al momento della immissione in possesso in quanto le relative carenze di carattere progettuale o costruttive si sono manifestate solo in seguito agli accertamenti effettuati per determinare le cause degli allagamenti verificatisi all'interno della struttura;
parte opposta, d'altra parte, non ha fornito alcuna prova circa la conoscenza di tali vizi da parte del committente in un momento anteriore.
Quanto alla responsabilità della impresa appaltatrice, va osservato che in materia di appalto operano i normali criteri di distribuzione dell'onere della prova, cosicché il committente può limitarsi a dedurre la esistenza del vizio, spettando invece all'impresa appaltatrice dimostrare di avere eseguito l'opera nel rispetto delle regole di diligenza e perizia qualificate (Cass. 26.10.2000, n.14124).
Tale distribuzione dell'onere della prova deve ritenersi che operi anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la garanzia per vizi viene azionata sia al fine di paralizzare la pretesa attorea, e cioè in via di eccezione, che in via riconvenzionale, con riferimento all'azione di risoluzione e di risarcimento del danno. Nel caso di specie l'onere della prova a carico dell'impresa appaltatrice non può ritenersi compiutamente assolto.
pagina 8 di 25 Questa considerazione vale in particolar modo per il vizio relativo alla pavimentazione posta in corrispondenza dell'ingresso principale.
Parte opponente lamenta una pendenza inferiore a quella necessaria ad evitare l'ingresso di acqua piovana, circostanza che avrebbe determinato la necessità di un suo rifacimento in più occasioni. Sotto questo aspetto, va sottolineato che la relazione tecnica si presenta carente, in quanto il CTU, pur avendo riscontrato il vizio, si limita ad escludere la necessità di operare un rifacimento della pavimentazione in favore di diverse soluzioni.
Ciò, a parere di questo giudice, non fa venir meno la esistenza del vizio, consistente nella pendenza inferiore a quella necessaria, e la sua conseguente imputabilità alla impresa appaltatrice, venendo in rilievo un vizio nella esecuzione di un lavoro che, non solo rientra nelle competenze della ditta appaltatrice, ma rappresenta un grave discostamento dalle regole della tecnica.
Nell'ambito degli altri vizi lamentati da parte opponente occorre, invece, precisare che, in base a quanto rilevato dal CTU, alcuni vizi sono imputabili ad un difetto di progettazione e/o di vigilanza da parte del direttore dei lavori
In particolare, sarebbero tali la vasca antincendio che non contiene acqua piovana (n. 11) e la mancata predisposizione di una vasca biologica all'interno delle cabine elettriche (n. 7). Anche rispetto a tali vizi va accolta l'opposizione.
L'appaltatore, in caso di vizi dell'opera che siano conseguiti ad errori progettuali commessi dal professionista o dall'impresa di progettazione individuata e selezionata dal committente, va esente da responsabilità solo allorché l'inadeguatezza del progetto non potesse essere rilevata da quest'ultimo con la diligenza e la perizia dallo stesso esigibile in ragione delle sue specifiche competenze tecniche (Cass.
31.05.2006, n.12995).
È evidente che, al di là delle considerazioni inerenti all'oggetto dell'appalto, avente ad oggetto la realizzazione di una pluralità e diversità di lavori, e dell'importo degli stessi, circostanze che depongono per un'alta specializzazione dell'impresa edile opposta, l'onere di dimostrare la inesigibilità in concreto della diligenza e perizia necessari incombeva sulla impresa opposta.
Sotto altro profilo, la non ha fornito alcun elemento da cui possa desumersi che vi sia CP_2
stata una sua contestazione e l'ostinazione del committente o del direttore dei lavori, tale da potersi affermare pagina 9 di 25 che, nel caso di specie, avesse svolto una funzione di nudus minister, che si può ritenere sussistente solo allorché
il committente eserciti una ingerenza tanto penetrante da escludere qualunque autonomia tecnica e libertà di determinazione dell'appaltatore in relazione alla esecuzione dell'opera (Cass. 22 settembre 2011 n. 19369;
Cass. 9 ottobre 2017 n. 23594).
Va, infatti, rilevato che a tal fine rileva, non solo quanto dalle parti espressamente pattuito, ma anche come si sia svolta in concreto la esecuzione dei lavori. Nel caso di specie, se è vero che il contratto prevede una elevata discrezionalità del direttore dei lavori (cfr. art. 16 del contratto di appalto), è anche vero che nella esecuzione dei lavori il direttore dei lavori l'ha esercitata in modo sporadico, omettendo più volte di vigilare sulla loro corretta esecuzione e cercando solo di intervenire in un secondo momento per rimediare agli errori di esecuzione o di progettazione. Ciò senza considerare che, in alcuni casi, le direttive di questi sono state disattese
(come è avvenuto in relazione alla utilizzazione di tubazioni da 200 mm per l'impianto fognario esterno di cui si dirà a breve).
È evidente pertanto che, al di là dell'astratta previsione all'interno del contratto di un “giudizio insindacabile” del direttore dei lavori, in concreto, nella esecuzione dei lavori, non vi è stata alcuna ingerenza tale da escludere qualsiasi autonomia nella impresa appaltatrice, tanto da potersi affermare la natura di quest'ultima di nudus minister. Ne discende che l'impresa appaltatrice ben avrebbe potuto evidenziare i vizi di progettazione al direttore dei lavori, né possono considerarsi esaustive le osservazioni del CTU e della CTP di parte opposta in merito ai singoli vizi.
In merito ai singoli vizi, quanto alla vasca antincendio, sebbene la parte opponente abbia lamentato che essa non contiene l'acqua piovana, oltre alle infiltrazioni causate dalle fessure nelle pareti della vasca, parte opponente si è limitata a contestare che queste ultime siano riconducibili al successivo intervento di posizionamento dell'impianto antiincendio, ma non ha detto nulla circa la idoneità della vasca a contenere l'acqua piovana o alla possibile riconducibilità dello straripamento dell'acqua ad altra causa.
Analogamente è a dirsi con riferimento al vizio relativo alla mancata predisposizione di una vasca biologica all'interno delle cabine elettriche e alle lesioni della pavimentazione industriale posta all'esterno,
nonché alla predisposizione di griglie per la raccolta delle acque poste al di sotto dei portoni di ingresso. In
ordine a questi punti, particolarmente controversi tra le parti, può senz'altro condividersi quanto rilevato dalla consulenza tecnica di parte, redatta a firma dell'ing. del 15.12.2014 e del 14.01.2015 (con Per_3
pagina 10 di 25 considerazioni in parte recepite dal CTU - laddove evidenzia che una delle possibili criticità del sistema di smaltimento delle acque sia da ricondurre al tombino posto al di sotto della cabina elettrica), il quale ha evidenziato un cedimento del tombino posto all'interno della cabina elettrica che ha determinato un dilavamento del terreno di fondazione della stessa, con conseguente rotazione della cabina e rottura della pavimentazione in cemento dell'opificio.
Va altresì precisato che, sempre in base alla consulenza di parte, il pozzetto posto al di sotto della cabina elettrica è un pozzetto di raccordo che raccoglie, da una parte, le acque meteoriche della copertura di altro edificio posto nel piazzale, dall'altra le acque meteoriche del piazzale e proprio rispetto a queste ultime sono state rilevate delle criticità negli innesti con le tubazioni effettuati dalla impresa edile. Infatti, è stato rilevato che la tubazione di 200 mm destinata a collegare il pozzetto posto all'interno dell'opificio con il pozzetto di raccordo posto all'interno della cabina elettrica, risulta non collegato, ragion per cui le acque non sono riversate nel pozzetto ma alle spalle dello stesso, dilavando i terreni di fondazione della cabina. A sua volta il pozzetto posto al di sotto della cabina elettrica presenta un distacco dalla parete verticale ed una rottura del fondo, con conseguente fuoriuscita delle acque al di sotto della cabina.
Ebbene questo giudice ritiene che le conclusioni raggiunte dal CTP siano condivisibili, sia in Per_3
considerazione di quanto rilevato dal CTU in sede di relazione integrativa, sia in ragione della evidente compromissione del sistema di smaltimento delle acque che emerge dai rilievi fotografici prodotti in atti.
Non possono, invece, accogliersi le giustificazioni fornite da parte opposta circa il cattivo funzionamento del sistema di drenaggio comunale e della capacità di sostegno e della adeguatezza del sistema di smaltimento realizzato, atteso che tali considerazioni non fanno venir meno le carenze esecutive e progettuali allegate da parte opponente e riscontrate dal CTP, ing. e dal CTU. Per_3
Quanto alle doglianze relative alla realizzazione di canali di raccolta dell'acqua con tubazioni da 200
mm e non da 400 mm (n. 9), parte opponente lamenta l'utilizzazione di tubazioni da 200 mm e non invece da 400
mm per l'impianto fognario.
In particolare, come emerge dalla CTU, l'impianto fognario è stato realizzato con tubazioni da 315 mm nel tratto esterno iniziale (dal pozzetto 1 al pozzetto 9 del prospetto a pag. 10 della CTU); le tubazioni che connettono le varie griglie di raccolta ai rispettivi pozzetti sono da 200 mm;
analogamente, è stato realizzato con tubazioni da 200 mm il tratto esterno iniziale (pozzetti da n. 31 a n. 35 del prospetto a pag. 10 della CTU),
pagina 11 di 25 relativo allo smaltimento delle acque di dilavamento sul piazzale retrostante;
infine il tratto esterno individuato dai pozzetti 14-19 del prospetto a pag. 10 della CTU) è stato realizzato con tubazioni di diametro 315 mm. In
relazione all'impianto fognario esterno emerge una difformità dell'opera in quanto le tubazioni utilizzate sono diverse per dimensione da quelle risultanti dall'ordine di servizio n. 4 del 14.10.2002, che imponeva per il tratto esterno l'utilizzazione di tubazioni da 400 mm. Va invece esclusa una difformità con riferimento alle tubazioni per l'impianto fognario interno.
Parte opposta ha dedotto che l'ordine di servizio in realtà, pur prevedendo espressamente la indicazione di utilizzare per l'impianto fognario tubazioni da 400 mm, richiamava un grafico allegato in cui le tubazioni interne erano indicate con diametro di 200 mm. Questa osservazione va accolta in ragione della formulazione letterale dell'ordine di servizio che testualmente prevede di “eseguire l'impianto fognario interno così come indicato dal grafico allegato ed esterno con tubazioni di un unico diametro di 400 mm”.
Dalla lettura congiunta dell'ordine di servizio e del grafico allegato emerge che la specificazione dei
400 mm è riferita solo all'impianto esterno, essendo tale specificazione utile a chiarire che, a differenza di quanto previsto nel grafico - in cui si operava una distinzione di diametri (di 200, 250, 300 mm) per l'impianto esterno - l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto usare solo tubazioni da 400 mm per l'impianto esterno, laddove invece, alcuna variazione rispetto al grafico, che perciò era espressamente richiamato, era ordinata per l'impianto interno.
Ciò posto, ritiene questo giudice che i vizi riscontrati non siano tali da rendere l'opera completamente inidonea all'uso per cui è pattuita, come dimostrato anche dalla circostanza che la società opponente svolge continuativamente la sua attività all'interno del fabbricato.
Va, pertanto, rigettata sotto questo aspetto la domanda riconvenzionale di risoluzione (ricollegata ex art. 1668 c.c. alla solo inidoneità dell'opera alla sua destinazione) e di ripetizione delle somme pagate,
formulata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò determina, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria spiegata.
Invero, in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa pagina 12 di 25 azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione (Cassazione civile,
18578/2018, Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 4 marzo 2015, n. 4366 e, conformemente - ancora - Cass.
15249/2005 e 9295/2006). Nella fattispecie, emerge con evidenza il collegamento della domanda risarcitoria a quella di risoluzione (cfr. pag. 7).
Per mera completezza espositiva va evidenziato come la domanda sia comunque rimasta totalmente sfornita di prova: vertendosi in tema di diritti patrimoniali la parte avrebbe dovuto fornire precisa prova dei danni reclamati, rivelandosi generica e non utile ai fini della decisione la prova orale raccolta.
Quanto ai reclamati danni non patrimoniali, generica è l'allegazione, non riuscendosi neanche a comprendere quali diritti fondamentali della persona possano essere stati lesi dall'inadempimento di un contratto di appalto.
Va accolta la richiesta di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1667 comma 4 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del corrispettivo in ragione dei vizi riscontrati nella realizzazione del sistema di smaltimento delle acque.
In merito a tale profilo la quantificazione operata dal CTU, pari ad euro 35.068,10, tiene in considerazione solo i costi di sostituzione delle tubazioni, mentre per quanto su detto le criticità accertate del sistema fognario possono ricondursi anche ad un difetto di esecuzione e/o di progettazione.
Al fine di considerare gli ulteriori vizi accertati ritiene questo giudice di poter quantificare complessivamente la riduzione di corrispettivo, considerando anche quale parametro di riferimento le somme riportate nel riepilogo contabilità tenuto dal direttore dei lavori, nella somma pari ad euro 55.000,00.
La rideterminazione del dovuto importa la necessaria caducazione del decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, tenuto conto di quanto richiesto in via monitoria, (domanda ribadita in sede di comparsa di costituzione e risposta), determinata in euro 55.000,00 la riduzione del prezzo, il credito della
[...]
va rideterminato in euro 138.903,96., oltre IVA e oltre interessi al tasso legale (da Controparte_2
calcolarsi sulla sola quota capitale ad esclusione dell'IVA) dalla domanda, e fino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del
50%. Nella residua metà vanno poste a carico di parte opponente in ragione del maggior peso della sua soccombenza…”.
§§§§§§
pagina 13 di 25 Con atto notificato a mezzo PEC il 22.03.19 ed iscritto a ruolo il 29.03.19 la ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 28.10.19 e chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “b) accogliere il presente appello e per l'effetto riformare e/o annullare totalmente o parzialmente la sentenza n 9571/2018
emessa dal Tribunale di Napoli in data 6.11.2018 nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 80485/2005, con necessaria preliminare ammissione e ripetizione della c.t.u. già richiesta in primo grado e revoca della condanna al pagamento della per tutti i motivi di cui in narrativa;
c) accogliere il presente appello e Parte_1
revocare, annullare o modificare la sentenza impugnata per errata valutazione ed accertamento delle risultanze probatorie e degli elementi di fatto acquisiti in primo grado, travisamento delle prove, violazione degli artt. 115,
116 e 633 cpc. e, per lo effetto, accertare e dichiarare la violazione dell'art 1667 cc. e, di conseguenza, che la società non è decaduta dalla garanzia per vizi, nonché la responsabilità per grave inadempimento Parte_1
della impresa appaltatrice, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società Controparte_2
[... e il diritto al risarcimento del danno patito dalla d) accogliere il presente appello e revocare, Parte_1
annullare o modificare la sentenza impugnata, nulla perché adottata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petizione per le causali di cui in narrativa;
e) accogliere il presente appello e revocare, annullare o modificare la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze della c.t.u. e degli ulteriori documenti di causa, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 2697, I e II co. c.c., erronea quantificazione delle somme stimate per il ristoro dei vizi accertati in corso di causa per colpa dell'appaltatore, per tutte le causali di cui in narrativa;
f) in ogni caso,
condannare l'appellata alla rifusione delle spese, e dei compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
In data 21.05.2019 si è tempestivamente costituita in giudizio la Controparte_2
la quale ha chiesto il rigetto del gravame avversario proponendo a sua volta appello incidentale volto a sentir condannare la al pagamento dell'ulteriore somma di € 52.000,00, ovvero della minor somma di Parte_1
euro 25.914,90 (€ 55.000,00 - € 29.085,60), con vittoria delle spese di lite.
La causa, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dall'appellante principale ed acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito pagina 14 di 25 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a complessivi 60 giorni.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame l' lamenta: “errata valutazione ed accertamento delle Parte_1
risultanze probatorie e degli elementi di fatto acquisiti in primo grado - travisamento delle prove - violazione degli artt. 115, 116 e 633 cpc”.
Deduce in particolare l'appellante che il giudice di prime cure l'ha ritenuta erroneamente decaduta dalla garanzia per i vizi palesi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1666 co 2. c.c., non avendo la società
committente dato prova di aver formulato riserve al momento del pagamento dei primi due s.a.l., avvenuto in epoca successiva all'immissione nel possesso dell'opificio, e tanto meno della promessa fatta dall'appaltatore di procedere all'eliminazione dei difetti riscontrati con conseguente applicabilità della presunzione di accettazione prevista dalla richiamata disposizione codicistica.
Ciò in quanto l'ultimo inciso dell'art. 1666 c.c. stabilisce che “non produce questo effetto il versamento di semplici acconti” e, nel caso di specie, le stesse fatture emesse dalla testimonierebbero CP_2 CP_2
che i pagamenti effettuati costituivano dei semplici acconti sui lavori eseguiti. A torto il giudicante avrebbe perciò ritenuto integrata la presunzione di accettazione di cui di cui alla norma citata.
§§§§§§
La doglianza, per come formulata, non può essere accolta occorrendo dare atto della sua inammissibilità.
E' infatti assolutamente pacifico in giurisprudenza che, qualora la sentenza di primo grado si pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione,
come al giudice è consentito quando egli, ritenendo di poter fondare la propria decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in mancanza, trattare successivamente di quella non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto pagina 15 di 25 qualsiasi profilo, della stessa statuizione che in detta ragione trova autonomo sostegno a nulla valendo, a tal fine,
la richiesta di integrale riforma della sentenza poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali è
giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende pertanto inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre che, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la riforma della sentenza (per tali principi cfr. ex multis cass. n. 7675/1995, cass. n. 7948/1999, cass. n. 13955/2000, cass. n.
7809/2001, cass. n. 12976/2001, cass. n. 6755/2003, cass. n. 15635/2005, cass. n. 18310/2007, etc.).
Nell'ipotesi di specie l'autore della sentenza impugnata non si è limitato ad affermare la decadenza della dalla garanzia per i vizi conosciuti o riconoscibili individuati nell'atto di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo con i numeri 1), 2) 3), 5), 8), 10), 12) e 14), facendo applicazione della presunzione di accettazione che l'art. 1666 co. 2 c.c. ricollega ai pagamenti in caso di appalto di opere da eseguire per partite, ma ha anche escluso la sussistenza in concreto di tali pretesi vizi o perché relativi a lavori non eseguiti dalla Controparte_2
o perché riconducibili alle modalità con cui la società committente ha utilizzato il bene dopo la sua
[...]
consegna o perché la loro presenza non è stata proprio riscontrata in loco dal c.t.u. o perché riconducibili a precise scelte della committente.
Ne consegue che l'appellante principale non poteva limitarsi, come è avvenuto, ad affermare che le somme pagate costituiscono dei semplici acconti inidonei a far presumere l'accettazione ma avrebbe dovuto esaminare una per una tali autonome ragioni decisorie contestandone la fondatezza ed indicando gli errori in cui
è incorso il giudicante nell'escludere l'esistenza dei vizi o la loro imputabilità all'appaltatore. Non essendo ciò
avvenuto la censura risulta claudicante, e perciò inammissibile, essendo divenute definitive le autonome motivazioni non impugnate.
§§§§§§
Prosegue l'appellante affermando che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice con una motivazione contraddittoria ed un pagina 16 di 25 ragionamento illogico. Ciò in quanto la sentenza ha da un lato escluso che l'impresa appaltatrice abbia agito quale nudus minister, essendo perciò suo dovere evidenziare gli errori di progettazione compiuti dal direttore dei lavori rifiutandosi di eseguire le lavorazioni secondo modalità viziate, e d'altro lato ha contraddittoriamente escluso la ricorrenza di un grave inadempimento, disattendendo la richiesta di risoluzione, con una decisione che appare nel suo complesso distonica. Sempre ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, la sentenza non avrebbe poi tenuto conto dell'esistenza di altro inadempimento, costituito dal mancato invito della committenza alla verifica dell'opera ed al collaudo.
A torto il tribunale avrebbe infine affermato che non è stata fornita prova del danno reclamato in quanto la ha prodotto due perizie di parte, con allegata documentazione fotografica, le quali indicano i danni Parte_1
subiti dall'opificio in seguito all'allagamento avvenuto il 14.05.04, e gli elettrodomestici danneggiatisi in quell'occasione, nonché le fatture relative all'acquisto di questi ultimi ed un calcolo del pregiudizio da fermo produzione con indicazione specifica dei propri dipendenti, delle ore lavorative perse e del valore giornaliero della produzione aziendale.
§§§§§§
Anche tale censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. Per quel che concerne il mancato accoglimento della domanda di risoluzione, l'appellante afferma, infatti, che ricorrerebbe un grave inadempimento suscettibile di giustificare tale pronunzia individuandolo nel mancato invito del committente a procedere alla verifica dell'opera e nella mancata segnalazione di vizi progettuali, dei quali avrebbe dovuto avvedersi, dolendosi della loro mancata valorizzazione da parte del tribunale.
È tuttavia assolutamente pacifico in giurisprudenza che la disciplina generale in tema di risoluzione del contratto dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c. è derogata in materia d'appalto.
L'art. 1668 c.c. consente, infatti, la risoluzione del contratto di appalto per vizi dell'opera nel solo caso in cui i difetti della stessa siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione mentre, in ogni altra ipotesi, il committente può agire solo con le azioni, tra loro alternative, di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo in un'ottica di mantenimento del contratto.
La risoluzione del contratto di appalto è in altri termini ammessa nel solo caso in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, risulta del tutto inadatta alla sua destinazione perché affetta da vizi che incidono sulla sua struttura e funzionalità, impedendo che essa fornisca la sua utilità, mentre, se i vizi sono eliminabili pagina 17 di 25 senza il totale rifacimento dell'opera, il committente può solo esperire, a sua scelta, le altre due azioni previste dall'art. 1668 c.c. (cfr. per i principi sin qui esposti cass. n. 5295/2006, n. 15249/2005, n. 15167/2001, n.
1395/1996, etc.).
Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo aver fornito la descrizione dei vizi riscontrati, ha escluso che essi “siano tali da rendere l'opera completamente inidonea all'uso per cui è pattuita, come dimostrato anche dalla circostanza che la società opponente svolge continuativamente la sua attività all'interno del fabbricato”. Su tale accertamento di idoneità dell'opera alla sua destinazione, nulla l'appellante ha in concreto obiettato limitandosi ad evidenziare dei profili di inadempimento che, per quanto già chiarito, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
Per quanto attiene poi al risarcimento del danno, ancora una volta parte appellante ha trascurato di confrontarsi con la ragione decisoria nel suo complesso segnalandone le eventuali criticità. La si è Parte_1
infatti limitata a dedurre di aver dato prova dei danni sofferti, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale,
senza tener conto che il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria anche per un'altra ragione,
del tutto autonoma e per nulla censurata, facendo riferimento ad una consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale, se il committente ha domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti emersi non sono risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, anche la domanda risarcitoria non può essere accolta, per difetto della causa petendi, sostenendo che: “Nella fattispecie, emerge con evidenza il collegamento della domanda risarcitoria a quella di risoluzione”.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame la lamenta “violazione del principio di corrispondenza tra Parte_1
chiesto e pronunciato - violazione dell'art.112 cpc - vizio di ultra petizione - nullità della sentenza”. Afferma in
[... particolare l'appellante che il tribunale ha statuito la riduzione del prezzo dei lavori eseguiti dalla CP_2
, in ragione dei vizi accertati in giudizio, pur in mancanza di una domanda in tal senso avanzata della CP_2
società opponente la quale si era limitata a chiedere la risoluzione del contratto di appalto e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ed alla restituzione della parte di prezzo già pagata.
Il motivo è con ogni evidenza inammissibile. Il principio enunciato nell'art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende infatti anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va pagina 18 di 25 desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente grado di giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (cfr. ex multis cass. n. 2022/2000, cass. n. 11778/2002, cass.
n. 15526/2000, cass. n. 26921/2008, cass. n. 3608/2007 e cass. n. 4566/2004 la quale aggiunge che la soccombenza nel precedente giudizio va intesa come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni - idonee a passare in giudicato - contenute nella sentenza impugnata e non già come mera divergenza tra quelle statuizioni e le conclusioni rassegnate dallo stesso impugnante).
Nel caso di specie appare palese come la riduzione del prezzo delle opere realizzate dall'appaltatore non pregiudica in alcun modo la la quale non ricaverebbe alcuna utilità dall'eventuale accoglimento di Parte_1
tale motivo di gravame che, al contrario, la danneggerebbe, determinando una reformatio in peius della decisione impugnata, e la lascerebbe in concreto priva di ogni forma di tutela rispetto ai vizi dell'opera appaltata stante il rigetto delle domande di risoluzione contrattuale, di restituzione del prezzo pagato e di risarcimento del danno.
§§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante principale lamenta “Errata valutazione delle risultanze della c.t.u. e degli ulteriori documenti di causa - difetto di istruttoria: necessità di rinnovo della c.t.u.
- violazione dell'art. 2697, I e II co. c.c. - erronea quantificazione delle somme stimate per il ristoro dei vizi accertati in corso di causa per colpa dell'appaltatore”.
Deduce in particolare l'appellante che, in tema di appalto, trova applicazione la regola generale sancita dall'art. 1218 c.c., secondo la quale la colpa è presunta in capo all'esecutore dell'opera sino a prova contraria, e che sul committente grava il solo onere di dimostrare l'esistenza dei vizi nonché i danni subiti a causa dei difetti dell'opera mentre l'impresa appaltatrice, per andare esente da responsabilità, è tenuta a provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di adempiere derivante da una causa a lei non imputabile.
Ne conseguirebbe che la prova relativa all'esecuzione dei lavori a regola d'arte non può essere sic et simpliciter demandata alla c.t.u. gravando sull'impresa appaltatrice l'onere, nella fattispecie non assolto, di dimostrare la diligenza e la perizia impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi. Ciò in quanto al mancato assolvimento di tale onere probatorio, gravante sulla parte, non si può supplire con una c.t.u. la quale non costituisce un mezzo di prova in senso stretto.
pagina 19 di 25 Prosegue la deducendo che, nel caso di specie, la non ha assolto il CP_4 Controparte_2
proprio onere probatorio in quanto il suo unico teste, ossia il direttore dei lavori , è stato dichiarato Persona_1
incapace a testimoniare dal tribunale che, di conseguenza, non avrebbe dovuto prendere in esame o valutare i documenti redatti dal stesso, ossia il s.a.l. n. 1 del 28.06.02 col relativo certificato di pagamento, il s.a.l. Tes_1
n. 2 del 31.10.02 con correlato certificato di pagamento, il s.a.l. n. 3 del 31.12.02 e l'annesso certificato di pagamento, il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Dalla sentenza impugnata si ricava, invece, che il tribunale ha utilizzato tali documenti a firma del in funzione decisoria. Tes_1
Il tribunale avrebbe inoltre errato non disponendo il richiesto rinnovo della c.t.u. sebbene lo stesso giudicante abbia ritenuto di dover disporre un'integrazione della consulenza con l'ordinanza di remissione della causa sul ruolo del 02.08.2017, la quale riteneva non esaurienti le risposte ai quesiti fornite dall'ausiliare e lo invitava a non appiattirsi sulle motivazioni espresse dai c.t. di parte, e ad onta del fatto che la stessa sentenza si sia in diversi punti discostata dalla perizia d'ufficio ritenendola non condivisibile. Il tribunale, dissentendo dall'operato del c.t.u., con la sentenza impugnata ha infatti riconosciuto: a) l'esistenza di un vizio nella realizzazione delle pendenze della pavimentazione in corrispondenza dell'ingresso principale dell'opificio; b) la mancanza di adeguate argomentazioni tecniche relative all'idoneità della vasca antincendio a contenere acqua piovana;
c) l'esistenza di criticità del sistema di smaltimento delle acque piovane, condividendo le osservazioni riportate nelle relazioni tecniche del 15.12.2014 e del 14.01.2015 a firma del proprio c.t.p. ing. . Persona_4
L'inidoneità della consulenza emergeva inoltre dal fatto che il c.t.u. compiva delle valutazioni soggettive, precluse al tecnico, quando, ad esempio, aveva affermato che le sconnessioni esistenti tra le pareti degli uffici al primo piano e la relativa pavimentazione sono imperfezioni di entità trascurabile.
Per quanto attiene, infine, alla riduzione del corrispettivo dell'appalto nella misura di € 55.000,00,
l'appellante principale ha ritenuto erronea tale quantificazione, operata in via equitativa dal tribunale,
affermando che la riduzione del prezzo a disporsi doveva essere di € 119.960,00 così determinati: “Difetto di esecuzione e/o progettazione € 55.000; Vasca antincendio e diverse pendenze (si stimano) € 8.000; Rifacimento
piazzale e cabina elettrica (da fattura) € 21.960; realizzazione di nuova rete fognaria (si stimano) € 35.000”.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato in ogni sua articolazione. È infatti noto che la pagina 20 di 25 consulenza tecnica d'ufficio, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice un ausilio specialistico nella valutazione di fatti già dimostrati dalle parti (cd. c.t.u. deducente), può anche legittimamente costituire, “ex se”,
una fonte oggettiva di prova qualora si risolva non solo in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto che sono rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cd.
c.t.u. percipiente) con la conseguenza che, in tale ultimo caso, per disporla è sufficiente che la parte deduca il fatto posto a fondamento del suo diritto e che il suo accertamento richieda tali cognizioni mentre violerebbe la legge processuale il giudice di merito che rifiutasse l'ammissione di tale consulenza sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dei contendenti, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. per tale distinguo cass.
n. 3717/2019, n. 6155/2009, n. 27002/05, n. 2802/2000 e n. 321/1999).
Nel caso di specie è indubbio che l'accertamento dell'esistenza o meno di un vizio costruttivo di un immobile richieda delle cognizioni specialistiche proprie della categoria degli ingegneri o degli architetti e, di conseguenza, la doglianza relativa all'avvenuto espletamento di una consulenza su fatti non dimostrati dall'appaltatore (realizzazione a regola d'arte delle opere commissionategli) è senz'altro infondata.
Parimenti infondata è la censura relativa all'utilizzo in funzione decisoria di documenti a firma del
CP_ CP_ direttore dei lavori, ed in particolare del e del certificato su cui si basa la pretesa creditoria della
[...]
, nonostante la dichiarata incapacità a testimoniare di tale soggetto. CP_2
L'aver sostenuto che “il direttore dei lavori di opera viziata va ritenuto soggetto avente un interesse tale da legittimare il suo intervento in causa ai sensi degli artt. 105 e 246 c.p.c. in ragione della responsabilità
solidale con l'impresa appaltatrice per i vizi dell'opera” non significa, infatti, affermare l'inattendibilità della contabilità tenuta dall'ing. su incarico del committente ponendosi su piani del tutto diversi e non Tes_1
confondibili, senza incorrere in un'evidente forzatura, la verifica dell'assenza di vizi costruttivi, che il D.L.
avrebbe dovuto compiere adempiendo alla propria obbligazione di controllare la conformità dell'opera in corso di realizzazione al contratto ed alle regole della tecnica, e la corretta registrazione, da parte sua, dei dati economici inerenti all'andamento dell'appalto.
Quanto poi al mancato rinnovo della c.t.u., l'appellante si duole dell'omesso esercizio di tale potere discrezionale da parte del tribunale non già individuando gli errori compiuti dal consulente, che sono stati recepiti nella sentenza impugnata e che vanno emendati attraverso un supplemento di indagini, ma piuttosto evidenziando, a riprova di tale necessità, gli errori dell'ausiliare che sono stati riconosciuti e corretti dal giudice pagina 21 di 25 il quale, dissentendo dalle conclusioni del consulente d'ufficio ed aderendo ai rilievi critici al suo operato mossi dal c.t.p. della , ha riconosciuto l'esistenza di taluni vizi costruttivi non valorizzati dal tecnico Parte_1
nominato.
Tali considerazioni, anziché dimostrare l'esigenza di procedere al rinnovo delle operazioni peritali,
comprovano tuttavia l'esatto contrario e cioè che il giudice, a differenza di quanto afferma la società appellante,
non è stato “erroneamente orientato nella decisione dalla tendenziosa minimalizzazione operata dal CTU di tutti i difetti” ma ha invece analizzato criticamente la consulenza discostandosi, quando necessario, dalle valutazioni in essa contenute ed operandone di proprie sulla base delle acquisizioni processuali.
A tal proposito vale la pena di richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di merito ben può dissentire, in tutto o in parte, dal parere e dalle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, qualora, nel suo libero apprezzamento, non ritenga questo e quelle sorretti da una motivazione adeguata o comunque convincente senza essere in tale ipotesi obbligato a richiamare il perito per ottenere chiarimenti sui dubbi insorti, né a disporre l'espletamento di una nuova consulenza, avendo soltanto il dovere di giustificare, in modo rigoroso e preciso, il difforme convincimento raggiunto, la qual cosa non si contesta essere nella fattispecie avvenuto (per il principio cfr. già cass. n. 5323/1978).
Non è dato, infine, comprendere di cosa si dolga l'appellante allorché afferma che il c.t.u., valutando taluni difetti, li ha ritenuti “di entità modesta e trascurabile operando così valutazioni soggettive precluse al tecnico”. È infatti ai testimoni che è preclusa l'espressione di giudizi, dovendo gli stessi limitarsi a narrare i fatti caduti sotto la loro percezione, mentre compito precipuo del c.t.u. è proprio quello di formulare, in forza delle sue competenze tecniche, apprezzamenti e valutazioni nel caso di specie relativi all'esistenza di vizi ed alla loro gravità.
Quanto poi alla misura di riduzione del corrispettivo dell'appalto sancita dal tribunale (che l'appellante contraddittoriamente afferma essere troppo bassa dopo aver sostenuto che il giudicante, riconoscendola, è
incorso in vizio di ultrapetizione) non è in primo luogo vero che essa è stata operata in via meramente equitativa.
Per determinare il suo ammontare, il tribunale ha infatti avuto riguardo non solo al costo di sostituzione delle tubazioni fognarie esterne, risultate di diametro inferiore a quello prescritto dal D.L. con l'ordine di servizio n. 4 del 14.10.2002 (costo che è stato stimato dal c.t.u. in € 35.068,10 al netto di Iva), ma anche agli altri vizi riscontrati dal giudice impiegando “quale parametro di riferimento le somme riportate nel riepilogo di pagina 22 di 25 contabilità tenuto dal direttore dei lavori”.
La riduzione del corrispettivo è stata dunque determinata avendo riguardo ai costi di realizzazione delle opere viziate ricavabili dalla contabilità dei lavori tenuta dal D.L. sicché la non poteva limitarsi ad Parte_1
indicare diversi importi, accompagnati dalla dicitura “si stimano”, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali il parametro valutativo utilizzato dal tribunale non è corretto e va, invece, riconosciuta la diversa somma richiesta con l'atto di appello.
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Va infine rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla lamentando, a sua Controparte_2
volta, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha determinato in € 55.000,00 la riduzione del prezzo ed ha di conseguenza quantificato il proprio credito residuo in € 138.903,96 oltre Iva.
Assume l'appellante incidentale che la somma detratta dal tribunale dal corrispettivo dell'appalto, in ragione del minor valore dell'opera conseguente all'impiego - limitatamente all'impianto fognario esterno - di tubi di mm. 200 di diametro anziché di mm. 400, deve esserle invece riconosciuta in quanto lo stesso c.t.u., con la relazione suppletiva, ha ammesso di aver potuto interpretare erroneamente l'ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori.
Soggiunge la che, negli stati di avanzamento dei lavori, sono stati contabilizzati tubi Controparte_2
di diametro conforme a quello concretamente impiegato per realizzare l'impianto interno ed esterno sicché
nessuna somma in più è stata richiesta rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite. In subordine si evidenzia,
infine, come il c.t.u. abbia quantificato il minor valore dell'opera, per effetto di tale difformità progettuale, in euro 29.085,60 per cui sarebbe questo l'importo che va detratto dal corrispettivo contrattuale e non già quello di euro 55.000,00.
Nessuna di tali censure è fondata. Comunque si interpreti l'ordine di servizio n. 4 del 14.10.2002, non vi
è infatti dubbio sul fatto che esso prescrive l'impiego di tubazioni del diametro di 400 mm. per l'impianto di scarico esterno dell'opificio ed altrettanto indubbio è che tale prescrizione non sia stata osservata. Nella c.t.u.
suppletiva si legge, infatti, che “sulla scorta dei rilievi effettuati…è possibile affermare che: solo il tratto esterno finale (dal pozzetto n. 09 al pozzetto n. 14), relativo allo smaltimento delle acque di dilavamento sui piazzali laterale e anteriore, è stato realizzato con tubazioni di diametro 400; il tratto esterno iniziale (dal pozzetto n. 01
al pozzetto n. 09) è stato realizzato con tubazioni di diametro 315, mentre le tubazioni che connettono le varie pagina 23 di 25 griglie di raccolta ai rispettivi pozzetti sono state realizzate con tubazioni diametro 200; il tratto esterno iniziale
(dal pozzetto n. 31 al pozzetto n. 35), relativo allo smaltimento delle acque di dilavamento sul piazzale retrostante, è stato realizzato con tubazioni di diametro 200”. È poi del tutto irrilevante che, in sede di contabilizzazione dei lavori, siano stati indicati dei prezzi dei tubi conformi a quelli del loro effettivo diametro per cui nulla in più del dovuto sarebbe stato richiesto dall'appaltatore. Per l'eliminazione del vizio, che impedisce un regolare deflusso delle acque sui piazzali esterni dell'opificio, si impone, infatti, la sostituzione delle tubazioni esterne di diametro non conforme a quello progettuale e, di conseguenza, è al costo di tale intervento che occorre aver riguardo per individuare la misura di riduzione del prezzo.
Dimentica, infine, la che il c.t.u. ha quantificato in € 29.085,60 il minor valore Controparte_2
dell'opera con la prima consulenza, datata 03.03.2014, la quale è stata ritenuta carente anche perché addiveniva a tale importo senza un computo metrico che, viceversa, è stato redatto con l'elaborato suppletivo pervenendo al maggior risultato di € 35.068,10. Ai fine decisori si è inoltre dovuto tener conto anche dell'esistenza di ulteriori vizi, non valorizzati dal c.t.u., pervenendo così al riconoscimento di un minor valore dell'opera di € 55.000,00.
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Le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza correlata al rigetto tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale, vengono dichiarate interamente compensate tra le parti.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico di entrambi i contendenti, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 la quale ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione - anche incidentale - rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta sia l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
9571/2018 pubblicata il 06.11.2018 sia l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
contro l'anzidetta pronunzia.
[...]
2) Compensa per intero le spese del secondo grado di giudizio tra le parti in lite.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico della , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la Parte_1
pagina 24 di 25 proposizione dell'appello principale.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico della , di una sanzione pari al Controparte_2 CP_2
contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 16.01.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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