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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 659/2023, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051
c.c., promossa
DA
nata a [...] 1'8.4.1974, cf Parte_1
Parte_2 nato a [...] il [...], cf C.F. 1
,
entrambi residenti a [...]
,
وcf P.IVA_1 in persona del legale La Pira n. 2, e la " CP_1
Parte_2 con sede in Serradifalco, viarappresentante pro tempore,
Crucillà, elettivamente domiciliati, in Serradifalco, Corso Garibaldi n. 106,
presso lo studio dell'Avv. Angelo Pietro Bruccheri che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione attori
CONTRO nata a San Cipirello, Pa, il 26.07.1967, cf Controparte_2
residente in [...]
n. 14, elettivamente domiciliata in Trapani, nel Corso Italia 77, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scarcella, che la rappresentata e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara La Rocca, entrambi del Foro di Trapani, giusta procura conferita su foglio separato convenuta
Conclusioni i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate prima dell'udienza del 28.4.2025, quest'ultima fissata con modalità di trattazione scritta.
In particolare si riportavano ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, Parte_1 Parte_2 e la CP_1
[... Parte_2in persona del legale rappresentante pro tempore convenivano in giudizio Controparte_2 nella qualità di titolare del BB Cima
Bianca, al fine di sentirla dichiarare responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subìti a seguito della caduta di Parte_1
avvenuta all'interno del BB.
In particolare chiedevano la condanna della convenuta al pagamento di:
- € 9.663,50 quale risarcimento per i danni alla salute, patrimoniali e non, subìti
dall'attrice;
- € 190,00 a titolo di rimborso per il soggiorno non usufruito;
€ 500,00 in favore di Parte_1 e di € 500,00 in favore di
Parte_2 per il risarcimento del danno da vacanza rovinata;
-€ 3.975,26, in favore di Parte _2 n. q. di legale rappresentante pro tempore della "per il danno da perdita della prestazione lavorativa. CP_1
Chiedevano, inoltre, la condanna al pagamento si riporta integralmente- "di una somma compensativa della intervenuta ed intervenenda svalutazione monetaria da liquidarsi secondo gli indici ISTAT come maggior danno, oltre interessi legali nella misura prevista dal novellato art. 1284 c.c., decorrenti dal di dell'evento o dalla diffida fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi".
Esponevano a tal fine che dal 22/7 al 24/7 del 2022 avevano organizzato una 66vacanza a San Vito Lo Capo, prenotando il soggiorno presso il BB Cima Bianca" di Controparte_2 con sede a San Vito Lo Capo, nella via S.
Quasimodo n. 14; che nel giorno stesso del loro arrivo, 22/7, intorno alle 21,30,
Pt_2 si apprestava ad uscire, mentre l'attrice Pt_1 insieme al marito dopo aver percorso il corridoio del BB, cadeva a terra a causa di un gradino di ridotte dimensioni e non adeguatamente segnalato;
che, nell'immediatezza, si erano recati nel più vicino Pronto Soccorso, dove, dopo le prime cure, l'attrice veniva dimessa e invitata ad effettuare un controllo ortopedico specialistico;
che,
il giorno successivo, lasciato il BB, l'attrice veniva accompagnata al Pronto
Soccorso di Mussomeli dove le veniva diagnosticata frattura del profilo "
corticale dell'apice del malleolo peroneale di sinistra"; che a causa delle lesioni l'attrice, sia per l'immobilizzazione dell'arto fratturato che per il percorso fisioterapico necessario per riacquistare la mobilità, non aveva potuto recarsi al lavoro presso la CP_1 Si costituiva Controparte_2 nella citata qualità, la quale, preliminarmente,
eccepiva l'improcedibilità della domanda -osservando che parte attrice non aveva attivato la negoziazione assistita-
Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, la riduzione di quanto richiesto.
In particolare concludeva -si riporta integralmente-:
"Nel merito - Rigettare tutte le domande spiegate dagli attori, siccome improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste ridurre la condanna delladi supporto probatorio;
In via subordinata convenuta in proporzione al concorso del fatto colposo dell'attrice ed in misura corrispondente all'effettiva entità dei danni subiti in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa, escludendo il danno morale e il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Riconoscere al Sig. Pt_2 in proprio, un diritto al rimborso delle spese di soggiorno non goduto in misura pari ad € 95,00; - rigettare la domanda relativa al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché sprovvista di supporto probatorio;
- rigettare la domanda relativa al risarcimento del danno per perdita della prestazione lavorativa in favore della in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché sprovvista diCP_1
supporto probatorio. Con vittoria di spese compensi professionali".
Nel corso del giudizio, il Giudice assegnava a parte attrice il termine per attivare la negoziazione assistita la quale, una volta esperita, aveva esito negativo.
La causa veniva istruita con prove orali, documentali e CTU.
All'udienza del 28.4.2025, fissata con modalità cartolare, la causa veniva rinviata, al 13.10.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Alla suddetta data, del 13.10.2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso.
La causa in oggetto integra la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Sul punto, secondo un recente principio affermato dalla terza Sezione della Corte
di Cassazione, con ordinanza dell'8.7.2024, n. 18518, in materia di responsabilità
ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Tale ordinanza, ribaltando l'orientamento che identificava il caso fortuito" con 66
l'assenza di colpa, ha affermato, invece, la natura oggettiva della nozione di 66
caso fortuito", cui consegue il seguente riparto dell'onere della prova.
La derivazione del danno dalla cosa e la custodia devono essere provati dal 66danneggiato. Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del caso fortuito> ...se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso),
ma dovrà avere ad oggetto un fatto (fortuito in senso stretto) o un atto ( del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod. pen. come causa esclusiva di tale evento".
Nello stesso senso, già la Cassazione -3 maggio 2024 n. 11942- ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
affermando che tale responsabilità può essere esclusa solo provando il caso fortuito o la rilevanza causale, esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. Ciò posto, passando all'esame della fattispecie qui giudicata, deve rilevarsi che la controparte non ha contestato la presenza del gradino ma che questo costituisse una insidia, sostenendo la responsabilità dell'attrice la quale, secondo l'assunto della controparte, sarebbe inciampata e caduta a causa del fatto che la stessa in quel momento indossava scarpe con tacchi alti.
Invero dalle prove orali assunte nel corso del giudizio è emersa la responsabilità
della parte convenuta.
I testi di parte attrice hanno confermato che la caduta stata provocata dalla presenza di un gradino di ridotte dimensioni e, soprattutto, dal fatto che, mentre attraversava il corridoio, la luce si è spentaParte_1
improvvisamente- verosimilmente a causa di un guasto ai sensori-, impedendole così di vedere il gradino.
In particolare Testimone_1 la quale stava percorrendo il corridoio del BB
,
insieme all'attrice, ha dichiarato: "mentre camminavamo nel corridoio,
improvvisamente, si è spenta la luce. Penso che la causa della caduta sia dovuta al fatto che si sia spenta la luce...quando siamo usciti dalla camera la luce era accesa ma dopo circa un minuto si è spenta. In quel frangente la signora Pt_1 è
caduta. Abbiamo dovuto cercare l'interruttore per riaccenderla. In effetti era posto dietro la tenda"
Il teste Testimone_2 ha confermato le stesse circostanze Parte_2precisando che al momento della caduta sia lui che l'attore,
marito dell'attrice, si trovavano più avanti e che sono ritornati indietro nel momento in cui hanno sentito il rumore della caduta. ( cfr dichiarazioni rese dai testi).
ha riferito che in quel periodo La teste di parte convenuta, Testimone_3
lavorava nel BB, circostanza questa non provata. Inoltre, la suddetta, nulla ha potuto dire circa la dinamica della caduta non avendo assistito all'evento. Sulla illuminazione del corridoio ha dichiarato che-
si riporta integralmente- "nel momento in cui si attraversa il corridoio o si esce dalle camere la luce si accende e rimane accesa per 40 minuti. Se una persona rimane per ore nel corridoio rimane accesa......non c'è un pulsante di accensione-spegnimento. Non so dove siano posti i sensori.
Ed ancora, ha affermato si riporta integralmente- : "il Pt_2 non ha riferito subito della caduta. Solo quando sono andata in camera a portare il caffè alla signora Pt 1 ho notato che era a letto. Ho chiesto spiegazioni e il sig. Pt_2
mi ha detto che la moglie era caduta a causa dei tacchi che indossava la sera prima... Quando con la signora CP_2 siamo entrate in camera per verificare lo stato di salute della signora Pt_2 il marito ci ha mostrato le scarpe indossate nel momento della caduta.."
L'attore, in sede di interrogatorio formale, ha negato la suddetta circostanza ossia che la moglie fosse caduta a causa dei tacchi che indossava nel momento della caduta e, inoltre, ha negato la presenza della teste Testimone_3
dichiarando di avere invitato la convenuta CP_2 a venire in camera per verificare quanto accaduto e aggiungendo “la signora è venuta in camera da sola. Non era accompagnata da nessuno".
Ciò posto, si rileva che sia i testi di parte attrice che il teste di parte convenuta hanno riferito circostanze volte a sostenere le rispettive prospettazioni difensive.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice in quanto risultano coerenti con la ricostruzione delle modalità della caduta- la teste Tes_1 tra l'altro era presente-,
mentre le dichiarazioni della teste di parte convenuta non risultano supportate da riscontri oggettivi. Ed infatti, la convenuta, quale custode della struttura ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
su cui grava l'onere di provare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, non ha fornito tale prova.
Non solo. Non risulta provato che l'unico teste indicato dalla stessa prestasse effettivamente servizio presso il BB nel periodo in cui l'attrice è caduta all'interno della struttura, né risulta allegato alcun riscontro documentale o tecnico atto a dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione e, in particolare, dei sensori di attivazione automatica, il cui malfunzionamento è
stato indicato dall'attrice come causa della caduta.
Alla luce di tali considerazioni, le testimonianze di parte attrice devono essere ritenute più attendibili ed idonee a fondare la ricostruzione dei fatti posta a base della decisione.
Né, d'altra parte, può essere condiviso quanto sostenuto dalla convenuta in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di parte attrice ai quali è
stato contestato il reato di violazione di domicilio - 614 c.p.- per essersi gli stessi introdotti nel BB senza il consenso della proprietaria della struttura.
Tale assunto, invero, deve essere disatteso in quanto nelle strutture ricettive, quali i BB, il potere di ammettere temporaneamente terzi all'interno della camera concessa in godimento spetta all'ospite che ne ha la disponibilità materiale per l'intera durata del soggiorno. E' dunque l'ospite, e non il gestore o proprietario, a poter autorizzare l'ingresso di persone estranee, sempre che ciò avvenga per esigenze contingenti e senza arrecare danno alla struttura o pregiudizio alla sicurezza. Nella specie è pacifico che l'amica dell'attrice sia entrata nella camera esclusivamente per un bisogno fisiologico e con il consenso dell'attrice stessa,
legittima detentrice della camera al momento del fatto.
Tale circostanza esclude la configurabilità di una violazione di domicilio e,
conseguentemente, la inutilizzabilità delle testimonianze raccolte.
Ne consegue che le dichiarazioni rese dai suddetti devono ritenersi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Non risulta, tra l'altro, che la convenuta abbia fatto firmare agli attori regolamento che vieta di autorizzare l'ingresso, anche temporaneo, ad estranei.
Ciò posto, tanto chiarito in merito all'an, passando alla determinazione del quantum risarcibile in favore dell'attrice, occorre far riferimento alla espletata
CTU medico-legale la quale, a parere di questo giudice, anche alla luce della esaminata documentazione medica in atti, appare adeguatamente motivata e,
pertanto, condivisibile.
Il predetto consulente, dopo avere visitato l'attrice e visionato le allegazioni prodotte da quest'ultima, rispondendo al quesito circa la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni asserite e l'evento, ha affermato che i danni lamentati dalla stessa sono pienamente compatibili con il detto evento ( si veda l'elaborato peritale laddove il consulente ha precisato: “...la lesione riportata in occasione del sinistro in causa è perfettamente compatibile con la dinamica descritta agli atti. Il malleolo peroneale (laterale) è uno delle ossa della caviglia maggiormente esposta ai traumi, siano essi per azione diretta che indiretta, come con molta probabilità è avvenuto nel caso della sig.ra Pt_1. L'inciampamento sul gradino ha infatti provocato un trauma distorsivo della caviglia sinistra,
verosimilmente in supinazione, di entità tale da provocare lo strappamento della corticale all'apice del malleolo peroneale, senza tuttavia provocare danni ai legamenti laterali. Il trattamento incruento della frattura, prima con apparecchio gessato, poi con tutore bivalva, nonché il trattamento riabilitativo, è risultato efficace, persistendo in capo alla perizianda uno strascico disfunzionale compatibile col danno anatomico residuato").
Venendo alla concreta determinazione dei danni risarcibili, considerato che il Ctu
ha accertato che l'attrice, a seguito della caduta, ha riportato un danno biologico pari all'1%, gg. 15 al 75% di ITP, gg 15 al 50% di ITP, gg 20 al 25%, ritenuto potersi utilizzare- alla luce dell'orientamento inaugurato da Cass. n 12408/11 -
le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, (le Tabelle di
Milano in quanto i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.
oggetto di una previsione eccezionale non 139 del C.D.A costituiscono suscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non determinati da sinistri stradali Cass. 12408/11; Cass. 13982/15- ), deve essere liquidata la somma complessiva di € 4.545,72, di cui : € 1.066,00 a titolo di D.B., € 1.293,75 a titolo di ITP al 75% (gg 15), € 862,50 a titolo di ITP al 50% (gg.15), € 575,00 a titolo di ITP al 25% (gg. 20), € 748,47 per le spese mediche documentate (cfr fatture in atti).
A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 190,00 per le spese corrisposte dall'attrice per il soggiorno -non goduto- (cfr ricevuta in atti).
Si ritiene, inoltre, che debba essere riconosciuto il danno da vacanza rovinata,
considerato che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale anche la semplice delusione o la perdita di serenità durante la vacanza, se documentata, possono giustificare il risarcimento del danno morale. La sentenza conferma che non è necessario dimostrare un danno fisico, ma basta provare l'effettivo disagio emotivo e psicologico.( ex multis Cass. Civile sentenza n.
5271/2023). Ciò posto, alla luce di tale orientamento e delle risultanze istruttorie, si deve pertanto ritenere che il suddetto danno sia meritevole di ristoro, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 100,00 per ciascun avente diritto -Russo-
Buscemi-
Ne consegue che la somma complessiva dovuta da parte convenuta è pari ad €
4.935,72.
Non può, invece, essere accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno per asserita perdita della prestazione lavorativa della dipendente.
n.q di amministratore della società CP_1 ha L'attore Parte_2 '
e altre dedotto di avere subito un pregiudizio economico pari alle retribuzioni voci- corrisposte all'attrice- dipendente la quale, a causa della caduta verificatasi all'interno del BB, è stata impossibilitata a prestare attività lavorativa per un periodo di circa tre mesi. ( cfr atto di citazione laddove l'attore precisa la liquidazione può essere ricollegata all'indizio allegato dall'attrice rappresentato dai prospetti paga per il periodo di assenza durante il quale la CP_1 ha corrisposto alla lavoratrice €....).
A sostegno della richiesta "nella c.q., ha prodotto unicamente Parte_2
un prospetto paga relativo al periodo durante il quale l'attrice non ha potuto lavorare.
Tale documento, tuttavia, risulta privo di qualsiasi sottoscrizione e non accompagnato da elementi idonei a dimostrare l'effettiva erogazione della retribuzione alla dipendente- bonifici, quietanze o altra documentazione bancaria-
Il mero prospetto paga, in assenza di prova, non è documento idoneo a provare la lesione del diritto di credito. (cfr n. 3 prospetti paga in atti). Pertanto, non risultando provato l'effettivo danno patrimoniale, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di prova.
Deve, infine, precisarsi che alla voce di danno biologico e da invalidità
temporanea, sì come sopra quantificati, devono ritenersi comprensivi gli ulteriori aspetti morali, relazionali ed esistenziali. (si veda Cass. 23778/2014 la quale ha stabilito che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, cosa non avvenuta nella fattispecie, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione). 66Inoltre, in merito alla voce danno morale" già la Cassazione a Sezione Unite,
con sentenza n. 26972/2008, aveva affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale, nel quale rientrano il danno biologico, il danno morale e il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti, non può che essere unitaria.
Il danno morale, quindi, non rappresenta un'autonoma categoria di danno ma un aspetto del danno non patrimoniale e, pertanto, la sua liquidazione presuppone l'adempimento dello specifico onere di allegazione e prova delle circostanze che hanno una incidenza autonoma rispetto al danno biologico. Infine, al suddetto importo, liquidato all'attualità, (comprensivo, cioè,
dell'intervenuta svalutazione monetaria) devono aggiungersi gli interessi dalla domanda al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate nella misura del 50% ponendo il restante 50% a carico di parte convenuta.
Pone le spese della Ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
condanna Controparte_2 al pagamento complessivo in favore degli attori della somma di € 4.935,72, ( di cui € 4.545,72, per le lesioni ), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa per metà le spese di lite ponendo la restante metà, che liquida in €
1.750,00, oltre accessori di legge, a carico della convenuta;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
Così deciso a Caltanissetta il 12.12.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 659/2023, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051
c.c., promossa
DA
nata a [...] 1'8.4.1974, cf Parte_1
Parte_2 nato a [...] il [...], cf C.F. 1
,
entrambi residenti a [...]
,
وcf P.IVA_1 in persona del legale La Pira n. 2, e la " CP_1
Parte_2 con sede in Serradifalco, viarappresentante pro tempore,
Crucillà, elettivamente domiciliati, in Serradifalco, Corso Garibaldi n. 106,
presso lo studio dell'Avv. Angelo Pietro Bruccheri che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione attori
CONTRO nata a San Cipirello, Pa, il 26.07.1967, cf Controparte_2
residente in [...]
n. 14, elettivamente domiciliata in Trapani, nel Corso Italia 77, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scarcella, che la rappresentata e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara La Rocca, entrambi del Foro di Trapani, giusta procura conferita su foglio separato convenuta
Conclusioni i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate prima dell'udienza del 28.4.2025, quest'ultima fissata con modalità di trattazione scritta.
In particolare si riportavano ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, Parte_1 Parte_2 e la CP_1
[... Parte_2in persona del legale rappresentante pro tempore convenivano in giudizio Controparte_2 nella qualità di titolare del BB Cima
Bianca, al fine di sentirla dichiarare responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subìti a seguito della caduta di Parte_1
avvenuta all'interno del BB.
In particolare chiedevano la condanna della convenuta al pagamento di:
- € 9.663,50 quale risarcimento per i danni alla salute, patrimoniali e non, subìti
dall'attrice;
- € 190,00 a titolo di rimborso per il soggiorno non usufruito;
€ 500,00 in favore di Parte_1 e di € 500,00 in favore di
Parte_2 per il risarcimento del danno da vacanza rovinata;
-€ 3.975,26, in favore di Parte _2 n. q. di legale rappresentante pro tempore della "per il danno da perdita della prestazione lavorativa. CP_1
Chiedevano, inoltre, la condanna al pagamento si riporta integralmente- "di una somma compensativa della intervenuta ed intervenenda svalutazione monetaria da liquidarsi secondo gli indici ISTAT come maggior danno, oltre interessi legali nella misura prevista dal novellato art. 1284 c.c., decorrenti dal di dell'evento o dalla diffida fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi".
Esponevano a tal fine che dal 22/7 al 24/7 del 2022 avevano organizzato una 66vacanza a San Vito Lo Capo, prenotando il soggiorno presso il BB Cima Bianca" di Controparte_2 con sede a San Vito Lo Capo, nella via S.
Quasimodo n. 14; che nel giorno stesso del loro arrivo, 22/7, intorno alle 21,30,
Pt_2 si apprestava ad uscire, mentre l'attrice Pt_1 insieme al marito dopo aver percorso il corridoio del BB, cadeva a terra a causa di un gradino di ridotte dimensioni e non adeguatamente segnalato;
che, nell'immediatezza, si erano recati nel più vicino Pronto Soccorso, dove, dopo le prime cure, l'attrice veniva dimessa e invitata ad effettuare un controllo ortopedico specialistico;
che,
il giorno successivo, lasciato il BB, l'attrice veniva accompagnata al Pronto
Soccorso di Mussomeli dove le veniva diagnosticata frattura del profilo "
corticale dell'apice del malleolo peroneale di sinistra"; che a causa delle lesioni l'attrice, sia per l'immobilizzazione dell'arto fratturato che per il percorso fisioterapico necessario per riacquistare la mobilità, non aveva potuto recarsi al lavoro presso la CP_1 Si costituiva Controparte_2 nella citata qualità, la quale, preliminarmente,
eccepiva l'improcedibilità della domanda -osservando che parte attrice non aveva attivato la negoziazione assistita-
Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, la riduzione di quanto richiesto.
In particolare concludeva -si riporta integralmente-:
"Nel merito - Rigettare tutte le domande spiegate dagli attori, siccome improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste ridurre la condanna delladi supporto probatorio;
In via subordinata convenuta in proporzione al concorso del fatto colposo dell'attrice ed in misura corrispondente all'effettiva entità dei danni subiti in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa, escludendo il danno morale e il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Riconoscere al Sig. Pt_2 in proprio, un diritto al rimborso delle spese di soggiorno non goduto in misura pari ad € 95,00; - rigettare la domanda relativa al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché sprovvista di supporto probatorio;
- rigettare la domanda relativa al risarcimento del danno per perdita della prestazione lavorativa in favore della in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché sprovvista diCP_1
supporto probatorio. Con vittoria di spese compensi professionali".
Nel corso del giudizio, il Giudice assegnava a parte attrice il termine per attivare la negoziazione assistita la quale, una volta esperita, aveva esito negativo.
La causa veniva istruita con prove orali, documentali e CTU.
All'udienza del 28.4.2025, fissata con modalità cartolare, la causa veniva rinviata, al 13.10.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Alla suddetta data, del 13.10.2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso.
La causa in oggetto integra la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Sul punto, secondo un recente principio affermato dalla terza Sezione della Corte
di Cassazione, con ordinanza dell'8.7.2024, n. 18518, in materia di responsabilità
ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Tale ordinanza, ribaltando l'orientamento che identificava il caso fortuito" con 66
l'assenza di colpa, ha affermato, invece, la natura oggettiva della nozione di 66
caso fortuito", cui consegue il seguente riparto dell'onere della prova.
La derivazione del danno dalla cosa e la custodia devono essere provati dal 66danneggiato. Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del caso fortuito> ...se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso),
ma dovrà avere ad oggetto un fatto (fortuito in senso stretto) o un atto ( del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod. pen. come causa esclusiva di tale evento".
Nello stesso senso, già la Cassazione -3 maggio 2024 n. 11942- ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
affermando che tale responsabilità può essere esclusa solo provando il caso fortuito o la rilevanza causale, esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. Ciò posto, passando all'esame della fattispecie qui giudicata, deve rilevarsi che la controparte non ha contestato la presenza del gradino ma che questo costituisse una insidia, sostenendo la responsabilità dell'attrice la quale, secondo l'assunto della controparte, sarebbe inciampata e caduta a causa del fatto che la stessa in quel momento indossava scarpe con tacchi alti.
Invero dalle prove orali assunte nel corso del giudizio è emersa la responsabilità
della parte convenuta.
I testi di parte attrice hanno confermato che la caduta stata provocata dalla presenza di un gradino di ridotte dimensioni e, soprattutto, dal fatto che, mentre attraversava il corridoio, la luce si è spentaParte_1
improvvisamente- verosimilmente a causa di un guasto ai sensori-, impedendole così di vedere il gradino.
In particolare Testimone_1 la quale stava percorrendo il corridoio del BB
,
insieme all'attrice, ha dichiarato: "mentre camminavamo nel corridoio,
improvvisamente, si è spenta la luce. Penso che la causa della caduta sia dovuta al fatto che si sia spenta la luce...quando siamo usciti dalla camera la luce era accesa ma dopo circa un minuto si è spenta. In quel frangente la signora Pt_1 è
caduta. Abbiamo dovuto cercare l'interruttore per riaccenderla. In effetti era posto dietro la tenda"
Il teste Testimone_2 ha confermato le stesse circostanze Parte_2precisando che al momento della caduta sia lui che l'attore,
marito dell'attrice, si trovavano più avanti e che sono ritornati indietro nel momento in cui hanno sentito il rumore della caduta. ( cfr dichiarazioni rese dai testi).
ha riferito che in quel periodo La teste di parte convenuta, Testimone_3
lavorava nel BB, circostanza questa non provata. Inoltre, la suddetta, nulla ha potuto dire circa la dinamica della caduta non avendo assistito all'evento. Sulla illuminazione del corridoio ha dichiarato che-
si riporta integralmente- "nel momento in cui si attraversa il corridoio o si esce dalle camere la luce si accende e rimane accesa per 40 minuti. Se una persona rimane per ore nel corridoio rimane accesa......non c'è un pulsante di accensione-spegnimento. Non so dove siano posti i sensori.
Ed ancora, ha affermato si riporta integralmente- : "il Pt_2 non ha riferito subito della caduta. Solo quando sono andata in camera a portare il caffè alla signora Pt 1 ho notato che era a letto. Ho chiesto spiegazioni e il sig. Pt_2
mi ha detto che la moglie era caduta a causa dei tacchi che indossava la sera prima... Quando con la signora CP_2 siamo entrate in camera per verificare lo stato di salute della signora Pt_2 il marito ci ha mostrato le scarpe indossate nel momento della caduta.."
L'attore, in sede di interrogatorio formale, ha negato la suddetta circostanza ossia che la moglie fosse caduta a causa dei tacchi che indossava nel momento della caduta e, inoltre, ha negato la presenza della teste Testimone_3
dichiarando di avere invitato la convenuta CP_2 a venire in camera per verificare quanto accaduto e aggiungendo “la signora è venuta in camera da sola. Non era accompagnata da nessuno".
Ciò posto, si rileva che sia i testi di parte attrice che il teste di parte convenuta hanno riferito circostanze volte a sostenere le rispettive prospettazioni difensive.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice in quanto risultano coerenti con la ricostruzione delle modalità della caduta- la teste Tes_1 tra l'altro era presente-,
mentre le dichiarazioni della teste di parte convenuta non risultano supportate da riscontri oggettivi. Ed infatti, la convenuta, quale custode della struttura ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
su cui grava l'onere di provare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, non ha fornito tale prova.
Non solo. Non risulta provato che l'unico teste indicato dalla stessa prestasse effettivamente servizio presso il BB nel periodo in cui l'attrice è caduta all'interno della struttura, né risulta allegato alcun riscontro documentale o tecnico atto a dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione e, in particolare, dei sensori di attivazione automatica, il cui malfunzionamento è
stato indicato dall'attrice come causa della caduta.
Alla luce di tali considerazioni, le testimonianze di parte attrice devono essere ritenute più attendibili ed idonee a fondare la ricostruzione dei fatti posta a base della decisione.
Né, d'altra parte, può essere condiviso quanto sostenuto dalla convenuta in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di parte attrice ai quali è
stato contestato il reato di violazione di domicilio - 614 c.p.- per essersi gli stessi introdotti nel BB senza il consenso della proprietaria della struttura.
Tale assunto, invero, deve essere disatteso in quanto nelle strutture ricettive, quali i BB, il potere di ammettere temporaneamente terzi all'interno della camera concessa in godimento spetta all'ospite che ne ha la disponibilità materiale per l'intera durata del soggiorno. E' dunque l'ospite, e non il gestore o proprietario, a poter autorizzare l'ingresso di persone estranee, sempre che ciò avvenga per esigenze contingenti e senza arrecare danno alla struttura o pregiudizio alla sicurezza. Nella specie è pacifico che l'amica dell'attrice sia entrata nella camera esclusivamente per un bisogno fisiologico e con il consenso dell'attrice stessa,
legittima detentrice della camera al momento del fatto.
Tale circostanza esclude la configurabilità di una violazione di domicilio e,
conseguentemente, la inutilizzabilità delle testimonianze raccolte.
Ne consegue che le dichiarazioni rese dai suddetti devono ritenersi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Non risulta, tra l'altro, che la convenuta abbia fatto firmare agli attori regolamento che vieta di autorizzare l'ingresso, anche temporaneo, ad estranei.
Ciò posto, tanto chiarito in merito all'an, passando alla determinazione del quantum risarcibile in favore dell'attrice, occorre far riferimento alla espletata
CTU medico-legale la quale, a parere di questo giudice, anche alla luce della esaminata documentazione medica in atti, appare adeguatamente motivata e,
pertanto, condivisibile.
Il predetto consulente, dopo avere visitato l'attrice e visionato le allegazioni prodotte da quest'ultima, rispondendo al quesito circa la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni asserite e l'evento, ha affermato che i danni lamentati dalla stessa sono pienamente compatibili con il detto evento ( si veda l'elaborato peritale laddove il consulente ha precisato: “...la lesione riportata in occasione del sinistro in causa è perfettamente compatibile con la dinamica descritta agli atti. Il malleolo peroneale (laterale) è uno delle ossa della caviglia maggiormente esposta ai traumi, siano essi per azione diretta che indiretta, come con molta probabilità è avvenuto nel caso della sig.ra Pt_1. L'inciampamento sul gradino ha infatti provocato un trauma distorsivo della caviglia sinistra,
verosimilmente in supinazione, di entità tale da provocare lo strappamento della corticale all'apice del malleolo peroneale, senza tuttavia provocare danni ai legamenti laterali. Il trattamento incruento della frattura, prima con apparecchio gessato, poi con tutore bivalva, nonché il trattamento riabilitativo, è risultato efficace, persistendo in capo alla perizianda uno strascico disfunzionale compatibile col danno anatomico residuato").
Venendo alla concreta determinazione dei danni risarcibili, considerato che il Ctu
ha accertato che l'attrice, a seguito della caduta, ha riportato un danno biologico pari all'1%, gg. 15 al 75% di ITP, gg 15 al 50% di ITP, gg 20 al 25%, ritenuto potersi utilizzare- alla luce dell'orientamento inaugurato da Cass. n 12408/11 -
le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, (le Tabelle di
Milano in quanto i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.
oggetto di una previsione eccezionale non 139 del C.D.A costituiscono suscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non determinati da sinistri stradali Cass. 12408/11; Cass. 13982/15- ), deve essere liquidata la somma complessiva di € 4.545,72, di cui : € 1.066,00 a titolo di D.B., € 1.293,75 a titolo di ITP al 75% (gg 15), € 862,50 a titolo di ITP al 50% (gg.15), € 575,00 a titolo di ITP al 25% (gg. 20), € 748,47 per le spese mediche documentate (cfr fatture in atti).
A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 190,00 per le spese corrisposte dall'attrice per il soggiorno -non goduto- (cfr ricevuta in atti).
Si ritiene, inoltre, che debba essere riconosciuto il danno da vacanza rovinata,
considerato che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale anche la semplice delusione o la perdita di serenità durante la vacanza, se documentata, possono giustificare il risarcimento del danno morale. La sentenza conferma che non è necessario dimostrare un danno fisico, ma basta provare l'effettivo disagio emotivo e psicologico.( ex multis Cass. Civile sentenza n.
5271/2023). Ciò posto, alla luce di tale orientamento e delle risultanze istruttorie, si deve pertanto ritenere che il suddetto danno sia meritevole di ristoro, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 100,00 per ciascun avente diritto -Russo-
Buscemi-
Ne consegue che la somma complessiva dovuta da parte convenuta è pari ad €
4.935,72.
Non può, invece, essere accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno per asserita perdita della prestazione lavorativa della dipendente.
n.q di amministratore della società CP_1 ha L'attore Parte_2 '
e altre dedotto di avere subito un pregiudizio economico pari alle retribuzioni voci- corrisposte all'attrice- dipendente la quale, a causa della caduta verificatasi all'interno del BB, è stata impossibilitata a prestare attività lavorativa per un periodo di circa tre mesi. ( cfr atto di citazione laddove l'attore precisa la liquidazione può essere ricollegata all'indizio allegato dall'attrice rappresentato dai prospetti paga per il periodo di assenza durante il quale la CP_1 ha corrisposto alla lavoratrice €....).
A sostegno della richiesta "nella c.q., ha prodotto unicamente Parte_2
un prospetto paga relativo al periodo durante il quale l'attrice non ha potuto lavorare.
Tale documento, tuttavia, risulta privo di qualsiasi sottoscrizione e non accompagnato da elementi idonei a dimostrare l'effettiva erogazione della retribuzione alla dipendente- bonifici, quietanze o altra documentazione bancaria-
Il mero prospetto paga, in assenza di prova, non è documento idoneo a provare la lesione del diritto di credito. (cfr n. 3 prospetti paga in atti). Pertanto, non risultando provato l'effettivo danno patrimoniale, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di prova.
Deve, infine, precisarsi che alla voce di danno biologico e da invalidità
temporanea, sì come sopra quantificati, devono ritenersi comprensivi gli ulteriori aspetti morali, relazionali ed esistenziali. (si veda Cass. 23778/2014 la quale ha stabilito che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, cosa non avvenuta nella fattispecie, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione). 66Inoltre, in merito alla voce danno morale" già la Cassazione a Sezione Unite,
con sentenza n. 26972/2008, aveva affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale, nel quale rientrano il danno biologico, il danno morale e il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti, non può che essere unitaria.
Il danno morale, quindi, non rappresenta un'autonoma categoria di danno ma un aspetto del danno non patrimoniale e, pertanto, la sua liquidazione presuppone l'adempimento dello specifico onere di allegazione e prova delle circostanze che hanno una incidenza autonoma rispetto al danno biologico. Infine, al suddetto importo, liquidato all'attualità, (comprensivo, cioè,
dell'intervenuta svalutazione monetaria) devono aggiungersi gli interessi dalla domanda al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate nella misura del 50% ponendo il restante 50% a carico di parte convenuta.
Pone le spese della Ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
condanna Controparte_2 al pagamento complessivo in favore degli attori della somma di € 4.935,72, ( di cui € 4.545,72, per le lesioni ), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa per metà le spese di lite ponendo la restante metà, che liquida in €
1.750,00, oltre accessori di legge, a carico della convenuta;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
Così deciso a Caltanissetta il 12.12.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano