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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2237/2024 promossa con ricorso depositato il
06.05.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Donatella Chiesa e Giacomo Parte_1
Vanzan ricorrente contro
nato a [...] il [...] con l'avv. Michela Nuvoletto Controparte_1
resistente con l'intervento in giudizio del PM
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni: per parte ricorrente: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di eseguire le annotazioni di legge;
pagina 1 di 8 2) Assegnare l'abitazione in proprietà comune fra i coniugi per la quota del 50% alla Per_ sig.ra nella sua qualità di genitore convivente con le figlie e , Parte_1 Per_2
maggiorenni ed incolpevolmente non autosufficienti.
3) Disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario delle figlie corrispondendo direttamente alla madre l'importo di € 750,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dalla mensilità di Aprile dell'anno 2025.
4) Disporre che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrende per le figlie, per tali intendendosi quelle dettagliate, per tipologia e disciplina, nel Protocollo vigente per il Tribunale di Padova.
5) Condannare il sig. alla integrale rifusione delle spese di lite”. Controparte_1 per parte resistente: “
1. accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e ordinare la trascrizione nel registro degli atti civili;
2. ridurre il mantenimento della figlia a 100 euro mensili e ordinare il Persona_3
pagamento direttamente a favore della figlia e non della madre, alla luce della sua parziale indipendenza economica e finanziaria e delle entrate pervenute dall'Università e da Papi Diego;
3. ridurre il mantenimento della figlia a 200 euro mensili e ordinare il Persona_4
pagamento direttamente a favore della figlia e non della madre;
4. ridurre il contributo del sig. nel pagamento del mutuo nella misura Controparte_1 di 400 euro fissi alla luce della mancanza di volontà della madre di vendere l'immobile e dei vantaggi che la stessa ne ricava dalla non indipendenza economica delle figlie maggiorenni o comunque una percentuale non superiore al 40% della rata;
5. nella denegata ipotesi in cui non fosse accoglibile la riduzione del contributo del sig.
nel concorso nel pagamento del mutuo, alla luce del netto miglioramento delle CP_1
condizioni economiche della sig.ra delle mendaci dichiarazioni riguardanti le Pt_1 attività lavorative di , si chiede la revisione dell'assegnazione della casa Persona_3
familiare alla madre determinando un termine massimo oltre il quale la sig.ra Pt_1
Per_ perderà l'assegnazione a prescindere dall'autosufficienza economica delle figlie e
”. Persona_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 la ricorrente premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 10.06.2000 in Padova, Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 214,
pagina 2 di 8 Per_ Parte II, Serie A dell'anno 2000, che dall'unione sono nate le figlie (il 15.10.2000) e Per_
(il 01.01.2004), entrambe maggiorenni e che con decreto n. 5016/2017 il Tribunale di
Padova omologava le condizioni di separazione (con previsione di affido congiunto delle minori, collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 550 oltre il 50% delle spese straordinarie), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della assegnazione a sé della casa coniugale, aumento del contributo di mantenimento per le figlie (oggi maggiorenni ma non economicamente indipendenti) da euro 550 mensili a euro 750 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 23.12.2025 si costituiva il ricorrente , aderendo alla domanda di Controparte_1 divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di assegnazione dell'immobile e chiedendo contestualmente la divisione e la vendita del bene già casa coniugale e il rigetto
Per_ della domanda di versamento del contributo in favore della figlia e la riduzione del
Per_ contributo in favore della figlia a euro 150 mensili. Per_ Il resistente allegava a sostegno che la figlia maggiore di 24 anni, oltre a frequentare l'università, da anni svolgeva attività lavorativa presso una pizzeria da asporto con Per_ stipendio mensile pari a euro 600, mentre , di anni 20, frequentava l'università; quanto a sé riferiva che il mutuo per la casa coniugale era diventato eccessivamente gravoso (passando dagli originari €. 800 agli attuali €. 1.100) e, tuttavia, la parte ricorrente non si era resa disponibile alla vendita del bene ovvero a rilevare la quota del CP_1
Parte resistente rilevava altresì che il tenore di vita della era migliorato dal Pt_1
momento della separazione (avendo ella conseguito la laurea con conseguente aumento di stipendio e di carriera) mentre la sua situazione economica era rimasta invariata (con stipendio pari a euro 1700).
All'udienza del 24.01.25, instaurato il contraddittorio, le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale, il Giudice disponeva integrazione documentale e rinviava all'udienza del 07.03.2025 per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. e invito alle parti a concludere sull'intero procedimento.
All'udienza del 07.03.2025 il Giudice dava atto che le parti avevano depositato note scritte, rispettivamente in data 07.03.2025 per parte ricorrente e in data 06.03.2025 da parte resistente, e si riservava. Con ordinanza depositata in data 11.03.2025 il Giudice adottava i pagina 3 di 8 seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
2. conferma l'onere a carico del padre di Controparte_1
Per_ Per_ contribuire al mantenimento delle figlie e mediante il versamento di una somma pari a euro 643,04 (annualmente rivalutabile secondo indici Istat) da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
3. conferma l'onere a carico di ciascun Parte_1
genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova” e, rilevato che la causa era matura per la decisione e sufficientemente istruita in via documentale, rilevato che le parti avevano formulato le conclusioni, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova (udienza del 19.05.2017). Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Per_
2. Sul contributo di mantenimento per le figlie e e sulla casa coniugale Per_2
Quanto alle domande formulate in punto contributo di mantenimento per le figlie
Per_ Per_ maggiorenni e si osserva quanto segue.
Entrambe le figlie della coppia sono maggiorenni e frequentano l'università: , Persona_3
oggi ventiquattrenne, frequenta il corso di laurea in lingue, letteratura e mediazione culturale e , oggi ventenne, frequenta il corso di laurea in “disciplina delle arti, Persona_4 della musica e dello spettacolo”.
Sul punto, in tema di figli maggiorenni, è principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di legittimità che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che quest'obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del pagina 4 di 8 perseguimento di un progetto educativo o di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. 17183/2020).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass 21819/2021).
Nel caso di specie la circostanza che entrambe le figlie siano regolarmente iscritte all'università e stiano regolarmente procedendo nel corso di studi in continuità con il percorso svolto alle scuole superiori, è circostanza (unitamente alla loro giovane età) idonea a fondare il loro diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Per_ Quanto alla figlia maggiore ella risulta svolgere attività lavorativa saltuaria, tuttavia senza alcuna stabilità né attinenza con gli studi svolti, sicché è da ritenersi che si tratti solo di attività occasionali da cui ella trae modeste somme non in grado di garantirle autosufficienza economica nemmeno parziale dalla famiglia di origine.
Ciò posto, in ordine al quantum dovuto per il mantenimento, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 11.03.2025.
Invero, all'epoca della separazione, nel 2017, le parti avevano consensualmente pattuito che il padre versasse alla madre la somma mensile di euro 550 (€. 275 per ciascuna figlia), somma evidentemente ritenuta dagli stessi congrua rispetto alle loro disponibilità economiche e che attualmente con l'aggiornamento Istat ammonta a euro 643,04.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non risultano sopravvenuti mutamenti di rilievo in quanto la ricorrente lavora (come all'epoca della separazione) in qualità di assistente amministrativa presso il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di
Padova con stipendio medio pari a euro 1.800 per 12 mensilità e dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta quanto segue:
Mod.730/2021 per l'anno 2020 reddito lordo da lavoro dipendente €. 22.704 (doc. 1),
Mod.730/2022 per l'anno 2021 reddito lordo da lavoro dipendente €. 22.237 (doc. 2),
pagina 5 di 8 Mod. 730/2023 per l'anno 2022 reddito lordo da lavoro dipendente €. 24.766 (doc. 3),
Mod.730/2024 per l'anno 2023 reddito da lavoro dipendente €. 25.644 (doc. 13).
La ricorrente è comproprietaria della casa già adibita a casa coniugale, a lei assegnata, per la quale le parti sono gravate da un mutuo attualmente pari a euro 1100 mensili.
Il resistente svolge attività alle dipendenze della soc. dal 2018 con stipendio CP_2
mensile pari a euro 1.900 e, dalle dichiarazioni fiscali depositate risulta quanto segue:
Mod. 730/2022 per l'anno 2021 reddito lordo da lavoro dipendente €. 30.714 (doc. 3),
Mod. 730/2023 per l'anno 2022 reddito lordo da lavoro dipendente €. 31.118 (doc. 4),
Mod. 730/2024 per l'anno 2023 reddito lordo da lavoro dipendente € 31.906 (doc. 5).
Egli vive con la madre, è comproprietario della casa coniugale assegnata alla ricorrente rispetto alla quale è parimenti gravato della rata di mutuo ed ha dichiarato che nella sua situazione reddituale e patrimoniale non sono intervenute variazioni dall'epoca della separazione.
Non risultano provate altre e diverse entrate rispetto a quelle dichiarate né per la ricorrente né per il resistente.
Tanto valutato, tenuto conto del valore della assegnazione della casa coniugale, dell'attuale ammontare della rata di mutuo (gravante su entrambe le parti), tenuto conto della stabilità delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, appare congruo confermare il contributo come già stabilito e aggiornato secondo gli indici Istat e pari alla somma di euro
643,04 mensili, oltre all'onere a carico di ciascun genitore di contribuire nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova.
La casa coniugale viene conseguentemente assegnata alla ricorrente affinché la stessa continui a viverci unitamente alle figlie sino al raggiungimento della indipendenza economica.
Non può essere accolta la domanda del resistente di versamento dell'assegno direttamente nelle mani delle figlie in quanto la previsione di cui all'art. 337 septies non opera automaticamente, ma soltanto in presenza di specifica domanda dell'avente diritto, come ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui "secondo il consolidato orientamento di questa
Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito
pagina 6 di 8 dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/12; ord. n. 24316/12); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”
(Cass. civ. n. 18008 del 09.07.2018).
3. Sulle ulteriori domande
Quanto alla domanda formulata da parte resistente in punto riduzione del contributo del nel pagamento del mutuo, alla luce della mancanza di volontà della ricorrente di CP_1 vendere l'immobile e dei vantaggi che la stessa ne ricava dalla non indipendenza economica delle figlie, si rileva che trattasi di domanda inammissibile in quanto relativa a rapporto con soggetto terzo (la banca) estraneo al presente giudizio.
Si rigetta la richiesta avanzata da parte di fissazione di un termine massimo oltre il CP_1 quale la sig.ra perderà l'assegnazione a prescindere dall'autosufficienza Pt_1
Per_ economica delle figlie e essendo la giurisprudenza di legittimità Persona_4 unanime nel considerare l'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti come prelevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare.
4. Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia e della reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PADOVA da e in data 10.06.2000, matrimonio trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 214, Parte II, Serie A dell'anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) assegna la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà unitamente alle figlie sino al raggiungimento della indipendenza economica;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
Per_ Per_ delle figlie e mediante il versamento di una somma pari ad euro 643,04
pagina 7 di 8 (annualmente rivalutabile secondo indici Istat) da versare alla madre entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalla parte resistente;
6) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2237/2024 promossa con ricorso depositato il
06.05.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Donatella Chiesa e Giacomo Parte_1
Vanzan ricorrente contro
nato a [...] il [...] con l'avv. Michela Nuvoletto Controparte_1
resistente con l'intervento in giudizio del PM
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni: per parte ricorrente: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di eseguire le annotazioni di legge;
pagina 1 di 8 2) Assegnare l'abitazione in proprietà comune fra i coniugi per la quota del 50% alla Per_ sig.ra nella sua qualità di genitore convivente con le figlie e , Parte_1 Per_2
maggiorenni ed incolpevolmente non autosufficienti.
3) Disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario delle figlie corrispondendo direttamente alla madre l'importo di € 750,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dalla mensilità di Aprile dell'anno 2025.
4) Disporre che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrende per le figlie, per tali intendendosi quelle dettagliate, per tipologia e disciplina, nel Protocollo vigente per il Tribunale di Padova.
5) Condannare il sig. alla integrale rifusione delle spese di lite”. Controparte_1 per parte resistente: “
1. accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e ordinare la trascrizione nel registro degli atti civili;
2. ridurre il mantenimento della figlia a 100 euro mensili e ordinare il Persona_3
pagamento direttamente a favore della figlia e non della madre, alla luce della sua parziale indipendenza economica e finanziaria e delle entrate pervenute dall'Università e da Papi Diego;
3. ridurre il mantenimento della figlia a 200 euro mensili e ordinare il Persona_4
pagamento direttamente a favore della figlia e non della madre;
4. ridurre il contributo del sig. nel pagamento del mutuo nella misura Controparte_1 di 400 euro fissi alla luce della mancanza di volontà della madre di vendere l'immobile e dei vantaggi che la stessa ne ricava dalla non indipendenza economica delle figlie maggiorenni o comunque una percentuale non superiore al 40% della rata;
5. nella denegata ipotesi in cui non fosse accoglibile la riduzione del contributo del sig.
nel concorso nel pagamento del mutuo, alla luce del netto miglioramento delle CP_1
condizioni economiche della sig.ra delle mendaci dichiarazioni riguardanti le Pt_1 attività lavorative di , si chiede la revisione dell'assegnazione della casa Persona_3
familiare alla madre determinando un termine massimo oltre il quale la sig.ra Pt_1
Per_ perderà l'assegnazione a prescindere dall'autosufficienza economica delle figlie e
”. Persona_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 la ricorrente premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 10.06.2000 in Padova, Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 214,
pagina 2 di 8 Per_ Parte II, Serie A dell'anno 2000, che dall'unione sono nate le figlie (il 15.10.2000) e Per_
(il 01.01.2004), entrambe maggiorenni e che con decreto n. 5016/2017 il Tribunale di
Padova omologava le condizioni di separazione (con previsione di affido congiunto delle minori, collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 550 oltre il 50% delle spese straordinarie), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della assegnazione a sé della casa coniugale, aumento del contributo di mantenimento per le figlie (oggi maggiorenni ma non economicamente indipendenti) da euro 550 mensili a euro 750 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 23.12.2025 si costituiva il ricorrente , aderendo alla domanda di Controparte_1 divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di assegnazione dell'immobile e chiedendo contestualmente la divisione e la vendita del bene già casa coniugale e il rigetto
Per_ della domanda di versamento del contributo in favore della figlia e la riduzione del
Per_ contributo in favore della figlia a euro 150 mensili. Per_ Il resistente allegava a sostegno che la figlia maggiore di 24 anni, oltre a frequentare l'università, da anni svolgeva attività lavorativa presso una pizzeria da asporto con Per_ stipendio mensile pari a euro 600, mentre , di anni 20, frequentava l'università; quanto a sé riferiva che il mutuo per la casa coniugale era diventato eccessivamente gravoso (passando dagli originari €. 800 agli attuali €. 1.100) e, tuttavia, la parte ricorrente non si era resa disponibile alla vendita del bene ovvero a rilevare la quota del CP_1
Parte resistente rilevava altresì che il tenore di vita della era migliorato dal Pt_1
momento della separazione (avendo ella conseguito la laurea con conseguente aumento di stipendio e di carriera) mentre la sua situazione economica era rimasta invariata (con stipendio pari a euro 1700).
All'udienza del 24.01.25, instaurato il contraddittorio, le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale, il Giudice disponeva integrazione documentale e rinviava all'udienza del 07.03.2025 per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. e invito alle parti a concludere sull'intero procedimento.
All'udienza del 07.03.2025 il Giudice dava atto che le parti avevano depositato note scritte, rispettivamente in data 07.03.2025 per parte ricorrente e in data 06.03.2025 da parte resistente, e si riservava. Con ordinanza depositata in data 11.03.2025 il Giudice adottava i pagina 3 di 8 seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
2. conferma l'onere a carico del padre di Controparte_1
Per_ Per_ contribuire al mantenimento delle figlie e mediante il versamento di una somma pari a euro 643,04 (annualmente rivalutabile secondo indici Istat) da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
3. conferma l'onere a carico di ciascun Parte_1
genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova” e, rilevato che la causa era matura per la decisione e sufficientemente istruita in via documentale, rilevato che le parti avevano formulato le conclusioni, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova (udienza del 19.05.2017). Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Per_
2. Sul contributo di mantenimento per le figlie e e sulla casa coniugale Per_2
Quanto alle domande formulate in punto contributo di mantenimento per le figlie
Per_ Per_ maggiorenni e si osserva quanto segue.
Entrambe le figlie della coppia sono maggiorenni e frequentano l'università: , Persona_3
oggi ventiquattrenne, frequenta il corso di laurea in lingue, letteratura e mediazione culturale e , oggi ventenne, frequenta il corso di laurea in “disciplina delle arti, Persona_4 della musica e dello spettacolo”.
Sul punto, in tema di figli maggiorenni, è principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di legittimità che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che quest'obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del pagina 4 di 8 perseguimento di un progetto educativo o di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. 17183/2020).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass 21819/2021).
Nel caso di specie la circostanza che entrambe le figlie siano regolarmente iscritte all'università e stiano regolarmente procedendo nel corso di studi in continuità con il percorso svolto alle scuole superiori, è circostanza (unitamente alla loro giovane età) idonea a fondare il loro diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Per_ Quanto alla figlia maggiore ella risulta svolgere attività lavorativa saltuaria, tuttavia senza alcuna stabilità né attinenza con gli studi svolti, sicché è da ritenersi che si tratti solo di attività occasionali da cui ella trae modeste somme non in grado di garantirle autosufficienza economica nemmeno parziale dalla famiglia di origine.
Ciò posto, in ordine al quantum dovuto per il mantenimento, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 11.03.2025.
Invero, all'epoca della separazione, nel 2017, le parti avevano consensualmente pattuito che il padre versasse alla madre la somma mensile di euro 550 (€. 275 per ciascuna figlia), somma evidentemente ritenuta dagli stessi congrua rispetto alle loro disponibilità economiche e che attualmente con l'aggiornamento Istat ammonta a euro 643,04.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non risultano sopravvenuti mutamenti di rilievo in quanto la ricorrente lavora (come all'epoca della separazione) in qualità di assistente amministrativa presso il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di
Padova con stipendio medio pari a euro 1.800 per 12 mensilità e dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta quanto segue:
Mod.730/2021 per l'anno 2020 reddito lordo da lavoro dipendente €. 22.704 (doc. 1),
Mod.730/2022 per l'anno 2021 reddito lordo da lavoro dipendente €. 22.237 (doc. 2),
pagina 5 di 8 Mod. 730/2023 per l'anno 2022 reddito lordo da lavoro dipendente €. 24.766 (doc. 3),
Mod.730/2024 per l'anno 2023 reddito da lavoro dipendente €. 25.644 (doc. 13).
La ricorrente è comproprietaria della casa già adibita a casa coniugale, a lei assegnata, per la quale le parti sono gravate da un mutuo attualmente pari a euro 1100 mensili.
Il resistente svolge attività alle dipendenze della soc. dal 2018 con stipendio CP_2
mensile pari a euro 1.900 e, dalle dichiarazioni fiscali depositate risulta quanto segue:
Mod. 730/2022 per l'anno 2021 reddito lordo da lavoro dipendente €. 30.714 (doc. 3),
Mod. 730/2023 per l'anno 2022 reddito lordo da lavoro dipendente €. 31.118 (doc. 4),
Mod. 730/2024 per l'anno 2023 reddito lordo da lavoro dipendente € 31.906 (doc. 5).
Egli vive con la madre, è comproprietario della casa coniugale assegnata alla ricorrente rispetto alla quale è parimenti gravato della rata di mutuo ed ha dichiarato che nella sua situazione reddituale e patrimoniale non sono intervenute variazioni dall'epoca della separazione.
Non risultano provate altre e diverse entrate rispetto a quelle dichiarate né per la ricorrente né per il resistente.
Tanto valutato, tenuto conto del valore della assegnazione della casa coniugale, dell'attuale ammontare della rata di mutuo (gravante su entrambe le parti), tenuto conto della stabilità delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, appare congruo confermare il contributo come già stabilito e aggiornato secondo gli indici Istat e pari alla somma di euro
643,04 mensili, oltre all'onere a carico di ciascun genitore di contribuire nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova.
La casa coniugale viene conseguentemente assegnata alla ricorrente affinché la stessa continui a viverci unitamente alle figlie sino al raggiungimento della indipendenza economica.
Non può essere accolta la domanda del resistente di versamento dell'assegno direttamente nelle mani delle figlie in quanto la previsione di cui all'art. 337 septies non opera automaticamente, ma soltanto in presenza di specifica domanda dell'avente diritto, come ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui "secondo il consolidato orientamento di questa
Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito
pagina 6 di 8 dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/12; ord. n. 24316/12); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”
(Cass. civ. n. 18008 del 09.07.2018).
3. Sulle ulteriori domande
Quanto alla domanda formulata da parte resistente in punto riduzione del contributo del nel pagamento del mutuo, alla luce della mancanza di volontà della ricorrente di CP_1 vendere l'immobile e dei vantaggi che la stessa ne ricava dalla non indipendenza economica delle figlie, si rileva che trattasi di domanda inammissibile in quanto relativa a rapporto con soggetto terzo (la banca) estraneo al presente giudizio.
Si rigetta la richiesta avanzata da parte di fissazione di un termine massimo oltre il CP_1 quale la sig.ra perderà l'assegnazione a prescindere dall'autosufficienza Pt_1
Per_ economica delle figlie e essendo la giurisprudenza di legittimità Persona_4 unanime nel considerare l'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti come prelevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare.
4. Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia e della reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PADOVA da e in data 10.06.2000, matrimonio trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 214, Parte II, Serie A dell'anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) assegna la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà unitamente alle figlie sino al raggiungimento della indipendenza economica;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
Per_ Per_ delle figlie e mediante il versamento di una somma pari ad euro 643,04
pagina 7 di 8 (annualmente rivalutabile secondo indici Istat) da versare alla madre entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalla parte resistente;
6) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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