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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/06/2024, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3393/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – interessi su buoni postali
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Delli Parte_1
Carri e Giulia Abbate, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
e Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Servodio, come da procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/6/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 546/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Airola, che aveva condannato l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 1.000,00 oltre accessori, in relazione al buono postale fruttifero n. 123640910249, appartenente alla serie AA5, dell'importo di euro 1.000,00, sottoscritto in data 19/12/2002 presso l'Ufficio Postale di Arpaia, che si Parte_1 era rifiutata di pagare per prescrizione decennale. L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza in relazione all'applicazione della normativa relativa alla prescrizione, sia riguardo alla domanda di adempimento che alla domanda di risarcimento danni. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto della domanda proposta in primo grado e con la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitisi in giudizio gli appellati, chiedevano il rigetto dell'appello. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero la normativa applicabile al caso di specie prevede che i Part serie AA5 hanno durata di sette anni e che si prescrivono decorsi i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 successivi dieci anni, pertanto il BPF per cui è causa, sottoscritto in data
19/12/2002, risulta irrimediabilmente prescritto in data 20/12/2019 e, per tale motivo, non può essere rimborsato. Parti appellate non hanno dedotto in atti la data in cui avrebbero richiesto il rimborso in ufficio postale, non hanno provato atti scritti interruttivi della prescrizione e l'unica data certa, oltre che documentata, cui risale la relativa richiesta è quella della citazione dinanzi al GdP di Airola, risalente all'anno 2022, ben tre anni dalla prescrizione decennale. Il BPF, infatti, appartiene alla tipologia “a termine”; inoltre, sul titolo è chiaramente indicata anche la data di sottoscrizione, come confermato anche in sentenza ed è comunque disciplinato dal D.M. Tesoro
12/09/2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/09/2002.
Secondo il DM Tesoro 19 dicembre 2000, all'art. 8 “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale Part e gli interessi ”. Orbene all'epoca della sottoscrizione del per cui è causa, i relativi obblighi informativi erano espletati attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di emissione e regolamentazione, pubblicazione che aveva efficacia di pubblicità legale, come precisato dalla Corte di Cassazione, SS UU, sentenza n. 3963/2019.
Inoltre i buoni postali fruttiferi sono pacificamente qualificati come meri titoli di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che caratterizzano, invece, i titoli di credito. Sul punto la giurisprudenza, anche di legittimità, è univoca (tra le altre, Corte di
Cassazione, SS UU, n. 13979/2007, p.3.2, 2°cpv.). In particolare, la disciplina di riferimento è da individuarsi nell'art. 2002 c.c., che esclude l'estensione della normativa in tema di titoli di credito “ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione.
Anche ritenendo la natura risarcitoria della domanda proposta in primo grado dagli appellati, l'inadempimento contrattuale o quello precontrattuale, relativo agli obblighi informativi cui fosse stata tenuta
– secondo la infondata tesi degli appellati - risalirebbe Parte_1 comunque alla data di sottoscrizione del BFP (19/12/2002) e quindi è anch'essa prescritta in dieci o cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, a seconda di come si voglia qualificare la domanda risarcitoria.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Part D'altra parte ai non si applica la normativa che disciplina l'intermediazione di prodotti finanziari.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attesi alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli agli appellati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dagli appellati
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 21/6/2024 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3393/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – interessi su buoni postali
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Delli Parte_1
Carri e Giulia Abbate, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
e Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Servodio, come da procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/6/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 546/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Airola, che aveva condannato l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 1.000,00 oltre accessori, in relazione al buono postale fruttifero n. 123640910249, appartenente alla serie AA5, dell'importo di euro 1.000,00, sottoscritto in data 19/12/2002 presso l'Ufficio Postale di Arpaia, che si Parte_1 era rifiutata di pagare per prescrizione decennale. L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza in relazione all'applicazione della normativa relativa alla prescrizione, sia riguardo alla domanda di adempimento che alla domanda di risarcimento danni. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto della domanda proposta in primo grado e con la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitisi in giudizio gli appellati, chiedevano il rigetto dell'appello. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero la normativa applicabile al caso di specie prevede che i Part serie AA5 hanno durata di sette anni e che si prescrivono decorsi i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 successivi dieci anni, pertanto il BPF per cui è causa, sottoscritto in data
19/12/2002, risulta irrimediabilmente prescritto in data 20/12/2019 e, per tale motivo, non può essere rimborsato. Parti appellate non hanno dedotto in atti la data in cui avrebbero richiesto il rimborso in ufficio postale, non hanno provato atti scritti interruttivi della prescrizione e l'unica data certa, oltre che documentata, cui risale la relativa richiesta è quella della citazione dinanzi al GdP di Airola, risalente all'anno 2022, ben tre anni dalla prescrizione decennale. Il BPF, infatti, appartiene alla tipologia “a termine”; inoltre, sul titolo è chiaramente indicata anche la data di sottoscrizione, come confermato anche in sentenza ed è comunque disciplinato dal D.M. Tesoro
12/09/2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/09/2002.
Secondo il DM Tesoro 19 dicembre 2000, all'art. 8 “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale Part e gli interessi ”. Orbene all'epoca della sottoscrizione del per cui è causa, i relativi obblighi informativi erano espletati attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di emissione e regolamentazione, pubblicazione che aveva efficacia di pubblicità legale, come precisato dalla Corte di Cassazione, SS UU, sentenza n. 3963/2019.
Inoltre i buoni postali fruttiferi sono pacificamente qualificati come meri titoli di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che caratterizzano, invece, i titoli di credito. Sul punto la giurisprudenza, anche di legittimità, è univoca (tra le altre, Corte di
Cassazione, SS UU, n. 13979/2007, p.3.2, 2°cpv.). In particolare, la disciplina di riferimento è da individuarsi nell'art. 2002 c.c., che esclude l'estensione della normativa in tema di titoli di credito “ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione.
Anche ritenendo la natura risarcitoria della domanda proposta in primo grado dagli appellati, l'inadempimento contrattuale o quello precontrattuale, relativo agli obblighi informativi cui fosse stata tenuta
– secondo la infondata tesi degli appellati - risalirebbe Parte_1 comunque alla data di sottoscrizione del BFP (19/12/2002) e quindi è anch'essa prescritta in dieci o cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, a seconda di come si voglia qualificare la domanda risarcitoria.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Part D'altra parte ai non si applica la normativa che disciplina l'intermediazione di prodotti finanziari.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attesi alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli agli appellati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dagli appellati
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 21/6/2024 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3