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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2617/2023
Udienza del 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2617/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Romano e Ramona Gualtieri
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2617/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di
€ 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per gli anni scolastici
2020/2021 e 2023/2024 (ancora in corso al momento del deposito del ricorso) e, così, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00.
Il ricorrente è stato infatti escluso dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il che ha Controparte_1 aderito alla domanda del ricorrente limitatamente all'anno scolastico
2023/2024, mentre ha chiesto il rigetto della domanda con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, in quanto il ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma
121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
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aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC /
[...]
), ha ritenuto che: Controparte_1
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
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corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
6. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs.
n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n.
29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano
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fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 29961/2023).
7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti individuali di lavoro prodotti dal ricorrente – doc. n. 1 allegato al ricorso – nonché lo stato matricolare prodotto dal ) risulta CP_1 provato che il ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla
Suprema Corte e necessari per beneficiare, negli anni scolastici oggetto della domanda, della Carta elettronica del docente, atteso che:
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 17/10/2020 al 12/06/2021 in forza di un unico contratto conferito per “Supplenza breve non a copertura di assenza” (con orario
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settimanale completo: 18 ore), per un periodo superiore a 180 giorni
(sul punto si tornerà subito);
- nell'anno scolastico 2023/2024 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dall'11/10/2023 al 30/06/2024 (supplenza fino al termine delle attività didattiche).
7.1. Con particolare riferimento all'anno scolastico 2020/2021, rispetto al quale il non ha aderito alla domanda del ricorrente, CP_4 si deve osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta in forza di un (unico) contratto di conferimento di una supplenza breve e temporanea (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), cessata in data 12/06/2021, tale contratto è di fatto assimilabile ad una docenza fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). Il ricorrente ha infatti svolto (in forza - come anticipato - di un unico contratto) un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima
(sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art. 4, comma 2, della legge n.
124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa.
Conseguentemente, al ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per l'anno scolastico in esame.
7.1.1. D'altronde, la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza del
3 luglio 2025 (causa C-268/24), ha definitivamente chiarito che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa
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nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
7.1.2. Il non ha però dedotto alcuna ragione oggettiva, CP_1 diversa dalla natura breve e saltuaria della supplenza (invero di durata pari a quasi 8 mesi e conferita con un unico contratto), che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo.
8. Il ricorrente è, infine, ancora interno al sistema delle docenze scolastiche (nulla è stato dedotto in senso contrario dal e lo CP_4 stesso ricorrente ha d'altronde documentato, in allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, di aver presentato, in data 19/06/2024, istanza di inserimento nelle G.P.S. per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26), sicché egli ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
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all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 e, quindi, per un importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione del ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli Avv.ti
Federica Romano e Ramona Gualtieri.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2617/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Romano e Ramona Gualtieri
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2617/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di
€ 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per gli anni scolastici
2020/2021 e 2023/2024 (ancora in corso al momento del deposito del ricorso) e, così, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00.
Il ricorrente è stato infatti escluso dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il che ha Controparte_1 aderito alla domanda del ricorrente limitatamente all'anno scolastico
2023/2024, mentre ha chiesto il rigetto della domanda con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, in quanto il ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma
121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
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aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC /
[...]
), ha ritenuto che: Controparte_1
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
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corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
6. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs.
n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n.
29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano
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fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 29961/2023).
7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti individuali di lavoro prodotti dal ricorrente – doc. n. 1 allegato al ricorso – nonché lo stato matricolare prodotto dal ) risulta CP_1 provato che il ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla
Suprema Corte e necessari per beneficiare, negli anni scolastici oggetto della domanda, della Carta elettronica del docente, atteso che:
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 17/10/2020 al 12/06/2021 in forza di un unico contratto conferito per “Supplenza breve non a copertura di assenza” (con orario
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2617/2023
settimanale completo: 18 ore), per un periodo superiore a 180 giorni
(sul punto si tornerà subito);
- nell'anno scolastico 2023/2024 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dall'11/10/2023 al 30/06/2024 (supplenza fino al termine delle attività didattiche).
7.1. Con particolare riferimento all'anno scolastico 2020/2021, rispetto al quale il non ha aderito alla domanda del ricorrente, CP_4 si deve osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta in forza di un (unico) contratto di conferimento di una supplenza breve e temporanea (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), cessata in data 12/06/2021, tale contratto è di fatto assimilabile ad una docenza fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). Il ricorrente ha infatti svolto (in forza - come anticipato - di un unico contratto) un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima
(sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art. 4, comma 2, della legge n.
124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa.
Conseguentemente, al ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per l'anno scolastico in esame.
7.1.1. D'altronde, la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza del
3 luglio 2025 (causa C-268/24), ha definitivamente chiarito che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 2617/2023
nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR
500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
7.1.2. Il non ha però dedotto alcuna ragione oggettiva, CP_1 diversa dalla natura breve e saltuaria della supplenza (invero di durata pari a quasi 8 mesi e conferita con un unico contratto), che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo.
8. Il ricorrente è, infine, ancora interno al sistema delle docenze scolastiche (nulla è stato dedotto in senso contrario dal e lo CP_4 stesso ricorrente ha d'altronde documentato, in allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, di aver presentato, in data 19/06/2024, istanza di inserimento nelle G.P.S. per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26), sicché egli ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
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all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 e, quindi, per un importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione del ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli Avv.ti
Federica Romano e Ramona Gualtieri.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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