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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12048 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
, C.F. , quale erede di elettivamente Parte_1 C.F._1 Persona_1
domiciliata in Parete alla via C. Pezone n. 28, presso lo studio dell'avv. Raffaella Martinelli,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente
CONTRO
, C.F.: , , C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
, , C.F.: , C.F.:
[...] CP_3 CodiceFiscale_4 Parte_2 [...]
, C.F.: , , C.F._5 Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
C.F.: , , C.F.: , quali CodiceFiscale_7 Parte_5 CodiceFiscale_8
eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Pezzella in virtù di procura Persona_2
in atti, domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opposti
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente depositato, nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 24.10.2022 ad
[...]
istanza degli odierni convenuti.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata si sono costituiti , CP_1 CP_2
, e , quali
[...] CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto Persona_2
dell'opposizione.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, occorre rilevare che le deduzioni svolte dalla parte attrice si fondano, sostanzialmente, sulla scrittura privata conclusa nell'anno 1973, con la quale Persona_2
ha venduto il vano ubicato al foglio 23, particella 83 alla signora Parte_1
Tale atto, tuttavia, non risulta trascritto e, pertanto, non può costituire titolo opponibile al provvedimento giurisdizionale azionato con l'atto di precetto impugnato.
Peraltro, si tratta di un fatto antecedente al procedimento giurisdizionale definito con la sentenza azionata e, quindi, doveva essere fatto valere nell'ambito di quel procedimento contenzioso, non potendo essere dedotto in questa sede.
Infine, in relazione alle contestazioni effettuate dalla parte attrice nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., con riferimento alla soppressione dei dati catastali degli immobili oggetto di esecuzione, si tratta di una questione meramente formale, eventualmente da risolvere in sede esecutiva, non ostativa alla legittima intimazione notificata.
Le spese seguono il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con l'applicazione di una riduzione, in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
2 - rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.068,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv.
Antonella Pezzella.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il giudice monocratico
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