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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/09/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1964 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1964 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
con l'avv.to CECE GIUSEPPE;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to BUONAMICO MARIANNA e PAOLA Controparte_1
RUOPPOLO;
con l'avv.to FLAVIA INCLETOLLI CP_2 resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 28.09.2022, parte ricorrente agiva in questa sede rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e il convenuto è Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 18.4.2019 al 5.6.2021; 3) condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore, accertata la recezione € 30.643,08 a titolo di differenze quantitative e qualitative oltre euro
3046,97 a titolo di tfr;
lav. straordinario;
ratei 13° ratei tfr con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
4) condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo 18.6.2019 al 5.6.2021”.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno della sua richiesta, il ricorrente esponeva sinteticamente: di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale “Pizzeria 997” di
[...]
, con sede in Lungomare Caboto n. 278, 04024, Gaeta (LT), dal 18.04.2019 CP_1 al 5.06.2021, con mansioni di piazzaiolo ed inquadramento al VI livello del CCNL
Alimentari-Artigianato, applicato dalle parti al rapporto di lavoro, inizialmente assunto con contratto a tempo parziale per 15 ore settimanali fino all'11.03.2021, poi trasformato in contratto a tempo pieno dal 1.04.2021, cessato il 5.06.2021 per dimissioni volontarie;
di aver prestato la propria attività lavorativa, per sei giorni alla settimana, dalle ore
16 alle ore 23, osservando una giornata di riposo settimanale coincidente con la chiusura del locale (martedì) e godendo di 15 giorni annuali di ferie non retribuite, in corrispondenza della chiusura del locale;
di aver svolto le mansioni di pizzaiolo eseguendo tutta la procedura di realizzazione delle pizze tonde cucinate in forno a legno, preparando le relative farciture e predisponendo gli ingredienti con le relative lavorazioni utilizzando i relativi strumenti come taglieri, affettatrici friggitrice e forno a legna, ed occupandosi altresì della pulizia degli utensili e di mantenere ordinati gli spazi di lavoro; che il trattamento retributivo globalmente fruito dal ricorrente doveva ritenersi insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., avendo quindi maturato un credito retributivo pari alla somma indicata nelle riportate conclusioni, asseritamente dovuta a titolo di lavoro straordinario, TFR e ratei di 13ma mensilità; di avere diritto ad essere risarcito per la mancata corresponsione dei contributi dovuti, da liquidarsi con CTU. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio , titolare dell'omonima ditta individuale “997”, con Controparte_1 memoria difensiva depositata in data 5.04.2023, il quale deduceva:
- che il rapporto di lavoro, pur iniziato, come dedotto dal ricorrente, in data
28.04.2019, era stato prorogato fino al 31.03.2021, allorquando il contratto veniva trasformato a tempo indeterminato;
- che nel marzo del 2020 il locale restava chiuso per circa 40 giorni e, per tale ragione, il ricorrente veniva posto in Cassa Integrazione;
- che, successivamente al promo lock down, il locale pizzeria “iniziava ad aprire soltanto due giorni alla settimana, per diversi mesi, riprendendo la piena attività in estate e richiudendo parzialmente di nuovo in autunno a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19”;
- il 23 maggio 2021 iniziavano i lavori di ristrutturazione ed il locale restava chiuso per circa un mese, sino alle dimissioni rassegnate dal ricorrente;
- che, oltre alla retribuzione mensilmente corrisposta, il resistente versava al ricorrente brevi manu somme aggiuntive a fronte di specifiche esigenza che il ricorrente rappresentava;
- che l'inquadramento al VI livello del CCNL Alimentari-Artigianato, applicato dalle parti al rapporto di lavoro, era da ritenersi congruo in ragione delle mansioni di aiuto cuoco svolte dal ricorrente il quale era privo di specifica esperienza lavorativa.
Tanto premesso in fatto rilevava in diritto:
- l'improcedibilità del ricorso per tardività della notifica per essere stato passato il ricorso introduttivo alla notifica in data 24.10.2022 vale a dire 11 giorni dopo la comunicazione del decreto di fissazione di udienza, datato 13 ottobre 2022;
- la nullità del ricorso introduttivo posto che, dalle rassegnate conclusioni, non era possibile stabilire con esattezza il petitum sostanziale, avendo parte ricorrente espressamente concluso nel senso di ritenere già percepiti € 30643,08, come ivi testualmente indicato;
- il corretto inquadramento assegnato al ricorrente, in ragione della sua scarsa (se non nulla) esperienza nel settore, avendo ricoperto il ruolo di aiuto cuoco e non, come dedotto di pizzaiolo;
- l'erroneità dei conteggi depositati posto che, pur applicando il CCNL richiamato nei contratti di lavoro individuali sottoscritti tra le parti, conteggiava erroneamente la maggiorazione per lavoro domenicale come anche delle ferie e dei permessi goduti ovvero correttamente retribuiti;
valorizzava anche i periodi durante i quali il ricorrente non aveva prestato la propria attività lavorativa per o perché in cassa integrazione a seguito di chiusura del locale, per circa 40 giorni a decorrere dal mese di marzo 2020, durante il primo lock down per emergenza COVID, o per successive chiusure parziali per diversi mesi o per lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito a locale pizzeria, iniziati in data 23.05.2021 e durati circa un mese;
non teneva conto della elargizione di ulteriori somme di denaro in contanti.
Tanto premesso la parte rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, in funzione del Giudice del lavoro di primo grado, ogni diversa domanda disattesa: in via preliminare e pregiudiziale - definire la causa con una sentenza di mero rito, con declaratoria di improcedibilità, inammissibilità e/o nullità della domanda per le motivazioni come sopra esposte;
nel merito - rigettare il ricorso perché improponibile oltre che infondato in fatto e diritto per tutto quanto sopra esposto e rilevato;
e, comunque, NON PROVATO;
- in via meramente subordinata, salvo gravame, in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, impugnati e contestati i conteggi ex adverso prodotti, procedere all'esatta determinazione del quantum debeatur alla luce dell'espletanda prova testimoniale e del CCNL di categoria sulla base dei conteggi depositati (cfr. all.
n. 2);
- in ogni caso condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del Pt_1
presente giudizio, a favore del resistente;
- condannare il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del sig.
di equa somma a titolo di risarcimento danno attesa la temerarietà della lite in CP_1 cui il resistente è stato letteralmente trascinato”.
La causa, istruita con la produzione di documenti offerti dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025, previo deposito di note conclusionali autorizzate.
1. Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per essere stato passato per la notifica oltre i termini previsti dal 4° comma dell'art. 415 c.p.c. Agli atti risulta che con decreto del 5.10.2022, emesso ai sensi dell'art. 415 c.p.c., questo Giudice fissava la prima udienza di comparizione in data 1.02.2023; con successivo decreto del 15.01.2023 (vale a dire allorquando il precedente decreto di fissazione di udienza, in uno al ricorso introduttivo era già stato passato per la notifica alla parte convenuta), la prima udienza veniva differita d'ufficio alla udienza del 19.03.2023.
Ritiene la parte che la notifica del ricorso sia tardiva perché effettuata 11 giorni dopo la comunicazione del decreto di fissazione di udienza, “palesemente fuori termine”.
Il riferimento è al IV° comma dell'art. 415 c.p.c. a mente del quale “Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417”.
E' ormai ius receptum il principio secondo il quale “In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, c.p.c., non è perentorio;
pertanto, la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né incide sulla validità dell'atto processuale, sempreché siano rispettati i termini di comparizione fissati dal quinto e sesto comma dello stesso articolo”, che nel caso in esame risulta pienamente rispettato, poichè e stato garantito al convenuto un termine di comparizione non inferiore a trenta giorni, prima dell'udienza di discussione (ex multis Cass. 3121/1979 e 5551/1984).
La mancata osservanza del suddetto termine resta priva di conseguenze a condizione che venga rispettato – come nel caso in esame - il termine dilatorio di almeno 30 giorni tra la ricezione della notifica e l'udienza di discussione, termine stabilito a garanzia del diritto di difesa del convenuto
Il motivo è quindi infondato, giacché - come insegna il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità - nelle controversie di lavoro il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma) (v. ex multis Cass. 26039/05; in senso conforme v. anche
Cass. 21744/10, 8411/11, 19818/13, 8007/14 e 3959/16).
La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo (principio che impone di ritenere il termine ordinatorio non libero ma semplicemente prorogabile per disposizione del giudice, intervenuta su richiesta della parte o d'ufficio, sempre prima della scadenza, conseguendone, in difetto, la decadenza dalla facoltà di compiere l'atto), va circoscritto nel senso che la “libertà” di differimento di un termine ordinatorio può venire meno con riguardo alle ipotesi in cui, come nella specie, la funzionalità del processo, in una con il diritto di difesa, sia garantito dall'operatività a valle di un termine perentorio entro il quale l'atto processuale, il cui compimento sia fissato in relazione ad un termine da qualificarsi ordinatorio, debba essere posto in essere necessariamente a pena di decadenza e conseguente improcedibilità dell'azione (v. Cass. 9222/15, in motivazione, che si richiama ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2010).
2. Il consolidato orientamento della Corte di cassazione (ex multis Cass. n. 817/1999) afferma che: "Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che è di competenza del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione)". E' altresì costante l'insegnamento per cui per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda è necessario che sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. 19009/2018).
Nel caso di specie sono compiutamente delineati i confini della pretesa azionata, attraverso l'indicazione precipua della durata e tipologia dell'intercorso rapporto di lavoro, degli orari effettivamente svolti (superiori a quelli contrattualmente convenuti tra le parti), nonché della pretesa creditoria che si assume fondata – deducendo l'inadempimento del datore di lavoro anche ai sensi dell'art. 36 Cost. – con riferimento a specifici titoli retributivi, anch'essi indicati.
È stata allegata, infatti, la data d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, peraltro non contestata, la qualifica posseduta di VI livello rivestita durante il rapporto di lavoro, l'omesso pagamento di specifici emolumenti contrattuali sia alla data di cessazione dello stesso che successivamente, deducendo un perdurante inadempimento fino alla data della domanda giudiziale.
Unitamente al ricorso introduttivo sono stati prodotti i contratti di lavoro sottoscritti tra le parti, il modulo di recesso dal rapporto di lavoro i relativi CUD rilasciati dal datore di lavoro, l'estratto contributivo da quale evincere l'incompleto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro ed i conteggi redatti dal consulente di parte, suddivisi su base mensile e contenenti le ore complessivamente lavorate, il valore orario ritenuto applicabile (euro 7,66058, corrispondente esattamente a quello indicato dalla parte convenuta nella propria memoria di costituzione – cfr. punto b delle premesse in fatto) e di i titoli retributivi quantificati (tredicesima, festività non godute, maggiorazione per lavoro domenicale, ferie maturate e TFR), atti a quantificare la pretesa creditoria
Non v'è dubbio che anche i documenti allegati al ricorso ed ivi richiamati concorrono alla corretta individuazione dell'oggetto della domanda e, complessivamente valutati, consentono di superare l'evidente refuso contenuto nelle conclusioni dell'atto: invero con la recente ordinanza n. 3816/2020 la Corte di
Cassazione ha evidenziato che: “Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso
l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (v. da ultimo Cass. n. 19009 del 17/07/2018)” e che “in questo caso, ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti, pur non valendo la sanatoria a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso e salva la possibilità del convenuto di eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova (Cass. n. 23929 del
23/12/2004)”.
È evidente, alla luce delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo e dei riferimenti ai documenti prodotti unitamente allo stesso, che la domanda era assolutamente chiara sia per quanto concerne la determinazione dell'oggetto, sia per quanto riguarda l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda.
3. La causa ha ad oggetto la rivendicazione di differenze retributive asseritamente dovute, scaturenti dall'intercorso rapporto di lavoro intervenuto tra le parti, la cui durata e tipologia non è in contestazione tra le parti, avendo parte ricorrente espressamente dedotto l'insufficienza del trattamento retributivo globalmente fruito, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.
Emerge infatti per tabulas – ed è altresì' incontestato - che parte ricorrente è stato assunto dalla ditta individuale odierna convenuta con un primo contratto a tempo parziale ed a termine, dal 18.04.2019 al 18.04.2020, con qualifica di operaio ed inquadramento nel VI° livello del CCNL Alimentari Artigianato, e mansioni di aiuto cuoco/pizzaiolo: il contratto prevedeva l'espletamento di n. 15 ore settimanali, distribuire su 5 giorni lavorativi (per 3 ore giornaliere), con riposo il martedì ed il venerdì. Tale contratto è stato poi prorogato, alle medesime condizioni, sino alla data del 31.03.2021; a far data dal 1.04.2021 il contratto è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ed è successivamente cessato per dimissioni volontarie, con decorrenza 5.06.2021 (doc. 3 memoria e 4-6 ricorso).
Parte ricorrente ha sostenuto in ricorso di aver lavorato per 5 giorni a settimana (osservando un solo giorno di riposo ricadente nella giornata del martedì) e osservando concretamente un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente pattuito, vale a dire dalle ore 16,00 alle ore 23,00.
Nel costituirsi, parte convenuta ha dedotto – seppure unicamente nelle capitolazioni probatorie ex art. 244 c.p.c. - come il ricorrente avesse espletato le proprie mansioni “solo nelle ore pomeridiane”.
Le prove orali raccolte non consentono di collocare la prestazione lavorativa del ricorrente nelle ore antimeridiane – come sostenuto dalla resistente – ma neppure di ritenere che il abbia continuativamente svolto prestazioni oltre il Pt_1 normale orario di lavoro: sebbene, come detto, tutti i testi escussi collocano la presenza del ricorrente nel locale pizzeria nelle ore pomeridiane (così riferisce la compagna, l'amico di infanzia del resistente , il Persona_1 Controparte_3 quale ricorda la presenza di due signore la mattina, intente e preparare le farciture per le tielle e la presenza del ricorrente, in affiancamento al titolare della pizzeria, nel pomeriggio e analogamente riferiscono gli ulteriori due testi escussi e Testimone_1
), le medesime testimonianze presentano caratteri di genericità con Testimone_2 riferimento agli orari effettivamente osservati dal ricorrente.
Invero, i testi escussi – ad eccezione della compagna, la cui deposizione appare provare troppo, laddove afferma di aver accompagnato e ripreso il ricorrente dal posto di lavoro sempre ed ininterrottamente dal 2018 al 2021 per tutti i giorni della settimana, ignorando quindi l'esistenza di un giorno di riposo (circostanza questa dedotta dallo stesso ricorrente) come anche confliggendo con le deposizioni dei testi e , i quali hanno dichiarato che talvolta era il titolare della ditta che Tes_2 CP_3
accompagnava il ricorrente a casa, come anche faceva spesso l'amico – Testimone_1 non hanno offerto precise ed univoche indicazioni in merito agli orari di inizio e fine della prestazione lavorativa.
4. Tanto premesso e passando all'esame dei singoli titoli retributivi richiesti, occorre rilevare quanto segue.
5. È stato chiesto al nominato CTU di quantificare un eventuale credito retributivo prevedendo, quale orario di lavoro, quello previsto dai contratti in atti, facendo applicazione del CCNL ivi indicato e del livello di inquadramento assegnato
(anch'esso non contestato) fine di verificare, ex art. 36 Cost., la correttezza degli importi indicati nei prospetti paga che debbono presumersi effettivamente percepiti, non avendo parte ricorrente mosso alcuna contestazione in merito alla mancata corresponsione delle retribuzioni ivi indicate e per i titoli retributivi correlati.
6. La verifica della correttezza di quanto percepito è stata demandata al CTU con riferimento ai soli titoli retributivi chiesti in ricorso (differenze su retribuzione ordinaria ex ar.t 36 Cost., tredicesima mensilità e TFR): sul punto deve rilevarsi che i conteggi allegati alla domanda si riferiscono ad altri e diversi emolumenti (festività non godute, ferie e permessi non goduti e lavoro domenicale), non indicati nell'atto introduttivo e non facenti parte, quindi del petitum sostanziale richiesto. Anche laddove si volesse ritenere tali emolumenti oggetto di domanda - interpretando estensivamente la stessa anche alla luce degli allegati – deve tuttavia rilevarsi che alcuna prova si è formata in merito.
7. Il ricorrente lamenta altresì il mancato pagamento delle festività, delle ferie – che deduce di aver goduto nella misura di 15 giorni annui – come anche dei ratei di tredicesima mensilità deducendo al contempo di essere stato retribuito con l'erogazione delle somme indicate nei prospetti paga depositati in atti dalla convenuta: tali emolumenti però sono tutti specificatamente indicati nei prospetti paga depositati in atti (all.ti 5-7 memoria) e pertanto, non avendo mosso parte ricorrente alcuna contestazione sulla correttezza della loro quantificazione, lamentando, al contrario il loro omesso versamento, essi debbono ritenersi già entrati nel patrimonio del lavoratore, salvo la richiesta verifica di congruità ex art. 36 Cost.
8. Analogamente spetta il TFR maturato e non corrisposto, posto che a fronte di una specifica eccezione di inadempimento, parte datoriale ha parzialmente provato l'erogazione dello specifico emolumento (cfr. buste paga in atti) nella misura che parte ricorrente non contesta aver percepito.
9. A ciò aggiungasi che le deduzioni difensive in merito ad alcuni periodi di chiusura del locale pizzeria, sono inammissibili perché da provarsi documentalmente o perché genericamente formuliate.
Invero parte convenuta ha dedotto che nel marzo del 2020 il locale restava chiuso per circa 40 giorni e, per tale ragione, il ricorrente veniva posto in Cassa Integrazione, e di tale specifico trattamento salariale (che il datore di lavoro anticipa per conto dell' ) vi è traccia nella corrispondente busta paga di aprile 2020 e di maggio CP_2
2020 prodotta in atti (doc. 5 res.), di talché la circostanza può ritenersi provata.
Ha poi dedotto che “il 23 maggio 2021 iniziavano i lavori di ristrutturazione ed il locale restava chiuso per circa un mese, sino alle dimissioni rassegnate dal ricorrente”, ma dell'esecuzione di tali lavori di ristrutturazione non ha offerto alcuna prova documentale (contratto di appalto di lavori, fatture, ordini di materiali), come neanche capitolato alcuna circostanza. Ha poi rilevato infine che successivamente al primo lock down, il locale pizzeria “iniziava ad aprire soltanto due giorni alla settimana, per diversi mesi, riprendendo la piena attività in estate e richiudendo parzialmente di nuovo in autunno a causa dell'aumento dei conteggi da Codi-19”: tale deduzione, oltre ad essere genericamente formulata, non avendo parte convenuta, come era suo specifico onere indicare esattamente la data di apertura ridotta, indicando altresì specificatamente in quali giorni a settimana e con quali orari, come anche omettendo di individuare con esattezza il periodo ripresa di piena attività (non bastando un generico riferimento all'estate ed al successivo autunno), non è stata poi stata neppure oggetto di capitolazione probatoria.
10. Il resistente ha poi dedotto di aver corrisposto brevi manu somme aggiuntive rispetto a quelle indicate nei prospetti paga in atti. Anche tale generica deduzione non
è stata oggetto di specifica capitolazione probatoria: deve peraltro osservarsi come secondo l'ormai consolidato orientamento di merito e di legittimità, la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli articoli 2726 e 2721 c.c. deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro al presunto debitore, ma anche in che modo il creditore si sarebbe procurato la provvista necessaria per il pagamento.
11. Il nominato CTU ha dapprima ricostruito l'ammontare orario previsto nei contratti di lavoro in atti, rilevando che nel contratto di lavoro del 18/04/2019 allegato al fascicolo telematico del giudizio era previsto un impegno a tempo parziale per 15 ore settimanali di lavoro e che, “come indicato nei fogli presenza compresi nelle buste paga, a partire dal mese di marzo 2021 l'orario e la collocazione temporale della prestazione lavorativa sono stati variati e distribuiti nel seguente modo, nonostante la percentuale del part-time indicata sempre nei prospetti paga sia rimasta sempre la stessa e cioè pari al 37,50%: dal 01/03/2021 al 19/03/2021 per 3 ore al giorno dal lunedì alla domenica con il martedì di riposo svolgendo, quindi, 18 ore settimanali
(part-time 45%); dal 20/03/2021 per 4 ore al giorno dal lunedì alla domenica con il martedì di riposo svolgendo, quindi, 24 ore settimanali (part-time 60%)”.
Ha correttamente applicato il CCNL indicato nei contratti di lavoro in atti, vale a dire il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della panificazione del 27/04/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Ha poi correttamente indicato la metodologia seguita per la richiesta quantificazione, rilevando come “nell'eseguire i calcoli per la determinazione delle retribuzioni lorde maturate “al fine di verificare, ex art. 36 Cost., la correttezza degli importi ivi indicati”, verranno detratti gli importi già percepiti ed indicati nei prospetti paga in atti e si terrà conto del periodo di chiusura del locale durante il primo lockdown (dal
9/03/2020 per 40 giorni), inoltre, verranno considerati anche i seguenti ulteriori elementi della retribuzione: la mensilità aggiuntiva o gratifica natalizia (tredicesima), disciplinata dall'art. 36 del C.C.N.L. del 27/04/2010, e l'importo del Trattamento di
Fine Rapporto (T.F.R.) disciplinato dall'art. 57 del C.C.N.L., che il Sig. Pt_1
ha maturato nel periodo oggetto del conteggio”.
[...]
Ha quindi concluso ritenendo che “dall'analisi dei dati nel periodo oggetto del conteggio (dal 18/04/2019 al 05/06/2021) si può affermare che il Sig. Parte_1
ha complessivamente maturato i seguenti crediti di lavoro:
Retribuzioni rivalutate pari a euro: 476,70
Interessi legali pari a euro: 43,62
T.F.R. dovuto pari ad euro: 27,43
per un totale dovuto pari a 547,75 euro di retribuzione lorda non corrisposta”.
A tale somma, comprensiva di accessori già calcolati alla data del 18.04.2025, vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti da tale ultima data sino al soddisfo.
12. Parte ricorrente non formula domanda id regolarizzazione contributiva in ricorso, ma unicamente di risarcimento del danno “per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo 18.6.2019 al 5.6.2021”: orbene la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato (cfr. Cass. 22/1/2015 n.1179 e in motivazione,
Cass.7/2/2018 n.2964) che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338. Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
e tale diritto al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione decennale. La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello di cui all'art. 2946 cod. civ. (vedi
Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n. 24768). E' stato al riguardo chiarito che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass. 21/5/2012 n. 7987), situazione questa, indubbiamente ravvisabile nella fattispecie considerata.
Il nominato CTU ha in merito rilevato come “dalla visione dell'estratto conto previdenziale rilasciato dall' il 24/03/2025, le retribuzioni imponibili sono state CP_2
correttamente denunciate per il periodo in cui è stato alle dipendenze della Ditta
Individuale “Pizzeria 997” di , infatti, le stesse sono riscontrabili Controparte_1 anche dalla Certificazione Unica nella sezione dati previdenziali ed assistenziali”, residuando in capo al datore di lavoro unicamente l'assolvimento dell'obbligo contributivo derivante dagli accertati crediti da lavoro.
Non può procedersi però ad emettere condanna specifica in merito, avendo espressamente il nominato CTU proceduto ad una “stima” dell'ammontare dell'obbligazione contributiva, la cui corretta determinazione sarà quindi demandata alla parte convenuta.
13. Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi tra attore e convenuto sia per la reciproca soccombenza, non avendo trovato ingresso le preliminari eccezioni sollevate dal convenuto, sia per la rilevate sproporzione tra quanto richiesto in ricorso e quanto giudizialmente accertato. Analogamente può disporsi con riferimento al terzo chiamato in causa.
14. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna , in Controparte_1 qualità di titolare della ditta individuale “997” di Stoklin Francesco, alla corresponsione, in favore di della complessiva somma pari ad euro Parte_1
547,75 euro a titolo di retribuzione lorda non corrisposta, comprensiva di accessori già calcolati alla data del 18.04.2025, cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti da tale ultima data sino al dì dell'effettivo soddisfo;
condanna altresì , in qualità di titolare della ditta individuale “997” Controparte_1
di , alla conseguente regolarizzazione contributiva;
Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti
, data del deposito Pt_2
Il giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1964 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1964 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
con l'avv.to CECE GIUSEPPE;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to BUONAMICO MARIANNA e PAOLA Controparte_1
RUOPPOLO;
con l'avv.to FLAVIA INCLETOLLI CP_2 resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 28.09.2022, parte ricorrente agiva in questa sede rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e il convenuto è Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 18.4.2019 al 5.6.2021; 3) condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore, accertata la recezione € 30.643,08 a titolo di differenze quantitative e qualitative oltre euro
3046,97 a titolo di tfr;
lav. straordinario;
ratei 13° ratei tfr con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
4) condannare la ditta in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo 18.6.2019 al 5.6.2021”.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno della sua richiesta, il ricorrente esponeva sinteticamente: di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale “Pizzeria 997” di
[...]
, con sede in Lungomare Caboto n. 278, 04024, Gaeta (LT), dal 18.04.2019 CP_1 al 5.06.2021, con mansioni di piazzaiolo ed inquadramento al VI livello del CCNL
Alimentari-Artigianato, applicato dalle parti al rapporto di lavoro, inizialmente assunto con contratto a tempo parziale per 15 ore settimanali fino all'11.03.2021, poi trasformato in contratto a tempo pieno dal 1.04.2021, cessato il 5.06.2021 per dimissioni volontarie;
di aver prestato la propria attività lavorativa, per sei giorni alla settimana, dalle ore
16 alle ore 23, osservando una giornata di riposo settimanale coincidente con la chiusura del locale (martedì) e godendo di 15 giorni annuali di ferie non retribuite, in corrispondenza della chiusura del locale;
di aver svolto le mansioni di pizzaiolo eseguendo tutta la procedura di realizzazione delle pizze tonde cucinate in forno a legno, preparando le relative farciture e predisponendo gli ingredienti con le relative lavorazioni utilizzando i relativi strumenti come taglieri, affettatrici friggitrice e forno a legna, ed occupandosi altresì della pulizia degli utensili e di mantenere ordinati gli spazi di lavoro; che il trattamento retributivo globalmente fruito dal ricorrente doveva ritenersi insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., avendo quindi maturato un credito retributivo pari alla somma indicata nelle riportate conclusioni, asseritamente dovuta a titolo di lavoro straordinario, TFR e ratei di 13ma mensilità; di avere diritto ad essere risarcito per la mancata corresponsione dei contributi dovuti, da liquidarsi con CTU. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio , titolare dell'omonima ditta individuale “997”, con Controparte_1 memoria difensiva depositata in data 5.04.2023, il quale deduceva:
- che il rapporto di lavoro, pur iniziato, come dedotto dal ricorrente, in data
28.04.2019, era stato prorogato fino al 31.03.2021, allorquando il contratto veniva trasformato a tempo indeterminato;
- che nel marzo del 2020 il locale restava chiuso per circa 40 giorni e, per tale ragione, il ricorrente veniva posto in Cassa Integrazione;
- che, successivamente al promo lock down, il locale pizzeria “iniziava ad aprire soltanto due giorni alla settimana, per diversi mesi, riprendendo la piena attività in estate e richiudendo parzialmente di nuovo in autunno a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19”;
- il 23 maggio 2021 iniziavano i lavori di ristrutturazione ed il locale restava chiuso per circa un mese, sino alle dimissioni rassegnate dal ricorrente;
- che, oltre alla retribuzione mensilmente corrisposta, il resistente versava al ricorrente brevi manu somme aggiuntive a fronte di specifiche esigenza che il ricorrente rappresentava;
- che l'inquadramento al VI livello del CCNL Alimentari-Artigianato, applicato dalle parti al rapporto di lavoro, era da ritenersi congruo in ragione delle mansioni di aiuto cuoco svolte dal ricorrente il quale era privo di specifica esperienza lavorativa.
Tanto premesso in fatto rilevava in diritto:
- l'improcedibilità del ricorso per tardività della notifica per essere stato passato il ricorso introduttivo alla notifica in data 24.10.2022 vale a dire 11 giorni dopo la comunicazione del decreto di fissazione di udienza, datato 13 ottobre 2022;
- la nullità del ricorso introduttivo posto che, dalle rassegnate conclusioni, non era possibile stabilire con esattezza il petitum sostanziale, avendo parte ricorrente espressamente concluso nel senso di ritenere già percepiti € 30643,08, come ivi testualmente indicato;
- il corretto inquadramento assegnato al ricorrente, in ragione della sua scarsa (se non nulla) esperienza nel settore, avendo ricoperto il ruolo di aiuto cuoco e non, come dedotto di pizzaiolo;
- l'erroneità dei conteggi depositati posto che, pur applicando il CCNL richiamato nei contratti di lavoro individuali sottoscritti tra le parti, conteggiava erroneamente la maggiorazione per lavoro domenicale come anche delle ferie e dei permessi goduti ovvero correttamente retribuiti;
valorizzava anche i periodi durante i quali il ricorrente non aveva prestato la propria attività lavorativa per o perché in cassa integrazione a seguito di chiusura del locale, per circa 40 giorni a decorrere dal mese di marzo 2020, durante il primo lock down per emergenza COVID, o per successive chiusure parziali per diversi mesi o per lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito a locale pizzeria, iniziati in data 23.05.2021 e durati circa un mese;
non teneva conto della elargizione di ulteriori somme di denaro in contanti.
Tanto premesso la parte rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, in funzione del Giudice del lavoro di primo grado, ogni diversa domanda disattesa: in via preliminare e pregiudiziale - definire la causa con una sentenza di mero rito, con declaratoria di improcedibilità, inammissibilità e/o nullità della domanda per le motivazioni come sopra esposte;
nel merito - rigettare il ricorso perché improponibile oltre che infondato in fatto e diritto per tutto quanto sopra esposto e rilevato;
e, comunque, NON PROVATO;
- in via meramente subordinata, salvo gravame, in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, impugnati e contestati i conteggi ex adverso prodotti, procedere all'esatta determinazione del quantum debeatur alla luce dell'espletanda prova testimoniale e del CCNL di categoria sulla base dei conteggi depositati (cfr. all.
n. 2);
- in ogni caso condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del Pt_1
presente giudizio, a favore del resistente;
- condannare il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del sig.
di equa somma a titolo di risarcimento danno attesa la temerarietà della lite in CP_1 cui il resistente è stato letteralmente trascinato”.
La causa, istruita con la produzione di documenti offerti dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025, previo deposito di note conclusionali autorizzate.
1. Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per essere stato passato per la notifica oltre i termini previsti dal 4° comma dell'art. 415 c.p.c. Agli atti risulta che con decreto del 5.10.2022, emesso ai sensi dell'art. 415 c.p.c., questo Giudice fissava la prima udienza di comparizione in data 1.02.2023; con successivo decreto del 15.01.2023 (vale a dire allorquando il precedente decreto di fissazione di udienza, in uno al ricorso introduttivo era già stato passato per la notifica alla parte convenuta), la prima udienza veniva differita d'ufficio alla udienza del 19.03.2023.
Ritiene la parte che la notifica del ricorso sia tardiva perché effettuata 11 giorni dopo la comunicazione del decreto di fissazione di udienza, “palesemente fuori termine”.
Il riferimento è al IV° comma dell'art. 415 c.p.c. a mente del quale “Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417”.
E' ormai ius receptum il principio secondo il quale “In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, c.p.c., non è perentorio;
pertanto, la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né incide sulla validità dell'atto processuale, sempreché siano rispettati i termini di comparizione fissati dal quinto e sesto comma dello stesso articolo”, che nel caso in esame risulta pienamente rispettato, poichè e stato garantito al convenuto un termine di comparizione non inferiore a trenta giorni, prima dell'udienza di discussione (ex multis Cass. 3121/1979 e 5551/1984).
La mancata osservanza del suddetto termine resta priva di conseguenze a condizione che venga rispettato – come nel caso in esame - il termine dilatorio di almeno 30 giorni tra la ricezione della notifica e l'udienza di discussione, termine stabilito a garanzia del diritto di difesa del convenuto
Il motivo è quindi infondato, giacché - come insegna il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità - nelle controversie di lavoro il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma) (v. ex multis Cass. 26039/05; in senso conforme v. anche
Cass. 21744/10, 8411/11, 19818/13, 8007/14 e 3959/16).
La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo (principio che impone di ritenere il termine ordinatorio non libero ma semplicemente prorogabile per disposizione del giudice, intervenuta su richiesta della parte o d'ufficio, sempre prima della scadenza, conseguendone, in difetto, la decadenza dalla facoltà di compiere l'atto), va circoscritto nel senso che la “libertà” di differimento di un termine ordinatorio può venire meno con riguardo alle ipotesi in cui, come nella specie, la funzionalità del processo, in una con il diritto di difesa, sia garantito dall'operatività a valle di un termine perentorio entro il quale l'atto processuale, il cui compimento sia fissato in relazione ad un termine da qualificarsi ordinatorio, debba essere posto in essere necessariamente a pena di decadenza e conseguente improcedibilità dell'azione (v. Cass. 9222/15, in motivazione, che si richiama ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2010).
2. Il consolidato orientamento della Corte di cassazione (ex multis Cass. n. 817/1999) afferma che: "Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che è di competenza del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione)". E' altresì costante l'insegnamento per cui per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda è necessario che sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. 19009/2018).
Nel caso di specie sono compiutamente delineati i confini della pretesa azionata, attraverso l'indicazione precipua della durata e tipologia dell'intercorso rapporto di lavoro, degli orari effettivamente svolti (superiori a quelli contrattualmente convenuti tra le parti), nonché della pretesa creditoria che si assume fondata – deducendo l'inadempimento del datore di lavoro anche ai sensi dell'art. 36 Cost. – con riferimento a specifici titoli retributivi, anch'essi indicati.
È stata allegata, infatti, la data d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, peraltro non contestata, la qualifica posseduta di VI livello rivestita durante il rapporto di lavoro, l'omesso pagamento di specifici emolumenti contrattuali sia alla data di cessazione dello stesso che successivamente, deducendo un perdurante inadempimento fino alla data della domanda giudiziale.
Unitamente al ricorso introduttivo sono stati prodotti i contratti di lavoro sottoscritti tra le parti, il modulo di recesso dal rapporto di lavoro i relativi CUD rilasciati dal datore di lavoro, l'estratto contributivo da quale evincere l'incompleto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro ed i conteggi redatti dal consulente di parte, suddivisi su base mensile e contenenti le ore complessivamente lavorate, il valore orario ritenuto applicabile (euro 7,66058, corrispondente esattamente a quello indicato dalla parte convenuta nella propria memoria di costituzione – cfr. punto b delle premesse in fatto) e di i titoli retributivi quantificati (tredicesima, festività non godute, maggiorazione per lavoro domenicale, ferie maturate e TFR), atti a quantificare la pretesa creditoria
Non v'è dubbio che anche i documenti allegati al ricorso ed ivi richiamati concorrono alla corretta individuazione dell'oggetto della domanda e, complessivamente valutati, consentono di superare l'evidente refuso contenuto nelle conclusioni dell'atto: invero con la recente ordinanza n. 3816/2020 la Corte di
Cassazione ha evidenziato che: “Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso
l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (v. da ultimo Cass. n. 19009 del 17/07/2018)” e che “in questo caso, ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti, pur non valendo la sanatoria a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso e salva la possibilità del convenuto di eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova (Cass. n. 23929 del
23/12/2004)”.
È evidente, alla luce delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo e dei riferimenti ai documenti prodotti unitamente allo stesso, che la domanda era assolutamente chiara sia per quanto concerne la determinazione dell'oggetto, sia per quanto riguarda l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda.
3. La causa ha ad oggetto la rivendicazione di differenze retributive asseritamente dovute, scaturenti dall'intercorso rapporto di lavoro intervenuto tra le parti, la cui durata e tipologia non è in contestazione tra le parti, avendo parte ricorrente espressamente dedotto l'insufficienza del trattamento retributivo globalmente fruito, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.
Emerge infatti per tabulas – ed è altresì' incontestato - che parte ricorrente è stato assunto dalla ditta individuale odierna convenuta con un primo contratto a tempo parziale ed a termine, dal 18.04.2019 al 18.04.2020, con qualifica di operaio ed inquadramento nel VI° livello del CCNL Alimentari Artigianato, e mansioni di aiuto cuoco/pizzaiolo: il contratto prevedeva l'espletamento di n. 15 ore settimanali, distribuire su 5 giorni lavorativi (per 3 ore giornaliere), con riposo il martedì ed il venerdì. Tale contratto è stato poi prorogato, alle medesime condizioni, sino alla data del 31.03.2021; a far data dal 1.04.2021 il contratto è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ed è successivamente cessato per dimissioni volontarie, con decorrenza 5.06.2021 (doc. 3 memoria e 4-6 ricorso).
Parte ricorrente ha sostenuto in ricorso di aver lavorato per 5 giorni a settimana (osservando un solo giorno di riposo ricadente nella giornata del martedì) e osservando concretamente un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente pattuito, vale a dire dalle ore 16,00 alle ore 23,00.
Nel costituirsi, parte convenuta ha dedotto – seppure unicamente nelle capitolazioni probatorie ex art. 244 c.p.c. - come il ricorrente avesse espletato le proprie mansioni “solo nelle ore pomeridiane”.
Le prove orali raccolte non consentono di collocare la prestazione lavorativa del ricorrente nelle ore antimeridiane – come sostenuto dalla resistente – ma neppure di ritenere che il abbia continuativamente svolto prestazioni oltre il Pt_1 normale orario di lavoro: sebbene, come detto, tutti i testi escussi collocano la presenza del ricorrente nel locale pizzeria nelle ore pomeridiane (così riferisce la compagna, l'amico di infanzia del resistente , il Persona_1 Controparte_3 quale ricorda la presenza di due signore la mattina, intente e preparare le farciture per le tielle e la presenza del ricorrente, in affiancamento al titolare della pizzeria, nel pomeriggio e analogamente riferiscono gli ulteriori due testi escussi e Testimone_1
), le medesime testimonianze presentano caratteri di genericità con Testimone_2 riferimento agli orari effettivamente osservati dal ricorrente.
Invero, i testi escussi – ad eccezione della compagna, la cui deposizione appare provare troppo, laddove afferma di aver accompagnato e ripreso il ricorrente dal posto di lavoro sempre ed ininterrottamente dal 2018 al 2021 per tutti i giorni della settimana, ignorando quindi l'esistenza di un giorno di riposo (circostanza questa dedotta dallo stesso ricorrente) come anche confliggendo con le deposizioni dei testi e , i quali hanno dichiarato che talvolta era il titolare della ditta che Tes_2 CP_3
accompagnava il ricorrente a casa, come anche faceva spesso l'amico – Testimone_1 non hanno offerto precise ed univoche indicazioni in merito agli orari di inizio e fine della prestazione lavorativa.
4. Tanto premesso e passando all'esame dei singoli titoli retributivi richiesti, occorre rilevare quanto segue.
5. È stato chiesto al nominato CTU di quantificare un eventuale credito retributivo prevedendo, quale orario di lavoro, quello previsto dai contratti in atti, facendo applicazione del CCNL ivi indicato e del livello di inquadramento assegnato
(anch'esso non contestato) fine di verificare, ex art. 36 Cost., la correttezza degli importi indicati nei prospetti paga che debbono presumersi effettivamente percepiti, non avendo parte ricorrente mosso alcuna contestazione in merito alla mancata corresponsione delle retribuzioni ivi indicate e per i titoli retributivi correlati.
6. La verifica della correttezza di quanto percepito è stata demandata al CTU con riferimento ai soli titoli retributivi chiesti in ricorso (differenze su retribuzione ordinaria ex ar.t 36 Cost., tredicesima mensilità e TFR): sul punto deve rilevarsi che i conteggi allegati alla domanda si riferiscono ad altri e diversi emolumenti (festività non godute, ferie e permessi non goduti e lavoro domenicale), non indicati nell'atto introduttivo e non facenti parte, quindi del petitum sostanziale richiesto. Anche laddove si volesse ritenere tali emolumenti oggetto di domanda - interpretando estensivamente la stessa anche alla luce degli allegati – deve tuttavia rilevarsi che alcuna prova si è formata in merito.
7. Il ricorrente lamenta altresì il mancato pagamento delle festività, delle ferie – che deduce di aver goduto nella misura di 15 giorni annui – come anche dei ratei di tredicesima mensilità deducendo al contempo di essere stato retribuito con l'erogazione delle somme indicate nei prospetti paga depositati in atti dalla convenuta: tali emolumenti però sono tutti specificatamente indicati nei prospetti paga depositati in atti (all.ti 5-7 memoria) e pertanto, non avendo mosso parte ricorrente alcuna contestazione sulla correttezza della loro quantificazione, lamentando, al contrario il loro omesso versamento, essi debbono ritenersi già entrati nel patrimonio del lavoratore, salvo la richiesta verifica di congruità ex art. 36 Cost.
8. Analogamente spetta il TFR maturato e non corrisposto, posto che a fronte di una specifica eccezione di inadempimento, parte datoriale ha parzialmente provato l'erogazione dello specifico emolumento (cfr. buste paga in atti) nella misura che parte ricorrente non contesta aver percepito.
9. A ciò aggiungasi che le deduzioni difensive in merito ad alcuni periodi di chiusura del locale pizzeria, sono inammissibili perché da provarsi documentalmente o perché genericamente formuliate.
Invero parte convenuta ha dedotto che nel marzo del 2020 il locale restava chiuso per circa 40 giorni e, per tale ragione, il ricorrente veniva posto in Cassa Integrazione, e di tale specifico trattamento salariale (che il datore di lavoro anticipa per conto dell' ) vi è traccia nella corrispondente busta paga di aprile 2020 e di maggio CP_2
2020 prodotta in atti (doc. 5 res.), di talché la circostanza può ritenersi provata.
Ha poi dedotto che “il 23 maggio 2021 iniziavano i lavori di ristrutturazione ed il locale restava chiuso per circa un mese, sino alle dimissioni rassegnate dal ricorrente”, ma dell'esecuzione di tali lavori di ristrutturazione non ha offerto alcuna prova documentale (contratto di appalto di lavori, fatture, ordini di materiali), come neanche capitolato alcuna circostanza. Ha poi rilevato infine che successivamente al primo lock down, il locale pizzeria “iniziava ad aprire soltanto due giorni alla settimana, per diversi mesi, riprendendo la piena attività in estate e richiudendo parzialmente di nuovo in autunno a causa dell'aumento dei conteggi da Codi-19”: tale deduzione, oltre ad essere genericamente formulata, non avendo parte convenuta, come era suo specifico onere indicare esattamente la data di apertura ridotta, indicando altresì specificatamente in quali giorni a settimana e con quali orari, come anche omettendo di individuare con esattezza il periodo ripresa di piena attività (non bastando un generico riferimento all'estate ed al successivo autunno), non è stata poi stata neppure oggetto di capitolazione probatoria.
10. Il resistente ha poi dedotto di aver corrisposto brevi manu somme aggiuntive rispetto a quelle indicate nei prospetti paga in atti. Anche tale generica deduzione non
è stata oggetto di specifica capitolazione probatoria: deve peraltro osservarsi come secondo l'ormai consolidato orientamento di merito e di legittimità, la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli articoli 2726 e 2721 c.c. deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro al presunto debitore, ma anche in che modo il creditore si sarebbe procurato la provvista necessaria per il pagamento.
11. Il nominato CTU ha dapprima ricostruito l'ammontare orario previsto nei contratti di lavoro in atti, rilevando che nel contratto di lavoro del 18/04/2019 allegato al fascicolo telematico del giudizio era previsto un impegno a tempo parziale per 15 ore settimanali di lavoro e che, “come indicato nei fogli presenza compresi nelle buste paga, a partire dal mese di marzo 2021 l'orario e la collocazione temporale della prestazione lavorativa sono stati variati e distribuiti nel seguente modo, nonostante la percentuale del part-time indicata sempre nei prospetti paga sia rimasta sempre la stessa e cioè pari al 37,50%: dal 01/03/2021 al 19/03/2021 per 3 ore al giorno dal lunedì alla domenica con il martedì di riposo svolgendo, quindi, 18 ore settimanali
(part-time 45%); dal 20/03/2021 per 4 ore al giorno dal lunedì alla domenica con il martedì di riposo svolgendo, quindi, 24 ore settimanali (part-time 60%)”.
Ha correttamente applicato il CCNL indicato nei contratti di lavoro in atti, vale a dire il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della panificazione del 27/04/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Ha poi correttamente indicato la metodologia seguita per la richiesta quantificazione, rilevando come “nell'eseguire i calcoli per la determinazione delle retribuzioni lorde maturate “al fine di verificare, ex art. 36 Cost., la correttezza degli importi ivi indicati”, verranno detratti gli importi già percepiti ed indicati nei prospetti paga in atti e si terrà conto del periodo di chiusura del locale durante il primo lockdown (dal
9/03/2020 per 40 giorni), inoltre, verranno considerati anche i seguenti ulteriori elementi della retribuzione: la mensilità aggiuntiva o gratifica natalizia (tredicesima), disciplinata dall'art. 36 del C.C.N.L. del 27/04/2010, e l'importo del Trattamento di
Fine Rapporto (T.F.R.) disciplinato dall'art. 57 del C.C.N.L., che il Sig. Pt_1
ha maturato nel periodo oggetto del conteggio”.
[...]
Ha quindi concluso ritenendo che “dall'analisi dei dati nel periodo oggetto del conteggio (dal 18/04/2019 al 05/06/2021) si può affermare che il Sig. Parte_1
ha complessivamente maturato i seguenti crediti di lavoro:
Retribuzioni rivalutate pari a euro: 476,70
Interessi legali pari a euro: 43,62
T.F.R. dovuto pari ad euro: 27,43
per un totale dovuto pari a 547,75 euro di retribuzione lorda non corrisposta”.
A tale somma, comprensiva di accessori già calcolati alla data del 18.04.2025, vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti da tale ultima data sino al soddisfo.
12. Parte ricorrente non formula domanda id regolarizzazione contributiva in ricorso, ma unicamente di risarcimento del danno “per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo 18.6.2019 al 5.6.2021”: orbene la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato (cfr. Cass. 22/1/2015 n.1179 e in motivazione,
Cass.7/2/2018 n.2964) che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338. Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
e tale diritto al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione decennale. La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello di cui all'art. 2946 cod. civ. (vedi
Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n. 24768). E' stato al riguardo chiarito che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass. 21/5/2012 n. 7987), situazione questa, indubbiamente ravvisabile nella fattispecie considerata.
Il nominato CTU ha in merito rilevato come “dalla visione dell'estratto conto previdenziale rilasciato dall' il 24/03/2025, le retribuzioni imponibili sono state CP_2
correttamente denunciate per il periodo in cui è stato alle dipendenze della Ditta
Individuale “Pizzeria 997” di , infatti, le stesse sono riscontrabili Controparte_1 anche dalla Certificazione Unica nella sezione dati previdenziali ed assistenziali”, residuando in capo al datore di lavoro unicamente l'assolvimento dell'obbligo contributivo derivante dagli accertati crediti da lavoro.
Non può procedersi però ad emettere condanna specifica in merito, avendo espressamente il nominato CTU proceduto ad una “stima” dell'ammontare dell'obbligazione contributiva, la cui corretta determinazione sarà quindi demandata alla parte convenuta.
13. Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi tra attore e convenuto sia per la reciproca soccombenza, non avendo trovato ingresso le preliminari eccezioni sollevate dal convenuto, sia per la rilevate sproporzione tra quanto richiesto in ricorso e quanto giudizialmente accertato. Analogamente può disporsi con riferimento al terzo chiamato in causa.
14. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna , in Controparte_1 qualità di titolare della ditta individuale “997” di Stoklin Francesco, alla corresponsione, in favore di della complessiva somma pari ad euro Parte_1
547,75 euro a titolo di retribuzione lorda non corrisposta, comprensiva di accessori già calcolati alla data del 18.04.2025, cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti da tale ultima data sino al dì dell'effettivo soddisfo;
condanna altresì , in qualità di titolare della ditta individuale “997” Controparte_1
di , alla conseguente regolarizzazione contributiva;
Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti
, data del deposito Pt_2
Il giudice
Annalisa Gualtieri