Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1622/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Landi
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Grimaldi C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.03.2024, adiva l'intestato Tribunale, al Parte_1
fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento in erenti i figli Per_1
(06/12/2021) e (23/07/2023) nati dalla relazione sentimentale
[...] Persona_2
intrattenuta con la resistente , in seguito, venuta a cessare, chiedendo, Controparte_1
1
tra l'altro, l'affido condiviso dei minori con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore de i minori non superiore ad € 200,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 23.04.2024 anche la resistente, , si Controparte_1
costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli e ma alle condizioni di cui alla memoria difensiva. Per_1 Per_2
All'udienza del 04.06.2024, i procuratori delle parti, nonché le parti comparse personalmente, proponevano congiuntamente una regolamentazione provvisoria. Il Giudice prendeva atto della regolamentazione congiunta e rinviava alla successiva udienza per verificarne l'andamento.
All'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti, mediante note sostitutive di udienza, manifestavano la volontà di regolamentare le condizioni di affido dei figli e nel modo che segue: “1. AFFIDAMENTO CONDIVISO - I figli Per_1 Per_2
delle parti: nata il [...] – in Battipaglia (SA) e nato il Persona_1 Persona_2
23/07/2023 – in Battipaglia (SA) sono affidati ad entrambi i genitori;
ciò significa che, responsabilmente, si confronteranno e, ove necessario, prenderanno di comune accordo le scelte che riguardano loro: scuola;
salute; tempo libero;
amicizie; stile di vita ecc.. 2. ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE - I signori e , si impegnano Parte_1 Controparte_1 ad esercitare la responsabilità genitoriale nel reale interesse dei figli e conseguentemente: ■ terranno sempre lontano i bambini dai momenti in cui discuteranno delle decisioni che li riguardano, facendo ben attenzione che non siano nei pressi (anche durante le telefonate); ■ non si lasceranno mai andare a commenti negativi sull'altro genitore ed ammoniranno parenti ed amici se dovessero farlo in presenza dei bambini che hanno diritto ad amare, stimare e rispettare i genitori per uno sviluppo armonico e sereno della personalità; ■ in nome di un'alleanza educativa faranno fronte comune ed alle richieste “significative” dei figli, risponderanno sempre che dovranno prima decidere con l'altro genitore;
■ saranno sempre reciprocamente disponibili a prestare aiuto e supporto all'altro genitore.
3. RESIDENZA - I bambini avranno la residenza privilegiata presso la madre, in Battipaglia alla via Paolo Baratta n. 189. 4. MANTENIMENTO - Il padre, sig. si Pt_1 impegna entro il giorno il 15 di ogni mese a versare alla GN , € 200,00 per ciascun CP_1
figlio a titolo di mantenimento indiretto oltre le spese straordinarie (per le quali le parti richiamano l'applicazione delle Linee guida stilate dal C.N.F.1) al 50%. L'assegno unico a favore dei minori sarà percepito integralmente dalla madre, SI.ra .
5. FREQUENTAZIONE Controparte_1
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IMMEDIATA ED ATTUALE – Il padre frequenterà i figli: ● almeno per due pomeriggi a settimana: il martedì ed il giovedì circa dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per il periodo invernale e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per il periodo estivo, oltre il sabato e nella settimana successiva la domenica
(alternando il sabato alla domenica salvo diversa esigenza dei genitori) recandosi a prenderli intorno alle ore 10:00 e riportandoli entro le ore 19:00/20 (a seconda del periodo invernale o estivo). ● Per le festività natalizie si alternerà negli anni tra i due genitori la Vigilia di Natale col Natale, la Vigilia di Capodanno col Capodanno (in modo che trascorrano una viglia ed una festa con ciascun genitore) così come la Pasqua e la Pasquetta;
● per le vacanze estive trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive col padre che li prenderà al mattino e li riporterà a sera. ● I genitori riconoscono che l'orario in cui il padre riporterà i bambini a casa potrà oscillare di ½ ora - un'ora prima o dopo rispettivamente nei periodi invernali o estivi. In ogni caso gli orari ed i giorni saranno modificati dalle esigenze che possano sorgere, di volta in volta, per i bambini e per i genitori, previo accordo delle parti firmatarie.
6. FREQUENTAZIONE FUTURA - Le parti stabiliscono altresì che quando i bambini saranno in età scolare (per da inizio settembre 2027 e per da Per_1 Per_2
inizio settembre 2029): oltre i due, o anche tre pomeriggi (se il lavoro del padre lo permetterà), settimanali staranno col padre a fine settimana alterni dal venerdì alla domenica sera oltre ad un pernottamento settimanale (che individueranno i genitori) nella settimana che non termina col weekend paterno. ● Per le festività natalizie si alternerà negli anni tra i due genitori un periodo di una settimana (così che i genitori, volendo, possano anche organizzare un viaggio) dalla mattina del
23 dicembre alla sera del 30 dicembre col periodo che va dalla sera del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio;
per le festività pasquali dalla chiusura delle scuole alla domenica di Pasqua alternativamente col periodo che va dalla sera di Pasqua alla sera del martedì successivo alla
Pasquetta, così come la Pasqua e la Pasquetta;
● per le vacanze estive trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive col padre che li prenderà al mattino e li riporterà a sera. 7.
COMPLEANNI - I compleanni dei bambini, come le ricorrenze importanti (es.: Prima Comunione oltre altre cerimonie laiche o religiose ed occasioni varie) saranno festeggiati insieme ai genitori ed a ciascun ramo parentale. Dell'organizzazione si occuperà alternativamente negli anni ciascun genitore (scegliendo il luogo e facendosi carico delle spese, salvo diverso accordo tra loro), fatta eccezione per le ricorrenze importanti, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Prima
Comunione, Cresima, 18° Compleanno, ecc. ecc., per le quali le spese saranno concordate e ripartite al 50% tra i rispettivi genitori scegliendo insieme luogo e modalità. I compleanni dei genitori, come
Festa del Papà e Festa della Mamma, saranno trascorsi con ciascun genitore.
8. CLAUSOLA DI
VALUTAZIONE – I genitori stabiliscono altresì che il pernottamento stabilito a decorrere dall'età sarà anticipato o posticipato, rispetto alla data innanzi stabilita, se si valuterà che i bambini siano
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pronti prima o non siano pronti ancora. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti si rimettono alle leggi vigenti”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse dei minori e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento dei figli e ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Per_1 Per_2
regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 19 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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