Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12335 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]65 A 16133 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SARCLETTI MICHELA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], residente CP_1 C.F._3
in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FERRANDO MAURO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 08.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
separazione personale dal marito alle condizioni ivi indicate;
Vista la comparsa del SInor del 07.03.2025 CP_1
Rilevato che all'udienza del 08.04.2025 i coniugi hanno dato atto di aver, nelle more, raggiunto un accordo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/12/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole maggiorenne, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
i coniugi vivranno nel reciproco rispetto. Per_1
1. Nella casa già coniugale sita in Genova, Via San Colombano 65 A UNI rimarrà a vivere il marito, che ne è proprietario.
2. Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo ed Per_2
autosufficiente, avrà residenza anagrafica insieme con la madre nell'abitazione di cui al successivo punto 3. Il ragazzo sarà peraltro libero di permanere presso l'uno o l'altro genitore come meglio visto.
3. Entro gg. 30 dalla data odierna, di sottoscrizione del presente verbale di separazione coniugale consensuale, il marito eseguirà o farà eseguire – nell'immobile sito in
Genova, Via alla Costa di Bavari civ. 2A, anch'esso di sua proprietà (sino al
30/03/2025 abitato dal di lui suocero) i seguenti lavori di manutenzione: in bagno, ripristino intonaci in fase di distacco;
in tutti i vani, imbiancatura generale delle pareti;
verifica di sicurezza dell'impianto elettrico;
acquisto e posizionamento zanzariere.
4. Ultimati i lavori di cui sub 3, ed entro i successivi 15 gg., la moglie si trasferirà nell'immobile di cui si è testè detto (in Genova, Via alla Costa di Bavari civ. 2A).
5. La SI.ra potrà rimanere a vivere in detta casa – a titolo gratuito - sino Parte_1
a che il figlio diverrà economicamente autonomo ed autosufficiente e, in ogni Per_2
caso non oltre il compimento, da parte dello stesso, del 26mo anno di età.
6. Le spese per utenze (tranne quelle per connessione internet, a carico del SI.
[...]
), la tassa sui rifiuti e l'eventuale IMU inerenti la casa di Via alla Costa di Bavari CP_1
civ. 2A saranno ad integrale carico della SI.ra . Pt_1
7. Le parti si danno reciprocamente atto di aver trovato separati accordi in ordine agli arredi e corredi della casa familiare che la SI.ra potrà portare seco nella casa Pt_1
di cui sub 3, insieme ai di lei effetti e beni personali.
8. Sul presupposto della prevalente collocazione abitativa di insieme con la madre Per_2
nella casa di cui al suesteso punto 3, il SI. corrisponderà alla SI.ra CP_1 [...]
, entro il giorno 5 del mese di riferimento, e con decorrenza dal mese Pt_1
successivo a quello di effettivo trasferimento, l'importo di euro 400, a titolo di contribuzione al mantenimento del ragazzo oltre rivalutazione ISTAT come di legge. Inoltre, la SI.ra potrà mantenere la percezione integrale dell'assegno Parte_1
unico per . Per_2
9. Le spese straordinarie riguardanti lo stesso figlio faranno carico al padre nella Per_2
misura del 70% e alla madre nella misura residua, del 30%. Per l'individuazione delle spese aventi carattere straordinario, e per la distinzione fra quelle che richiedono il previo accordo e quelle che ne prescindono, le parti fanno integrale riferimento al
Protocollo in uso presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
10. Il SI. sin da ora si impegna ad adoperarsi per ottenere dalla Banca BP (già CP_1
l'assenso alla liberazione della SI.ra dagli obblighi CP_2 CP_3 Pt_1
fideiussori dalla medesima assunti con la sottoscrizione del mutuo ipotecario
(mutuatario ) stipulato in data 19/07/2022 (rep. 4276; racc. 3857; a rogito CP_1
Notaio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari). Persona_3
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere, allo stato, economicamente indipendenti.
12. Spese di lite compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1992, Numero 940, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni