Art. 22.
Ai sensi dell'arti 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , concernenti disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1955-56, in lire 50 miliardi.
Ai sensi dell'arti 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , concernenti disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1955-56, in lire 50 miliardi.