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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1287 dell'anno 2022
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Fabio La Torre, giusta procura Parte_1 in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Foggia alla via Taranto n. 8, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Luciano De Biase, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello ed a seguito di delibera assembleare del 14 dicembre 2022, ed elettivamente domiciliato in Foggia, al Corso Roma, 204/B, presso il suo studio;
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il giorno 24 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 916/13 del Tribunale di Foggia, depositato in cancelleria in data 26 ottobre 2013 e notificato in data 8 novembre 2013, con cui gli veniva
1 ingiunto di pagare in favore della sig.ra , la somma di €. 23.171,50, per sorte Parte_1
capitale, oltre interessi come per legge, nonché le spese liquidate nella fase monitoria, quale corrispettivo per l'incarico di amministratore del opponente oltre che per rimborso CP_1
di anticipazioni effettuate in favore del detto condominio.
A sostegno dell'opposizione, il assumeva che il diritto di credito per il compenso CP_1
quale amministratore e quello per il rimborso di assunte anticipazioni in favore del CP_1 non era affatto dimostrato, non avendo l'opposta prodotto idonea e completa documentazione e non avendo la stessa provveduto, negli ultimi anni, come era suo obbligo a presentare e far approvare il bilancio annuale dall'assemblea condominiale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento del danno per Parte_1
mala gestio.
Il creditore opposto, nel costituirsi, contestava ed impugnava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ammesse ed assunte alcune prove orali, nonché ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata una prima volta per la decisione.
Rimessa sul ruolo, per consentire la ratifica dell'operato dell'amministratore del ai CP_1 sensi dell'art. 182 c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza n. 2063/2022 del 28 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Foggia, previo rigetto delle eccezioni preliminari dell'opposta, accolta l'opposizione e la domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la alla restituzione della somma di €. 1.658,05, Parte_1
indebitamente riscossa;
condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 4.800,00, oltre accessori come per legge.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 27 settembre 2022, chiedendo che, in riforma della pronuncia gravata in Parte_1
virtù dei seguenti motivi di appello, venisse, in via preliminare, accertata la carenza di legittimazione attiva del , in persona dell'amministratore p.t., per CP_1 Parte_3
avere agito senza la preventiva autorizzazione assembleare;
nonché, nel merito, fossero rigettate le domande del , perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_4
fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria;
nonché fosse dichiarato che nulla è dovuto da parte sua nei confronti del ed il medesimo fosse condannato al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_3
2 della CTU sostenute nel primo grado;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Parte_2
1, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 24 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di rappresentanza dell'amministratore del CP_1
appellato per non essere stata la costituzione in giudizio preceduta dalla delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'avere concesso al opponente un termine ex art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione del CP_1
proprio potere rappresentativo, attraverso il deposito della deliberazione di ratifica da parte dell'assemblea dei condomini, in quanto tale facoltà sarebbe riservata alla sola ipotesi di rilievo officioso del vizio, mentre qualora il medesimo vizio venga eccepito dalla parte – come nel caso di specie -, ricadrebbe sulla controparte l'onere immediato di regolarizzazione, ed il mancato assolvimento dell'onere suddetto non potrebbe essere sanato dalla concessione di un termine da parte del giudice.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, il giudice di prime cure aveva ben nota la differenza tra il rilievo officioso e l'eccezione di parte, giacché, da una parte, ha precisato che la questione non era preclusa soltanto perché
l'eccezione di parte tardivamente proposta (soltanto in occasione delle comparse conclusionali) può essere superata dal rilievo officioso, che non soffre preclusione alcuna, ma soprattutto, dall'altra, ha evidenziato come l'impossibilità della controparte di provvedere ad eventuale regolarizzazione, per essere intervenuta l'eccezione in un momento processuale successivo alla precisazione delle conclusioni, rendeva impraticabile una reazione immediata e comportava, di necessità, l'assegnazione di un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
In altri termini, le difese dell'appellante, incentrate sulla differenza tra eccezione di parte e rilievo officioso non colgono nel segno, giacchè, nel caso di specie, in considerazione del momento in cui è avvenuta l'eccezione, non era consentito alla controparte di provvedere immediatamente alla regolarizzazione e la concessione del termine ex art. 182 c.p.c. si imponeva.
3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta una insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia.
In particolare, la sig.ra si duole del fatto che il Tribunale abbia fondato la propria Parte_1
decisione sulla circostanza che essa appellante non avrebbe predisposto i bilanci annuali e che non li abbia sottoposti all'assemblea condominiale.
Al contrario, secondo l'appellante, i bilanci degli anni in contestazione, sia pure cumulativamente, erano stati predisposti ed erano stati sottoposti all'assemblea dei condomini.
Inoltre, assume la , i bilanci in questione erano stati fatti propri dal nuovo Parte_1
amministratore che non ne aveva predisposti di nuovi.
In realtà, il primo giudice ha affermato che “i rendiconti di gestione predisposti dalla Parte_1 per gli anni dal 2005 al 2009 sono stati cumulativamente sottoposti all'assemblea condominiale nella riunione del 23.5.2011, ma l'assemblea non li ha approvati. Pertanto, in mancanza della necessaria approvazione dell'assemblea condominiale, i crediti eventualmente risultanti in favore dell'amministratore dai rendiconti dallo stesso unilateralmente predisposti non possono dirsi liquidi ed esigibili”.
La circostanza non è stata efficacemente contrastata dall'appellante che non ha potuto negare come l'approvazione dei bilanci, in effetti, non sia mai avvenuta da parte dell'Assemblea; né
l'accettazione degli stessi da parte del nuovo amministratore, in sede di passaggio di consegne, può sostituire l'approvazione assembleare.
Sotto diverso profilo, l'appellante deduce che, in ogni caso, l'approvazione dei rendiconti annuali non sarebbe di per sé necessaria per la dimostrazione del credito per il compenso vantato dall'ex amministratore, dal momento che – citando Cass., 14 novembre 2012, n. 19991 - “l'obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato a criteri di buona amministrazione”, nel senso che, ovviamente, laddove manchi l'approvazione del rendiconto da parte del mandante, vi sarà sempre la possibilità per il mandatario di dimostrare anche giudizialmente la correttezza del suo operato.
Orbene, sul punto, il primo giudice, dopo avere rilevato l'assenza di rendiconti approvati, ha affermato che “attesa dunque la mancanza di una contabilità regolare e della stessa predisposizione ed approvazione del rendiconto annuale di gestione dell'amministratore, la ricostruzione ex post da parte del c.t.u. non è idonea a fondare la prova del credito dell'amministratrice”, ma, soprattutto, che “lo stesso c.t.u. ha comunque accertato la non esatta
4 corrispondenza tra l'importo delle uscite riportate nella situazione di cassa predisposta dall'amministratrice (e non approvata dall'assemblea) e le spese risultanti dai documenti giustificativi prodotti nel presente giudizio, oltre all'indebita riscossione di quote per lavori straordinari dal condomino nella misura di euro 1658,05”. CP_2
Infatti, il dott. , consulente tecnico nel giudizio di primo grado, in risposta ai Persona_1 quesiti del Tribunale che gli avevano chiesto di “
1. verificare la regolarità contabile della predetta gestione, alla luce della documentazione giustificativa di spesa esistente;
2. indicare se sussista ed, eventualmente, in quale misura, riscontro documentale dei comportamenti di mala gestio dell'ex amministratore lamentati dal Condominio nell'atto di opposizione, accertando, in particolare, se vi sia stata duplicazione di richieste di pagamento delle stesse quote condominiali
e/o percezione di somme indebitamente trattenute;
3. in caso di riscontro positivo, previa quantificazione del compenso dovuto e non versato all'opposta, operare la compensazione tra le rispettive partite di dare-avere e riferire se dal saldo residui un credito a favore del
opponente o dell'opposta”, ha concluso, quanto al punto 1., che “risulta evidente CP_1 che l'amministratore pro-tempore non ha correttamente redatto il bilancio straordinario degli anni 2006-2009”, dopo avere rilevato la nono corretta redazione dei bilanci ordinari per ciascuno degli anni esaminati (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e parte del 2010); mentre, quanto al punto 2, ha individuato in €. 1.658,05 l'importo in eccesso percepito dai condomini Parte_5
e, quanto al punto 3. ha effettuato una compensazione tra le partite di dare/avere tra ex amministratore e condominio, sul presupposto che il compenso, come determinato nelle assemblee condominiali fosse dovuto.
Ebbene, sotto quest'ultimo profilo, i conteggi operati dal consulente appaiono corretti, analogamente a quelli di cui ai punti 1 e 2, ma scontano la erroneità della premessa, nel senso che l'accertata mala gestio (derivante proprio dalla incompleta rappresentazione della gestione rilevata dalli stesso ctu) pur non potendo determinare una condanna risarcitoria (non essendo stata offerta prova certa del danno subito dal condominio) comporta certamente la perdita del diritto al compenso da parte dell'amministratore/mandatario.
Nessuna contraddizione si rileva, quindi, nella motivazione della sentenza impugnata, dal momento che, come detto, l'accertamento di ragioni di credito in favore della (una Parte_1
volta operate le compensazioni) non è stato preso in considerazione, non perché i conteggi fossero inattendibili, ma per il fatto che il compenso dell'amministratore non poteva essere riconosciuto in presenza di mala gestio.
Per il resto, l'appellante vorrebbe ribaltare sul condominio l'onere di dimostrare erroneità di determinate poste del rendiconto (onere che non sarebbe stato assolto) richiamando
5 giurisprudenza di legittimità che, però, si riferisce all'ipotesi in cui i rendiconti siano stati approvati, di modo che, evidentemente, la loro erroneità e la necessità di una rettifica deve essere dimostrata dal nuovo amministratore, ipotesi che, nel caso di specie, non si è verificata, non essendo intervenuta – come più volte ripetuto ed accertato – alcuna approvazione assembleare.
Tanto comporta il rigetto dell'appello con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 27 settembre 2022, da avverso la Parte_1
sentenza n. 2063/2022 del 28 luglio 2022 del Tribunale di Foggia,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellato nel presente grado di giudizio, spese che si quantificano in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante ; Parte_1
Così decisa il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1287 dell'anno 2022
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Fabio La Torre, giusta procura Parte_1 in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Foggia alla via Taranto n. 8, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Luciano De Biase, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello ed a seguito di delibera assembleare del 14 dicembre 2022, ed elettivamente domiciliato in Foggia, al Corso Roma, 204/B, presso il suo studio;
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il giorno 24 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 916/13 del Tribunale di Foggia, depositato in cancelleria in data 26 ottobre 2013 e notificato in data 8 novembre 2013, con cui gli veniva
1 ingiunto di pagare in favore della sig.ra , la somma di €. 23.171,50, per sorte Parte_1
capitale, oltre interessi come per legge, nonché le spese liquidate nella fase monitoria, quale corrispettivo per l'incarico di amministratore del opponente oltre che per rimborso CP_1
di anticipazioni effettuate in favore del detto condominio.
A sostegno dell'opposizione, il assumeva che il diritto di credito per il compenso CP_1
quale amministratore e quello per il rimborso di assunte anticipazioni in favore del CP_1 non era affatto dimostrato, non avendo l'opposta prodotto idonea e completa documentazione e non avendo la stessa provveduto, negli ultimi anni, come era suo obbligo a presentare e far approvare il bilancio annuale dall'assemblea condominiale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento del danno per Parte_1
mala gestio.
Il creditore opposto, nel costituirsi, contestava ed impugnava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ammesse ed assunte alcune prove orali, nonché ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata una prima volta per la decisione.
Rimessa sul ruolo, per consentire la ratifica dell'operato dell'amministratore del ai CP_1 sensi dell'art. 182 c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza n. 2063/2022 del 28 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Foggia, previo rigetto delle eccezioni preliminari dell'opposta, accolta l'opposizione e la domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la alla restituzione della somma di €. 1.658,05, Parte_1
indebitamente riscossa;
condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 4.800,00, oltre accessori come per legge.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 27 settembre 2022, chiedendo che, in riforma della pronuncia gravata in Parte_1
virtù dei seguenti motivi di appello, venisse, in via preliminare, accertata la carenza di legittimazione attiva del , in persona dell'amministratore p.t., per CP_1 Parte_3
avere agito senza la preventiva autorizzazione assembleare;
nonché, nel merito, fossero rigettate le domande del , perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_4
fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria;
nonché fosse dichiarato che nulla è dovuto da parte sua nei confronti del ed il medesimo fosse condannato al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_3
2 della CTU sostenute nel primo grado;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Parte_2
1, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 24 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di rappresentanza dell'amministratore del CP_1
appellato per non essere stata la costituzione in giudizio preceduta dalla delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'avere concesso al opponente un termine ex art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione del CP_1
proprio potere rappresentativo, attraverso il deposito della deliberazione di ratifica da parte dell'assemblea dei condomini, in quanto tale facoltà sarebbe riservata alla sola ipotesi di rilievo officioso del vizio, mentre qualora il medesimo vizio venga eccepito dalla parte – come nel caso di specie -, ricadrebbe sulla controparte l'onere immediato di regolarizzazione, ed il mancato assolvimento dell'onere suddetto non potrebbe essere sanato dalla concessione di un termine da parte del giudice.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, il giudice di prime cure aveva ben nota la differenza tra il rilievo officioso e l'eccezione di parte, giacché, da una parte, ha precisato che la questione non era preclusa soltanto perché
l'eccezione di parte tardivamente proposta (soltanto in occasione delle comparse conclusionali) può essere superata dal rilievo officioso, che non soffre preclusione alcuna, ma soprattutto, dall'altra, ha evidenziato come l'impossibilità della controparte di provvedere ad eventuale regolarizzazione, per essere intervenuta l'eccezione in un momento processuale successivo alla precisazione delle conclusioni, rendeva impraticabile una reazione immediata e comportava, di necessità, l'assegnazione di un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
In altri termini, le difese dell'appellante, incentrate sulla differenza tra eccezione di parte e rilievo officioso non colgono nel segno, giacchè, nel caso di specie, in considerazione del momento in cui è avvenuta l'eccezione, non era consentito alla controparte di provvedere immediatamente alla regolarizzazione e la concessione del termine ex art. 182 c.p.c. si imponeva.
3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta una insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia.
In particolare, la sig.ra si duole del fatto che il Tribunale abbia fondato la propria Parte_1
decisione sulla circostanza che essa appellante non avrebbe predisposto i bilanci annuali e che non li abbia sottoposti all'assemblea condominiale.
Al contrario, secondo l'appellante, i bilanci degli anni in contestazione, sia pure cumulativamente, erano stati predisposti ed erano stati sottoposti all'assemblea dei condomini.
Inoltre, assume la , i bilanci in questione erano stati fatti propri dal nuovo Parte_1
amministratore che non ne aveva predisposti di nuovi.
In realtà, il primo giudice ha affermato che “i rendiconti di gestione predisposti dalla Parte_1 per gli anni dal 2005 al 2009 sono stati cumulativamente sottoposti all'assemblea condominiale nella riunione del 23.5.2011, ma l'assemblea non li ha approvati. Pertanto, in mancanza della necessaria approvazione dell'assemblea condominiale, i crediti eventualmente risultanti in favore dell'amministratore dai rendiconti dallo stesso unilateralmente predisposti non possono dirsi liquidi ed esigibili”.
La circostanza non è stata efficacemente contrastata dall'appellante che non ha potuto negare come l'approvazione dei bilanci, in effetti, non sia mai avvenuta da parte dell'Assemblea; né
l'accettazione degli stessi da parte del nuovo amministratore, in sede di passaggio di consegne, può sostituire l'approvazione assembleare.
Sotto diverso profilo, l'appellante deduce che, in ogni caso, l'approvazione dei rendiconti annuali non sarebbe di per sé necessaria per la dimostrazione del credito per il compenso vantato dall'ex amministratore, dal momento che – citando Cass., 14 novembre 2012, n. 19991 - “l'obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato a criteri di buona amministrazione”, nel senso che, ovviamente, laddove manchi l'approvazione del rendiconto da parte del mandante, vi sarà sempre la possibilità per il mandatario di dimostrare anche giudizialmente la correttezza del suo operato.
Orbene, sul punto, il primo giudice, dopo avere rilevato l'assenza di rendiconti approvati, ha affermato che “attesa dunque la mancanza di una contabilità regolare e della stessa predisposizione ed approvazione del rendiconto annuale di gestione dell'amministratore, la ricostruzione ex post da parte del c.t.u. non è idonea a fondare la prova del credito dell'amministratrice”, ma, soprattutto, che “lo stesso c.t.u. ha comunque accertato la non esatta
4 corrispondenza tra l'importo delle uscite riportate nella situazione di cassa predisposta dall'amministratrice (e non approvata dall'assemblea) e le spese risultanti dai documenti giustificativi prodotti nel presente giudizio, oltre all'indebita riscossione di quote per lavori straordinari dal condomino nella misura di euro 1658,05”. CP_2
Infatti, il dott. , consulente tecnico nel giudizio di primo grado, in risposta ai Persona_1 quesiti del Tribunale che gli avevano chiesto di “
1. verificare la regolarità contabile della predetta gestione, alla luce della documentazione giustificativa di spesa esistente;
2. indicare se sussista ed, eventualmente, in quale misura, riscontro documentale dei comportamenti di mala gestio dell'ex amministratore lamentati dal Condominio nell'atto di opposizione, accertando, in particolare, se vi sia stata duplicazione di richieste di pagamento delle stesse quote condominiali
e/o percezione di somme indebitamente trattenute;
3. in caso di riscontro positivo, previa quantificazione del compenso dovuto e non versato all'opposta, operare la compensazione tra le rispettive partite di dare-avere e riferire se dal saldo residui un credito a favore del
opponente o dell'opposta”, ha concluso, quanto al punto 1., che “risulta evidente CP_1 che l'amministratore pro-tempore non ha correttamente redatto il bilancio straordinario degli anni 2006-2009”, dopo avere rilevato la nono corretta redazione dei bilanci ordinari per ciascuno degli anni esaminati (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e parte del 2010); mentre, quanto al punto 2, ha individuato in €. 1.658,05 l'importo in eccesso percepito dai condomini Parte_5
e, quanto al punto 3. ha effettuato una compensazione tra le partite di dare/avere tra ex amministratore e condominio, sul presupposto che il compenso, come determinato nelle assemblee condominiali fosse dovuto.
Ebbene, sotto quest'ultimo profilo, i conteggi operati dal consulente appaiono corretti, analogamente a quelli di cui ai punti 1 e 2, ma scontano la erroneità della premessa, nel senso che l'accertata mala gestio (derivante proprio dalla incompleta rappresentazione della gestione rilevata dalli stesso ctu) pur non potendo determinare una condanna risarcitoria (non essendo stata offerta prova certa del danno subito dal condominio) comporta certamente la perdita del diritto al compenso da parte dell'amministratore/mandatario.
Nessuna contraddizione si rileva, quindi, nella motivazione della sentenza impugnata, dal momento che, come detto, l'accertamento di ragioni di credito in favore della (una Parte_1
volta operate le compensazioni) non è stato preso in considerazione, non perché i conteggi fossero inattendibili, ma per il fatto che il compenso dell'amministratore non poteva essere riconosciuto in presenza di mala gestio.
Per il resto, l'appellante vorrebbe ribaltare sul condominio l'onere di dimostrare erroneità di determinate poste del rendiconto (onere che non sarebbe stato assolto) richiamando
5 giurisprudenza di legittimità che, però, si riferisce all'ipotesi in cui i rendiconti siano stati approvati, di modo che, evidentemente, la loro erroneità e la necessità di una rettifica deve essere dimostrata dal nuovo amministratore, ipotesi che, nel caso di specie, non si è verificata, non essendo intervenuta – come più volte ripetuto ed accertato – alcuna approvazione assembleare.
Tanto comporta il rigetto dell'appello con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 27 settembre 2022, da avverso la Parte_1
sentenza n. 2063/2022 del 28 luglio 2022 del Tribunale di Foggia,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellato nel presente grado di giudizio, spese che si quantificano in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante ; Parte_1
Così decisa il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6