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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO NI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3699 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Bagheria, Parte_1 Via Antonio Vivaldi, 7 presso lo studio dell'avv. Colletta Federica che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via CP_1 Giovanni Bonanno N. 122, presso lo studio dell'avv. Giordano Simona che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) Le parti vivranno separate con obbligo di reciproco rispetto;
Art. 2) I figli e minorenni, verranno affidati in modo Persona_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza della madre, oggi sita in Palermo (PA), alla Antonino Lo Monaco Ciaccio n. 5 (di proprietà della stessa SI.ra CP_1 ;
[...]
Art. 3) I sigg.ri e eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui minori CP_1 Pt_1 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori, i genitori dovranno confrontarsi, sempre nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per e , relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie. Limitatamente Per_1 Per_2 alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori.
Art. 4) La Casa coniugale sita in Palermo (PA), alla Antonino Lo Monaco Ciaccio n. 5, di proprietà della famiglia della sig.ra , rimane assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarvi CP_1 insieme ai figli;
Art. 5) Il SI. si è già allontanato dalla casa familiare, prendendo un appartamento in Pt_1 locazione in Palermo C.so Calatafimi n. 215 e s'impegna a cambiare la propria residenza entro il termine di 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo;
Art. 6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, il mercoledì dalle 13:30 al giorno successivo accompagnandoli a scuola (nel periodo scolastico) nella prima e terza settimana del mese;
dal venerdì alla domenica sera il weekend della seconda e della quarta settimana del mese;
i genitori comunque in caso di necessità o esigenze valuteranno di comune accordo, a seconda delle rispettive esigenze lavorative, la possibilità di modificare gli orari di visita;
Art. 7) I genitori avranno sempre facoltà di organizzarsi per accompagnare e prelevare i figli, alternandosi fra loro, compatibilmente con le loro esigenze personali e lavorative. Essi si impegnano a collaborare e turnarsi nella gestione quotidiana dei figli (attività ludiche, ricreative, sportive) e potranno anche giovarsi dell'aiuto dei nonni e degli zii, come è già abitudine della famiglia.
Art. 8) Le festività natalizie, pasquali ed ogni ricorrenza civile e religiosa verranno trascorse dai figli a rotazione ogni anno con ciascun genitore alternativamente, previo accordo su orari e modalità. In particolare, nel periodo di vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni e seguendo il criterio della alternanza e della rotazione annuale, il 24 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del 25 dicembre con la madre e dal 25 dicembre alle ore 10,00 alle ore 10,00 del 26 dicembre con il padre ed ancora il pomeriggio e la sera del 31 dicembre con genitore ed il pranzo del 1 gennaio con l'altro; per il restante periodo di vacanze scolastiche le parti prevedono che i figli trascorrano più giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore. I minori trascorreranno il giorno di Pasqua e\o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
le ulteriori festività civili e religiose rimangono assorbite dai normali turni di accudimento. Durante tutte le ricorrenze importanti per e , i genitori cureranno di essere Per_1 Per_2 contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie, previo accordo sul luogo e sulla spesa. I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con i figli. Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di e . Per_1 Per_2 Per il periodo estivo (15/06 - 15/09) i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il primo maggio di ciascun anno, con sospensione delle modalità del diritto di visita ordinariamente previste.
Art. 9) Il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore una somma mensile di euro € 400,00 (200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 25 di ciascun mese, importo soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019 che di seguito integralmente si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Art. 10) L'intero importo dell'Assegno Unico pari a € 362,60, erogato dallo Stato per i figli, continuerà ad essere versato integralmente alla SI.ra . Il padre continuerà, inoltre, a pagare CP_1 le utenze telefoniche dei figli.
Art. 11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
Art. 12) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
Art. 13) I coniugi in seno al presente accordo si danno reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del presente accordo e del provvedimento del Tribunale che dichiara la separazione personale dei coniugi varrà quale esonero da ogni responsabilità.
Art. 14) Le parti di impegnano a compiere ogni necessario adempimento per l'estinzione del conto corrente cointestato tratto sulla previa consegna delle credenziali alla sig.ra Parte_2 CP_1 e compatibilmente con le esigenze connesse alla canalizzazione delle utenze sul nuovo conto corrente intestato alla stessa. Art. 15) I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, gli Avv.ti Federica Colletta e Simona Giordano sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.
Art. 16) Con la sottoscrizione del presente atto, i signori e convengono di dare CP_1 Pt_1 esecuzione immediata alle condizioni e ai patti oggi convenuti e sopraelencati.
Art. 17) Le parti espressamente chiedono che il Tribunale voglia disporre la trasmissione delle sentenze all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo affinché proceda ai successivi adempimenti.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24 luglio 2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 49 – P. II –Serie A - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025
Il Presidente
IO NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO NI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3699 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Bagheria, Parte_1 Via Antonio Vivaldi, 7 presso lo studio dell'avv. Colletta Federica che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via CP_1 Giovanni Bonanno N. 122, presso lo studio dell'avv. Giordano Simona che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) Le parti vivranno separate con obbligo di reciproco rispetto;
Art. 2) I figli e minorenni, verranno affidati in modo Persona_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza della madre, oggi sita in Palermo (PA), alla Antonino Lo Monaco Ciaccio n. 5 (di proprietà della stessa SI.ra CP_1 ;
[...]
Art. 3) I sigg.ri e eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui minori CP_1 Pt_1 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori, i genitori dovranno confrontarsi, sempre nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per e , relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie. Limitatamente Per_1 Per_2 alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori.
Art. 4) La Casa coniugale sita in Palermo (PA), alla Antonino Lo Monaco Ciaccio n. 5, di proprietà della famiglia della sig.ra , rimane assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarvi CP_1 insieme ai figli;
Art. 5) Il SI. si è già allontanato dalla casa familiare, prendendo un appartamento in Pt_1 locazione in Palermo C.so Calatafimi n. 215 e s'impegna a cambiare la propria residenza entro il termine di 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo;
Art. 6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, il mercoledì dalle 13:30 al giorno successivo accompagnandoli a scuola (nel periodo scolastico) nella prima e terza settimana del mese;
dal venerdì alla domenica sera il weekend della seconda e della quarta settimana del mese;
i genitori comunque in caso di necessità o esigenze valuteranno di comune accordo, a seconda delle rispettive esigenze lavorative, la possibilità di modificare gli orari di visita;
Art. 7) I genitori avranno sempre facoltà di organizzarsi per accompagnare e prelevare i figli, alternandosi fra loro, compatibilmente con le loro esigenze personali e lavorative. Essi si impegnano a collaborare e turnarsi nella gestione quotidiana dei figli (attività ludiche, ricreative, sportive) e potranno anche giovarsi dell'aiuto dei nonni e degli zii, come è già abitudine della famiglia.
Art. 8) Le festività natalizie, pasquali ed ogni ricorrenza civile e religiosa verranno trascorse dai figli a rotazione ogni anno con ciascun genitore alternativamente, previo accordo su orari e modalità. In particolare, nel periodo di vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni e seguendo il criterio della alternanza e della rotazione annuale, il 24 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del 25 dicembre con la madre e dal 25 dicembre alle ore 10,00 alle ore 10,00 del 26 dicembre con il padre ed ancora il pomeriggio e la sera del 31 dicembre con genitore ed il pranzo del 1 gennaio con l'altro; per il restante periodo di vacanze scolastiche le parti prevedono che i figli trascorrano più giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore. I minori trascorreranno il giorno di Pasqua e\o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
le ulteriori festività civili e religiose rimangono assorbite dai normali turni di accudimento. Durante tutte le ricorrenze importanti per e , i genitori cureranno di essere Per_1 Per_2 contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie, previo accordo sul luogo e sulla spesa. I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con i figli. Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di e . Per_1 Per_2 Per il periodo estivo (15/06 - 15/09) i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il primo maggio di ciascun anno, con sospensione delle modalità del diritto di visita ordinariamente previste.
Art. 9) Il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore una somma mensile di euro € 400,00 (200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 25 di ciascun mese, importo soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019 che di seguito integralmente si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Art. 10) L'intero importo dell'Assegno Unico pari a € 362,60, erogato dallo Stato per i figli, continuerà ad essere versato integralmente alla SI.ra . Il padre continuerà, inoltre, a pagare CP_1 le utenze telefoniche dei figli.
Art. 11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
Art. 12) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
Art. 13) I coniugi in seno al presente accordo si danno reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del presente accordo e del provvedimento del Tribunale che dichiara la separazione personale dei coniugi varrà quale esonero da ogni responsabilità.
Art. 14) Le parti di impegnano a compiere ogni necessario adempimento per l'estinzione del conto corrente cointestato tratto sulla previa consegna delle credenziali alla sig.ra Parte_2 CP_1 e compatibilmente con le esigenze connesse alla canalizzazione delle utenze sul nuovo conto corrente intestato alla stessa. Art. 15) I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, gli Avv.ti Federica Colletta e Simona Giordano sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.
Art. 16) Con la sottoscrizione del presente atto, i signori e convengono di dare CP_1 Pt_1 esecuzione immediata alle condizioni e ai patti oggi convenuti e sopraelencati.
Art. 17) Le parti espressamente chiedono che il Tribunale voglia disporre la trasmissione delle sentenze all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo affinché proceda ai successivi adempimenti.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28 luglio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24 luglio 2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 49 – P. II –Serie A - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025
Il Presidente
IO NI