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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2803/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) nella sua qualità di mandataria Parte_1 P.IVA_1
di (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Parte_2 P.IVA_2
GA (PEC e UI GA (PEC Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_2
studio in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
EREDI del sig. Controparte_1 pagina 1 di 17 APPELLATI CONTUMACI
E NEI CONFRONTI DI nella sua qualità di procuratore speciale di Controparte_2
a sua volta procuratore speciale di Controparte_3 [...]
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
E
[...]
nella sua qualità di mandataria di Controparte_5
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
E CON
AVV. MARCELLO SPARANO (C.F. – PEC C.F._1
con studio in 27100 – Pavia via Cardano n. 41, in Email_3
proprio.
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI:
Per mandataria di Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: - nel merito, annullare, riformare e revocare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Pavia n. 481, pubblicata il
5/4/2022 nel procedimento RG 5136/2020; - per l'effetto, rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate, in fatto e in Controparte_1
diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1493/2020 (RG.
2190/2020) emesso dal Tribunale di Pavia;
- in subordine, condannare il sig. CP_1
per le causali di cui in premessa, al pagamento dell'importo ingiunto di euro
[...]
1.034.240,88, oltre agli interessi convenzionali di mora maturandi dal 16.02.2017 sino al saldo effettivo, oltre spese e oneri, ovvero di quella somma maggiore o minore che pagina 2 di 17 sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
- con il favore delle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
nella sua qualità di mandataria di ha Parte_1 Parte_2
proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Pavia n. 481/2022 pubblicata in data 5/4/2022 con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1493/2020 (ottenuto da
[...] Controparte_7
quale cessionaria di Controparte_8
, è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto ed è stata condannata
[...]
(terza intervenuta e costituitasi in causa quale cessionaria del credito di CP_6
Contr
) a rimborsare al sig. le spese di lite liquidate in euro 27.261,00 Controparte_1
per compenso, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del sig. CP_1
avv. MA Sparano, dichiaratosi antistatario.
Vicende processuali
1) Con decreto ingiuntivo del 10.08.2020 il Tribunale di Pavia ingiungeva al sig.
di pagare alla parte ricorrente (quale Controparte_1 Controparte_7
cessionaria dei crediti della CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO, anche
CRA) l'importo di euro 1.034.240,00, quale credito maturato dalla CRA in relazione ad un contratto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” n. 440090 stipulato in data 25/11/2009 con la debitrice principale AR NN
Costruzioni s.r.l. (GC), fallita nel 2017, per il quale il sig. aveva Controparte_1
prestato fideiussione.
A fondamento di tale pretesa creditoria era stato dedotto quanto segue: pagina 3 di 17 - che con contratto di apertura di credito in conto corrente n. 440090, assistito da garanzia ipotecaria, datato 25 novembre 2009, la di Controparte_8 CP_8
aveva concesso un finanziamento di euro 1.000.000,00, garantito da garanzia ipotecaria, alla AR Nuova NN s.r.l. (poi AR NN Costruzioni s.r.l. in fallimento);
- che, “ad ulteriore garanzia delle suesposte obbligazioni, il Sig. Controparte_1
rilasciava, tra gli altri ed in favore della banca cedente, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 1.500.000,00 (doc. n. 7)”;
- che, “alla luce del perdurante inadempimento da parte dei debitori, il predetto contratto di mutuo veniva risolto”;
- che “tuttavia, le suddette comunicazioni restavano prive di effettivo riscontro e, pertanto, a nulla sono valsi i tentativi di recuperare in via stragiudiziale il credito in oggetto, il quale ammonta ad Euro 1.034.240,88 giusta certificazione allegata (doc. n.
8)”;
- che “attualmente la società debitrice principale versa in una critica situazione economico-finanziaria sfociata nella dichiarazione di fallimento ove l'esponente è già stata ritualmente ammessa al passivo (doc. n. 9)”.
Va, sin d'ora, chiarito che, con il predetto contratto stipulato in data 25.11.2009 CRA aveva concesso a GC un'apertura di credito utilizzabile in conto corrente per l'importo di euro 1.000.000,00 “con durata di 36 mesi”, salva eventuale proroga, essendo stato ivi previsto che “ove, alla scadenza del termine di 36 mesi la banca non richieda al
Correntista o questi non effettui autonomamente il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio la durata del contratto si intenderà trasformata a tempo indeterminato (cfr. doc. 6 monitorio e doc. 2 appellante).
2) L'ingiunto , proponendo opposizione, chiedeva la revoca del D.I. Controparte_1
opposto eccependo la carenza di legittimazione attiva di Controparte_7
eccependo la nullità totale o parziale della fideiussione azionata per contrarietà alla pagina 4 di 17 normativa antitrust e/o alla disciplina consumeristica, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c.; eccependo la decadenza della creditrice ex art. 1957
c.c.; eccependo, infine, la liberazione dalla garanzia per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.
In particolare, con riguardo all'eccezione di intervenuta decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., l'opponente esponeva:
- che “scaduto il finanziamento sopra indicato – nell'anno 2012 - per quanto è dato Contr sapere dal sig. la provvedeva a richiedere la restituzione dell'importo CP_1
finanziato alla GC;
richiesta che, però, la società, viste le sue difficoltà, non era in Contr grado di evadere. Pur a fronte di dette richieste svolte nei confronti della GC, la di non provvedeva a richiedere alcunché al fideiussore, sig. ; CP_8 CP_1
- che, nella primavera del 2016, altri istituti bancari si erano attivati per recuperare i propri crediti nei confronti di GC e, a settembre dello stesso anno, si era attivata anche
CRA; che, nondimeno, nel febbraio 2017, GC era stata dichiarata fallita e CRA era stata, quindi ammessa al passivo con decreto del Tribunale fallimentare del 17/5/2017;
L'opponente deduceva, pertanto, che “il finanziamento di lite concesso alla ICG era da considerarsi scaduto a far tempo dall'anno 2012, con la conseguenza che entro 6 mesi da Contr tale data la di avrebbe dovuto attivarsi nei confronti della GC medesima CP_8
così da poter mantenere obbligato il fideiussore, signor Solo, però, nel CP_1
Contr settembre del 2016 la di ha ritenuto di potersi attivare nei confronti della CP_8
GC, con il che quindi ampiamente superando il termine previsto dal disposto di cui all'art. 1957 c.c.”.
3) Nelle more del giudizio di primo grado, il credito ingiunto veniva ceduto, in data
29.10.2020, a che si costituiva in giudizio in vece della cedente, Controparte_6
per essere infine trasferito, in data 21.09.2021, alla nuova cessionaria Parte_2
la quale, a mezzo della propria mandataria
[...] Parte_1
spiegava intervento volontario in corso di causa. pagina 5 di 17 4) Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 481/2022, pubblicata in data 5.04.2022, accoglieva l'opposizione svolta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
1493/2020, condannando a rimborsare all'opponente le spese di Controparte_6
lite.
Il Tribunale, in particolare: Contr
- dichiarava la contumacia di , essendosi costituita in sua vece nuova CP_6
cessionaria del credito e reale interessata all'esito della controversia;
- dichiarava inammissibile l'intervento volontario di (e per essa di Parte_2
), in quanto detta parte si era costituita solo Parte_1
successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- riteneva non oggetto di contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito maturato nei confronti del soggetto garantito;
- riteneva fondata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sollevata dal sig.
in quanto redatta in modo conforme al modello ABI censurato dalla Banca CP_1
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005: in particolare, il Giudice rilevava che nel contratto erano presenti le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. dal contenuto analogo al formulario ABI stigmatizzato dal citato provvedimento dell'Autorità bancaria;
- in adesione al principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2021, dichiarava parzialmente nulla la fideiussione stipulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1419 c.c.;
- riteneva, pertanto, inefficace la deroga all'art. 1957 c.c. (stabilita dall'art. 6), con la conseguenza che tornava ad essere operativa la disposizione codicistica;
- rilevava che, nella fattispecie, la prima iniziativa posta in essere nei confronti di
AR NN Costruzioni coincideva con quella riferita dall'opponente CP_1
e risalente al 2016 (a quattro anni di distanza dalla scadenza dell'apertura di credito a suo tempo concessa, ossia nel 2012); pagina 6 di 17 - di conseguenza, essendo decorso inutilmente il termine semestrale, riteneva che la garanzia dovesse considerarsi estinta e il garante liberato.
In accordo alla regola della ragione più liquida, giudicava di riflesso assorbite le altre censure avverso il contratto fideiussorio.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto come pacifica la seguente circostanza:
“nel 2012, scaduto il termine apposto al contratto di apertura di credito, CRA richiese a
GC la restituzione del corrispondente importo, senza ottenere nulla;
nella primavera del 2016, altri istituti bancari si attivarono per recuperare i propri crediti nei confronti di GC e, a settembre dello stesso anno, si attivò anche CRA”).
Il giudice di primo grado ha, quindi, affermato che “la prima iniziativa posta in essere nei confronti di GC coincide con quella riferita dal stesso – non essendo mai CP_1
stata smentita né provato un fatto diverso – e risale al 2016, ovvero a circa quattro anni di distanza dalla scadenza dell'apertura di credito a suo tempo concessa (2012)”.
5) Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l'appellante Parte_1
quale mandataria di chiedendo la riforma della sentenza
[...] Parte_2
impugnata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'appellante, deducendo la ricorrenza della propria legittimazione ad agire
(per avere acquistato pro soluto da , con atto di cessione in data Controparte_6
20/9/2021, una serie di crediti pecuniari ed essere così succeduta nel rapporto per cui era causa), ha svolto due motivi di appello con i quali, rispettivamente, ha censurato l'errore compiuto dal primo Giudice laddove:
i) ha ritenuto che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non fosse stato rispettato dalla banca originaria finanziatrice e che, quindi, la garanzia prestata dal dovesse considerarsi estinta;
CP_1
ii) ha ritenuto nulla clausola di “rinuncia ai termini” ex art. 1957 c.c. contenuta nella garanzia prestata dal Sig. il 27/10/2010. CP_1
pagina 7 di 17 6) Nel corso del giudizio:
- veniva regolarmente notificato l'atto di appello a mezzo PEC in data 5/10/2022 per l'udienza del 29/3/2023;
- con nota del 3/3/2023 l'avv. MA Sparano, difensore dell'appellato CP_1
(non ancora costituito in appello), faceva presente che questi era deceduto in
[...]
data 5/1/2023;
- alla prima udienza del 29/3/2023 veniva, quindi, dichiarata l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.;
- a seguito del ricorso per riassunzione svolto dall'appellante, all'udienza del 5/7/2023 veniva dichiara la contumacia dell'appellata , rappresentata dalla Controparte_4
propria mandataria , nonché dell'appellata Controparte_2
, rappresentata dalla propria mandataria Controparte_6 [...]
Parte_1
- a seguito del deposito del ricorso per riassunzione notificato agli eredi di CP_1
in data 28/9/2023, alla successiva udienza del 29/11/2023 veniva dichiarata la
[...]
contumacia degli eredi del CP_1
- all'udienza del di precisazione delle conclusioni del 9/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica;
- successivamente, con atto depositato in data 22/11/2024 interveniva in giudizio l'avv.
MA Sparano, quale procuratore antistatario dell'opponente in prime cure ( CP_1
), il quale chiedeva la conferma integrale della statuizione impugnata;
[...]
- intervenuto, medio tempore, il pensionamento di un componente del collegio, la causa veniva rimessa sul ruolo per una nuova precisazione delle conclusioni dinanzi ad un nuovo collegio per l'udienza del 5/3/2025, udienza, questa, in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 8 di 17 Motivi della decisione
7) Preliminarmente va esaminata la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento in causa dell'avv. MA Sparano (già difensore dell'opponente sig. CP_1
nel giudizio di primo grado), il quale, con comparsa di “intervento volontario
[...]
adesivo” depositata nel corso del presente giudizio di appello in data 22/11/2024 - dopo aver premesso: che nel gennaio 2023 il sig. era “purtroppo deceduto per un CP_9
improvviso e malaugurato malore”, che l'appellante aveva, pertanto, “provveduto alla riassunzione della lite agli eredi collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto”, che gli eredi del sig. o avevano rinunciato all' eredità o l'avevano accettata con CP_1
beneficio di inventario, che, pertanto, gli eredi del sig. avevano “ritenuto di non CP_1
doversi/potersi costituire nel presente giudizio di appello” – ha dedotto che, tuttavia, egli, “nella sua qualità di legale antistatario in primo grado l'esponente”, vantava un evidente interesse meritevole di tutela all'intervento adesivo nel presente giudizio al fine
“di fornire un proprio contributo a favore della conferma della sentenza di primo grado”.
7.1) Ad avviso della Corte, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione dell'avv. MA Sparano alla proposizione di un intervento in causa, va rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., l'intervento di un terzo in causa “può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (così nella formulazione ante Riforma Cartabia, formulazione applicabile al caso di specie, essendo stato introdotto il presente giudizio di appello prima dell'entrata in vigore di detta riforma); che, nel caso, l'intervento dell'avv. Sparano, avvenuto in data 22/11/2024, ha avuto luogo in un momento successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni, udienza che, invero, si era già tenuta con modalità cartolare in data 9/10/2024; che, pertanto, l'intervento stesso va dichiarato inammissibile per la sua tardività.
8) Quanto al merito, ad avviso del collegio l'appello è infondato, dovendosi condividere la valutazione con cui il giudice di primo grado, tenuto conto della nullità della clausola pagina 9 di 17 di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., è pervenuto ad affermare la liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi della norma citata.
Va, quindi, chiarito che, nell'esame dei due motivi di appello, pare opportuno esaminare dapprima il secondo motivo di appello, presentando detto motivo questioni di carattere pregiudiziale.
9) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure per avere ritenuto l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. nel caso di specie.
In particolare, la parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver ritenuto nulla la clausola 6) del contratto di fideiussione omnibus che ne prevedeva la deroga, atteso che una declaratoria di nullità negoziale per violazione delle norme antitrust avrebbe postulato, a carico del fideiussore, la prova che l'illecito anticonconcorrenziale ne avesse effettivamente pregiudicato la libertà di scelta tra più prodotti concorrenti: ciò che sarebbe mancato nel caso di specie, laddove il Giudice si sarebbe limitato a richiamare la sola contrarietà della clausola contrattuale di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. con quanto statuito nel provvedimento 2005 della
Banca d'Italia.
Anche sotto questo profilo, l'appellante ha criticato il provvedimento del giudice di primo grado perché avrebbe omesso di considerare che la decisione richiamata sarebbe stata riferibile alle sole vicende negoziali svoltesi nel periodo temporale preso in esame dal provvedimento stesso, da individuarsi nel triennio 2002- 2005: collocandosi, invece, la conclusione della fideiussione in tempo posteriore al termine del procedimento
(27.10.2010), si sarebbe dovuta conseguentemente escludere la rilevanza del provvedimento della Banca d'Italia nel caso di specie.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado avrebbe errato nella qualificazione giuridica del contratto, per averlo impropriamente definito una pagina 10 di 17 “fideiussione omnibus”, laddove si sarebbe trattato di un contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, l'appellante ha dedotto che il contratto fideiussorio prevedeva una clausola di pagamento a prima richiesta (cfr. art. 7, contratto), con la conseguente inoperatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
9.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato, dovendosi considerare, anzitutto, che, se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" è generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Cass. 19/2/2019 n. 4717), tuttavia, nel caso, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione invocata dalla parte appellante prevede sì l'obbligo del fideiussore di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” ma non anche la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni previste a favore del fideiussore;
che il testo della garanzia personale per cui è causa si presenta come una normale fideiussione omnibus rilasciata dal sig. a favore della Controparte_1 [...]
a garanzia dell'adempimento di Controparte_8
qualsiasi obbligazione assunta nei confronti della banca dalla debitrice principale
AR NN Costruzioni s.r.l. (cfr. la fideiussione omnibus sub doc. 7 fascicolo monitorio); che i ripetuti riferimenti alla disciplina della fideiussione presenti nel testo fideiussorio confermano ulteriormente la correttezza della qualificazione della garanzia in termini di fideiussione omnibus piuttosto che di garanzia autonoma.
Va, poi, rilevato che trattasi di una fideiussione pacificamente rilasciata sul modello delle fideiussioni omnibus contenenti le clausole (2, 6 e 8, rispettivamente di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) oggetto di censura della Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust;
che, sotto tale profilo, per consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Corte d'Appello di
Milano, sentenza n. 3636/2023), anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu privilegiata al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia rispetto alle pagina 11 di 17 fideiussioni contenenti le clausole sanzionate ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il provvedimento stesso, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.
UU. n. 41994/2021), consente comunque di ravvisare la persistenza di un meccanismo di violazione della normativa antitrust nazionale ed eurounitaria abitualmente utilizzato dagli istituti di credito. Tale meccanismo rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito.
In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta la presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, in particolare, di una presunzione iuris tantum, superabile dalla prova contraria che è onere della banca fornire: anche a fronte del principio della vicinanza della prova, l'istituto di credito dovrebbe dimostrare che, al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, fosse venuta meno l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
Ebbene, a fronte dell'effettiva riproduzione nel testo del contratto di tutte e tre le clausole dichiarate nulle (cfr. artt. 2, 6 e 8 del contratto), la banca appellata non ha introdotto in giudizio, come era suo onere, alcuna prova in grado di superare la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata.
Va, poi, richiamato:
- che, a fronte dell'intervento delle Sezioni Unite con l'arresto n. 41994/2021, la riproduzione in una fideiussione ominibus delle clausole dichiarate nulle per contrasto con la normativa antitrust ne determina la nullità solo parziale (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in pagina 12 di 17 relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”);
- che, pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la nullità della clausola n. 6) della predetta fideiussione contenente la previsione di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (disponendo la clausola in questione, in conformità al modello ABI, che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 c.c., che si intende derogato”);
- che la nullità della clausola n. 6) contenente la deroga all'art. 1957 c.c. comporta la reviviscenza di tale disposizione.
Quanto all'incidenza della clausola di pagamento a prima richiesta (presente all'art. 7 del contratto fideiussorio, ove è previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) rispetto alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., va detto che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ove, come nel caso, sia presente nel testo fideiussorio anche una clausola di pagamento “a prima richiesta”, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche il semplice inoltro di una diffida stragiudiziale entro il termine semestrale previsto dalla norma citata.
Ove le parti, infatti, “abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", (omissis) deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il pagina 13 di 17 termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n.
9680/2025, che conferma il consolidato indirizzo espresso anche in Cass. nn.
22346/2017, 30185/2022, 660/2025, 5179/2025).
Ai fini del rispetto dell'art. 1957 comma 1 c.c. non è, pertanto, necessario per il creditore intraprendere nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, un'iniziativa giudiziale, essendo sufficiente una lettera di messa in mora: trattasi di un incombente che, tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto non essersi verificato, sì da aver conseguentemente affermato la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria.
10) Con il proprio primo motivo di gravame, l'appellante ha, quindi, censurato il provvedimento di primo grado nella parte in cui è stato dichiarato decaduto ex art. 1957
c.c. il creditore dal diritto di escutere la fideiussione.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che l'obbligazione principale non si sarebbe potuta ritenere scaduta al termine dei 36 mesi di durata prevista nel contratto di apertura di credito in conto corrente datato 25/11/2009, per il fatto che l'apertura di credito in questione, al termine di tale periodo, si sarebbe trasformata a tempo indeterminato.
Invero, all'art. 1 del contratto era previsto che “ove alla scadenza del termine del termine di 36 mesi, la Banca non richieda al correntista o questi non effettui il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, la durata del contratto si intenderà trasformata a tempo indeterminato” (cfr., doc. 8, contratto): ciò che sarebbe avvenuto al termine del triennio nel 2012, allorché la società ingiunta non onorava il saldo debitorio maturato fino a quel punto. L'appellante ha, quindi, dedotto che, intervenuta la conversione del contratto a tempo indeterminato,
l'obbligazione principale non sarebbe scaduta prima dell'estinzione definitiva del pagina 14 di 17 rapporto, che si sarebbe potuta individuare solo con la dichiarazione di fallimento della debitrice principale avvenuta nel febbraio 2017.
In tale contesto, l'appellante ha sostenuto che il creditore originario avrebbe, poi, tempestivamente coltivato le proprie istanze nel termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. avendo lo stesso proposto domanda di ammissione al passivo per la tutela del credito nel mese di maggio dello stesso anno (ossia entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento).
Ha, quindi, concluso sostenendo la persistente vitalità dell'obbligazione fideiussoria, per non essere la banca creditrice incorsa nella fattispecie decadenziale di cui alla norma predetta.
10.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato, posto che l'obbligazione relativa al contratto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” datato 25/11/2009, posto a base della pretesa monitoria (doc. 6 fascicolo monitorio), in base alla clausola di cui all'art. 1 del contratto sopra richiamata, sarebbe scaduta a fine
2012 (dopo “mesi 36 da oggi”; che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non risulta che il rapporto si fosse trasformato a tempo indeterminato (in ragione della previsione contrattuale inserita nella clausola), ove si consideri che, in base al contratto, la “proroga” del contratto sarebbe stata evitata anche solo da una semplice richiesta di pagamento da parte della banca;
che, sotto tale profilo, per quanto non risulti in atti alcuna formale richiesta di pagamento, tuttavia, non è mai stata contestata in causa la circostanza che la banca, alla scadenza, abbia richiesto il pagamento alla correntista;
che, del resto, trattasi di una circostanza allegata nel ricorso per decreto ingiuntivo (ove il ricorrente, lungi dall'affermare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, aveva, piuttosto, affermato, pur senza darne prova, che “alla luce del perdurante inadempimento da parte dei debitori, il predetto contratto di mutuo veniva risolto”); che, inoltre, trattasi di una circostanza dedotta dall'opponente sig. nel giudizio di CP_1
primo grado ed espressamente ritenuta, dal giudice di primo grado, come non contestata, pagina 15 di 17 laddove in sentenza è stato ritenuto pacifico in causa che “nel 2012, scaduto il termine apposto al contratto di apertura di credito, CRA richiese a GC la restituzione del corrispondente importo, senza ottenere nulla”; che tale valutazione non è stata oggetto di specifica contestazione dall'odierna appellante;
che, pertanto, deve ritenersi esclusa la
“proroga” del contratto di apertura di credito in conto corrente, con conseguente sua scadenza a fine 2012; che tale circostanza non pare smentita ma, anzi, confermata dagli estratti scalari (prodotti sub doc. 9 monitorio) che non riportano alcuna movimentazione dopo il 2012 ma solo l'addebito di interessi); che, in tale contesto, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, la banca avrebbe dovuto attivarsi per il recupero del credito, anche in via stragiudiziale (stante la clausola di pagamento a prima richiesta) entro 6 mesi dalla fine del 2012; che nessuna prova è stata fornita in questo senso;
che, pertanto, va ritenuta la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria.
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese, pur a fronte del rigetto dell'appello, nulla deve essere disposto in proposito, posto che è rimasta contumace la parte appellata e che è stato ritenuto inammissibile l'intervento (tardivo) dell'avv. MA Sparano.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Pavia n. 481/2022 pubblicata in data 5/4/2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento in causa dell'avv. MA
Sparano;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 3) nulla sulle spese;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2803/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) nella sua qualità di mandataria Parte_1 P.IVA_1
di (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Parte_2 P.IVA_2
GA (PEC e UI GA (PEC Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_2
studio in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
EREDI del sig. Controparte_1 pagina 1 di 17 APPELLATI CONTUMACI
E NEI CONFRONTI DI nella sua qualità di procuratore speciale di Controparte_2
a sua volta procuratore speciale di Controparte_3 [...]
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
E
[...]
nella sua qualità di mandataria di Controparte_5
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
E CON
AVV. MARCELLO SPARANO (C.F. – PEC C.F._1
con studio in 27100 – Pavia via Cardano n. 41, in Email_3
proprio.
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI:
Per mandataria di Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: - nel merito, annullare, riformare e revocare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Pavia n. 481, pubblicata il
5/4/2022 nel procedimento RG 5136/2020; - per l'effetto, rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate, in fatto e in Controparte_1
diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1493/2020 (RG.
2190/2020) emesso dal Tribunale di Pavia;
- in subordine, condannare il sig. CP_1
per le causali di cui in premessa, al pagamento dell'importo ingiunto di euro
[...]
1.034.240,88, oltre agli interessi convenzionali di mora maturandi dal 16.02.2017 sino al saldo effettivo, oltre spese e oneri, ovvero di quella somma maggiore o minore che pagina 2 di 17 sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
- con il favore delle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
nella sua qualità di mandataria di ha Parte_1 Parte_2
proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Pavia n. 481/2022 pubblicata in data 5/4/2022 con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1493/2020 (ottenuto da
[...] Controparte_7
quale cessionaria di Controparte_8
, è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto ed è stata condannata
[...]
(terza intervenuta e costituitasi in causa quale cessionaria del credito di CP_6
Contr
) a rimborsare al sig. le spese di lite liquidate in euro 27.261,00 Controparte_1
per compenso, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del sig. CP_1
avv. MA Sparano, dichiaratosi antistatario.
Vicende processuali
1) Con decreto ingiuntivo del 10.08.2020 il Tribunale di Pavia ingiungeva al sig.
di pagare alla parte ricorrente (quale Controparte_1 Controparte_7
cessionaria dei crediti della CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO, anche
CRA) l'importo di euro 1.034.240,00, quale credito maturato dalla CRA in relazione ad un contratto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” n. 440090 stipulato in data 25/11/2009 con la debitrice principale AR NN
Costruzioni s.r.l. (GC), fallita nel 2017, per il quale il sig. aveva Controparte_1
prestato fideiussione.
A fondamento di tale pretesa creditoria era stato dedotto quanto segue: pagina 3 di 17 - che con contratto di apertura di credito in conto corrente n. 440090, assistito da garanzia ipotecaria, datato 25 novembre 2009, la di Controparte_8 CP_8
aveva concesso un finanziamento di euro 1.000.000,00, garantito da garanzia ipotecaria, alla AR Nuova NN s.r.l. (poi AR NN Costruzioni s.r.l. in fallimento);
- che, “ad ulteriore garanzia delle suesposte obbligazioni, il Sig. Controparte_1
rilasciava, tra gli altri ed in favore della banca cedente, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 1.500.000,00 (doc. n. 7)”;
- che, “alla luce del perdurante inadempimento da parte dei debitori, il predetto contratto di mutuo veniva risolto”;
- che “tuttavia, le suddette comunicazioni restavano prive di effettivo riscontro e, pertanto, a nulla sono valsi i tentativi di recuperare in via stragiudiziale il credito in oggetto, il quale ammonta ad Euro 1.034.240,88 giusta certificazione allegata (doc. n.
8)”;
- che “attualmente la società debitrice principale versa in una critica situazione economico-finanziaria sfociata nella dichiarazione di fallimento ove l'esponente è già stata ritualmente ammessa al passivo (doc. n. 9)”.
Va, sin d'ora, chiarito che, con il predetto contratto stipulato in data 25.11.2009 CRA aveva concesso a GC un'apertura di credito utilizzabile in conto corrente per l'importo di euro 1.000.000,00 “con durata di 36 mesi”, salva eventuale proroga, essendo stato ivi previsto che “ove, alla scadenza del termine di 36 mesi la banca non richieda al
Correntista o questi non effettui autonomamente il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio la durata del contratto si intenderà trasformata a tempo indeterminato (cfr. doc. 6 monitorio e doc. 2 appellante).
2) L'ingiunto , proponendo opposizione, chiedeva la revoca del D.I. Controparte_1
opposto eccependo la carenza di legittimazione attiva di Controparte_7
eccependo la nullità totale o parziale della fideiussione azionata per contrarietà alla pagina 4 di 17 normativa antitrust e/o alla disciplina consumeristica, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c.; eccependo la decadenza della creditrice ex art. 1957
c.c.; eccependo, infine, la liberazione dalla garanzia per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.
In particolare, con riguardo all'eccezione di intervenuta decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., l'opponente esponeva:
- che “scaduto il finanziamento sopra indicato – nell'anno 2012 - per quanto è dato Contr sapere dal sig. la provvedeva a richiedere la restituzione dell'importo CP_1
finanziato alla GC;
richiesta che, però, la società, viste le sue difficoltà, non era in Contr grado di evadere. Pur a fronte di dette richieste svolte nei confronti della GC, la di non provvedeva a richiedere alcunché al fideiussore, sig. ; CP_8 CP_1
- che, nella primavera del 2016, altri istituti bancari si erano attivati per recuperare i propri crediti nei confronti di GC e, a settembre dello stesso anno, si era attivata anche
CRA; che, nondimeno, nel febbraio 2017, GC era stata dichiarata fallita e CRA era stata, quindi ammessa al passivo con decreto del Tribunale fallimentare del 17/5/2017;
L'opponente deduceva, pertanto, che “il finanziamento di lite concesso alla ICG era da considerarsi scaduto a far tempo dall'anno 2012, con la conseguenza che entro 6 mesi da Contr tale data la di avrebbe dovuto attivarsi nei confronti della GC medesima CP_8
così da poter mantenere obbligato il fideiussore, signor Solo, però, nel CP_1
Contr settembre del 2016 la di ha ritenuto di potersi attivare nei confronti della CP_8
GC, con il che quindi ampiamente superando il termine previsto dal disposto di cui all'art. 1957 c.c.”.
3) Nelle more del giudizio di primo grado, il credito ingiunto veniva ceduto, in data
29.10.2020, a che si costituiva in giudizio in vece della cedente, Controparte_6
per essere infine trasferito, in data 21.09.2021, alla nuova cessionaria Parte_2
la quale, a mezzo della propria mandataria
[...] Parte_1
spiegava intervento volontario in corso di causa. pagina 5 di 17 4) Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 481/2022, pubblicata in data 5.04.2022, accoglieva l'opposizione svolta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
1493/2020, condannando a rimborsare all'opponente le spese di Controparte_6
lite.
Il Tribunale, in particolare: Contr
- dichiarava la contumacia di , essendosi costituita in sua vece nuova CP_6
cessionaria del credito e reale interessata all'esito della controversia;
- dichiarava inammissibile l'intervento volontario di (e per essa di Parte_2
), in quanto detta parte si era costituita solo Parte_1
successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- riteneva non oggetto di contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito maturato nei confronti del soggetto garantito;
- riteneva fondata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sollevata dal sig.
in quanto redatta in modo conforme al modello ABI censurato dalla Banca CP_1
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005: in particolare, il Giudice rilevava che nel contratto erano presenti le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. dal contenuto analogo al formulario ABI stigmatizzato dal citato provvedimento dell'Autorità bancaria;
- in adesione al principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2021, dichiarava parzialmente nulla la fideiussione stipulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1419 c.c.;
- riteneva, pertanto, inefficace la deroga all'art. 1957 c.c. (stabilita dall'art. 6), con la conseguenza che tornava ad essere operativa la disposizione codicistica;
- rilevava che, nella fattispecie, la prima iniziativa posta in essere nei confronti di
AR NN Costruzioni coincideva con quella riferita dall'opponente CP_1
e risalente al 2016 (a quattro anni di distanza dalla scadenza dell'apertura di credito a suo tempo concessa, ossia nel 2012); pagina 6 di 17 - di conseguenza, essendo decorso inutilmente il termine semestrale, riteneva che la garanzia dovesse considerarsi estinta e il garante liberato.
In accordo alla regola della ragione più liquida, giudicava di riflesso assorbite le altre censure avverso il contratto fideiussorio.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto come pacifica la seguente circostanza:
“nel 2012, scaduto il termine apposto al contratto di apertura di credito, CRA richiese a
GC la restituzione del corrispondente importo, senza ottenere nulla;
nella primavera del 2016, altri istituti bancari si attivarono per recuperare i propri crediti nei confronti di GC e, a settembre dello stesso anno, si attivò anche CRA”).
Il giudice di primo grado ha, quindi, affermato che “la prima iniziativa posta in essere nei confronti di GC coincide con quella riferita dal stesso – non essendo mai CP_1
stata smentita né provato un fatto diverso – e risale al 2016, ovvero a circa quattro anni di distanza dalla scadenza dell'apertura di credito a suo tempo concessa (2012)”.
5) Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l'appellante Parte_1
quale mandataria di chiedendo la riforma della sentenza
[...] Parte_2
impugnata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'appellante, deducendo la ricorrenza della propria legittimazione ad agire
(per avere acquistato pro soluto da , con atto di cessione in data Controparte_6
20/9/2021, una serie di crediti pecuniari ed essere così succeduta nel rapporto per cui era causa), ha svolto due motivi di appello con i quali, rispettivamente, ha censurato l'errore compiuto dal primo Giudice laddove:
i) ha ritenuto che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non fosse stato rispettato dalla banca originaria finanziatrice e che, quindi, la garanzia prestata dal dovesse considerarsi estinta;
CP_1
ii) ha ritenuto nulla clausola di “rinuncia ai termini” ex art. 1957 c.c. contenuta nella garanzia prestata dal Sig. il 27/10/2010. CP_1
pagina 7 di 17 6) Nel corso del giudizio:
- veniva regolarmente notificato l'atto di appello a mezzo PEC in data 5/10/2022 per l'udienza del 29/3/2023;
- con nota del 3/3/2023 l'avv. MA Sparano, difensore dell'appellato CP_1
(non ancora costituito in appello), faceva presente che questi era deceduto in
[...]
data 5/1/2023;
- alla prima udienza del 29/3/2023 veniva, quindi, dichiarata l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.;
- a seguito del ricorso per riassunzione svolto dall'appellante, all'udienza del 5/7/2023 veniva dichiara la contumacia dell'appellata , rappresentata dalla Controparte_4
propria mandataria , nonché dell'appellata Controparte_2
, rappresentata dalla propria mandataria Controparte_6 [...]
Parte_1
- a seguito del deposito del ricorso per riassunzione notificato agli eredi di CP_1
in data 28/9/2023, alla successiva udienza del 29/11/2023 veniva dichiarata la
[...]
contumacia degli eredi del CP_1
- all'udienza del di precisazione delle conclusioni del 9/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica;
- successivamente, con atto depositato in data 22/11/2024 interveniva in giudizio l'avv.
MA Sparano, quale procuratore antistatario dell'opponente in prime cure ( CP_1
), il quale chiedeva la conferma integrale della statuizione impugnata;
[...]
- intervenuto, medio tempore, il pensionamento di un componente del collegio, la causa veniva rimessa sul ruolo per una nuova precisazione delle conclusioni dinanzi ad un nuovo collegio per l'udienza del 5/3/2025, udienza, questa, in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 8 di 17 Motivi della decisione
7) Preliminarmente va esaminata la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento in causa dell'avv. MA Sparano (già difensore dell'opponente sig. CP_1
nel giudizio di primo grado), il quale, con comparsa di “intervento volontario
[...]
adesivo” depositata nel corso del presente giudizio di appello in data 22/11/2024 - dopo aver premesso: che nel gennaio 2023 il sig. era “purtroppo deceduto per un CP_9
improvviso e malaugurato malore”, che l'appellante aveva, pertanto, “provveduto alla riassunzione della lite agli eredi collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto”, che gli eredi del sig. o avevano rinunciato all' eredità o l'avevano accettata con CP_1
beneficio di inventario, che, pertanto, gli eredi del sig. avevano “ritenuto di non CP_1
doversi/potersi costituire nel presente giudizio di appello” – ha dedotto che, tuttavia, egli, “nella sua qualità di legale antistatario in primo grado l'esponente”, vantava un evidente interesse meritevole di tutela all'intervento adesivo nel presente giudizio al fine
“di fornire un proprio contributo a favore della conferma della sentenza di primo grado”.
7.1) Ad avviso della Corte, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione dell'avv. MA Sparano alla proposizione di un intervento in causa, va rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., l'intervento di un terzo in causa “può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (così nella formulazione ante Riforma Cartabia, formulazione applicabile al caso di specie, essendo stato introdotto il presente giudizio di appello prima dell'entrata in vigore di detta riforma); che, nel caso, l'intervento dell'avv. Sparano, avvenuto in data 22/11/2024, ha avuto luogo in un momento successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni, udienza che, invero, si era già tenuta con modalità cartolare in data 9/10/2024; che, pertanto, l'intervento stesso va dichiarato inammissibile per la sua tardività.
8) Quanto al merito, ad avviso del collegio l'appello è infondato, dovendosi condividere la valutazione con cui il giudice di primo grado, tenuto conto della nullità della clausola pagina 9 di 17 di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., è pervenuto ad affermare la liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi della norma citata.
Va, quindi, chiarito che, nell'esame dei due motivi di appello, pare opportuno esaminare dapprima il secondo motivo di appello, presentando detto motivo questioni di carattere pregiudiziale.
9) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure per avere ritenuto l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. nel caso di specie.
In particolare, la parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver ritenuto nulla la clausola 6) del contratto di fideiussione omnibus che ne prevedeva la deroga, atteso che una declaratoria di nullità negoziale per violazione delle norme antitrust avrebbe postulato, a carico del fideiussore, la prova che l'illecito anticonconcorrenziale ne avesse effettivamente pregiudicato la libertà di scelta tra più prodotti concorrenti: ciò che sarebbe mancato nel caso di specie, laddove il Giudice si sarebbe limitato a richiamare la sola contrarietà della clausola contrattuale di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. con quanto statuito nel provvedimento 2005 della
Banca d'Italia.
Anche sotto questo profilo, l'appellante ha criticato il provvedimento del giudice di primo grado perché avrebbe omesso di considerare che la decisione richiamata sarebbe stata riferibile alle sole vicende negoziali svoltesi nel periodo temporale preso in esame dal provvedimento stesso, da individuarsi nel triennio 2002- 2005: collocandosi, invece, la conclusione della fideiussione in tempo posteriore al termine del procedimento
(27.10.2010), si sarebbe dovuta conseguentemente escludere la rilevanza del provvedimento della Banca d'Italia nel caso di specie.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado avrebbe errato nella qualificazione giuridica del contratto, per averlo impropriamente definito una pagina 10 di 17 “fideiussione omnibus”, laddove si sarebbe trattato di un contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, l'appellante ha dedotto che il contratto fideiussorio prevedeva una clausola di pagamento a prima richiesta (cfr. art. 7, contratto), con la conseguente inoperatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
9.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato, dovendosi considerare, anzitutto, che, se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" è generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Cass. 19/2/2019 n. 4717), tuttavia, nel caso, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione invocata dalla parte appellante prevede sì l'obbligo del fideiussore di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” ma non anche la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni previste a favore del fideiussore;
che il testo della garanzia personale per cui è causa si presenta come una normale fideiussione omnibus rilasciata dal sig. a favore della Controparte_1 [...]
a garanzia dell'adempimento di Controparte_8
qualsiasi obbligazione assunta nei confronti della banca dalla debitrice principale
AR NN Costruzioni s.r.l. (cfr. la fideiussione omnibus sub doc. 7 fascicolo monitorio); che i ripetuti riferimenti alla disciplina della fideiussione presenti nel testo fideiussorio confermano ulteriormente la correttezza della qualificazione della garanzia in termini di fideiussione omnibus piuttosto che di garanzia autonoma.
Va, poi, rilevato che trattasi di una fideiussione pacificamente rilasciata sul modello delle fideiussioni omnibus contenenti le clausole (2, 6 e 8, rispettivamente di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) oggetto di censura della Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust;
che, sotto tale profilo, per consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Corte d'Appello di
Milano, sentenza n. 3636/2023), anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu privilegiata al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia rispetto alle pagina 11 di 17 fideiussioni contenenti le clausole sanzionate ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il provvedimento stesso, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.
UU. n. 41994/2021), consente comunque di ravvisare la persistenza di un meccanismo di violazione della normativa antitrust nazionale ed eurounitaria abitualmente utilizzato dagli istituti di credito. Tale meccanismo rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito.
In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta la presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, in particolare, di una presunzione iuris tantum, superabile dalla prova contraria che è onere della banca fornire: anche a fronte del principio della vicinanza della prova, l'istituto di credito dovrebbe dimostrare che, al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, fosse venuta meno l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
Ebbene, a fronte dell'effettiva riproduzione nel testo del contratto di tutte e tre le clausole dichiarate nulle (cfr. artt. 2, 6 e 8 del contratto), la banca appellata non ha introdotto in giudizio, come era suo onere, alcuna prova in grado di superare la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata.
Va, poi, richiamato:
- che, a fronte dell'intervento delle Sezioni Unite con l'arresto n. 41994/2021, la riproduzione in una fideiussione ominibus delle clausole dichiarate nulle per contrasto con la normativa antitrust ne determina la nullità solo parziale (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in pagina 12 di 17 relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”);
- che, pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la nullità della clausola n. 6) della predetta fideiussione contenente la previsione di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (disponendo la clausola in questione, in conformità al modello ABI, che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 c.c., che si intende derogato”);
- che la nullità della clausola n. 6) contenente la deroga all'art. 1957 c.c. comporta la reviviscenza di tale disposizione.
Quanto all'incidenza della clausola di pagamento a prima richiesta (presente all'art. 7 del contratto fideiussorio, ove è previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) rispetto alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., va detto che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ove, come nel caso, sia presente nel testo fideiussorio anche una clausola di pagamento “a prima richiesta”, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche il semplice inoltro di una diffida stragiudiziale entro il termine semestrale previsto dalla norma citata.
Ove le parti, infatti, “abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", (omissis) deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il pagina 13 di 17 termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n.
9680/2025, che conferma il consolidato indirizzo espresso anche in Cass. nn.
22346/2017, 30185/2022, 660/2025, 5179/2025).
Ai fini del rispetto dell'art. 1957 comma 1 c.c. non è, pertanto, necessario per il creditore intraprendere nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, un'iniziativa giudiziale, essendo sufficiente una lettera di messa in mora: trattasi di un incombente che, tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto non essersi verificato, sì da aver conseguentemente affermato la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria.
10) Con il proprio primo motivo di gravame, l'appellante ha, quindi, censurato il provvedimento di primo grado nella parte in cui è stato dichiarato decaduto ex art. 1957
c.c. il creditore dal diritto di escutere la fideiussione.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che l'obbligazione principale non si sarebbe potuta ritenere scaduta al termine dei 36 mesi di durata prevista nel contratto di apertura di credito in conto corrente datato 25/11/2009, per il fatto che l'apertura di credito in questione, al termine di tale periodo, si sarebbe trasformata a tempo indeterminato.
Invero, all'art. 1 del contratto era previsto che “ove alla scadenza del termine del termine di 36 mesi, la Banca non richieda al correntista o questi non effettui il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, la durata del contratto si intenderà trasformata a tempo indeterminato” (cfr., doc. 8, contratto): ciò che sarebbe avvenuto al termine del triennio nel 2012, allorché la società ingiunta non onorava il saldo debitorio maturato fino a quel punto. L'appellante ha, quindi, dedotto che, intervenuta la conversione del contratto a tempo indeterminato,
l'obbligazione principale non sarebbe scaduta prima dell'estinzione definitiva del pagina 14 di 17 rapporto, che si sarebbe potuta individuare solo con la dichiarazione di fallimento della debitrice principale avvenuta nel febbraio 2017.
In tale contesto, l'appellante ha sostenuto che il creditore originario avrebbe, poi, tempestivamente coltivato le proprie istanze nel termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. avendo lo stesso proposto domanda di ammissione al passivo per la tutela del credito nel mese di maggio dello stesso anno (ossia entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento).
Ha, quindi, concluso sostenendo la persistente vitalità dell'obbligazione fideiussoria, per non essere la banca creditrice incorsa nella fattispecie decadenziale di cui alla norma predetta.
10.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato, posto che l'obbligazione relativa al contratto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” datato 25/11/2009, posto a base della pretesa monitoria (doc. 6 fascicolo monitorio), in base alla clausola di cui all'art. 1 del contratto sopra richiamata, sarebbe scaduta a fine
2012 (dopo “mesi 36 da oggi”; che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non risulta che il rapporto si fosse trasformato a tempo indeterminato (in ragione della previsione contrattuale inserita nella clausola), ove si consideri che, in base al contratto, la “proroga” del contratto sarebbe stata evitata anche solo da una semplice richiesta di pagamento da parte della banca;
che, sotto tale profilo, per quanto non risulti in atti alcuna formale richiesta di pagamento, tuttavia, non è mai stata contestata in causa la circostanza che la banca, alla scadenza, abbia richiesto il pagamento alla correntista;
che, del resto, trattasi di una circostanza allegata nel ricorso per decreto ingiuntivo (ove il ricorrente, lungi dall'affermare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, aveva, piuttosto, affermato, pur senza darne prova, che “alla luce del perdurante inadempimento da parte dei debitori, il predetto contratto di mutuo veniva risolto”); che, inoltre, trattasi di una circostanza dedotta dall'opponente sig. nel giudizio di CP_1
primo grado ed espressamente ritenuta, dal giudice di primo grado, come non contestata, pagina 15 di 17 laddove in sentenza è stato ritenuto pacifico in causa che “nel 2012, scaduto il termine apposto al contratto di apertura di credito, CRA richiese a GC la restituzione del corrispondente importo, senza ottenere nulla”; che tale valutazione non è stata oggetto di specifica contestazione dall'odierna appellante;
che, pertanto, deve ritenersi esclusa la
“proroga” del contratto di apertura di credito in conto corrente, con conseguente sua scadenza a fine 2012; che tale circostanza non pare smentita ma, anzi, confermata dagli estratti scalari (prodotti sub doc. 9 monitorio) che non riportano alcuna movimentazione dopo il 2012 ma solo l'addebito di interessi); che, in tale contesto, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, la banca avrebbe dovuto attivarsi per il recupero del credito, anche in via stragiudiziale (stante la clausola di pagamento a prima richiesta) entro 6 mesi dalla fine del 2012; che nessuna prova è stata fornita in questo senso;
che, pertanto, va ritenuta la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria.
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese, pur a fronte del rigetto dell'appello, nulla deve essere disposto in proposito, posto che è rimasta contumace la parte appellata e che è stato ritenuto inammissibile l'intervento (tardivo) dell'avv. MA Sparano.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Pavia n. 481/2022 pubblicata in data 5/4/2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento in causa dell'avv. MA
Sparano;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 3) nulla sulle spese;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
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