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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/12/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. I. Feola Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. S. Vadacca Parte_2
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e rivendicazione crediti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato, dall'1.9.2017 al 31.8.2021 alle dipendenze della convenuta, svolgendo mansioni di collaboratrice domestica e baby sitter, presso la masseria sita in San Pietro Vernotico, contrada Lero, composta da due abitazioni ed una dependance.
Rappresentava che, nel suddetto arco temporale, aveva prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica, con una disponibilità di 24 ore.
Soggiungeva di non aver goduto di ferie e permessi e di non aver percepito “alcuna retribuzione”, i ratei di 13° mensilità e il TFR.
Deduceva che, in virtù delle mansioni svolte, riconducibili nel livello retributivo AS del CCNL Colf personale domestico non convivente, aveva diritto al pagamento della somma di € 31.798,69 a titolo di differenze retributive e dell'importo di € 1447,08 a titolo di TFR.
Chiedeva pertanto che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, intercorso dall'19.2017 al 31.8.2021, parte convenuta fosse condannata al pagamento delle suindicate somme o di quelle, maggiori o minori, ritenute dovute anche in forza dell'art. 36 Cost.
Si costituiva parte convenuta che contestava nel merito gli avversi assunti, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto “al di là di non essere proprietaria dell'immobile de quo, non avrebbe neppure avuto interesse ad intrattenere un rapporto di lavoro o di
1 qualunque altro genere con la ricorrente in quanto, sin dal 2005, ovvero molto tempo precedente alla stipula del contratto per cui è causa, ha stabilito la propria residenza presso un comune provincia di Udine”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla resistente atteso che, come noto, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. 10640/2021).
Dall'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente come la ricorrente abbia individuato il datore di lavoro nell'odierna convenuta, sicché le difese svolte dalla resistente rilevano nel merito della controversia, gravando in ogni caso sull'istante l'onere di provare non solo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma anche la riconducibilità dello stesso alla parte che ha convenuto in giudizio.
A tal proposito è appena il caso di rilevare che costituisce jus receptum il principio in base al quale ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato occorre aver riguardo alla effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto stesso, nonché alle modalità di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione ( ex plurimis, Cass.Sez.Lav. n. 9151/04, nn,
2583 e 17549/03).
In particolare, come noto, spetta al lavoratore, il quale agisca per il pagamento di differenze retributive, provare in primo luogo la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del dipendente rappresenta indefettibile presupposto logico-giuridico.
È principio ugualmente pacifico che, ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, è determinante l'accertamento della c.d. “eterodirezione”: tale elemento è costituito, come noto, dal particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
Peraltro è stato costantemente evidenziato che, quando non sia agevolmente configurabile il requisito della eterodirezione (che rimane in ogni caso essenziale), occorre tener presente una serie di elementi che, pur nella loro sussidiarietà (e quindi non decisività), possono essere sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: rilevano, a tal fine, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione
2 generale dell'azienda, l'assenza di un rischio imprenditoriale, la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, la continuità di questa e la forma della retribuzione.
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi in punto di fatto che, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad indicare le mansioni svolte, rappresentando di aver lavorato “dal lunedì alla domenica con una disponibilità di 24 ore”, senza tuttavia allegare in maniera specifica l'esistenza dei caratteri tipici della subordinazione. In particolare, nulla è stato dedotto in ordine all'obbligo della ricorrente di rispettare dettagliate e specifiche direttive relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, impartite con assiduità dalla resistente o da un suo delegato;
nulla è stato allegato sull'obbligo della ricorrente di avvertire e di richiedere l'autorizzazione in caso di assenza dal lavoro;
nulla è stato dedotto sull'esercizio da parte della resistente del potere disciplinare.
Quanto genericamente allegato in ricorso con riferimento al tipo di attività svolta e agli orari di lavoro osservati (specificati solo al punto 3 dei capitoli di prova) sarebbe già inidoneo a provare la sussistenza dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, così come costantemente intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, deve evidenziarsi come il contributo orale fornito dai testi addotti dalla ricorrente- oltre a riflettere la genericità delle allegazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio – è certamente insufficiente a comprovare gli assunti attorei.
Ed invero, il teste ha riferito quanto segue “Conosco le parti perché andavo a trovare la Tes_1 sig.ra che è la compagna di mio fratello;
pertanto quando mi recavo a trovarli, a San Pietro Vernotico Pt_1 in cda Lero, è capitato di incontrare anche la sig. : tanto è avvenuto nel periodo estivo;
nel periodo Pt_2
2018- 2021, se non erro, sia la ricorrente che mio fratello si occupavano della gestione della casa e del giardino;
ho visto qualche volta il figlio della sig.ra e la ricorrente mi disse che era stato lasciato lì per Pt_2 essere accudito. Tanto è avvenuto nel periodo in cui la sig.ra si trovava qui, in ferie, perché all'epoca Pt_2 abitava al Nord;
non so l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente;
io mi recavo presso l'abitazione della sig.ra
circa due volte alla settimana. Durante il periodo Covid, siccome mio fratello e la ricorrente non Pt_2 avevano l'automobile, mi sono recato a S. Pietro Vernotico, con un permesso, per portarli la spesa;
non ricordo se durante il periodo Covid ho visto il bambino;
la ricorrente si occupava del bambino presso la piccola abitazione, accanto alla casa patronale, ove viveva la stessa sig.ra ”. Pt_1
Il teste ha dichiarato di essersi recato “una sola volta a casa della sig.ra e di aver visto Tes_2 Pt_1 che “lavorava in quella casa”, senza null'altro riferire in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Tale essendo il compendio istruttorio offerto in valutazione dalla ricorrente (che non consente neppure di ritenere provata la durata della prestazione lavorativa), tenuto conto peraltro del contribuito orale reso dai testi di parte resistente ( e ) che invece milita in favore Tes_3 Tes_4 della prospettazione dei fatti fornita nella memoria di costituzione (corroborata altresì dalla
3 documentazione unitamente prodotta), deve ritenersi certamente non provato il presupposto (id est, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) da cui scaturirebbe il credito fatto valere in giudizio.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
PQM
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Parte_2 rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Brindisi, 5.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. I. Feola Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. S. Vadacca Parte_2
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e rivendicazione crediti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato, dall'1.9.2017 al 31.8.2021 alle dipendenze della convenuta, svolgendo mansioni di collaboratrice domestica e baby sitter, presso la masseria sita in San Pietro Vernotico, contrada Lero, composta da due abitazioni ed una dependance.
Rappresentava che, nel suddetto arco temporale, aveva prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica, con una disponibilità di 24 ore.
Soggiungeva di non aver goduto di ferie e permessi e di non aver percepito “alcuna retribuzione”, i ratei di 13° mensilità e il TFR.
Deduceva che, in virtù delle mansioni svolte, riconducibili nel livello retributivo AS del CCNL Colf personale domestico non convivente, aveva diritto al pagamento della somma di € 31.798,69 a titolo di differenze retributive e dell'importo di € 1447,08 a titolo di TFR.
Chiedeva pertanto che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, intercorso dall'19.2017 al 31.8.2021, parte convenuta fosse condannata al pagamento delle suindicate somme o di quelle, maggiori o minori, ritenute dovute anche in forza dell'art. 36 Cost.
Si costituiva parte convenuta che contestava nel merito gli avversi assunti, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto “al di là di non essere proprietaria dell'immobile de quo, non avrebbe neppure avuto interesse ad intrattenere un rapporto di lavoro o di
1 qualunque altro genere con la ricorrente in quanto, sin dal 2005, ovvero molto tempo precedente alla stipula del contratto per cui è causa, ha stabilito la propria residenza presso un comune provincia di Udine”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla resistente atteso che, come noto, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. 10640/2021).
Dall'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente come la ricorrente abbia individuato il datore di lavoro nell'odierna convenuta, sicché le difese svolte dalla resistente rilevano nel merito della controversia, gravando in ogni caso sull'istante l'onere di provare non solo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma anche la riconducibilità dello stesso alla parte che ha convenuto in giudizio.
A tal proposito è appena il caso di rilevare che costituisce jus receptum il principio in base al quale ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato occorre aver riguardo alla effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto stesso, nonché alle modalità di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione ( ex plurimis, Cass.Sez.Lav. n. 9151/04, nn,
2583 e 17549/03).
In particolare, come noto, spetta al lavoratore, il quale agisca per il pagamento di differenze retributive, provare in primo luogo la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del dipendente rappresenta indefettibile presupposto logico-giuridico.
È principio ugualmente pacifico che, ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, è determinante l'accertamento della c.d. “eterodirezione”: tale elemento è costituito, come noto, dal particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
Peraltro è stato costantemente evidenziato che, quando non sia agevolmente configurabile il requisito della eterodirezione (che rimane in ogni caso essenziale), occorre tener presente una serie di elementi che, pur nella loro sussidiarietà (e quindi non decisività), possono essere sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: rilevano, a tal fine, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione
2 generale dell'azienda, l'assenza di un rischio imprenditoriale, la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, la continuità di questa e la forma della retribuzione.
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi in punto di fatto che, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad indicare le mansioni svolte, rappresentando di aver lavorato “dal lunedì alla domenica con una disponibilità di 24 ore”, senza tuttavia allegare in maniera specifica l'esistenza dei caratteri tipici della subordinazione. In particolare, nulla è stato dedotto in ordine all'obbligo della ricorrente di rispettare dettagliate e specifiche direttive relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, impartite con assiduità dalla resistente o da un suo delegato;
nulla è stato allegato sull'obbligo della ricorrente di avvertire e di richiedere l'autorizzazione in caso di assenza dal lavoro;
nulla è stato dedotto sull'esercizio da parte della resistente del potere disciplinare.
Quanto genericamente allegato in ricorso con riferimento al tipo di attività svolta e agli orari di lavoro osservati (specificati solo al punto 3 dei capitoli di prova) sarebbe già inidoneo a provare la sussistenza dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, così come costantemente intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, deve evidenziarsi come il contributo orale fornito dai testi addotti dalla ricorrente- oltre a riflettere la genericità delle allegazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio – è certamente insufficiente a comprovare gli assunti attorei.
Ed invero, il teste ha riferito quanto segue “Conosco le parti perché andavo a trovare la Tes_1 sig.ra che è la compagna di mio fratello;
pertanto quando mi recavo a trovarli, a San Pietro Vernotico Pt_1 in cda Lero, è capitato di incontrare anche la sig. : tanto è avvenuto nel periodo estivo;
nel periodo Pt_2
2018- 2021, se non erro, sia la ricorrente che mio fratello si occupavano della gestione della casa e del giardino;
ho visto qualche volta il figlio della sig.ra e la ricorrente mi disse che era stato lasciato lì per Pt_2 essere accudito. Tanto è avvenuto nel periodo in cui la sig.ra si trovava qui, in ferie, perché all'epoca Pt_2 abitava al Nord;
non so l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente;
io mi recavo presso l'abitazione della sig.ra
circa due volte alla settimana. Durante il periodo Covid, siccome mio fratello e la ricorrente non Pt_2 avevano l'automobile, mi sono recato a S. Pietro Vernotico, con un permesso, per portarli la spesa;
non ricordo se durante il periodo Covid ho visto il bambino;
la ricorrente si occupava del bambino presso la piccola abitazione, accanto alla casa patronale, ove viveva la stessa sig.ra ”. Pt_1
Il teste ha dichiarato di essersi recato “una sola volta a casa della sig.ra e di aver visto Tes_2 Pt_1 che “lavorava in quella casa”, senza null'altro riferire in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Tale essendo il compendio istruttorio offerto in valutazione dalla ricorrente (che non consente neppure di ritenere provata la durata della prestazione lavorativa), tenuto conto peraltro del contribuito orale reso dai testi di parte resistente ( e ) che invece milita in favore Tes_3 Tes_4 della prospettazione dei fatti fornita nella memoria di costituzione (corroborata altresì dalla
3 documentazione unitamente prodotta), deve ritenersi certamente non provato il presupposto (id est, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) da cui scaturirebbe il credito fatto valere in giudizio.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
PQM
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Parte_2 rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Brindisi, 5.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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