Articolo 349 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 348Articolo 350
Versione
1 gennaio 1993
Art. 349.
(Inversione)
1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad 'U' e' vietata quando per compierla e' necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; e' parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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