Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015 (trasformazione imposta da indiretta a diretta)

    La ricorrente ha dichiarato di non contestare la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica e ha riconosciuto la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse, manifestando disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 come obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016. La Corte ha ritenuto che, a partire dal 2016, l'imposta unica è dovuta come imposta diretta sui ricavi, anche per i bookmaker esteri, e che l'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011 è stato abrogato dalla L. 190/2014.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano e violazione Legge n. 220/2010

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza eurounitaria è diretta al riconoscimento della non punibilità penale dell'attività di raccolta del gioco svolta da operatori esteri privi di titoli abilitativi solo se tale carenza deriva da illegittima esclusione dalle gare. Non è configurabile una posizione peculiare della ricorrente assimilabile ai concessionari, pena un privilegio inaccettabile. La normativa sulla regolarizzazione fiscale del 2014 è stata introdotta per far emergere soggetti che offrono scommesse in Italia senza concessione, e l'adesione presupponeva il possesso dei requisiti di concedibilità della licenza, cosa che la ricorrente non ha inteso fare.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale 2014 e contrarietà al diritto UE

    La Corte ha ritenuto che l'adesione alla regolarizzazione fiscale presupponeva il possesso dei requisiti di concedibilità della licenza, che la ricorrente non ha inteso soddisfare. La normativa sulla regolarizzazione è stata introdotta anche per dare soluzione a pendenze penali, e il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS postula il possesso dei requisiti soggettivi, con esclusione del reato di intermediazione nella raccolta delle scommesse. La scelta di non aderire alla regolarizzazione è stata ponderata e non discriminatoria.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte di Giustizia UE ha affermato che l'art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati e, in solido, gli operatori esteri, indipendentemente dalla loro ubicazione o assenza di concessione. L'applicazione dell'imposta unica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano non è discriminatoria. La Corte ha inoltre chiarito che gli Stati membri hanno autonomia in materia fiscale e non sono obbligati ad eliminare la doppia imposizione, e che l'operatore non subisce restrizioni discriminatorie. L'esenzione IVA per le scommesse è di natura pratica e non contrasta con l'imposta unica.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza della CGUE e della Cassazione non supporta la tesi della ricorrente riguardo la discriminazione e l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto UE. In particolare, la sentenza CGUE del 26/02/2020 ha chiarito che l'art. 56 TFUE non osta all'imposta sulle scommesse per operatori esteri e che l'applicazione dell'imposta unica non è discriminatoria.

  • Rigettato
    Richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale

    Le doglianze relative alla presunta discriminazione e violazione del principio di capacità contributiva sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, che hanno affermato la legittimità della normativa e la possibilità di traslazione dell'imposta. Pertanto, non sussistono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per erronea valutazione della documentazione contabile e errata quantificazione della base imponibile

    La Corte ha rilevato che la norma invocata (art. 24, comma 10 del DL n. 98/2011) è stata abrogata dalla L. 190/2014, che ha introdotto un imponibile forfettario. L'avviso di accertamento è motivato anche in ordine alla mancanza di dati attendibili, e non sono state sollevate specifiche censure su questo punto. Inoltre, l'accertamento è stato effettuato con metodo induttivo, basato su metodica probabilistica, in quanto la ricorrente non ha fornito prova contraria convincente.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 d.lgs. 546/1992, 5 e 6 L. 472/1997 e 10 L. 212/2000 (esimente incertezza)

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, affermando che l'intervento legislativo della Legge 220/2010 ha risolto l'incertezza interpretativa, rendendo non più applicabile l'esimente per gli esercizi successivi. L'art. 7 del d.lgs. 472/97 non sembra riferibile all'ipotesi di incertezza interpretativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia
    Numero : 5
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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