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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 663/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
residente in [...]
C.F. C.F._1 cittadina italiana con l'avv. Teresa Martino, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...]
C.F. C.F._2 cittadino italiano con l'avv. Giuseppe Milotta, presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
- cittadino italiano, nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3
- cittadino italiano, nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
C.F._4
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.1.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente di Per_1 Pt_3
entrambi presso la madre, in Nerviano, via Boccaccio 5, presso abitazione di proprietà della IG.ra madre della Ricorrente. Persona_2
2. Il padre terrà con sé il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00; la domenica Per_1
dalle ore 9.30 alle ore 21.00; da settembre 2024, trascorre con il padre fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera prima di cena fino alla domenica sera alle ore 21.00. Dall'estate 2025 -
in seguito agli inserimenti dei pernottamenti - potrà trascorrere con il padre dieci giorni Per_1
consecutivi nel mese di agosto, salvo diversi e più ampi accordi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, il figlio trascorrerà con il padre le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e le prime due settimane di agosto negli anni pari.
Durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno, di anno in anno, i giorni di Natale e di Santo
Stefano; lo stesso avverrà per i giorni di Pasqua o Pasquetta. Il carnevale e ulteriori festività
giornaliere, ivi compresi i ponti, seguiranno, invece, il calendario di frequentazione o i week end cui accedono.
Per quanto riguarda il neonato , il padre potrà vedere il figlio il martedì e il giovedì, Pt_3
quando riporta presso l'abitazione della madre, quindi dalle ore 20.30 fino alle ore 21.30 Per_1
e questo fino a maggio 2025 quando, con la primavera, potrà trascorrere un pomeriggio alla settimana con . Pt_3
3. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i Pt_2 Parte_1
minori la somma mensile di € 600,00 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, importo da rivalutarsi annualmente agli indici Istat, costo della vita. Le spese straordinarie, stabilite dal Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, allegato in copia e che forma parte integrante del presente accordo, verranno ripartire al 50% tra le parti, con esclusione dell'asilo di , che Per_1
verrà corrisposto dalla madre per l'intera retta pari a € 290,00. L'Assegno Unico per entrambi i figli verrà, invece, percepito integralmente dalla madre.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che, in ragione di accordi già assunti, l'immobile di proprietà comune, sito in Nerviano, via Terzaghi 33, è già stato venduto e col ricavato è stato estinto il mutuo acceso per il suo acquisto. L'eccedenza verrà destinata alla riduzione del finanziamento Agos intestato al IG. e di cui la IG.ra è coobbligata. Pt_2 Parte_1
5. Le parti si danno atto che, per quanto attiene il rimborso del mutuo, il IG. ha ad oggi Pt_2
integralmente versato quanto dovuto per le rate di novembre 2023 (euro 870,00), dicembre gennaio e febbraio 2024 (euro 692,32 cadauna), con un esborso complessivo di euro 2.946,96. Il
IG. dichiara di rinunciare al rimborso da parte della IG.ra della somma di euro Pt_2 Parte_1
1.473,48, pari al 50% di quanto dovuto per la quota parte di mutuo da lui integralmente pagata sino al febbraio 2024. A decorrere da marzo 2024 le rate di mutuo sono state, invece, saldate dalle parti nella misura del 50% cadauno, e così sarà anche per tutte le successive rate sino alla vendita del bene.
6. Per quanto attiene il finanziamento Agos, le parti si danno reciprocamente atto che ad oggi il IG.
ha integralmente saldato tutte le rate scadute e rinuncia a richiedere alla IG.ra Pt_2 Parte_1
il pagamento del 50% di competenza di quest'ultima. Le parti concordano che il finanziamento, così come ridotto in seguito alla vendita dell'immobile in comproprietà, sarà onorato dal solo IG. mentre la IG.ra provvederà al pagamento dell'intera spesa mensile dell'asilo Pt_2 Parte_1
di , e ciò sino al mese di giugno 2025, data in cui terminerà il primo anno di scuola Per_1
materna dello stesso . A decorrere dal settembre 2025 la rata del finanziamento verrà Per_1
suddivisa al 50% tra le parti, salva estinzione preventiva dello stesso finanziamento, mentre la rata della scuola materna di verrà integralmente saldata dalla sola IG.ra , senza Per_1 Parte_1
diritto di rivalsa nei confronti del IG. Pt_2
7. Con il corretto adempimento delle obbligazioni patrimoniali concordate nel presente ricorso, le parti si danno atto, ora per allora, di avere definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere, pertanto, nulla più a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, effetto o ragione.
8. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente rel est
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
residente in [...]
C.F. C.F._1 cittadina italiana con l'avv. Teresa Martino, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...]
C.F. C.F._2 cittadino italiano con l'avv. Giuseppe Milotta, presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
- cittadino italiano, nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3
- cittadino italiano, nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
C.F._4
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.1.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente di Per_1 Pt_3
entrambi presso la madre, in Nerviano, via Boccaccio 5, presso abitazione di proprietà della IG.ra madre della Ricorrente. Persona_2
2. Il padre terrà con sé il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00; la domenica Per_1
dalle ore 9.30 alle ore 21.00; da settembre 2024, trascorre con il padre fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera prima di cena fino alla domenica sera alle ore 21.00. Dall'estate 2025 -
in seguito agli inserimenti dei pernottamenti - potrà trascorrere con il padre dieci giorni Per_1
consecutivi nel mese di agosto, salvo diversi e più ampi accordi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, il figlio trascorrerà con il padre le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e le prime due settimane di agosto negli anni pari.
Durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno, di anno in anno, i giorni di Natale e di Santo
Stefano; lo stesso avverrà per i giorni di Pasqua o Pasquetta. Il carnevale e ulteriori festività
giornaliere, ivi compresi i ponti, seguiranno, invece, il calendario di frequentazione o i week end cui accedono.
Per quanto riguarda il neonato , il padre potrà vedere il figlio il martedì e il giovedì, Pt_3
quando riporta presso l'abitazione della madre, quindi dalle ore 20.30 fino alle ore 21.30 Per_1
e questo fino a maggio 2025 quando, con la primavera, potrà trascorrere un pomeriggio alla settimana con . Pt_3
3. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i Pt_2 Parte_1
minori la somma mensile di € 600,00 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, importo da rivalutarsi annualmente agli indici Istat, costo della vita. Le spese straordinarie, stabilite dal Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, allegato in copia e che forma parte integrante del presente accordo, verranno ripartire al 50% tra le parti, con esclusione dell'asilo di , che Per_1
verrà corrisposto dalla madre per l'intera retta pari a € 290,00. L'Assegno Unico per entrambi i figli verrà, invece, percepito integralmente dalla madre.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che, in ragione di accordi già assunti, l'immobile di proprietà comune, sito in Nerviano, via Terzaghi 33, è già stato venduto e col ricavato è stato estinto il mutuo acceso per il suo acquisto. L'eccedenza verrà destinata alla riduzione del finanziamento Agos intestato al IG. e di cui la IG.ra è coobbligata. Pt_2 Parte_1
5. Le parti si danno atto che, per quanto attiene il rimborso del mutuo, il IG. ha ad oggi Pt_2
integralmente versato quanto dovuto per le rate di novembre 2023 (euro 870,00), dicembre gennaio e febbraio 2024 (euro 692,32 cadauna), con un esborso complessivo di euro 2.946,96. Il
IG. dichiara di rinunciare al rimborso da parte della IG.ra della somma di euro Pt_2 Parte_1
1.473,48, pari al 50% di quanto dovuto per la quota parte di mutuo da lui integralmente pagata sino al febbraio 2024. A decorrere da marzo 2024 le rate di mutuo sono state, invece, saldate dalle parti nella misura del 50% cadauno, e così sarà anche per tutte le successive rate sino alla vendita del bene.
6. Per quanto attiene il finanziamento Agos, le parti si danno reciprocamente atto che ad oggi il IG.
ha integralmente saldato tutte le rate scadute e rinuncia a richiedere alla IG.ra Pt_2 Parte_1
il pagamento del 50% di competenza di quest'ultima. Le parti concordano che il finanziamento, così come ridotto in seguito alla vendita dell'immobile in comproprietà, sarà onorato dal solo IG. mentre la IG.ra provvederà al pagamento dell'intera spesa mensile dell'asilo Pt_2 Parte_1
di , e ciò sino al mese di giugno 2025, data in cui terminerà il primo anno di scuola Per_1
materna dello stesso . A decorrere dal settembre 2025 la rata del finanziamento verrà Per_1
suddivisa al 50% tra le parti, salva estinzione preventiva dello stesso finanziamento, mentre la rata della scuola materna di verrà integralmente saldata dalla sola IG.ra , senza Per_1 Parte_1
diritto di rivalsa nei confronti del IG. Pt_2
7. Con il corretto adempimento delle obbligazioni patrimoniali concordate nel presente ricorso, le parti si danno atto, ora per allora, di avere definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere, pertanto, nulla più a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, effetto o ragione.
8. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente rel est
Dott.ssa Laura Maria Cosmai