Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Stefania Cannavale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21552 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 e vertente
TRA il sig. , (C.F.: ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Forio
(NA) alla Via Vecchia n. 45, rappresentato e difeso da sé stesso unitamente all'Avv. Luciano Trifogli (C.F.:
), giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. C.F._2
615 co. 1 c.p.c.
- opponente -
E
, (P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa, quale mandataria,
[...]
, (P.I.: – già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 CP_2 con sede in Venezia, Mestre, alla Via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Carlotta Casamorata (C.F.: ) e dell'Avv. Marina Vandini (C.F.: C.F._3
) sito in Ravenna alla Via Alfredo Baccarini n. 52, che la rappresentano e C.F._4 difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- opposta –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 e ss. c.p.c., notificato in data 20/09/2022, l'odierno attore ha
(contratto per atto del Notaio rep. 58504 del 15/10/1992, munito della formula esecutiva Persona_1 in data 22/10/1992, rilasciato in seconda copia il 01/08/2022), chiedendo, in particolare, che l'adito
Giudice volesse così provvedere: 1) dichiarare la inesistenza giuridica e/o nullità assoluta dell'atto di precetto per difetto di notifica;
2) in subordine, dichiarare la nullità/annullabilità dell'atto di precetto per mancata determinazione delle modalità con cui si è calcolata la somma precettata;
3) in via ancor più subordinata dichiarare la nullità/annullabilità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della
4) nel merito, accertare e dichiarare che l'opponente, Prof. Avv. Controparte_1 Parte_1
, nulla deve a in quanto il credito azionato è privo dei necessari
[...] Controparte_1 requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo e, in ogni caso, è prescritto;
5) in accoglimento della spiegata riconvenzionale, acclarata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare l'opposta, oltre che alla refusione delle spese e competenze di causa, anche al risarcimento del danno in favore dell'opponente, che si quantifica in € 100.000,00.
La convenuta e per essa quale mandataria si Controparte_1 Parte_2 costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: in via principale, previe le opportune declaratorie, in fatto e in diritto, rigettare l'avversa opposizione e ogni domanda o eccezione in essa contenuta, in quanto inammissibile, generica e infondata. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
1. Sull'inesistenza giuridica e/o nullità assoluta dell'atto di precetto per difetto di notifica.
Per quanto concerne il presunto difetto di notifica del precetto, occorre rilevare, in un'ottica di ragione più liquida, che l'art. 160 c.p.c., nel momento in cui commina la nullità della notificazione qualora non siano osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, fa espressamente salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. L'art. 156 co. 3 c.p.c., in particolare, dispone che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Nel caso di specie, la notificazione dell'atto di precetto ha sicuramente raggiunto il suo obiettivo primario, ovvero mettere l' nella conoscenza dell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo Pt_1 esecutivo avanzata dalla come dimostrato, senza ombra di dubbio: 1) dalla Controparte_1 produzione in giudizio, da parte dell'opponente, del suddetto atto di precetto, peraltro accompagnato dalla relata di notifica in cui si attesta l'avvenuta consegna al portiere dello stabile in data 08/09/2022; 2) dalle altre eccezioni avanzate dall'opponente, le quali dimostrano la conoscenza del contenuto dell'atto di precetto e del relativo titolo esecutivo;
3) dalla mancata indicazione dell'atto che lo avrebbe messo aliunde a conoscenza del precetto.
Tale eccezione non può, dunque, trovare accoglimento.
2. Sulla nullità del precetto per mancata determinazione delle modalità con cui si è arrivati alla somma precettata.
In relazione all'asserito difetto di analitica indicazione delle voci che compongono la somma precettata, bisogna evidenziare che, a differenza di quanto affermato dall'opponente, in realtà l'atto di precetto è stato notificato unitamente al titolo esecutivo e ai documenti che lo corredano (cioè il capitolato delle condizioni generali che regolano i contratti di mutuo con garanzia ipotecaria e il piano di ammortamento), elementi dai quali è ben possibile ricavare le modalità con cui si è arrivati ad indicare la somma precettata (pari ad €
124.354,61).
Difatti, il contratto di finanziamento a medio termine per £ 100.000.000 stipulato in data 15/10/1992 per atto del notaio (rep. 58504) prevede espressamente all'art. 3 che sul capitale mutuato Persona_1 vengono applicati gli interessi annuali del 16,50%; nell'art. 5 del capitolato delle condizioni generali è, invece, disposto, quanto alla mora, che ogni somma dovuta e non pagata produrrà, dal giorno della scadenza, l'interesse di mora a carico del mutuatario in misura superiore di 8 punti in più rispetto al tasso ufficiale di sconto, col minimo di 1 punto in più rispetto al tasso originario del finanziamento. Nel piano di ammortamento, inoltre, è riportato sia il n. di rate (pari a 10) che il mutuatario avrebbe dovuto pagare, sia la relativa scadenza.
Era, in definitiva, ben possibile per l procedere ad una verifica circa la corretta quantificazione degli Pt_1 interessi maturati sulla sorte capitale originaria e, per l'effetto, ad una eventuale specifica contestazione della quantificazione operata nell'atto di precetto (circostanza, invero, non avveratasi).
Del resto, l'importo azionato dalla cessionaria è esattamente quello indicato Controparte_1 nell'estratto conto della Banca Popolare di Ancona che cristallizza al 30/06/2005 i rapporti tra il predetto istituto di credito e l'odierno opponente (cfr. doc. 19 prodotto dall'opposta).
Anche a voler tacere ciò, comunque, la Suprema Corte ha precisato che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del
18/03/2022 Rv. 664254 – 01; cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 – 01 e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01).
3. Sul difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
In ordine alla mancanza di legittimazione attiva, occorre ricostruire, in base ai documenti allegati dal creditore, la catena di passaggi di titolarità del credito vantato originariamente nei confronti di
[...] dalla Banca Popolare di Napoli S.p.A. ed ora oggetto dell'intimazione emessa dalla società Pt_1 opposta.
Innanzitutto, la Banca Popolare di Napoli veniva fusa e incorporata nella Controparte_3 in data 17/03/1999, giusto avviso pubblicato nella G.U. del 25/03/1999 (doc. 8 della produzione dell'opposta).
Successivamente, la cedeva alla un portafoglio di Controparte_3 Parte_3 tutti i crediti pecuniari individuati secondo i criteri indicati e specificati nell'avviso pubblicato nella G.U. del
13/01/2006 (doc. 9 della produzione dell'opposta).
La , poi, in forza di contratto ex art. 58 TUB del 27/03/2017 (doc. 11 della produzione Parte_3 dell'opposta), cedeva, a sua volta, alla Banca IFIS S.p.A. un portafoglio di crediti pecuniari, individuabili secondo i criteri specificati nell'avviso pubblicato nella G.U. del 08/04/2017 (doc. 10 della produzione dell'opposta).
Con atto di conferimento di ramo d'azienda del 29/06/2018, pubblicato nella G.U. del 09/08/2018, la diveniva titolare di un portafoglio di crediti, subentrando nei diritti, contratti, attività e Parte_2 passività della conferente Banca IFIS S.p.A. (doc. 12-14 della produzione dell'opposta).
A questo punto, la semplicemente cambiava la propria denominazione in Parte_2 [...] doc. 15-16 della produzione dell'opposta) e quest'ultima, in data 01/03/2021, cedeva Controparte_4 alla un portafoglio di crediti pecuniari, con ogni accessorio e garanzia ad essi Controparte_1 connessi, come da avviso pubblicato nella G.U. del 04/03/2021 (doc. 18 della produzione dell'opposta).
In forza di tutte queste vicende traslative, la è, quindi, subentrata nella titolarità Controparte_1 dei crediti sopra descritti, tra i quali rientra quello vantato nei confronti del sig. . Pt_1
Come è ben noto, il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 17.3.06, n. 5997).
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta sia idoneo a non lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cassazione Civile, Sez. I, 13.6.19, n. 15884; Cassazione civile, Sez.
I, 28.02.20, n. 5617).
Va al riguardo ricordato l'orientamento della Suprema Corte per cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, 13.06.19, n. 15884; Cassazione Civile, Sez. I, 29.12.17, n. 31118).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze. D'altra parte, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in
G.U. individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella stessa definizione di “cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Nel caso di specie, in riferimento alla prima cessione in blocco (tra e Controparte_3
), è dato leggere che sono state acquistati dalla cessionaria tutti i crediti ipotecari Parte_3 classificati “in sofferenza” alla data del 30/06/2005, con comunicazione effettuata alla Centrale dei Rischi entro il 25/07/2005, e, quindi, deve ritenersi senza alcun dubbio che in tale categoria rientri anche la posizione debitoria riferita all'odierno attore, atteso che la posizione in oggetto era già passata a sofferenza prima di tale data, come dimostrato dalla documentazione allegata da parte opposta.
Non sorgono problemi neanche dall'analisi della seconda cessione in blocco (tra e Parte_3
Banca IFIS S.p.A.), che riguarda tutti i crediti precedentemente acquistati, in forza di contratto del
14/07/2006, dalla cedente da banche appartenenti al “Gruppo BPU – Banche Popolari Unite” (tra le quali v'è anche la , e che non risultano ancora estinti alla data dell'operazione. Controparte_3
Il passaggio, poi, della titolarità da Banca IFIS S.p.A. a si deve all'atto di conferimento di Parte_2 ramo d'azienda del 29/06/2018, potendosi leggere nell'avviso pubblicato in G.U. che nel ramo d'azienda trasferito sono compresi tutti i crediti deteriorati di cui la società conferente si era resa acquirente e risultava titolare alla data del 01/07/2018, tra i quali v'è sicuramente il credito vantato nei confronti dell' . Pt_1
Infine, in riferimento all'ultima cessione in blocco (tra l'odierna opposta), Controparte_4 dall'avviso pubblicato nella G.U. del 04/03/2021 emerge che la stessa ha riguardato i “crediti individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione e derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in parte originati da terzi danti causa e classificati come deteriorati in conformita' alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del
30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), erogati in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 1972 ed il 2019”; ebbene, è presente in atti la dichiarazione del 28/03/2023 della
[...]
a quale conferma che tra i crediti ceduti in blocco tramite quest'operazione in favore Controparte_4 della v'è quello vantato verso , indicato con il n. S_547967. Controparte_1 Parte_1
A ciò si aggiunga che la cessionaria è nella disponibilità del titolo esecutivo, elemento che in più pronunce della Suprema Corte viene ritenuto, unitamente alla dichiarazione di conferma dell'avvenuta cessione resa della cedente, come rilevante ai fini della prova dell'avvenuta cessione (cfr. Cass. ordinanza n. 10200/2021;
Cass., Sez. Un., n. 10790/2017 e succ. conf.).
Sulla scorta di tutto quanto precede, le suddette eccezioni vanno dunque rigettate.
4. Sulla contestazione della validità del titolo esecutivo
Parte opponente contesta la validità del titolo esecutivo costituito dal mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 15/10/1992 per atto TA (Rep. n. 58504 – Fascicolo n. 9866) tra il Sig. Persona_1
e la Banca Popolare di Napoli in base al rilievo che lo stesso sarebbe affetto da nullità originaria in Pt_1 quanto posto in essere in violazione dell'art. 124 bis TUB, essendo mancata la valutazione circa il merito creditizio del mutuatario, e poiché l' , al momento della stipula, era in stato confusionale tale da non Pt_1 poter percepire appieno le conseguenze del suo agire negoziale.
La doglianza in esame è manifestamente infondata ed è, dunque, meritevole di reiezione. Basti considerare, infatti, che, al di là di ogni ipotesi circa gli effetti da riconnettersi ad un'eventuale violazione dell'art. 124 bis
TUB, trattasi di disposizione non applicabile ratione temporis al contratto in esame, stipulato nel 1992, dal momento che è entrata in vigore soltanto il 19/09/2010. Inoltre, l'allegazione per cui il mutuatario avrebbe stipulato il mutuo in stato in stato di confusione tale da non poter percepire la portata negoziale dell'accordo del 15/10/1992 – idonea in astratto, peraltro, solo a giustificare un'eventuale annullabilità del suddetto negozio – appare del tutto generica e sfornita di prova, sicché dalla medesima non è possibile inferire alcun vizio di validità del titolo esecutivo.
5. Sull'intervenuta prescrizione.
Per quanto concerne, infine, l'asserita prescrizione del credito azionato, è giocoforza sottolineare che un atto interruttivo del relativo decorso, ai sensi dell'art. 2943 co. 2 c.c., è stato posto in essere, ad opera dell'originaria titolare del credito, con l'atto di intervento del 17/09/1999 nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al RGE n. 820/1995 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi conclusasi anticipatamente in data 18/01/2018 per infruttuosità.
Ciò posto, la prescrizione ha ricominciato a decorrere ex novo soltanto dalla data della chiusura anticipata del procedimento esecutivo, perché la stessa si è verificata per causa non imputabile al creditore e come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”. Trattandosi, dunque, di una c.d. “estinzione atipica” della procedura di espropriazione, poiché non imputabile ad una condotta del creditore, al momento della notifica dell'atto di precetto il credito non era prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Napoli, 1° maggio 2025
IL GIUDICE (Dott.ssa Stefania Cannavale)