Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2024, proposto da
OS AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento regionale Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Torregrotta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il decreto del Dirigente generale (D.D.G.) dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento regionale Urbanistica del 3.06.2024 n. 78, che “conferma” per la particella n. 1073 del foglio 1 del Comune di Torregrotta, di proprietà del ricorrente, “la destinazione a verde agricolo”;
2) il voto n. 96 del 14.02.2024 del C.T.S., trasmesso all’Assessorato con nota del Servizio 3/DRU del 15-4-2024;
3) la deliberazione del Consiglio comunale di Torregrotta n. 25 del 13.05.2024 che “prende atto del voto del C.T.S. n. 96 del 14-2-2024”;
4) le note del Servizio 3/DRU prot. n. 7461 del 15.05.2024 e del Servizio 6/DRU prot. n. 8023 del 28.05.2024;
5) il voto del C.T.S. n. 101 del 16.05.2024;
6) ogni altro atto presupposto, tra cui le note del Comune di Torregrotta del 12.01.2024 e del 9.02.2024 e la relazione dell’agronomo componente del C.T.S., citate nel D.D.G. n. 78/2024, e ogni altro atto connesso, anche non conosciuto, che abbia condotto alla impugnata scelta urbanistica, e di ogni atto consequenziale ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CE RA e uditi per le parti costituite i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OS AS, odierno ricorrente, è proprietario di un terreno sito in catasto al foglio 1, particelle 274 e 1073, del Comune di Torregrotta (ME), ricadente in zona completamente urbanizzata.
Il Comune di Torregrotta, a mezzo di commissario ad acta , ha adottato, con deliberazione n. 26 del 26.07.2017, il nuovo piano regolatore generale (P.R.G.), il quale, suddividendo il territorio comunale nelle zone omogenee previste dal D.M. n. 1444 del 2.04.1968, ha previsto quattro zone CD, destinate a “ Area mista commerciale, direzionale e d’interscambio ”, una delle quali è localizzata in detto terreno del ricorrente.
Acquisiti i pareri del Dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente relativamente alla valutazione ambientale strategica e dell’Ufficio del Genio civile di Messina, gli elaborati di piano sono stati trasmessi all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana per la successiva fase di approvazione del P.R.G., il quale, dopo la sottoposizione della propria proposta al Consiglio Regionale dell’Urbanistica (C.R.U.) - oggi Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) - e al Comune di Torregrotta, ha adottato il D.D.G. n. 31 del 16.06.2020, con cui, recependosi il parere del predetto C.R.U. reso con il voto n. 165 del 20.11.2019, l’area di interesse del ricorrente è stata riclassificata a “ Verde agricolo ”.
L’odierno ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il predetto D.D.G. 31/2020, per la parte di proprio interesse.
Il ricorso è stato seguito dalla sentenza n. 2169 del 12.07.2023, con la quale è stato disposto “... l’annullamento degli atti impugnati in parte qua e obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla specifica questione oggetto del ricorso secondo quanto stabilito con la presente decisione e, in particolare, acquisendo anche la valutazione del Consiglio comunale (...)”.
L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha dato seguito alla pubblicazione della predetta pronuncia, passata in giudicato, avviando il nuovo procedimento di approvazione del P.R.G., poi culminato nell’adozione del D.D.G. n. 78 del 3.06.2024, nel quale, in particolare, ad esito dell’attività procedimentale svolta, “ si prende atto che nella particella n. 274 insiste un parcheggio privato, non presentando dal 2007 le caratteristiche di coltura specializzata e che invece la particella n. 1073 – come rappresentato dal Comune di Torregrotta e dalla relazione dell’agronomo componente della CTS, nonché con riguardo alle considerazioni dell’Ufficio nella proposta di parere n°12 del 21/09/2023 e nota prot. n. 2318/2024 – presenta colture specializzate (agrumeto), pertanto si conferma per quest’ultima la destinazione a verde agricolo in relazione alle particelle interessate dal ricorrente a seguito della sentenza n. 2196/23 ”.
L’adozione del predetto D.D.G. n. 78/2024 è stata preceduta dai seguenti atti istruttori:
- il parere n. 12 del 21.09.2023, il quale è stato trasmesso al C.T.S dell'Urbanistica, per il parere ex art. 52 della L.R. n. 19/2020;
- la nota prot. n. 19064 del 21.12.2023, con cui è stato trasmesso il suddetto parere n. 12 all'Area Tecnica del Comune di Torregrotta, per chiarimenti sulle questioni poste dal C.T.S., stante le criticità emerse in ordine allo stato attuale delle particelle del ricorrente;
- la nota integrativa prot. n. 2318 del 13.02.2024, trasmessa al C.T.S., nella quale viene anche riportato quanto dichiarato dal Comune di Torregrotta con note prot. 721 del 12.01.2024 e prot. 2339 del 9.02.2024;
- il voto n. 96 espresso dal C.T.S. nella seduta del 14.02.2024, trascritto per esteso nel D.D.G. n. 78/2024, nel quale si fa riferimento alla relazione del 12.02.2024 dell'agronomo dott.ssa Roberta Andaloro, componente del C.T.S.;
- la nota prot. n. 5956 del 18.04.2024, con la quale l'Ufficio trasmette al Comune il voto n. 96 espresso dal C.T.S., per adottare le eventuali controdeduzioni a mezzo di delibera consiliare;
- la nota prot. n. 7461 del 15.05.2024, con la quale si trasmette al C.T.S. il parere n. 7 del 15.05.2024 a seguito delle controdeduzioni al voto n. 96, avvenute con la delibera di C.C. n. 25 del 13.05.2024;
- il voto n. 101 del 16.05.2024 del C.T.S., il quale " esprime parere di prendere atto della condivisione da parte del CC. di Torregrotta del voto n. 96/2024 del CTS confermandolo e approvando quanto espresso in merito alla destinazione delle particelle interessate dal ricorrente a seguito della Sentenza n.2196/23 ".
2. Con ricorso notificato in data 28.08.2024 e depositato il 12.09.2024 il sig. AS ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il decreto del Dirigente generale (D.D.G.) dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento regionale Urbanistica del 3.06.2024 n. 78, che “conferma” per la particella n. 1073 del foglio 1 del Comune di Torregrotta, di proprietà del ricorrente, “la destinazione a verde agricolo”; 2) il voto n. 96 del 14.02.2024 del C.T.S., trasmesso all’Assessorato con nota del Servizio 3/DRU del 15-4-2024; 3) la deliberazione del Consiglio comunale di Torregrotta n. 25 del 13.05.2024 che “prende atto del voto del C.T.S. n. 96 del 14-2-2024”; 4) le note del Servizio 3/DRU prot. n. 7461 del 15.05.2024 e del Servizio 6/DRU prot. n. 8023 del 28.05.2024; 5) il voto del C.T.S. n. 101 del 16.05.2024; 6) ogni altro atto presupposto, tra cui le note del Comune di Torregrotta del 12.01.2024 e del 9.02.2024 e la relazione dell’agronomo componente del C.T.S., citate nel D.D.G. n. 78/2024, e ogni altro atto connesso, anche non conosciuto, che abbia condotto alla impugnata scelta urbanistica, e di ogni atto consequenziale ed esecutivo.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, incongruenza, illogicità manifesta; illegittimità derivata ; 2) Erronea applicazione dell’art. 2, co. 5 L.R. 27.12.1978 n. 71; violazione dell’art. 53 e dell’art. 55 L.R. 13.08.2020 n. 19 ; 3) Violazione della sentenza di codesto Tribunale n. 2169/2023 ; 4) Violazione dell’art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di esame e di istruttoria, per travisamento di fatti, per difetto di presupposto e per illogicità manifesta .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Torregrotta n. 25 del 13.05.2024, di cui ha preso atto il C.T.S. con voto n. 101 del 16.05.2024, posto a base dell’impugnato D.D.G. n. 78 del 3.06.2024, lamentando che tale deliberazione sia stata assunta sulla base dell’erroneo presupposto che la sentenza n. 2169/2023 di questo Tribunale non avesse alcuna incidenza sui poteri del predetto organo comunale collegiale.
La votazione espressa da taluni consiglieri comunali, i quali non avrebbero tenuto conto del contenuto di tale pronuncia, secondo la prospettazione di parte vizierebbe, in nuce , l’esito deliberato, inficiato da carenza di istruttoria, suscettibile di pregiudicare, in via derivata, la legittimità del voto finale n. 101 del 16.05.2024 del C.T.S., con il quale si prende atto “ della condivisione da parte del Consiglio comunale di Torregrotta ”, e del successivo D.D.G. n. 78 del 3.06.2024.
2.2. Con la seconda doglianza si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 5, della L.R. 71/1978, che prevedeva che “ Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola ”. Tale disposizione, in quanto abrogata dall’art. 55 della L.R. 19/2020 e non riprodotta in tale corpo normativo, non avrebbe dovuto applicarsi alla vicenda controversa, con la conseguenza che la ritenuta esistenza di una coltura specializzata non potesse costituire il presupposto della destinazione agricola.
2.3. Con la terza censura viene rilevata la violazione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 2169/2023, nella parte in cui viene richiesto “... un approfondimento istruttorio da parte dell’Amministrazione, anche per quanto attiene all’effettivo impedimento che la presenza di tali colture determinerebbe ai fini di una diversa destinazione dell’area ”.
Tale statuizione, da un lato, porterebbe ad escludere l’applicazione dell’art. 2, comma 5, della L.R. 71/1978, secondo cui, in automatico, “ i suoli utilizzati per colture specializzate (...) non possono essere destinati a usi extra agricoli ”, dovendosi motivare, invece, “ le eventuali eccezioni ”.
Dall’altro, implicherebbe che spetti all’Amministrazione motivare sull’eventuale “ effettivo impedimento che la presenza di tali colture determinerebbe ai fini di una diversa destinazione dell’area ”.
La sentenza sarebbe altresì violata per il mancato approfondimento istruttorio sull’“ effettivo impedimento ai fini di una diversa destinazione dell’area ”, a causa della “ presenza di tali colture ”.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si deduce che l’impugnato D.D.G. faccia erroneamente riferimento, mediante le note ivi citate, a un “ agrumeto di vecchio impianto che allo stato risulta ben coltivato e in ultimo arato ” (note del Comune del 12.01.2024 e del 19.02.2024) e a un terreno che “ presenta caratteristiche agricole ” (nota dell’agronomo dott.ssa Andaloro, componente del C.T.S., del 12.02.2024), evidenziandosi che l’agrumeto sarebbe privo di fonti irrigue e di qualsivoglia attività di coltivazione, in cui non potrebbe farsi rientrare la sola attività manutentiva contro il pericolo di incendi, come sarebbe comprovato dalla perizia di parte versata in atti.
2.5. La parte ha chiesto, in ultimo, di disporre, ove occorra, una verificazione o una C.T.U. finalizzata all’accertamento dello stato attuale di coltivazione del terreno.
3. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 24.09.2024.
4. In data 29.09.2025 il difensore della parte ricorrente ha versato in atti una documentata istanza di rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso, fissata per il 19.11.2025.
5. Con memoria del 6.10.2025 l’Assessorato resistente ha evidenziato che il procedimento istruttorio che ha preceduto l’adozione del D.D.G. n. 78/2024 sia stato condotto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e delle prescrizioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 2169/2023.
6. Con successiva memoria del 18.10.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente declinato le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 19.11.2025, presente il difensore della parte resistente come da verbale, in accoglimento della richiesta presentata dalla parte ricorrente è stato disposto il rinvio della trattazione del merito della controversia all’udienza del 3.12.2025.
8. All’udienza pubblica del 3.12.2025, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
9. Il ricorso è da ritenersi fondato nei termini di seguito illustrati.
10. Il primo motivo di gravame non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
10.1. Con la sentenza n. 2169 del 12.07.2023 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dall’odierno ricorrente avverso il D.D.G. n. 31 del 16.06.2020, con cui era stato approvato il P.R.G. del Comune di Torregrotta, nonché avverso i voti del C.R.U. (oggi C.T.S.) n. 165/2019 e n. 186/2019, ha disposto l’annullamento degli atti impugnati in parte qua (ossia per quanto di interesse del ricorrente), con “... obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla specifica questione oggetto del ricorso secondo quanto stabilito con la presente decisione e, in particolare, acquisendo anche la valutazione del Consiglio Comunale, eventualmente mediante nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 71/1978 ”.
Nella suddetta pronuncia è stato statuito, con particolare riguardo al ruolo assunto dal Consiglio comunale di Torregrotta nel procedimento di approvazione del P.R.G., che tale organo collegiale “... a causa dell’astensione di tutti i consiglieri non ha assunto alcuna determinazione (positiva o negativa), sicché l’Assessorato Regionale avrebbe dovuto nominare un commissario ad acta ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 71/1978 ”, evidenziandosi l’erroneità della tesi del Consiglio Regionale dell’Urbanistica, “... secondo cui la circostanza che il Consiglio Comunale non si sia espresso equivarrebbe ad un diniego di approvazione delle controdeduzioni rese dal progettista ”.
Nell’ambito del nuovo procedimento condotto dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 2169/2023, il Consiglio comunale del Comune di Torregrotta, chiamato a formulare eventuali controdeduzioni al voto del C.T.S. n. 96 del 14.02.2024, con deliberazione n. 25 del 13.05.2024 ha approvato la proposta di deliberazione n. 22 del 18.04.2024, nella quale il soggetto proponente evidenzia che:
(i) la sentenza n. 2169/2023 “... pone l’obbligo all’Amministrazione Regionale di provvedere nuovamente sulla superficie oggetto del ricorso secondo quanto stabilito in sentenza acquisendo la valutazione del Consiglio Comunale ”;
(ii) “... il Consiglio Comunale deve controdedurre sul voto del CTS entro trenta giorni (30) con apposita delibera dell’organo consiliare ”;
(iii) il voto del CTS n. 96/2024 debba esser fatto proprio e condiviso “... in quanto rispecchia l’attuale stato dei luoghi ”.
Tale proposta è stata approvata, come si legge nel corpo della deliberazione n. 25/2024, con “ n. 8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (...) su n. 11 presenti ”.
Ne discende che, in corretta esecuzione del giudicato promanante dalla richiamata pronuncia n. 2169/2023, l’organo consiliare del Comune di Torregrotta – superando la criticità rilevata in tale arresto da questo Tribunale (ossia l’assenza di una determinazione positiva o negativa, a causa dell’astensione di tutti i consiglieri, rispetto alla precedente posizione espressa dal C.R.U. con voto n. 165/2019 nell’ambito del primo procedimento di approvazione del P.R.G. oggetto di annullamento giudiziale) – abbia preso posizione, in modo netto, sulla questione controversa, facendo propria la valutazione tecnica resa dal C.T.S. con voto n. 96/2024, rispetto alla quale, nell’esercizio dei propri poteri, ha ritenuto di non sollevare alcuna controdeduzione.
La prescrizione conformativa contenuta in tale pronuncia, con la quale il Tribunale ha ordinato all’Assessorato procedente di acquisire “... la valutazione del Consiglio Comunale ” rispetto al parere tecnico reso dall’organo ad esso deputato (oggi il C.T.S., all’epoca del primo procedimento il C.R.U.), è stata ampiamente rispettata da tale organo consiliare, atteso che quest’ultimo:
(i) ha “ratificato” la valutazione, parimenti tecnica, resa dall’“Area Territorio e Ambiente” dell’Ente comunale (nella persona del funzionario Antonino Castelli, soggetto proponente), nella quale viene proposto al Consiglio comunale di “... fare proprio e condividere il parere espresso dal CTS con il citato Voto n. 96/2023 ”, specificandosi che esso “... rispecchia l’attuale stato dei luoghi ”;
(ii) ha approvato la proposta di deliberazione a larga maggioranza (8 voti favorevoli su 11 presenti, con tre astensioni da parte dei consiglieri di opposizione).
In aderenza alla prescrizione conformativa di riferimento contenuta nella sentenza n. 2169/2023, tale organo comunale ha espresso la propria “valutazione” sul vaglio tecnico eseguito dal C.T.S., a nulla rilevando – come deduce invece il ricorrente – che il Consiglio comunale avesse completa “ conoscenza della sentenza ” rispetto agli ulteriori profili ivi trattati e oggetto di statuizione (peraltro analizzati dal Presidente del Consiglio comunale, il quale riferisce durante la seduta di “ aver approfondito ...” interamente la pronuncia), atteso che tale supposta “conoscenza” integrale della pronuncia, nella quale l’Amministrazione regionale procedente (e non il Comune) viene chiamata a svolgere un approfondimento istruttorio “... anche per quanto attiene all’effettivo impedimento che la presenza di tali colture determinerebbe ai fini di una diversa destinazione dell’area ”, nulla avrebbe aggiunto alla discussione tenutasi durante la seduta consiliare, nella quale, lo si ribadisce, tale organo era chiamato a prendere posizione su una valutazione tecnica resa da un altro organo, il C.T.S., correlata allo stato dei luoghi dell’area di interesse del ricorrente, ai fini della sua qualificazione all’interno del P.R.G. del Comune di Torregrotta, come è effettivamente avvenuto e comprovato dalla votazione espressa in tale sede.
11. Il secondo motivo, ad avviso del Collegio, è da ritenersi fondato.
11.1. Giova premettere che, nei casi - come quello di specie - in cui la portata conformativa della sentenza annullatoria demanda all'Autorità amministrativa il riesame della situazione incisa dall'illegittimo esercizio del potere, affinché la rivaluti nuovamente ed emani un nuovo atto emendato dai vizi originari, per costante giurisprudenza la pronuncia del giudice riguarda il riconoscimento del diritto “allo stato”, ma non può disporre per il futuro; ne discende che, a fronte di un giudicato annullatorio per deficit istruttorio, la sua esecuzione è permeabile tanto alle nuove valutazioni spettanti all'Amministrazione in sede di rideterminazione provvedimentale per i tratti liberi della propria attività, quanto alla normativa sopravvenuta che ha modificato l’assetto dei poteri amministrativi o le modalità di accesso ad essa (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2883; Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2019, n. 5233; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2017, n. 5897; Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2015, n. 3648; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-Quater; 13 ottobre 2025, n. 17507; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 marzo 2023, n. 4165).
In sede di riedizione del potere a seguito di un giudicato di annullamento, pertanto, l'amministrazione è tenuta ad applicare le norme sopravvenute alla proposizione del ricorso, anche ove ciò possa portare, in ipotesi, a disattendere il dictum giurisdizionale. Tale dovere di considerare le sopravvenienze normative incontra un rigoroso sbarramento temporale nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato, cristallizzandosi in tale momento la regola del caso concreto cui l'amministrazione è tenuta a conformare il proprio operato (cfr. ex multis , C.G.A.R.S., 30 maggio 2019, n. 507).
Nella presente vicenda controversa il giudicato di annullamento scaturente dalla sentenza di questo Tribunale n. 2169/2023 ha determinato, in particolare, l’annullamento del D.D.G. n. 16/2020, con il quale era stato approvato, in data 16.03.2020, il P.R.G. del Comune di Torregrotta, a cui ha fatto seguito l’obbligo di riedizione del potere in capo all’Assessorato regionale procedente, nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella predetta pronuncia, con le quali sono state accertate talune carenze istruttorie in cui l’Ente regionale era incorso durante la procedura.
Riaperto il relativo procedimento di approvazione del P.R.G., ad avviso del Collegio non avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni previste, in materia, dalla L.R. n. 71/1978, abrogate per via di quanto disposto dall’art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020, la quale funge da ius superveniens che, secondo le coordinate applicative sopra esposte, determina la modifica dell’assetto dei poteri amministrativi incisi dal giudicato, attesa la sua non impermeabilità alle modifiche normative ad esso sopravvenute.
A nulla rileva che l’art. 53 della predetta L.R. 19/2020 disponga, al comma 1, che “ I piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente ”, atteso che tale disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a una fattispecie di riesercizio del potere come quella per cui è causa, che segue all’annullamento per via giudiziale di un decreto di approvazione di un P.R.G. il cui procedimento, tenuto conto dell’adozione di tale decreto in data 16.03.2020, non poteva considerarsi ancora pendente alla data di entrata in vigore della predetta L.R. 19/2020, risultando definito e, quindi, concluso, in tale data.
I richiami all’applicazione dell’art. 2, comma 5, della L.R. 71/1978 (previgente alla L.R. 19/2020) – ai sensi del quale “ Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate ” –, contenuti sia nella nota prot. 2318 del 13.02.2024 del Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, trasmessa al C.T.S. ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, che nel successivo parere reso dal C.T.S. con voto n. 96 del 14.02.2024 (e, in particolare, nella relazione resa dall’agronomo di tale organo consultivo), risultano pertanto errati, in quanto aventi ad oggetto una disciplina normativa non applicabile in virtù della sopravvenienza normativa di cui sopra, e viziano, inevitabilmente, le risultanze tecnico-specialistiche dalle quali il D.D.G. n. 78/2024 trae il proprio fondamento, le quali vengono fondate proprio sull’errato richiamo a tale abrogata disposizione regionale, espressamente citata (cfr., in particolare, la relazione dell’agronomo componente del C.T.S., dott.ssa Roberta Andaloro), traendone il fondamento delle proprie conclusioni.
L’applicazione al presente procedimento delle disposizioni della L.R. 19/2020 in luogo di quelle previgenti era, del resto, ben nota allo stesso Assessorato procedente, atteso che, come si legge nel corpo della richiamata nota prot. 2318 del 13.02.2024, il parere del C.T.S. è stato richiesto ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2020, ossia in applicazione della disciplina normativa vigente al momento dell’avvio del nuovo procedimento, suscettibile, quindi, o di non trovare alcuna applicazione (ipotesi da escludersi per le ragioni sopra esposte), o di dover trovare applicazione piena, e non parziale, in luogo di quella previgente contenuta nella L.R. 71/1978.
Ne consegue, in definitiva, che le valutazioni tecnico-specialistiche su cui poggia l’istruttoria svolta a base della determinazione conclusiva del procedimento approvativo del P.R.G. sono espressione di un’erronea applicazione del predetto art. 2, comma 5, della L.R. 71/1978, con conseguente illegittimità non solo degli atti endoprocedimentali che ne fanno espressa applicazione bensì anche dell’atto conclusivo che da essi trae il proprio sostrato motivazionale, da ritenersi illegittimo in via derivata oltre che in via autonoma, richiamandosi nella parte dispositiva dell’atto il “ Regime transitorio della pianificazione urbanistica ” e, in particolare, l’art. 53 della L.R. 19/2020, il quale, per quanto esposto dal Collegio, non può trovare applicazione al caso di specie.
12. La doglianza prospettata con il terzo motivo di ricorso è da considerarsi inammissibile.
12.1. A fini di inquadramento sistematico, deve rammentarsi che la nullità del provvedimento amministrativo per violazione e/o elusione del giudicato è espressamente contemplata dall’art. 21- septies , della L. n. 241/1990 e viene in rilievo ogni qualvolta l’Amministrazione, nella riedizione di un potere già oggetto di una sentenza di annullamento del Giudice amministrativo, si ridetermini in contrasto o, comunque, aggirando l’effetto conformativo promanante dalla motivazione contenuta nella precedente pronuncia giurisdizionale.
L’art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a. prevede che l’accertamento e la declaratoria di siffatta forma di nullità degli atti amministrativi siano devoluti alla conoscenza del Giudice dell’ottemperanza.
Al riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare, con la sentenza n. 2/2013, come sia facoltà della parte quella di incardinare, in alternativa, un unico ricorso in sede di ottemperanza, proponendo cumulativamente la domanda di nullità e quella di annullamento, quest’ultima per vizi di legittimità nuovi e autonomi degli atti gravati, ovvero due distinti giudizi, uno di ottemperanza e uno di legittimità. È al giudice dell’ottemperanza che compete “... la qualificazione delle domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori ” nonché la valutazione in ordine all’eventualità che il provvedimento qui impugnato “... costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità ” (cfr. Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 2 del 2013).
Pertanto, quando l'Amministrazione rinnova l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l'interessato che si duole delle nuove conclusioni raggiunte dall'Amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell'ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato); viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2023, n. 8340; T.A.R. Toscana, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 1397).
Il ricorrente, invece, non può dolersi del vizio di violazione del giudicato prospettando tale censura innanzi al giudice amministrativo della cognizione, al quale non compete la corretta “qualificazione” di tale doglianza e, se del caso, la conversione del rito da ordinario a camerale, affinché essa venga ritualmente sottoposta al giudice dell’ottemperanza, quale giudice dell’esecuzione.
Nel caso di specie, il ricorrente si duole espressamente della “ violazione della sentenza di codesto Tribunale n. 2169/2023 ” (come si legge nella rubrica del terzo motivo di ricorso), lamentando una presunta violazione di una specifica prescrizione conformativa contenuta nella suddetta pronuncia.
Sottoponendo tale censura al giudice della cognizione, essa, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, deve ritenersi inammissibile.
13. Il quarto motivo di ricorso è da ritenersi assorbito alla luce dell’accoglimento della doglianza prospettata con il secondo motivo di ricorso.
13.1. Gli approfondimenti istruttori svolti dagli organi tecnici coinvolti nel procedimento di approvazione del P.R.G. e a cui ha aderito l’Amministrazione regionale procedente, così come emerge, in particolare, dalla relazione redatta dall’agronomo del C.T.S., dott.ssa Roberta Andaloro, e posta alla base del parere reso dal C.T.S. con voto n. 96 del 14.02.2024, poggiano sull’erroneo richiamo alla disciplina di cui all’art. 5, comma 2, della L.R. 71/1978, già censurata nell’ambito della trattazione del secondo motivo di ricorso.
In applicazione del principio di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”, le valutazioni tecnico-discrezionali svolte in seno al procedimento, e oggetto di censura con il presente motivo, dovranno essere riformulate prescindendosi dall’applicazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. 71/1978, in quanto abrogata, che ne ha costituito il presupposto giuridico, condizionandone, evidentemente, le relative conclusioni; ne consegue, pertanto, la loro sottrazione al sindacato di questo Tribunale nel presente giudizio.
14. Si ritiene, in ultimo, di non dover dar seguito alla richiesta istruttoria presentata dal ricorrente, in quanto non utile ai fini del decidere in considerazione di quanto rilevato dal Collegio nel corso della trattazione delle doglianze di ricorso.
15. Il ricorso, in conclusione, è in definitiva da ritenersi fondato nei termini sopra esposti, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed obbligo dell’Amministrazione procedente di rideterminarsi nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia e correlate, in particolare, all’errata applicazione dell’art. 53, comma 1, della L.R. 19/2020 e dell’art. 2, comma 5, della L.R. 71/1978.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati, con obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente secondo quanto indicato in parte motiva.
Condanna l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e il Comune di Torregrotta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori così come per legge, da ripartirsi come segue: € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana; € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico del Comune di Torregrotta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CE RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RA | UR LE |
IL SEGRETARIO