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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 11 SETTEMBRE 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
1067/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2024, avente ad oggetto
“atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.”, e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Parte_1 C.F._1
AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Soverato (CZ), alla Via C. Amirante
n. 21;
-attore opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, al Viale Pio X n. 115;
-convenuta opposta-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, con cui le parti si sono riportate alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza del 11 settembre 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1067/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Parte_1 C.F._1
AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Soverato (CZ), alla Via C. Amirante
n. 21;
-attore opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, al Viale Pio X n. 115;
-convenuta opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, pagina 2 di 8 sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico
Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1° c.p.c. regolarmente notificato in data 15 luglio 2024, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Parte_1
EN, , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 13920239009163119000, nonché
l'esecuzione delle cartelle n. 13920100004560183000, n. 13920120006160254000, n.
13920120006361723000, n. 13920130001296539000 e n. 13920130004503524000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'istante da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte/estinte. In via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito riportato nelle cartelle n.
13920100004560183000, n. 13920120006160254000, n. 13920120006361723000, n.
13920130001296539000 e n. 13920130004503524000, per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso: condannare l' al pagamento delle spese e competenze di Controparte_2 giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito che a tal fine dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito i compensi”.
A fondamento della domanda proposta parte opponente esponeva:
- che data 21.5.2024 l' le notificava l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 13920239009163119000, in forza della quale veniva intimato il pagamento di €
11.482,59;
- che la suddetta intimazione di pagamento aveva ad oggetto la cartella di pagamento n.
13920100004560183000 relativa a tributi erariali (IRPEF ed IVA) per € 9.323,70, la cartella di pagamento n. 13920120006160254000 relativa a tributi locali (ICI) per € 171,89, la cartella di pagamento n. 13920120006361723000 relativa a tributi locali (TARI) per € 334,24, la cartella di pagamento n. 13920130001296539000 relativa a tributi locali (ICI) per € 90,03 e la cartella di pagamento n. 13920130004503524000 relativa a tasse sulle concessioni regionali per €
1.562,74;
- che è decorso il termine di prescrizione stabilito dalla legge, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo;
- che la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario controvertendo sull'intervenuta pagina 3 di 8 prescrizione del tributo.
In ragione delle premesse in fatto svolte, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine dell'accertamento dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 luglio 2024, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda di controparte. Più Controparte_1 precisamente la stessa rilevava: il difetto di giurisdizione del Giudice adito stante la natura tributaria dei crediti;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte avendo parte opposta notificato l'intimazione di pagamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con provvedimento depositato in data 22 ottobre 2024 venivano concessi i termini ex art. 171 ter
c.p.c. cui seguiva il deposito delle relative memorie delle parti con le quali le stesse insistevano nell'accoglimento delle proprie ragioni. Attesa la natura documentale della controversia e in assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. con termine per il deposito di note difensive conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
13920239009163119000 emessa da per l'importo di € 11.482,59 Controparte_1 nei confronti di e relativa alle cartelle di pagamento n. 13920100004560183000, n. Parte_1
13920120006160254000, n. 13920120006361723000, n. 13920130001296539000 e n.
13920130004503524000 (IRPEF, IVA, ICI e TARI). Parte opponente deduce la prescrizione dei crediti portati dalle suddette cartelle e ne chiede, pertanto, l'annullamento. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario stante la natura tributaria della pretesa e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di controparte.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso,
Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010,
n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). pagina 4 di 8 Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
La domanda proposta dall'opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che: “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria dei crediti oggetto del giudizio trattandosi d'imposte IRPEF, IVA, ICI e TARI.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti pagina 5 di 8 alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 13920239009163119000 emessa da in forza della quale veniva Controparte_1 intimato il pagamento di € 11.482,59, a titolo di IRPEF, IVA, ICI e TARI. In tali ipotesi, le Sezioni
Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di
Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso pagina 6 di 8 sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo EN, in composizione monocratica,
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo EN, 17.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
pagina 7 di 8 L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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