Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2194/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2194/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.12.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...]_1 C.F._1
(LU) il 10.01.1964, residente in [...], Piano di
Coreglia, Coreglia Antelminelli (LU)
e
(c.f. ), nata a [...]_2 C.F._2
(PT) il 01.04.1965, residente in [...], Pistoia (PT), rappresentati e difesi dall'Avv. Angelita Paciscopi del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Carlo
Carignani n. 70, Lucca (LU), giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024,
e esponendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 25.06.1994 in Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (il Per_1
12.06.1998) e (il 10.10.2001). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che da tempo la convivenza era diventata intollerabile per effetto di una crisi duratura del rapporto coniugale che non può essere recuperato atteso il venir meno della comunione affettiva e spirituale tra i coniugi, requisito essenziale per la prosecuzione della vita matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge. Attualmente le residenze sono le seguenti:
- sig. Via di Coreglia, n. 25 – 55025 Piano di Parte_1
Coreglia, Coreglia Antelminelli (LU);
- sig.ra Via di Lizzanello, 5 – 51100 Pistoia (PT). Parte_2
2. Le due figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, vivranno con entrambi i genitori trascorrendo un tempo paritario con essi, che quindi provvederanno al loro mantenimento ordinario in via diretta.
3. I ricorrenti parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, ovvero le spese universitarie, mediche, odontoiatriche, nonché quelle per lo svolgimento di attività sportive e, in generale, quelle definite come tali dal Protocollo stipulato dall'Ordine degli Avvocati di Lucca.
Si precisa che per quanto attiene le spese dello psicologo sia di che esse saranno integralmente corrisposte al Per_1 Per_2
2 100% dalla sig.ra non essendo il d'accordo su tali Pt_2 Pt_1 spese.
Saranno invece integralmente a carico del sig. le spese Pt_1 necessarie per il bollo, l'assicurazione, il tagliando, la revisione e la manutenzione straordinaria dell'Autovettura Smart TG FW425NX in uso esclusivo alle figlie.
Per quanto attiene alle modalità di rimborso delle spese straordinarie, le parti convengono che il coniuge dovrà rimborsare gli importi eventualmente anticipati dall'altro coniuge, nella misura del 50%, per come indicati nella relativa documentazione
(scontrini, fatture e quant'altro) e/o comunque per come previamente concordato tra i coniugi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta
4. La casa familiare, posta in Via di Lizzanello, 5 – 51100 Pistoia
(PT) e censita al NCEU del Comune di Pistoia al fg. 126, n. 59, sub.
7, cat. A/2, di proprietà della sig.ra rimarrà alla stessa, Pt_2 che si farà carico in via esclusiva di ogni costo e/o onere.
5. I ricorrenti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da richiedere l'una all'altro a titolo di mantenimento, rinunciandovi espressamente.
6. Per quanto riguarda i veicoli in uso al nucleo familiare, questi saranno così suddivisi
Smart Tg FW425NX: questa rimarrà intestata alla sig.ra Pt_2
e servirà come veicolo in uso esclusivo alle figlie, con i costi per la manutenzione integralmente a carico del sig. secondo le Pt_1 modalità di cui all'art. 3 che precede;
AT DA Tg DV880YF: questa rimarrà intestata alla sig.ra che si farà carico in via esclusiva di ogni spesa, onere e/o Pt_2 costo connesso al veicolo;
OP Karl Tg FX799TX: questa rimarrà intestata al sig. Pt_1 che si farà carico in via esclusiva di ogni spesa, onere e/o costo connesso al veicolo;
3 Vespa Piaggio Tg DY33121questa rimarrà intestata al sig. Pt_1 che si farà carico in via esclusiva di ogni spesa, onere e/o costo connesso al veicolo.
7. Il cane di razza pastore tedesco rimarrà alla sig.ra che Pt_2 si farà carico in via esclusiva di ogni spesa, onere e/o costo connesso all'animale.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, alla data di deposito del presente atto, alla divisione dei beni mobili di proprietà comune e, pertanto, dichiarano espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro, e viceversa, per tali beni.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4 4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 25.06.1994 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
51, P. 1, anno 1994);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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