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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/04/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 26829/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 26829/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, un data 17 aprile 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 26829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IV_1 difesa dagli Avvocati Amedeo Guerriero, Teresa Anna Bruno e Giuliana De Vito, legali della Società, con loro elettivamente domiciliata presso la relativa sede in Avellino al Corso Europa 41, come da mandato in atti
- opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Mario Milo presso il cui indirizzo di posta elettronica domicilia, Email_1 come da mandato in atti
- opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , la proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 6525/2023 del 07/11/2023, emesso nell'ambito del procedimento recante RG n° 20155/2023. Mediante il suindicato decreto opposto veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 Controparte_1
115.324,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 6 della convenzione di utenza sottoscritta dalle parti, a titolo di corrispettivo per la fornitura idropotabile ricevuta a mezzo dell'Acquedotto Campano.
Assumeva difatti la società creditrice che, nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, la si fosse resa morosa nel pagamento dei corrispettivi dovuti Parte_1 per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'Acquedotto 'ex Casmez', a decorrere dal 1° trimestre 2022 fino al residuo del terzo trimestre 2022 incluso, per un totale complessivo di €
115.324,51, salvo conguaglio, come da note di addebito/fatture allegate al ricorso monitorio.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla sorta riconosciuta, venivano liquidate in decreto anche le spese della procedura monitoria, quantificate complessivamente in euro 406,50 per spese e
2.242,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali.
Con atto di citazione in opposizione, la società chiedeva la revoca dell'ingiunzione Parte_1 eccependo: a) l'inutilità dell'azione monitoria essendo la società in concordato preventivo a Parte_1 far data dal 10.01.2023; b) l'insussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo;
c) la violazione dell'obbligo di lealtà, buona fede e correttezza da parte di che aveva proposto un'azione del tutto inutile nella piena consapevolezza CP_1 della iscrizione del credito vantato nella procedura di concordata. Concludeva, pertanto, per la revoca del menzionato decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese, diritti e competenze di lite, oltre all'ulteriore condanna ex art. 96 cpc per la responsabilità aggravata dedotta.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando quanto avversamente Controparte_1 dedotto. Evidenziava l'opposta una persistente e risalente morosità della opponente nei suoi confronti provata dai numerosi ulteriori decreti ingiuntivi, richiesti e non opposti, allegati all'odierno giudizio.
Deduceva che la domanda monitoria doveva ritenersi senz'altro ammissibile, atteso che la procedura di concordato preventivo non impediva la proposizione di azioni di accertamento con condanna nell'ambito di un giudizio di cognizione. Contestava, pure, l'eccepita insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini dell'emissione del titolo, avanzata dall'opponente, in quanto assolutamente generica e non provata. Insisteva, infine, per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dlel'art 648 c.p.c..
Verificata la rituale integrazione del contraddittorio, all'esito del deposito delle memorie ex art
171 ter c.p.c. il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa, sulla documentazione in atti, per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti emerge come l'opposizione sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.
L'opponente eccepisce in primo luogo che in data 10.01.2023 le veniva notificato il Decreto con cui il Tribunale di Avellino, Sezione Prima –Procedure concorsuali, riunito in Camera di Consiglio, aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della in esito alla Parte_1 presentazione, da parte della medesima, della domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942, nonché al deposito della proposta del piano e della documentazione di cui ai co. 2 e 3 del menzionato art. 161 L.F. Tale situazione, secondo l'opponente, era ben conosciuta dall'opposta, non solo in quanto opportunamente comunicatale, ma anche in virtù del fatto che l'ammissione alla procedura concordataria rappresenta “dato notorio" ossia pubblico, in quanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in tema di pubblicità della procedura, la
[...]
ne forniva pubblicità con iscrizione nel Registro delle imprese. Deposita, quindi, tale Parte_1 parte visura camerale della nella quale è dato leggere la notizia della predetta ammissione, Parte_1 opportunamente annotata (pag. 8 visura camerale ). Parte_1
A tale deduzione, ed in particolar modo al fatto che fosse ben a conoscenza della Controparte_1 la sottoposizione dell'opponente alla procedura di concordato preventivo, non è stata avanzata alcuna esplicita contestazione da parte dell'opposta, essendosi limitata a ribadire che la Controparte_1 procedura di concordato preventivo non impedisce, in ogni caso, l'introduzione di una azione di cognizione.
Osserva, dunque, il Tribunale che è noto che l'art. 168 L.F. dispone che, a partire dalla data di pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda di concordato, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Secondo il richiamo integrale disposto dall'art. 188 L.F. all'art. 168 della stessa legge, infatti, dalla data della presentazione del ricorso di ammissione all'amministrazione controllata (data a partire dalla quale si verificano gli stessi effetti della procedura fallimentare) i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (v. Cass. 23.5.1981 n. 3374, per ulteriori richiami: Cass. 28.11.1991 n. 1280; Cass. 12.3.1990 n. 2004).
Le “azioni esecutive” previste in via generale dall'art. 5 L.F. sono non soltanto quelle espropriative ma anche le cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo (v. Cass. 21.5.1983 n. 3518; Cass.
7.3.1981 n. 1292). La presentazione del ricorso per ammissione all'amministrazione controllata non preclude invece la azioni in sede di cognizione, di accertamento, condanna e risoluzione (v. per richiami: Cass.11.11.1970 n. 2346; Cass. 21.6.1969
n. 2240; Cass. 22.5.1958 n. 1727).
Correttamente quindi l'opposta scrive: “L'azione monitoria ha natura cognitiva, per cui il creditore può farvi ricorso anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato”. Ed infatti, la conseguibilità di un titolo esecutivo non può essere di per sé messa in dubbio: dall'intero tessuto del dettato normativo emerge il chiaro principio per cui le azioni esecutive, quelle soltanto, non possono essere iniziate o proseguite dopo la dichiarazione di fallimento o il deposito del ricorso per concordato preventivo, restando di certo possibile che il creditore acquisisca, quanto meno, il diritto a veder accertato il proprio credito. Il procedimento monitorio dà ingresso, senz'altro, ad un'azione di cognizione, sebbene con forme processuali speciali.
Quindi, a differenza di quanto accade nella procedura concorsuale (nell'ambito della quale l'opponibilità del decreto ingiuntivo al Curatore è subordinata alla intervenuta precedente dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.), nella procedura concordataria, attesa la natura cognitiva dell'azione monitoria, il ricorso risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato.
Ed infatti nel concordato, a differenza del fallimento, il debitore non viene spossessato dei propri beni, ma ne mantiene l'amministrazione e, inoltre, conserva la legittimazione processuale relativa al passivo (sicché, qualora insorga contrasto con un creditore sull'ammontare o sulla collocazione del credito, sarà il giudice ordinario a dirimere la questione). Con la dichiarazione di fallimento qualsiasi azione volta all'accertamento di un credito è improcedibile a causa della vis actractiva del Tribunale fallimentare. Nel concordato ciò non accade: l'art. 168 LF dispone solo che, a partire dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Nella procedura di concordato preventivo, a differenza di quanto avviene in quella fallimentare, non ha luogo una verifica giudiziale dei crediti, bensì una verifica puramente amministrativa, fatta dal commissario giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato, ai soli fini di determinare quali siano i creditori che hanno diritto a partecipare alla deliberazione del concordato, restando impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza o misura del credito. Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non preclude la discussione sulla sussistenza o sulla misura, o sulla natura dei crediti già ammessi al voto.
Questo spiega perché sia consentito anche sotto la perduranza del concordato preventivo, cui è sottoposto il debitore, la semplice azione di accertamento. Ciò in quanto, in base a quanto predetto, ben potrebbe il creditore avanzare ulteriori pretese non riconosciute (in parte o per intero) in fase concorsuale dai commissari e procedere in executivis, dopo la fase di esdebitamento, per la porzione di credito riconosciuta giudizialmente e non individuata in concordato.
Orbene, nel caso di specie le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto risultano non liquidate dal debitore in quanto le somme ivi contabilizzate attengono a periodi antecedenti al deposito da parte della opponente società della domanda di accesso alla più volte menzionata procedura concorsuale e, in quanto tali, rientranti nella massa creditoria da regolare tramite l'anzidetta procedura, così come si evince dalla nota agli atti del giudizio, Prot. n. 29943 del 15.12.2023 a firma dell'Amministratore Unico di (All. n. 2, foliario opponente). Tali somme sono Parte_1 state perciò pacificamente contabilizzate e riconosciute tra i crediti elencati nella Relazione ex art. 172
LF. che i Commissari Giudiziali hanno elaborato e inoltrato ai creditori, il cui stralcio è stato allegato dall'opponente con le seconde memorie ex art 171 ter c.p.c. Tutto ciò non è stato negato e neppure contestato dall' opposta.
Ne discende, allora, che se è corretto quanto sostenuto dall'opposta, ossia che bene essa poteva intraprendere la procedura monitoria al fine di veder consacrata la propria pretesa in un titolo giudiziale
è altrettanto doveroso evidenziare che tale azione è stata proposta quando il creditore aveva già visto riconosciuto il suo credito nell'ambito del piano concordatario.
Ed infatti, risulta aver proposto la domanda monitoria con il deposito del Controparte_1 relativo ricorso in data 4 ottobre 2023 e, cioè, dieci mesi dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo ( come da notizia evincibile dalla visura camerale prodotta in atti) e dopo l'iscrizione del credito tra quelli elencati nella Relazione ex art 172 L.F elaborata dai Commissari Giudiziali e comunicata ai creditori.
Il Giudice ritiene, allora di dover far proprie le autorevoli considerazioni espresse dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5264 del 4.11.2019.
Osserva, infatti, la Corte I tempi di proposizione del ricorso (se prima o se dopo la pubblicazione del concordato), ad avviso del Collegio, hanno incidenza solo con riferimento alle spese del monitorio: se il credito è già riconosciuto dal debitore, mediante l'inserimento dello stesso nel relativo elenco, il ricorso al decreto ingiuntivo è un'attività del tutto inutile per cui le spese ingiunte non andrebbero riconosciute;
se, invece, al momento della proposizione del ricorso il credito non risulta ancora inserito nell'elenco concordatario o risulta inserito solo in parte, l'azione diventa una vera e propria causa di accertamento del credito, per cui l'esito del giudizio (sia in caso di opposizione o meno) avrà decisamente impatto sul passivo concordatario sia in linea capitale sia per quanto riguarda le spese fermo restando che in un caso e nell'altro, giammai potrà essere precluso al creditore il ricorso alla procedura monitoria, che risulta, dunque, ammissibile, anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
Pertanto, pur rilevata l'ammissibilità della domanda monitoria, le spese di lite di tale fase vanno poste a carico di chi le anticipate, in applicazione del principio espresso dall'art 92 c.p.c. comma 1, prima parte, c.p.c. Tanto perché nel proporre tale domanda, e pur dopo le contestazioni dell'opponente circa l'inutilità di tale procedura, parte opposta si è limitata a ribadire la ammissibilità della stessa, ma non ha chiarito l'interesse attuale che pure avrebbe dovuto sostenerla sebbene dopo il riconoscimento del credito avvenuto a seguito del relativo inserimento nell'elenco di cui all'art 172 L. fall.
Quanto agli interessi moratori richiesti dalla parte opposta per il mancato pagamento della sorta, si ritiene applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 55 e 169 della legge fallimentare. L'art. 169 LF recita infatti: “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli … 55 l.f.….”. Il succitato art. 55 LF dispone chiaramente: “La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento”. La ratio sottesa alla regola della sospensione dell'esigibilità degli interessi decretata dall'art. 55 LF deve essere rintracciata nell'esigenza di cristallizzazione del passivo, al fine di garantire, nel migliore dei modi, la par condicio creditorum, in modo tale, cioè, da rendere accertabile l'entità complessiva dei debiti concorsuali, svincolati dall'insorgenza di ulteriori accessori. Ciò non determina in alcun modo, secondo la lettera della norma dettata dall'art. 55 LF, effetti estintivi di sorta dei diritti di credito accessori derivanti da interessi connessi ai crediti chirografari ammessi al passivo, ma solo un effetto di temporanea inesigibilità degli stessi sino alla chiusura della procedura;
inesigibilità che, tuttavia, non reca con sé un effetto preclusivo alla maturazione degli interessi nel corso della procedura stessa. Orbene, l'art. 6 della convenzione di utenza sottoscritta tra le parti in data 27 09 2002 dispone (all.
4.1 opposta) : “il pagamento delle somme dovute dall'Utente per acqua fornita sarà effettuato entro venti giorni dal ricevimento delle apposite note di addebito emesse mensilmente dal Fornitore, anche in conto sui consumi presunti ed annualmente a conguaglio…nell'ipotesi di ritardo rispetto al termine di pagamento di cui al 1° comma competerà al Fornitore, tenuto conto della sua qualità soggettiva, la rivalutazione monetaria del credito in base agli indici Istat, oltre agli interessi moratori al tasso legale sulle somme così rivalutate..”. La prima e più risalente delle fatture emesse dalla società opposta (all. 4.7) risulta inviata allo Sdi in data 20 giugno 2022, quindi il termine di pagamento risulterebbe scaduto in data 11 luglio 2022. Senonché, in data 12 luglio 2022, la depositava innanzi al Tribunale Parte_1 di Avellino la domanda di ammissione al concordato preventivo n°3/2022, avente ad oggetto proprio i crediti di cui alla fattura del 20 giugno 2022 e successive. Pertanto, in applicazione degli artt. 55 e 169 legge fallimentare, ritenendo sospeso il corso degli interessi convenzionali, si considerano non esigibili verso la procedura tali ulteriori somme.
Tuttavia tale inesigibilità potrà senz'altro essere opposta nell'ambito della procedura concordataria, ma ciò non impedisce l'accertamento degli interessi dovuti, sicché in parte de qua la statuizione del decreto ingiuntivo non andrà revocata.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono si impone l'accoglimento parziale della opposizione cui segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la pronuncia di cui al dispositivo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla controvertibilità delle considerazioni che sorreggono l'accoglimento dei motivi di opposizione in punto di spese di lite si ritiene che sussistano anche i gravi ed eccezionali motivi che, ai sensi dell'art 92 comma 2 c.p.c., nel testo riletto alla luce della pronuncia additiva di Corte Cost n. 77/2018, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite anche della presente fase di opposizione. Non sussistono le condizioni per disporsi condanna ex art 96 c.p.c., come richiesta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Flora Vollero, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 115.324,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 6 della convenzione di utenza del 27.09.200;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 17 aprile 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Flora Vollero)
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/04/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 26829/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 26829/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, un data 17 aprile 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 26829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IV_1 difesa dagli Avvocati Amedeo Guerriero, Teresa Anna Bruno e Giuliana De Vito, legali della Società, con loro elettivamente domiciliata presso la relativa sede in Avellino al Corso Europa 41, come da mandato in atti
- opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Mario Milo presso il cui indirizzo di posta elettronica domicilia, Email_1 come da mandato in atti
- opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , la proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 6525/2023 del 07/11/2023, emesso nell'ambito del procedimento recante RG n° 20155/2023. Mediante il suindicato decreto opposto veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 Controparte_1
115.324,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 6 della convenzione di utenza sottoscritta dalle parti, a titolo di corrispettivo per la fornitura idropotabile ricevuta a mezzo dell'Acquedotto Campano.
Assumeva difatti la società creditrice che, nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, la si fosse resa morosa nel pagamento dei corrispettivi dovuti Parte_1 per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'Acquedotto 'ex Casmez', a decorrere dal 1° trimestre 2022 fino al residuo del terzo trimestre 2022 incluso, per un totale complessivo di €
115.324,51, salvo conguaglio, come da note di addebito/fatture allegate al ricorso monitorio.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla sorta riconosciuta, venivano liquidate in decreto anche le spese della procedura monitoria, quantificate complessivamente in euro 406,50 per spese e
2.242,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali.
Con atto di citazione in opposizione, la società chiedeva la revoca dell'ingiunzione Parte_1 eccependo: a) l'inutilità dell'azione monitoria essendo la società in concordato preventivo a Parte_1 far data dal 10.01.2023; b) l'insussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo;
c) la violazione dell'obbligo di lealtà, buona fede e correttezza da parte di che aveva proposto un'azione del tutto inutile nella piena consapevolezza CP_1 della iscrizione del credito vantato nella procedura di concordata. Concludeva, pertanto, per la revoca del menzionato decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese, diritti e competenze di lite, oltre all'ulteriore condanna ex art. 96 cpc per la responsabilità aggravata dedotta.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando quanto avversamente Controparte_1 dedotto. Evidenziava l'opposta una persistente e risalente morosità della opponente nei suoi confronti provata dai numerosi ulteriori decreti ingiuntivi, richiesti e non opposti, allegati all'odierno giudizio.
Deduceva che la domanda monitoria doveva ritenersi senz'altro ammissibile, atteso che la procedura di concordato preventivo non impediva la proposizione di azioni di accertamento con condanna nell'ambito di un giudizio di cognizione. Contestava, pure, l'eccepita insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini dell'emissione del titolo, avanzata dall'opponente, in quanto assolutamente generica e non provata. Insisteva, infine, per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dlel'art 648 c.p.c..
Verificata la rituale integrazione del contraddittorio, all'esito del deposito delle memorie ex art
171 ter c.p.c. il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa, sulla documentazione in atti, per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti emerge come l'opposizione sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.
L'opponente eccepisce in primo luogo che in data 10.01.2023 le veniva notificato il Decreto con cui il Tribunale di Avellino, Sezione Prima –Procedure concorsuali, riunito in Camera di Consiglio, aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della in esito alla Parte_1 presentazione, da parte della medesima, della domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942, nonché al deposito della proposta del piano e della documentazione di cui ai co. 2 e 3 del menzionato art. 161 L.F. Tale situazione, secondo l'opponente, era ben conosciuta dall'opposta, non solo in quanto opportunamente comunicatale, ma anche in virtù del fatto che l'ammissione alla procedura concordataria rappresenta “dato notorio" ossia pubblico, in quanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in tema di pubblicità della procedura, la
[...]
ne forniva pubblicità con iscrizione nel Registro delle imprese. Deposita, quindi, tale Parte_1 parte visura camerale della nella quale è dato leggere la notizia della predetta ammissione, Parte_1 opportunamente annotata (pag. 8 visura camerale ). Parte_1
A tale deduzione, ed in particolar modo al fatto che fosse ben a conoscenza della Controparte_1 la sottoposizione dell'opponente alla procedura di concordato preventivo, non è stata avanzata alcuna esplicita contestazione da parte dell'opposta, essendosi limitata a ribadire che la Controparte_1 procedura di concordato preventivo non impedisce, in ogni caso, l'introduzione di una azione di cognizione.
Osserva, dunque, il Tribunale che è noto che l'art. 168 L.F. dispone che, a partire dalla data di pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda di concordato, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Secondo il richiamo integrale disposto dall'art. 188 L.F. all'art. 168 della stessa legge, infatti, dalla data della presentazione del ricorso di ammissione all'amministrazione controllata (data a partire dalla quale si verificano gli stessi effetti della procedura fallimentare) i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (v. Cass. 23.5.1981 n. 3374, per ulteriori richiami: Cass. 28.11.1991 n. 1280; Cass. 12.3.1990 n. 2004).
Le “azioni esecutive” previste in via generale dall'art. 5 L.F. sono non soltanto quelle espropriative ma anche le cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo (v. Cass. 21.5.1983 n. 3518; Cass.
7.3.1981 n. 1292). La presentazione del ricorso per ammissione all'amministrazione controllata non preclude invece la azioni in sede di cognizione, di accertamento, condanna e risoluzione (v. per richiami: Cass.11.11.1970 n. 2346; Cass. 21.6.1969
n. 2240; Cass. 22.5.1958 n. 1727).
Correttamente quindi l'opposta scrive: “L'azione monitoria ha natura cognitiva, per cui il creditore può farvi ricorso anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato”. Ed infatti, la conseguibilità di un titolo esecutivo non può essere di per sé messa in dubbio: dall'intero tessuto del dettato normativo emerge il chiaro principio per cui le azioni esecutive, quelle soltanto, non possono essere iniziate o proseguite dopo la dichiarazione di fallimento o il deposito del ricorso per concordato preventivo, restando di certo possibile che il creditore acquisisca, quanto meno, il diritto a veder accertato il proprio credito. Il procedimento monitorio dà ingresso, senz'altro, ad un'azione di cognizione, sebbene con forme processuali speciali.
Quindi, a differenza di quanto accade nella procedura concorsuale (nell'ambito della quale l'opponibilità del decreto ingiuntivo al Curatore è subordinata alla intervenuta precedente dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.), nella procedura concordataria, attesa la natura cognitiva dell'azione monitoria, il ricorso risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato.
Ed infatti nel concordato, a differenza del fallimento, il debitore non viene spossessato dei propri beni, ma ne mantiene l'amministrazione e, inoltre, conserva la legittimazione processuale relativa al passivo (sicché, qualora insorga contrasto con un creditore sull'ammontare o sulla collocazione del credito, sarà il giudice ordinario a dirimere la questione). Con la dichiarazione di fallimento qualsiasi azione volta all'accertamento di un credito è improcedibile a causa della vis actractiva del Tribunale fallimentare. Nel concordato ciò non accade: l'art. 168 LF dispone solo che, a partire dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Nella procedura di concordato preventivo, a differenza di quanto avviene in quella fallimentare, non ha luogo una verifica giudiziale dei crediti, bensì una verifica puramente amministrativa, fatta dal commissario giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato, ai soli fini di determinare quali siano i creditori che hanno diritto a partecipare alla deliberazione del concordato, restando impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza o misura del credito. Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non preclude la discussione sulla sussistenza o sulla misura, o sulla natura dei crediti già ammessi al voto.
Questo spiega perché sia consentito anche sotto la perduranza del concordato preventivo, cui è sottoposto il debitore, la semplice azione di accertamento. Ciò in quanto, in base a quanto predetto, ben potrebbe il creditore avanzare ulteriori pretese non riconosciute (in parte o per intero) in fase concorsuale dai commissari e procedere in executivis, dopo la fase di esdebitamento, per la porzione di credito riconosciuta giudizialmente e non individuata in concordato.
Orbene, nel caso di specie le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto risultano non liquidate dal debitore in quanto le somme ivi contabilizzate attengono a periodi antecedenti al deposito da parte della opponente società della domanda di accesso alla più volte menzionata procedura concorsuale e, in quanto tali, rientranti nella massa creditoria da regolare tramite l'anzidetta procedura, così come si evince dalla nota agli atti del giudizio, Prot. n. 29943 del 15.12.2023 a firma dell'Amministratore Unico di (All. n. 2, foliario opponente). Tali somme sono Parte_1 state perciò pacificamente contabilizzate e riconosciute tra i crediti elencati nella Relazione ex art. 172
LF. che i Commissari Giudiziali hanno elaborato e inoltrato ai creditori, il cui stralcio è stato allegato dall'opponente con le seconde memorie ex art 171 ter c.p.c. Tutto ciò non è stato negato e neppure contestato dall' opposta.
Ne discende, allora, che se è corretto quanto sostenuto dall'opposta, ossia che bene essa poteva intraprendere la procedura monitoria al fine di veder consacrata la propria pretesa in un titolo giudiziale
è altrettanto doveroso evidenziare che tale azione è stata proposta quando il creditore aveva già visto riconosciuto il suo credito nell'ambito del piano concordatario.
Ed infatti, risulta aver proposto la domanda monitoria con il deposito del Controparte_1 relativo ricorso in data 4 ottobre 2023 e, cioè, dieci mesi dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo ( come da notizia evincibile dalla visura camerale prodotta in atti) e dopo l'iscrizione del credito tra quelli elencati nella Relazione ex art 172 L.F elaborata dai Commissari Giudiziali e comunicata ai creditori.
Il Giudice ritiene, allora di dover far proprie le autorevoli considerazioni espresse dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5264 del 4.11.2019.
Osserva, infatti, la Corte I tempi di proposizione del ricorso (se prima o se dopo la pubblicazione del concordato), ad avviso del Collegio, hanno incidenza solo con riferimento alle spese del monitorio: se il credito è già riconosciuto dal debitore, mediante l'inserimento dello stesso nel relativo elenco, il ricorso al decreto ingiuntivo è un'attività del tutto inutile per cui le spese ingiunte non andrebbero riconosciute;
se, invece, al momento della proposizione del ricorso il credito non risulta ancora inserito nell'elenco concordatario o risulta inserito solo in parte, l'azione diventa una vera e propria causa di accertamento del credito, per cui l'esito del giudizio (sia in caso di opposizione o meno) avrà decisamente impatto sul passivo concordatario sia in linea capitale sia per quanto riguarda le spese fermo restando che in un caso e nell'altro, giammai potrà essere precluso al creditore il ricorso alla procedura monitoria, che risulta, dunque, ammissibile, anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
Pertanto, pur rilevata l'ammissibilità della domanda monitoria, le spese di lite di tale fase vanno poste a carico di chi le anticipate, in applicazione del principio espresso dall'art 92 c.p.c. comma 1, prima parte, c.p.c. Tanto perché nel proporre tale domanda, e pur dopo le contestazioni dell'opponente circa l'inutilità di tale procedura, parte opposta si è limitata a ribadire la ammissibilità della stessa, ma non ha chiarito l'interesse attuale che pure avrebbe dovuto sostenerla sebbene dopo il riconoscimento del credito avvenuto a seguito del relativo inserimento nell'elenco di cui all'art 172 L. fall.
Quanto agli interessi moratori richiesti dalla parte opposta per il mancato pagamento della sorta, si ritiene applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 55 e 169 della legge fallimentare. L'art. 169 LF recita infatti: “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli … 55 l.f.….”. Il succitato art. 55 LF dispone chiaramente: “La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento”. La ratio sottesa alla regola della sospensione dell'esigibilità degli interessi decretata dall'art. 55 LF deve essere rintracciata nell'esigenza di cristallizzazione del passivo, al fine di garantire, nel migliore dei modi, la par condicio creditorum, in modo tale, cioè, da rendere accertabile l'entità complessiva dei debiti concorsuali, svincolati dall'insorgenza di ulteriori accessori. Ciò non determina in alcun modo, secondo la lettera della norma dettata dall'art. 55 LF, effetti estintivi di sorta dei diritti di credito accessori derivanti da interessi connessi ai crediti chirografari ammessi al passivo, ma solo un effetto di temporanea inesigibilità degli stessi sino alla chiusura della procedura;
inesigibilità che, tuttavia, non reca con sé un effetto preclusivo alla maturazione degli interessi nel corso della procedura stessa. Orbene, l'art. 6 della convenzione di utenza sottoscritta tra le parti in data 27 09 2002 dispone (all.
4.1 opposta) : “il pagamento delle somme dovute dall'Utente per acqua fornita sarà effettuato entro venti giorni dal ricevimento delle apposite note di addebito emesse mensilmente dal Fornitore, anche in conto sui consumi presunti ed annualmente a conguaglio…nell'ipotesi di ritardo rispetto al termine di pagamento di cui al 1° comma competerà al Fornitore, tenuto conto della sua qualità soggettiva, la rivalutazione monetaria del credito in base agli indici Istat, oltre agli interessi moratori al tasso legale sulle somme così rivalutate..”. La prima e più risalente delle fatture emesse dalla società opposta (all. 4.7) risulta inviata allo Sdi in data 20 giugno 2022, quindi il termine di pagamento risulterebbe scaduto in data 11 luglio 2022. Senonché, in data 12 luglio 2022, la depositava innanzi al Tribunale Parte_1 di Avellino la domanda di ammissione al concordato preventivo n°3/2022, avente ad oggetto proprio i crediti di cui alla fattura del 20 giugno 2022 e successive. Pertanto, in applicazione degli artt. 55 e 169 legge fallimentare, ritenendo sospeso il corso degli interessi convenzionali, si considerano non esigibili verso la procedura tali ulteriori somme.
Tuttavia tale inesigibilità potrà senz'altro essere opposta nell'ambito della procedura concordataria, ma ciò non impedisce l'accertamento degli interessi dovuti, sicché in parte de qua la statuizione del decreto ingiuntivo non andrà revocata.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono si impone l'accoglimento parziale della opposizione cui segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la pronuncia di cui al dispositivo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla controvertibilità delle considerazioni che sorreggono l'accoglimento dei motivi di opposizione in punto di spese di lite si ritiene che sussistano anche i gravi ed eccezionali motivi che, ai sensi dell'art 92 comma 2 c.p.c., nel testo riletto alla luce della pronuncia additiva di Corte Cost n. 77/2018, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite anche della presente fase di opposizione. Non sussistono le condizioni per disporsi condanna ex art 96 c.p.c., come richiesta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Flora Vollero, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 115.324,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 6 della convenzione di utenza del 27.09.200;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 17 aprile 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Flora Vollero)