Articolo 24 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
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Versione
7 maggio 1995
Art. 24. (Ulteriori intese) 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995