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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5203/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rapp.to e difeso dall' Avv. Giovanni Trotta C.F.: C.F._1
E.mail Avv. PEC C.F._2 Email_1
– pec. It fax 0815173106, elett domiciliati presso Email_3
lo studio legale in ER RE (SA) alla via Napoli 1^ Trav. n.6 in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, con sede in Roma via G. Controparte_2
Grezar, 14, Cod. Fisc. n. iscrizione Registro delle Imprese di P.IVA_1
Roma RM n. RM/1516984, in persona di in qualita' Controparte_3
di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CAMPANIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 elettivamente domiciliata in Napoli via Toledo 256, presso lo studio dell'avv. Sabrina Foglia,
C.F. – PEC – CodiceFiscale_3 Email_4
Fax. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. P.IVA_2
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta nei limiti appresso esplicati.
L'opposizione riguarda l'intimazione di pagamento n.
10020249011460856/000 notificata il 10.10.2024, nella parte in cui la stessa è riferita ai crediti contributivi assoggettati alla giurisdizione ed alla competenza funzionale del Giudice adito, per complessivi euro 31.530,25, stante il mancato versamento di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale risalenti agli anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Dall'atto si evince che i suddetti contributi erano già stati oggetto di una pluralità di avvisi di addebito notificati dall' in maniera diretta, mediante il CP_1
servizio postale, costituenti atti presupposti dell'intimazione.
L'opponente lamenta di non averli mai ricevuti.
L' ha prodotto in giudizio una serie di cartoline al fine di comprovarne la CP_1
notifica.
Non tutte le suddette cartoline possono essere ritenute idonee a comprovare la regolarità delle notifiche, tutte avvenute direttamente mediante il servizio postale ai sensi dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
In particolare quanto agli avvisi di addebito nn. 400 2022 00042169 02 000,
400 2022 00078458 21 000, 400 2022 00032241 25 000, 400 2021 00025452
42 000, 400 2019 00077881 53 000, 400 2019 00031806 13 000, 400 2016
00020078 54 000 e 400 2016 00063297 28 000, gli stessi risultano notificati nelle mani di tal senza che l'ufficiale postale abbia riportato sulla Persona_2 cartolina di notifica se questa si fosse dichiarata familiare convivente (e che tipo di familiare).
E' pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la “convivenza” si presume per il fatto stesso che il “familiare” si sia trovato nel domicilio del destinatario (il quale resta abilitato alla prova contraria di non convivenza – v. ex plurimis: Cass. 24899/2022), ma ai fini della validità della notifica in mani diverse dal destinatario, neppure quando la notifica è effettuata in modo diretto a mezzo del servizio postale appare plausibile che l'ufficiale postale possa non compiere neppure quelle attività minime di garanzia, necessarie ai fini della certezza della notifica.
Nel caso di specie rimane del tutto oscura la circostanza di chi sia tale e se abbia dichiarato o meno di essere quantomeno un familiare Persona_2
(moglie, madre, sorella, figlia o altro), non avendo riportato l'Ufficiale postale dicitura alcuna in proposito, ma avendone solo ottenuto la sottoscrizione sulla cartolina come se si trattasse del destinatario cui il plico era stato consegnato personalmente.
Pare in altri termini incongruo che ogni qual volta la notifica di atti (d'interesse più che rilevante per il destinatario) non sia effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore (anche a mezzo posta) ma direttamente dall'Ente mediante il servizio postale, la notifica stessa perda ogni regola di garanzia (quali nel primo caso sono ad esempio l'invio della CAD o della CAN, secondo le necessità) e l'ufficiale postale possa limitarsi a consegnare l'atto nelle mani di chicchessia, senza neppure sommariamente informarsi sulle qualità del consegnatario né riportarle (per quanto da quegli dichiarato) sulla cartolina di notifica.
Diversamente deve opinarsi per i restanti avvisi di addebito consegnati direttamente nelle mani del destinatario così come comprovato dalle cartoline di notifica (una delle quali perfezionatasi per compiuta giacenza). Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale è noto che per effetto della legislazione emergenziale del periodo Covid i termini di prescrizione abbiano subito 311 gg. di sospensione.
Difatti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da
Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi.
Ne consegue che devono ritenersi prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito notificati prima dell'agosto 2018, essendo decorso il termine di 5 anni e 311 giorni retroagenti dalla notifica della intimazione di pagamento qui opposta.
L'intimazione di pagamento resta dunque valida solo ai fini dell'avviso di addebito n. 400 2018 00082967 41 000 del quale è comprovata la notifica e per il quale non sono decorsi i termini di prescrizione.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ER RE così provvede: accolta l'opposizione nei limiti di quanto di ragione e di giurisdizione, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90114608 56 000 nei sensi di cui in motivazione, restando la stessa valida unicamente per l'avviso di addebito n. 400 2018 00082967 41 000; compensa le spese.
ER RE, 27.2.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rapp.to e difeso dall' Avv. Giovanni Trotta C.F.: C.F._1
E.mail Avv. PEC C.F._2 Email_1
– pec. It fax 0815173106, elett domiciliati presso Email_3
lo studio legale in ER RE (SA) alla via Napoli 1^ Trav. n.6 in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, con sede in Roma via G. Controparte_2
Grezar, 14, Cod. Fisc. n. iscrizione Registro delle Imprese di P.IVA_1
Roma RM n. RM/1516984, in persona di in qualita' Controparte_3
di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CAMPANIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 elettivamente domiciliata in Napoli via Toledo 256, presso lo studio dell'avv. Sabrina Foglia,
C.F. – PEC – CodiceFiscale_3 Email_4
Fax. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. P.IVA_2
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta nei limiti appresso esplicati.
L'opposizione riguarda l'intimazione di pagamento n.
10020249011460856/000 notificata il 10.10.2024, nella parte in cui la stessa è riferita ai crediti contributivi assoggettati alla giurisdizione ed alla competenza funzionale del Giudice adito, per complessivi euro 31.530,25, stante il mancato versamento di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale risalenti agli anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Dall'atto si evince che i suddetti contributi erano già stati oggetto di una pluralità di avvisi di addebito notificati dall' in maniera diretta, mediante il CP_1
servizio postale, costituenti atti presupposti dell'intimazione.
L'opponente lamenta di non averli mai ricevuti.
L' ha prodotto in giudizio una serie di cartoline al fine di comprovarne la CP_1
notifica.
Non tutte le suddette cartoline possono essere ritenute idonee a comprovare la regolarità delle notifiche, tutte avvenute direttamente mediante il servizio postale ai sensi dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
In particolare quanto agli avvisi di addebito nn. 400 2022 00042169 02 000,
400 2022 00078458 21 000, 400 2022 00032241 25 000, 400 2021 00025452
42 000, 400 2019 00077881 53 000, 400 2019 00031806 13 000, 400 2016
00020078 54 000 e 400 2016 00063297 28 000, gli stessi risultano notificati nelle mani di tal senza che l'ufficiale postale abbia riportato sulla Persona_2 cartolina di notifica se questa si fosse dichiarata familiare convivente (e che tipo di familiare).
E' pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la “convivenza” si presume per il fatto stesso che il “familiare” si sia trovato nel domicilio del destinatario (il quale resta abilitato alla prova contraria di non convivenza – v. ex plurimis: Cass. 24899/2022), ma ai fini della validità della notifica in mani diverse dal destinatario, neppure quando la notifica è effettuata in modo diretto a mezzo del servizio postale appare plausibile che l'ufficiale postale possa non compiere neppure quelle attività minime di garanzia, necessarie ai fini della certezza della notifica.
Nel caso di specie rimane del tutto oscura la circostanza di chi sia tale e se abbia dichiarato o meno di essere quantomeno un familiare Persona_2
(moglie, madre, sorella, figlia o altro), non avendo riportato l'Ufficiale postale dicitura alcuna in proposito, ma avendone solo ottenuto la sottoscrizione sulla cartolina come se si trattasse del destinatario cui il plico era stato consegnato personalmente.
Pare in altri termini incongruo che ogni qual volta la notifica di atti (d'interesse più che rilevante per il destinatario) non sia effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore (anche a mezzo posta) ma direttamente dall'Ente mediante il servizio postale, la notifica stessa perda ogni regola di garanzia (quali nel primo caso sono ad esempio l'invio della CAD o della CAN, secondo le necessità) e l'ufficiale postale possa limitarsi a consegnare l'atto nelle mani di chicchessia, senza neppure sommariamente informarsi sulle qualità del consegnatario né riportarle (per quanto da quegli dichiarato) sulla cartolina di notifica.
Diversamente deve opinarsi per i restanti avvisi di addebito consegnati direttamente nelle mani del destinatario così come comprovato dalle cartoline di notifica (una delle quali perfezionatasi per compiuta giacenza). Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale è noto che per effetto della legislazione emergenziale del periodo Covid i termini di prescrizione abbiano subito 311 gg. di sospensione.
Difatti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da
Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi.
Ne consegue che devono ritenersi prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito notificati prima dell'agosto 2018, essendo decorso il termine di 5 anni e 311 giorni retroagenti dalla notifica della intimazione di pagamento qui opposta.
L'intimazione di pagamento resta dunque valida solo ai fini dell'avviso di addebito n. 400 2018 00082967 41 000 del quale è comprovata la notifica e per il quale non sono decorsi i termini di prescrizione.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ER RE così provvede: accolta l'opposizione nei limiti di quanto di ragione e di giurisdizione, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90114608 56 000 nei sensi di cui in motivazione, restando la stessa valida unicamente per l'avviso di addebito n. 400 2018 00082967 41 000; compensa le spese.
ER RE, 27.2.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)