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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6459/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6459/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GN DI OL (NA) il 19/05/1970 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMISA ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentati e difesi dall'avv. FERRANTE MARIALUIGIA
RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. PALLADINO ROSARIO
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 parte ricorrente ha dedotto che in data 16.5.2024 gli è stata notificata la cartella di pagamento n.
1 07120240036986511000 intimante il pagamento dell'importo di € 131,73 relativo al pagamento di premi anno 2023; che tale pretesa è CP_1 illegittima in quanto ha ceduto la propria quota sociale nella società Di.BI.
s.a.s. nell'ottobre 2007; che l'imposizione è successiva alla CP_1 cessione della propria quota;
di aver presentata istanza di annullamento in autotutela all'esito della quale l' riconosceva quale proprio CP_1 debitore non più parte ricorrente ma il nuovo socio accomandatario della
Di.Bi. s.a.s.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di annullare la cartella di pagamento impugnata e di condannare l'ente impositore al risarcimento del danno con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
IMPROCEDIBILITA' ED ISTANZA DI AUTOTUTELA
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata attivazione del procedimento di autotutela, formulata dall' CP_1
La fonte legale invocata è la legge 228/2012 e segnatamente l'art.1, commi da 537 a 545 applicabili dall'entrata in vigore della legge
(1/1/2013)., così come modificati dal d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159.
In primo luogo, i commi dal 537 al 545 della legge 228/2012 riguardano testualmente l'ambito della riscossione da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, denominati “concessionari per la riscossione” (cfr. comma 537). L'uso del termine “tributi” in uno alla mancata previsione della sua applicabilità ad altre entrate dello Stato non
2 consente di ritenere che il procedimento amministrativo sia direttamente riferibile anche ai contributi.
Del resto, le volte in cui il legislatore ha voluto disciplinare in modo identico l'ambito dei tributi e l'ambito dei contributi, l'ha detto espressamente. In particolare, a mente dell'art. 17 del d.lgs. 46/1999
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), rubricato
“Entrate riscosse mediante ruolo”, facente parte del Capo II “estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo” si è previsto che “[….] si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. L'art. 18 del d.lgs. 46/1999 ha esteso testualmente le disposizioni del capo II del titolo I e al titolo II decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ai singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori, ossia in altri termini la riscossione mediante ruolo e la riscossione coattiva.
L'estensione della regolamentazione del procedimento amministrativo ai contributi, di competenza del giudice del lavoro, può dunque avvenire solo in via di interpretazione ed essa non è così ovvia ed automatica.
In ogni caso, anche a ritenere che i commi 537-545 si applichino anche ai contributi, l'individuazione del momento di presentazione della dichiarazione del contribuente, in uno alla terminologia adoperata dal legislatore depongono ragionevolmente per ritenere applicabile il previsto procedimento solo dopo il decorso del termine di impugnazione della cartella esattoriale.
Infatti, al comma 538 si prevede che “Ai fini di quanto stabilito al comma
537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga
3 documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati [….]”. Appare evidente che la previsione di un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione anzidetta, superiore ai quaranta per impugnare l'avviso di addebito previdenziale, provocherebbe il rischio per il contribuente che superi i quaranta giorni e rientri nei sessanta giorni, di subire la definitività del titolo per la mancata tempestiva impugnativa giudiziale. Il testuale riferimento -contenuto nel comma 537- al concessionario per la riscossione- quale destinatario della riscossione e quale soggetto avente l'obbligo di sospendere “ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate”, va letto in armonia con il d.lgs. 46/1999 regolante la riscossione delle mediante ruolo, e segnatamente con l'art. 16 che, nel sostituire il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ha modificato l'art. 49, rubricato “espropriazione forzata” prevedendo che “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili” e con l'art. 18 il quale ha esteso le disposizioni di cui al capo
II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, -nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori- anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo
17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.
La ratio del previsto procedimento amministrativo finalizzato ad una sorta di “transazione amministrativa” per evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, in presenza di vizi evidenti ed oggettivi della procedura di cui l'ente impositore viene reso edotto dal concessionario a seguito della ricezione della dichiarazione del contribuente, rende coerente la previsione che la dichiarazione sia presentata all'incaricato della riscossione, in
4 quanto è costui titolare del potere di procedere alla riscossione e se del caso, di sospenderne il corso.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16757/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto
l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una
5 valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui
“l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al
Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
Nel caso in esame, il ricorso è inammissibile nei confronti dell
[...]
in quanto parte ricorrente formula solo Controparte_3 ed esclusivamente un motivo di doglianza relativo all'insussistenza della pretesa contributiva.
VIZI DEGLI ATTI IMPOSITIVI – VALUTAZIONE DELLA
TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza relativa ai vizi propri della cartella opposta, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
6 1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_4 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente propone come motivo di doglianza l'infondatezza della pretesa contributiva.
Il ricorso è stato proposto in data 20.5.2024 e, quindi, entro il termine decadenziale di 40 gg dalla notifica della cartella, effettuata il 16.5.2024, come allegato dallo stesso ricorrente.
Il motivo di opposizione concernente l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, infatti, è qualificabile come opposizione
7 all'esecuzione in quanto riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità della procedura (il quomodo exequendi). Il termine decadenziale di 40 giorni, previsto per l'opposizione esattoriale dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, non era decorso al momento della proposizione del ricorso e pertanto tale decadenza non si applica.
Nel merito, il ricorso è fondato in quanto parte ricorrente ha provato documentalmente (cfr. contratto di cessione allegato al ricorso) e come lo stesso ha evidenziato nella relazione allegata alla memoria CP_1 difensiva, di aver ceduto la propria quota nel 2007 con contratto registrato e, quindi, non rivestiva più lo status di socio della Di.Bi. s.a.s. nel 2015, anno cui si riferisce la pretesa contributiva.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza CP_1 mentre possono essere compensate con l Controparte_3
in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
[...]
Deve essere, invece, rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c. nei confronti dell'ente impositore. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9912/2018), infatti, “la responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla
8 controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente il requisito soggettivo dell'illecito in esame in quanto lo stesso con missiva del 13.3.2013, depositata dallo CP_1 stesso ricorrente, ha dichiarato la non debenza delle somme ed ha indirizzato tale comunicazione anche all'agente della riscossione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al d.m. 55/2014 con l'esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell
[...]
Controparte_3
2. in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara non dovuti gli importi indicati nella cartella di pagamento n.
07120240036986511000;
3. compensa le spese tra parte ricorrente e l Controparte_3
[...]
4. condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 300,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge
Si comunichi.
Aversa, 13/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6459/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GN DI OL (NA) il 19/05/1970 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMISA ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentati e difesi dall'avv. FERRANTE MARIALUIGIA
RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. PALLADINO ROSARIO
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 parte ricorrente ha dedotto che in data 16.5.2024 gli è stata notificata la cartella di pagamento n.
1 07120240036986511000 intimante il pagamento dell'importo di € 131,73 relativo al pagamento di premi anno 2023; che tale pretesa è CP_1 illegittima in quanto ha ceduto la propria quota sociale nella società Di.BI.
s.a.s. nell'ottobre 2007; che l'imposizione è successiva alla CP_1 cessione della propria quota;
di aver presentata istanza di annullamento in autotutela all'esito della quale l' riconosceva quale proprio CP_1 debitore non più parte ricorrente ma il nuovo socio accomandatario della
Di.Bi. s.a.s.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di annullare la cartella di pagamento impugnata e di condannare l'ente impositore al risarcimento del danno con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
IMPROCEDIBILITA' ED ISTANZA DI AUTOTUTELA
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata attivazione del procedimento di autotutela, formulata dall' CP_1
La fonte legale invocata è la legge 228/2012 e segnatamente l'art.1, commi da 537 a 545 applicabili dall'entrata in vigore della legge
(1/1/2013)., così come modificati dal d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159.
In primo luogo, i commi dal 537 al 545 della legge 228/2012 riguardano testualmente l'ambito della riscossione da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, denominati “concessionari per la riscossione” (cfr. comma 537). L'uso del termine “tributi” in uno alla mancata previsione della sua applicabilità ad altre entrate dello Stato non
2 consente di ritenere che il procedimento amministrativo sia direttamente riferibile anche ai contributi.
Del resto, le volte in cui il legislatore ha voluto disciplinare in modo identico l'ambito dei tributi e l'ambito dei contributi, l'ha detto espressamente. In particolare, a mente dell'art. 17 del d.lgs. 46/1999
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), rubricato
“Entrate riscosse mediante ruolo”, facente parte del Capo II “estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo” si è previsto che “[….] si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. L'art. 18 del d.lgs. 46/1999 ha esteso testualmente le disposizioni del capo II del titolo I e al titolo II decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ai singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori, ossia in altri termini la riscossione mediante ruolo e la riscossione coattiva.
L'estensione della regolamentazione del procedimento amministrativo ai contributi, di competenza del giudice del lavoro, può dunque avvenire solo in via di interpretazione ed essa non è così ovvia ed automatica.
In ogni caso, anche a ritenere che i commi 537-545 si applichino anche ai contributi, l'individuazione del momento di presentazione della dichiarazione del contribuente, in uno alla terminologia adoperata dal legislatore depongono ragionevolmente per ritenere applicabile il previsto procedimento solo dopo il decorso del termine di impugnazione della cartella esattoriale.
Infatti, al comma 538 si prevede che “Ai fini di quanto stabilito al comma
537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga
3 documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati [….]”. Appare evidente che la previsione di un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione anzidetta, superiore ai quaranta per impugnare l'avviso di addebito previdenziale, provocherebbe il rischio per il contribuente che superi i quaranta giorni e rientri nei sessanta giorni, di subire la definitività del titolo per la mancata tempestiva impugnativa giudiziale. Il testuale riferimento -contenuto nel comma 537- al concessionario per la riscossione- quale destinatario della riscossione e quale soggetto avente l'obbligo di sospendere “ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate”, va letto in armonia con il d.lgs. 46/1999 regolante la riscossione delle mediante ruolo, e segnatamente con l'art. 16 che, nel sostituire il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ha modificato l'art. 49, rubricato “espropriazione forzata” prevedendo che “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili” e con l'art. 18 il quale ha esteso le disposizioni di cui al capo
II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, -nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori- anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo
17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.
La ratio del previsto procedimento amministrativo finalizzato ad una sorta di “transazione amministrativa” per evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, in presenza di vizi evidenti ed oggettivi della procedura di cui l'ente impositore viene reso edotto dal concessionario a seguito della ricezione della dichiarazione del contribuente, rende coerente la previsione che la dichiarazione sia presentata all'incaricato della riscossione, in
4 quanto è costui titolare del potere di procedere alla riscossione e se del caso, di sospenderne il corso.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16757/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto
l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una
5 valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui
“l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al
Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
Nel caso in esame, il ricorso è inammissibile nei confronti dell
[...]
in quanto parte ricorrente formula solo Controparte_3 ed esclusivamente un motivo di doglianza relativo all'insussistenza della pretesa contributiva.
VIZI DEGLI ATTI IMPOSITIVI – VALUTAZIONE DELLA
TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza relativa ai vizi propri della cartella opposta, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
6 1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_4 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente propone come motivo di doglianza l'infondatezza della pretesa contributiva.
Il ricorso è stato proposto in data 20.5.2024 e, quindi, entro il termine decadenziale di 40 gg dalla notifica della cartella, effettuata il 16.5.2024, come allegato dallo stesso ricorrente.
Il motivo di opposizione concernente l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, infatti, è qualificabile come opposizione
7 all'esecuzione in quanto riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità della procedura (il quomodo exequendi). Il termine decadenziale di 40 giorni, previsto per l'opposizione esattoriale dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, non era decorso al momento della proposizione del ricorso e pertanto tale decadenza non si applica.
Nel merito, il ricorso è fondato in quanto parte ricorrente ha provato documentalmente (cfr. contratto di cessione allegato al ricorso) e come lo stesso ha evidenziato nella relazione allegata alla memoria CP_1 difensiva, di aver ceduto la propria quota nel 2007 con contratto registrato e, quindi, non rivestiva più lo status di socio della Di.Bi. s.a.s. nel 2015, anno cui si riferisce la pretesa contributiva.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza CP_1 mentre possono essere compensate con l Controparte_3
in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
[...]
Deve essere, invece, rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c. nei confronti dell'ente impositore. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9912/2018), infatti, “la responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla
8 controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente il requisito soggettivo dell'illecito in esame in quanto lo stesso con missiva del 13.3.2013, depositata dallo CP_1 stesso ricorrente, ha dichiarato la non debenza delle somme ed ha indirizzato tale comunicazione anche all'agente della riscossione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al d.m. 55/2014 con l'esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell
[...]
Controparte_3
2. in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara non dovuti gli importi indicati nella cartella di pagamento n.
07120240036986511000;
3. compensa le spese tra parte ricorrente e l Controparte_3
[...]
4. condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 300,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge
Si comunichi.
Aversa, 13/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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