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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/09/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4457/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. D'ORAZIO ENRICO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. D'ORAZIO ENRICO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/09/1999 da Parte_1
(n. a TO EN (TV) il 28/06/1974) e (n. a TO
[...] Parte_2
EN (TV) il 02/03/1971), trascritto al n. 51, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TO EN alle seguenti condizioni:
1-la casa coniugale sita in PE GI (TV) via Anzano n. 25 di proprietà del sig. rimarrà al medesimo Pt_2
con tutto l'arredo e le suppellettili mentre la sig. ha già trasferito la residenza in IT ET (TV), via Pt_1
Caprera n. 61/2;
2- il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e vivrà con il padre presso l'abitazione sita PE GI
(TV) via Anzano n. 25
La madre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, previo accordo con il sig. potrà tenere con sé il figlio quando Pt_2
2 vorrà.
Per le vacanze estive le parti si accorderanno di anno in anno in base alle esigenze lavorative e comunque entrambi potranno tenere con sé il figlio anche per 15 giorni consecutivi.
3- la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per tenendo conto delle capacità inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa. I Per_1
genitori eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione e, comunque, si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti di vita di rilevanti per una crescita psicofisica Per_1
equilibrata, con la finalità di condividere ogni decisione;
4- ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento del figlio;
5- per quanto riguarda le spese straordinarie, le parti parteciperanno nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione delle spese straordinarie si rinvia al “Protocollo per il processo di famiglia” adottato dal Tribunale di Treviso di cui si allega l'estratto sulle spese e costituisce parte integrante del presente ricorso (doc. 14);
6- le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno beneficiate come per legge al 50% da ciascun coniuge, su presentazione di copia della relativa documentazione fiscale intestata al minore valendo la presente come reciproca autorizzazione a detrarre dette spese nella misura sopra evidenziata. Gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dal sig. Parte_2
7- oltre a quanto stabilito le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'un l'altra ad alcun titolo essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8 - i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti. Per_1
9- le parti, sin da ora, si danno reciprocamente atto di non aver alcun interesse all'impugnazione e perciò presteranno espressa acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
3 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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