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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12424/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARRA' RAFFAELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del collocamento mirato e dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa del 23/03/2023;
◊ rigetta, per il resto, il ricorso;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 23/08/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, nonché della condizione di disabilità
di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del collocamento mirato;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro solo assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa del
23/03/2023, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione dell'accoglimento parziale delle domande, si rende necessaria la compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 1° luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12424/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARRA' RAFFAELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del collocamento mirato e dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa del 23/03/2023;
◊ rigetta, per il resto, il ricorso;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 23/08/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, nonché della condizione di disabilità
di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del collocamento mirato;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro solo assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa del
23/03/2023, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione dell'accoglimento parziale delle domande, si rende necessaria la compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 1° luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro