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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 753/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI DANIELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STIGNANI MARIA RACHELE, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. BRESCHI DANIELA
Parte ricorrente contro
in liquidazione giudiziale in persona del curatore dott. Controparte_1 Persona_1
P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertate le gravi condotte discriminatorie, dequalificanti e gravatorie datoriali descritte in premessa, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a:
1) risarcire il danno patrimoniale patito dalla ricorrente a causa del prolungato collocamento in cassa integrazione in assenza di rotazione con i colleghi fungibili, danno quantificato in misura non inferiore a € 15.013,79 lordi;
2)risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione dai corsi di formazione aziendali, con conseguente perdita di chance anche di attribuzione di mansioni coerenti con il pregresso percorso di carriera e progressiva marginalizzazione della rilevanza della posizione della lavoratrice nel contesto aziendale, danno da liquidarsi secondo equità in somma non inferiore al triplo del reddito complessivo lordo anno 2019;
3)risarcire il danno patito dalla ricorrente per il danno alla personalità morale, alla dignità ed alla professionalità patito dalla lavoratrice a cagione delle condotte discriminatorie, gravatorie e persecutorie descritte in narrativa culminate nella illegittima espulsione dal contesto lavorativo, danno da liquidarsi in una percentuale del reddito lordo annuo 2019, da liquidarsi secondo equità alla stregua delle circostanze riferite in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ex DM 55/2014 e s.m.i.”. In particolare, la ricorrente ha dedotto: - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 5.12.1995;
- di aver progressivamente ottenuto l'inquadramento nel livello AC4 dal febbraio 2007, occupandosi in maniera esclusiva delle pratiche relative al personale, al controllo fatture dei fornitori e tappezzieri, alla fatturazione a clienti francesi, ed occupandosi insieme ad una collega delle verifiche dei movimenti relativi a banche, fornitori e clienti;
- di aver iniziato a subire discriminazioni da parte del datore di lavoro a decorrere dal periodo della pandemia da Covid 19, subendo una progressiva squalificazione professionale, il demansionamento,
l'isolamento dai colleghi, per giungere sino al recesso datoriale;
- in particolare, ha riferito che tali condotte squalificanti si sarebbero concretizzate: nel collocamento in CIG senza rotazione con i colleghi fungibili (i quali invece avevano lavorato a tempo pieno continuativamente); nella esclusione dai percorsi formativi vòlti all'acquisizione di competenze nell'uso del nuovo sistema operativo aziendale (mentre i colleghi avevano avuto l'occasione di formarsi su tali nuovi programmi informatici); nella privazione della ricorrente delle mansioni precedentemente svolte (di cui erano stati incaricati i colleghi), nell'assegnazione, una volta rientrata in servizio, di mansioni diverse, inferiori rispetto alle sue pregresse competenze, nella privazione della postazione lavorativa, nella marginalizzazione dai colleghi e dal lavoro, nella riduzione dell'orario di lavoro, condotte tutte culminate, l'11.4.2022, nella comunicazione dell'intenzione datoriale di recesso per g.m.o., formalizzato il 3.5.2022.
Contestato integralmente il contegno datoriale (senza, tuttavia, impugnare il licenziamento intimatole), ha dunque chiesto la condanna della società ex datrice di lavoro al risarcimento dei danni derivati da tali illegittime condotte.
La società convenuta in liquidazione non si è costituita per l'udienza di discussione del 30 gennaio
2024. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, è stata dunque dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di prove orali e per interpello andato deserto.
A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1
con ordinanza del 9 settembre 2024 il giudizio è stato interrotto.
[...]
Con ricorso in riassunzione del 17 ottobre 2024, la ricorrente ha riassunto il presente giudizio nei confronti della società in liquidazione giudiziale, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare le gravi condotte discriminatorie, dequalificanti e gravatorie datoriali descritte in premessa e per l'effetto condannare la Liquidazione Giudiziale della in persona del Curatore dott. a: Controparte_1 Persona_1
1) risarcire il danno patrimoniale patito dalla ricorrente a causa del prolungato collocamento in cassa integrazione in assenza di rotazione con i colleghi fungibili, danno quantificato in misura non inferiore a € 15.013,79 lordi;
2) risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione dai corsi di formazione aziendali, con conseguente perdita di chance anche di attribuzione di mansioni coerenti con il pregresso percorso di carriera e progressiva marginalizzazione della rilevanza della posizione della lavoratrice nel contesto aziendale, danno da liquidarsi secondo equità in somma non inferiore al triplo del reddito complessivo lordo anno 2019;
3) risarcire il danno patito dalla ricorrente per il danno alla personalità morale, alla dignità ed alla professionalità patito dalla lavoratrice a cagione delle condotte discriminatorie, gravatorie e persecutorie descritte in narrativa culminate nella illegittima espulsione dal contesto lavorativo, danno da liquidarsi in una percentuale del reddito lordo annuo 2019, da liquidarsi secondo equità alla stregua delle circostanze riferite in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ex DM 55/2014 e s.m.i.”. La curatela convenuta non si è costituita per l'udienza del 28 gennaio 2025 ed è stata dunque dichiarata contumace.
In ragione delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, con ordinanza del 28 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 101 c.p.c. il giudice ha invitato parte ricorrente a prendere posizione in ordine alla procedibilità della domanda.
La causa è stata decisa in data odierna all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sull'improcedibilità della domanda spiegata da nei confronti della Parte_1 [...]
Parte_2
ha proposto domanda di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non, patiti in conseguenza di un prolungato collocamento in CIG in assenza di rotazione con i colleghi fungibili, dell'allegato demansionamento nonché delle condotte discriminatorie subìte nell'ultimo periodo di rapporto lavorativo alle dipendenze della Controparte_1
Stante il tenore delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente anche nel ricorso in riassunzione (su cui si veda supra), le domande spiegate in questa sede devono ritenersi improcedibili, in considerazione dei princìpi ermeneutici enucleati dalla costante giurisprudenza di legittimità in proposito.
In forza dell'art. 52, comma 2, l. fall.1 (applicabile ratione temporis), qualunque pretesa creditoria vantata nei confronti della società fallita deve essere fatta valere secondo il rito fallimentare, ossia in applicazione delle regole proprie della verificazione endoconcorsuale del passivo. Rispetto ai profili lavoristici, la giurisprudenza ha individuato a più riprese il criterio di suddivisione della cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, affermando che “il discrimen tra le due sfere di cognizione deve esser individuato nelle rispettive speciali prerogative: del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto e pertanto delle controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975); del giudice fallimentare, quale giudice del concorso, nel senso dell'accertamento e della qualificazione dei diritti di credito dipendenti da rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso (anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale: Cass. 20 agosto 2013, n. 19271) e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., ovvero destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e che pertanto devono essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori” (così Cass. civ., sez. L,
30 marzo 2018, n. 7990).
Come diffusamente chiarito da una ancor più recente pronuncia (Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2024,
n. 27796), per quel che riguarda le azioni di mero accertamento o costitutive esperite in sede esterna al concorso, esse risultano ammissibili “se non funzionali alla partecipazione al concorso”. Evidenziato come, invero, “qualunque azione contro una delle procedure qui in esame [abbia] riflessi sul concorso”, non solo e non tanto in termini di impegno processuale e rischi sul piano delle spese di lite, quanto piuttosto, e più in generale, perché “ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere”, la Suprema Corte ha ribadito che l'elemento decisivo debba rinvenirsi “nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione”2. Condizione, questa, che si realizza, in particolare, per gli “accertamenti riguardanti
l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990)”, che dunque vanno svolti in sede di cognizione ordinaria.
È questo il caso in cui si ammette, per le situazioni lavoristiche, che la cognizione permanga in capo al giudice del lavoro: “ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile”. Tale interesse tradizionalmente viene riconosciuto in giurisprudenza nell'ipotesi di azione di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in quanto controversia relativa allo status del dipendente in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, ovvero anche nell'ipotesi di azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda3, “proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano”.
Il punto chiave risiede, dunque, nel verificare se sussista in capo al ricorrente un eventuale interesse legato alla posizione lavorativa nel contesto aziendale che possa soddisfarsi solo tramite la tutela offerta dal giudice del lavoro o se piuttosto l'azione proposta, ancorché trattasi di domanda di accertamento (o costitutiva, ma non è il caso che ci occupa), abbia funzione strumentale rispetto all'effettivo bene della vita perseguito e alla partecipazione eventuale al concorso o sia comunque destinata ad incidere sulla procedura concorsuale.
Per quanto qui d'interesse, la ricorrente ha, come visto, richiesto di accertare varie condotte discriminatorie e vessatorie tenute dalla società ex datrice di lavoro nei suoi confronti ed il danno da queste derivato, e conseguentemente condannare la convenuta contumace al risarcimento di tali danni.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi senz'altro sussistente quel vincolo di strumentalità della domanda di accertamento rispetto ad un bene della vita (crediti risarcitori) la cui determinazione richiede l'insinuazione al passivo, per due ordini di ragioni tra loro inscindibilmente connessi:
i) innanzitutto, in considerazione del fatto che il rapporto tra la ricorrente e la società in liquidazione giudiziale si è interrotto in data 3 maggio 20224, di talché non sussiste in capo alla alcun Pt_1
ulteriore interesse alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa in liquidazione giudiziale che non possa accordarsi in sede fallimentare, non essendo azionata alcuna pretesa alla reintegrazione nel posto di lavoro (in termini, cfr. altresì Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2021, n. 30512);
ii) in secondo luogo, perché è la stessa parte ricorrente ad aver evidenziato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura concorsuale per realizzare il proprio asserito credito di natura meramente patrimoniale, presentando domanda di ammissione al passivo della procedura, come sottolineato anche nelle note di trattazione scritta del 5.6.2025.
Peraltro, dirimente ai fini che qui importano è la circostanza che, come visto, anche in sede di ricorso in riassunzione la ricorrente ha formulato non solo e non tanto domande di mero accertamento bensì domande di condanna al pagamento di crediti risarcitori.
Tanto basta per ritenere che le domande proposte rientrano nella cognizione del giudice fallimentare e, pertanto, non sono procedibili in questa sede.
Sulle spese di lite
In considerazione della mancata costituzione della convenuta, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V […]”. 2 Aggiunge la Cassazione che “solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori”. 3 Si veda, sul punto, Cass. civ., sez. L, 6 ottobre 2017, n. 23418, così massimata: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per
l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum"”. 4 Come risulta dal doc. 13 allegato al ricorso;
peraltro, si consideri che nelle note di trattazione scritta del 5.6.2025 la ricorrente ha dato atto di non aver comunque alcun interesse ad una ripresa dell'attività all'interno della società.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 753/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI DANIELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STIGNANI MARIA RACHELE, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. BRESCHI DANIELA
Parte ricorrente contro
in liquidazione giudiziale in persona del curatore dott. Controparte_1 Persona_1
P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertate le gravi condotte discriminatorie, dequalificanti e gravatorie datoriali descritte in premessa, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a:
1) risarcire il danno patrimoniale patito dalla ricorrente a causa del prolungato collocamento in cassa integrazione in assenza di rotazione con i colleghi fungibili, danno quantificato in misura non inferiore a € 15.013,79 lordi;
2)risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione dai corsi di formazione aziendali, con conseguente perdita di chance anche di attribuzione di mansioni coerenti con il pregresso percorso di carriera e progressiva marginalizzazione della rilevanza della posizione della lavoratrice nel contesto aziendale, danno da liquidarsi secondo equità in somma non inferiore al triplo del reddito complessivo lordo anno 2019;
3)risarcire il danno patito dalla ricorrente per il danno alla personalità morale, alla dignità ed alla professionalità patito dalla lavoratrice a cagione delle condotte discriminatorie, gravatorie e persecutorie descritte in narrativa culminate nella illegittima espulsione dal contesto lavorativo, danno da liquidarsi in una percentuale del reddito lordo annuo 2019, da liquidarsi secondo equità alla stregua delle circostanze riferite in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ex DM 55/2014 e s.m.i.”. In particolare, la ricorrente ha dedotto: - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 5.12.1995;
- di aver progressivamente ottenuto l'inquadramento nel livello AC4 dal febbraio 2007, occupandosi in maniera esclusiva delle pratiche relative al personale, al controllo fatture dei fornitori e tappezzieri, alla fatturazione a clienti francesi, ed occupandosi insieme ad una collega delle verifiche dei movimenti relativi a banche, fornitori e clienti;
- di aver iniziato a subire discriminazioni da parte del datore di lavoro a decorrere dal periodo della pandemia da Covid 19, subendo una progressiva squalificazione professionale, il demansionamento,
l'isolamento dai colleghi, per giungere sino al recesso datoriale;
- in particolare, ha riferito che tali condotte squalificanti si sarebbero concretizzate: nel collocamento in CIG senza rotazione con i colleghi fungibili (i quali invece avevano lavorato a tempo pieno continuativamente); nella esclusione dai percorsi formativi vòlti all'acquisizione di competenze nell'uso del nuovo sistema operativo aziendale (mentre i colleghi avevano avuto l'occasione di formarsi su tali nuovi programmi informatici); nella privazione della ricorrente delle mansioni precedentemente svolte (di cui erano stati incaricati i colleghi), nell'assegnazione, una volta rientrata in servizio, di mansioni diverse, inferiori rispetto alle sue pregresse competenze, nella privazione della postazione lavorativa, nella marginalizzazione dai colleghi e dal lavoro, nella riduzione dell'orario di lavoro, condotte tutte culminate, l'11.4.2022, nella comunicazione dell'intenzione datoriale di recesso per g.m.o., formalizzato il 3.5.2022.
Contestato integralmente il contegno datoriale (senza, tuttavia, impugnare il licenziamento intimatole), ha dunque chiesto la condanna della società ex datrice di lavoro al risarcimento dei danni derivati da tali illegittime condotte.
La società convenuta in liquidazione non si è costituita per l'udienza di discussione del 30 gennaio
2024. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, è stata dunque dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di prove orali e per interpello andato deserto.
A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1
con ordinanza del 9 settembre 2024 il giudizio è stato interrotto.
[...]
Con ricorso in riassunzione del 17 ottobre 2024, la ricorrente ha riassunto il presente giudizio nei confronti della società in liquidazione giudiziale, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare le gravi condotte discriminatorie, dequalificanti e gravatorie datoriali descritte in premessa e per l'effetto condannare la Liquidazione Giudiziale della in persona del Curatore dott. a: Controparte_1 Persona_1
1) risarcire il danno patrimoniale patito dalla ricorrente a causa del prolungato collocamento in cassa integrazione in assenza di rotazione con i colleghi fungibili, danno quantificato in misura non inferiore a € 15.013,79 lordi;
2) risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione dai corsi di formazione aziendali, con conseguente perdita di chance anche di attribuzione di mansioni coerenti con il pregresso percorso di carriera e progressiva marginalizzazione della rilevanza della posizione della lavoratrice nel contesto aziendale, danno da liquidarsi secondo equità in somma non inferiore al triplo del reddito complessivo lordo anno 2019;
3) risarcire il danno patito dalla ricorrente per il danno alla personalità morale, alla dignità ed alla professionalità patito dalla lavoratrice a cagione delle condotte discriminatorie, gravatorie e persecutorie descritte in narrativa culminate nella illegittima espulsione dal contesto lavorativo, danno da liquidarsi in una percentuale del reddito lordo annuo 2019, da liquidarsi secondo equità alla stregua delle circostanze riferite in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ex DM 55/2014 e s.m.i.”. La curatela convenuta non si è costituita per l'udienza del 28 gennaio 2025 ed è stata dunque dichiarata contumace.
In ragione delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, con ordinanza del 28 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 101 c.p.c. il giudice ha invitato parte ricorrente a prendere posizione in ordine alla procedibilità della domanda.
La causa è stata decisa in data odierna all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sull'improcedibilità della domanda spiegata da nei confronti della Parte_1 [...]
Parte_2
ha proposto domanda di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non, patiti in conseguenza di un prolungato collocamento in CIG in assenza di rotazione con i colleghi fungibili, dell'allegato demansionamento nonché delle condotte discriminatorie subìte nell'ultimo periodo di rapporto lavorativo alle dipendenze della Controparte_1
Stante il tenore delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente anche nel ricorso in riassunzione (su cui si veda supra), le domande spiegate in questa sede devono ritenersi improcedibili, in considerazione dei princìpi ermeneutici enucleati dalla costante giurisprudenza di legittimità in proposito.
In forza dell'art. 52, comma 2, l. fall.1 (applicabile ratione temporis), qualunque pretesa creditoria vantata nei confronti della società fallita deve essere fatta valere secondo il rito fallimentare, ossia in applicazione delle regole proprie della verificazione endoconcorsuale del passivo. Rispetto ai profili lavoristici, la giurisprudenza ha individuato a più riprese il criterio di suddivisione della cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, affermando che “il discrimen tra le due sfere di cognizione deve esser individuato nelle rispettive speciali prerogative: del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto e pertanto delle controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975); del giudice fallimentare, quale giudice del concorso, nel senso dell'accertamento e della qualificazione dei diritti di credito dipendenti da rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso (anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale: Cass. 20 agosto 2013, n. 19271) e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., ovvero destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e che pertanto devono essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori” (così Cass. civ., sez. L,
30 marzo 2018, n. 7990).
Come diffusamente chiarito da una ancor più recente pronuncia (Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2024,
n. 27796), per quel che riguarda le azioni di mero accertamento o costitutive esperite in sede esterna al concorso, esse risultano ammissibili “se non funzionali alla partecipazione al concorso”. Evidenziato come, invero, “qualunque azione contro una delle procedure qui in esame [abbia] riflessi sul concorso”, non solo e non tanto in termini di impegno processuale e rischi sul piano delle spese di lite, quanto piuttosto, e più in generale, perché “ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere”, la Suprema Corte ha ribadito che l'elemento decisivo debba rinvenirsi “nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione”2. Condizione, questa, che si realizza, in particolare, per gli “accertamenti riguardanti
l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990)”, che dunque vanno svolti in sede di cognizione ordinaria.
È questo il caso in cui si ammette, per le situazioni lavoristiche, che la cognizione permanga in capo al giudice del lavoro: “ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile”. Tale interesse tradizionalmente viene riconosciuto in giurisprudenza nell'ipotesi di azione di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in quanto controversia relativa allo status del dipendente in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, ovvero anche nell'ipotesi di azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda3, “proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano”.
Il punto chiave risiede, dunque, nel verificare se sussista in capo al ricorrente un eventuale interesse legato alla posizione lavorativa nel contesto aziendale che possa soddisfarsi solo tramite la tutela offerta dal giudice del lavoro o se piuttosto l'azione proposta, ancorché trattasi di domanda di accertamento (o costitutiva, ma non è il caso che ci occupa), abbia funzione strumentale rispetto all'effettivo bene della vita perseguito e alla partecipazione eventuale al concorso o sia comunque destinata ad incidere sulla procedura concorsuale.
Per quanto qui d'interesse, la ricorrente ha, come visto, richiesto di accertare varie condotte discriminatorie e vessatorie tenute dalla società ex datrice di lavoro nei suoi confronti ed il danno da queste derivato, e conseguentemente condannare la convenuta contumace al risarcimento di tali danni.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi senz'altro sussistente quel vincolo di strumentalità della domanda di accertamento rispetto ad un bene della vita (crediti risarcitori) la cui determinazione richiede l'insinuazione al passivo, per due ordini di ragioni tra loro inscindibilmente connessi:
i) innanzitutto, in considerazione del fatto che il rapporto tra la ricorrente e la società in liquidazione giudiziale si è interrotto in data 3 maggio 20224, di talché non sussiste in capo alla alcun Pt_1
ulteriore interesse alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa in liquidazione giudiziale che non possa accordarsi in sede fallimentare, non essendo azionata alcuna pretesa alla reintegrazione nel posto di lavoro (in termini, cfr. altresì Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2021, n. 30512);
ii) in secondo luogo, perché è la stessa parte ricorrente ad aver evidenziato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura concorsuale per realizzare il proprio asserito credito di natura meramente patrimoniale, presentando domanda di ammissione al passivo della procedura, come sottolineato anche nelle note di trattazione scritta del 5.6.2025.
Peraltro, dirimente ai fini che qui importano è la circostanza che, come visto, anche in sede di ricorso in riassunzione la ricorrente ha formulato non solo e non tanto domande di mero accertamento bensì domande di condanna al pagamento di crediti risarcitori.
Tanto basta per ritenere che le domande proposte rientrano nella cognizione del giudice fallimentare e, pertanto, non sono procedibili in questa sede.
Sulle spese di lite
In considerazione della mancata costituzione della convenuta, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V […]”. 2 Aggiunge la Cassazione che “solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori”. 3 Si veda, sul punto, Cass. civ., sez. L, 6 ottobre 2017, n. 23418, così massimata: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per
l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum"”. 4 Come risulta dal doc. 13 allegato al ricorso;
peraltro, si consideri che nelle note di trattazione scritta del 5.6.2025 la ricorrente ha dato atto di non aver comunque alcun interesse ad una ripresa dell'attività all'interno della società.