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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 15/4/2025 da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Noto via
Ducezio n. 3, presso lo studio dell'avv. Cultrera Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino in Via C. B.
Cavour n. 38, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Lentinello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 15/4/2025, il ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, Per_1
nata a [...] in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere
[...]
di mantenerla.
In particolare, dedotta la crisi del rapporto sentimentale con la resistente, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e conseguente Per_1 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, si è reso disponibile a versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie stabilendo l'integrale percezione dell'assegno unico in favore della in quanto genitore collocatario. CP_1
Con decreto del 2/5/2025, il Giudice delegato ha fissato udienza del 14/10/2025 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 30/6/2025 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 26/7/2025, la resistente ha aderito alle domande del relative Pt_1 all'affidamento della figlia e alla collocazione della stessa opponendosi, però, al regime di visita e incontri tra il padre e la figlia minore nonché alla domanda economica ivi formulata. Ciò posto, ha chiesto disporsi la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo modalità prestabilite;
in punto economico, ha chiesto disporsi a carico del padre l'obbligo di versare alla resistente l'assegno mensile di € 300,00 al fine di contribuire al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio per tentativo di bonario componimento della lite.
Alla successiva udienza del 28/10/2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali in conformità a quelle di cui alla comparsa di costituzione della precisando che il regime delle visite concordato dalle parti non CP_1
esclude la possibilità di un diverso accordo tra i genitori sulle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
In particolare, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) Affidare a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale nei Per_1
confronti della minore, assumendo di comune accordo tutte le decisioni che riguardano l'educazione, la salute e la formazione scolastica della figlia, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle principali aspirazioni, a tutela del diritto della bambina di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori.
2) Disporre che la figlia minore sarà collocata presso la madre, con iscrizione anagrafica Per_1
della bambina presso l'abitazione materna, in Pachino (SR) Via Municipio n° 11.
3) Disporre che il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno due Parte_1 Per_1
pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18,00 (o, comunque dal termine della lezione di doposcuola) alle ore 21,30 con cena presso l'abitazione del padre, nonché a weekend alternati, dalle ore 18.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica con pernottamento presso l'abitazione del padre, se la bambina lo vorrà, senza alcuna costrizione, con la previsione che nei giorni di spettanza, sarà cura del padre non collocatario assecondare lo svolgimento di eventuali attività sportive, ludiche e ricreative da parte della minore;
durante le festività natalizie, la Vigilia di Natale
o il giorno di Natale, il giorno Capodanno o il 1 gennaio, mentre durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Nel periodo estivo, la figlia minore trascorrerà con il padre non collocatario un periodo di 21 giorni complessivi, di cui 7 giorni nel mese di giugno, 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi. Per le altre festività contemplate dal calendario (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, salvo per il compleanno della minore, che trascorrerà con entrambi i genitori, salvo Per_1
diverso accordo. La figlia minore trascorrerà, infine, con ciascun genitore la festa della mamma o del papà
4) Porre a carico del padre IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia minore , corrispondendo alla IG.ra l'assegno Per_1 Controparte_1 mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sulla carta “Postepay Evolution” intestata alla IG.ra Controparte_1
IBAN: [...].
5) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore, come individuate in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Siracusa (Prot. N. 153/Int.) in data 30/01/2020, le quali prevedono che rientrano nelle spese extra, non richiedenti il previo accordo dei genitori (fermo restando l'obbligo di informazione dell'altro genitore), le spese:
a) sanitarie, connotate dal carattere di necessità e urgenza: i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo: spese per fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi anche in base all'importo della spesa.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, pubblico convenzionato o paritario, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole pubbliche, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), laddove non incluse nell'assegno e se sorte precedentemente la separazione o prima della cessazione della convivenza, sempre che siano compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extra scolastiche: un corso per attività extrascolastica (a scelta tra attività sportiva o di istruzione), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative a mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Rientrano, invece, nelle spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo tra i genitori, sia espresso che tacito - per tale intendendosi la situazione in cui il genitore onerato,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non avrà manifestato motivato dissenso per iscritto o con altro idoneo strumento, entro 15 giorni dalla richiesta;
in difetto, infatti, il silenzio sarà inteso come consenso - quelle relative a:
d) sanitarie: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitarie ortodontici;
e) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private, nonché acquisto di libri o dispense;
j) extra scolastiche: babysitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese 1e spese di trasporto e stage), attività iudico-ricreative
(centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica patente diversa dalla categoria A e B, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno essere intestati, ove possibile, al figlio e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativo) consegnati, in copia, all'altro genitore. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al
50% tra i genitori. 6) Disporre che l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico istituito dal D.L. 21 dicembre 2021 n° 230 pari a complessive € 200,00 sarà percepito in misura pari al 100% dalla IG.ra , unitamente ad ogni altra misura di sostegno di natura Controparte_1
assistenziale.”
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso alle predette condizioni congiuntamente stabilite.
Il Giudice, dato atto, ha disposto in conformità alle stesse in via temporanea ed urgente, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato. Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 31/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 15/4/2025 da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Noto via
Ducezio n. 3, presso lo studio dell'avv. Cultrera Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino in Via C. B.
Cavour n. 38, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Lentinello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 15/4/2025, il ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, Per_1
nata a [...] in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere
[...]
di mantenerla.
In particolare, dedotta la crisi del rapporto sentimentale con la resistente, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e conseguente Per_1 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, si è reso disponibile a versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie stabilendo l'integrale percezione dell'assegno unico in favore della in quanto genitore collocatario. CP_1
Con decreto del 2/5/2025, il Giudice delegato ha fissato udienza del 14/10/2025 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 30/6/2025 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 26/7/2025, la resistente ha aderito alle domande del relative Pt_1 all'affidamento della figlia e alla collocazione della stessa opponendosi, però, al regime di visita e incontri tra il padre e la figlia minore nonché alla domanda economica ivi formulata. Ciò posto, ha chiesto disporsi la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo modalità prestabilite;
in punto economico, ha chiesto disporsi a carico del padre l'obbligo di versare alla resistente l'assegno mensile di € 300,00 al fine di contribuire al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio per tentativo di bonario componimento della lite.
Alla successiva udienza del 28/10/2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali in conformità a quelle di cui alla comparsa di costituzione della precisando che il regime delle visite concordato dalle parti non CP_1
esclude la possibilità di un diverso accordo tra i genitori sulle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
In particolare, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) Affidare a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale nei Per_1
confronti della minore, assumendo di comune accordo tutte le decisioni che riguardano l'educazione, la salute e la formazione scolastica della figlia, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle principali aspirazioni, a tutela del diritto della bambina di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori.
2) Disporre che la figlia minore sarà collocata presso la madre, con iscrizione anagrafica Per_1
della bambina presso l'abitazione materna, in Pachino (SR) Via Municipio n° 11.
3) Disporre che il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno due Parte_1 Per_1
pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18,00 (o, comunque dal termine della lezione di doposcuola) alle ore 21,30 con cena presso l'abitazione del padre, nonché a weekend alternati, dalle ore 18.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica con pernottamento presso l'abitazione del padre, se la bambina lo vorrà, senza alcuna costrizione, con la previsione che nei giorni di spettanza, sarà cura del padre non collocatario assecondare lo svolgimento di eventuali attività sportive, ludiche e ricreative da parte della minore;
durante le festività natalizie, la Vigilia di Natale
o il giorno di Natale, il giorno Capodanno o il 1 gennaio, mentre durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Nel periodo estivo, la figlia minore trascorrerà con il padre non collocatario un periodo di 21 giorni complessivi, di cui 7 giorni nel mese di giugno, 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi. Per le altre festività contemplate dal calendario (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, salvo per il compleanno della minore, che trascorrerà con entrambi i genitori, salvo Per_1
diverso accordo. La figlia minore trascorrerà, infine, con ciascun genitore la festa della mamma o del papà
4) Porre a carico del padre IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia minore , corrispondendo alla IG.ra l'assegno Per_1 Controparte_1 mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sulla carta “Postepay Evolution” intestata alla IG.ra Controparte_1
IBAN: [...].
5) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore, come individuate in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Siracusa (Prot. N. 153/Int.) in data 30/01/2020, le quali prevedono che rientrano nelle spese extra, non richiedenti il previo accordo dei genitori (fermo restando l'obbligo di informazione dell'altro genitore), le spese:
a) sanitarie, connotate dal carattere di necessità e urgenza: i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo: spese per fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi anche in base all'importo della spesa.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, pubblico convenzionato o paritario, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole pubbliche, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), laddove non incluse nell'assegno e se sorte precedentemente la separazione o prima della cessazione della convivenza, sempre che siano compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extra scolastiche: un corso per attività extrascolastica (a scelta tra attività sportiva o di istruzione), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative a mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Rientrano, invece, nelle spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo tra i genitori, sia espresso che tacito - per tale intendendosi la situazione in cui il genitore onerato,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non avrà manifestato motivato dissenso per iscritto o con altro idoneo strumento, entro 15 giorni dalla richiesta;
in difetto, infatti, il silenzio sarà inteso come consenso - quelle relative a:
d) sanitarie: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitarie ortodontici;
e) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private, nonché acquisto di libri o dispense;
j) extra scolastiche: babysitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese 1e spese di trasporto e stage), attività iudico-ricreative
(centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica patente diversa dalla categoria A e B, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno essere intestati, ove possibile, al figlio e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativo) consegnati, in copia, all'altro genitore. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al
50% tra i genitori. 6) Disporre che l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico istituito dal D.L. 21 dicembre 2021 n° 230 pari a complessive € 200,00 sarà percepito in misura pari al 100% dalla IG.ra , unitamente ad ogni altra misura di sostegno di natura Controparte_1
assistenziale.”
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso alle predette condizioni congiuntamente stabilite.
Il Giudice, dato atto, ha disposto in conformità alle stesse in via temporanea ed urgente, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato. Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 31/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone