CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 TI Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033C007262024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033C007262024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033C007262024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti insistono sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, la Ricorrente s.r.l. in persona del l.r.p.t. adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. la lesione del diritto di difesa, per mancata integrale conoscenza del p.v.c. della Guardia di Finanza, atto su cui si basava quello oggetto di impugnazione;
2. il difetto di motivazione, per aver soltanto rinviato a quanto espresso nel p.v.c. – e dunque aver fatto uso della c.d. motivazione per relationem –, senza argomentazioni autonome;
3. la deducibilità dei costi, in quanto le prestazioni riportate nelle fatture passive erano effettivamente state rese, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo n. 1 è infondato. Va premesso che la ricorrente era stata oggetto di accertamento della Guardia di
Finanza, in quanto un'altra società, la 2M Roma Costruzioni s.r.l.s., aveva emesso fatture nei confronti di essa ricorrente, e si sospettava che tali fatture riguardassero operazioni inesistenti. In sostanza, si supponeva che l'altra società fosse una c.d. cartiera.
Tanto premesso, va in primo luogo esclusa la lesione del diritto di difesa, poiché è stata fornita prova che la parte ricorrente aveva ricevuto e sottoscritto copia del p.v.c., completo dei relativi allegati (v. all. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente); tali documenti dei militari contenevano tutti gli elementi dai quali si rilevava la natura di cartiera dell'altra società. Il motivo n. 2 è infondato. È vero che l'Ufficio utilizzava una motivazione per relationem, richiamando passaggi del p.v.c., ma è altrettanto vero che – come detto poco sopra – la parte aveva avuto piena conoscenza dell'atto medesimo;
e tale fatto legittimava l'Ufficio a rendere la motivazione in quei termini, senza allegare l'atto richiamato. Sul punto, si è affermato che “deve ritenersi che l'art. 7 dello lo Statuto del contribuente nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (Cass n. 15327/2014).
Il motivo n. 3 è infondato. Va disattesa la ricostruzione della ricorrente, secondo cui la 2M Roma Costruzioni
s.r.l.s. aveva una struttura idonea a rendere le prestazioni indicate nelle fatture contestate, e le prestazioni erano state effettivamente rese.
Infatti, nel p.v.c. richiamato dall'Ufficio erano stati evidenziati numerosi elementi (assenza di struttura, mezzi di trasporto;
mancato assolvimento di alcun obbligo fiscale;
c/c svuotato dall'amministratore di fatto dopo ogni bonifico per le prestazioni fatturate;
acquisti irrisori rispetto al volume delle vendite;
mancata istituzione di libri e registri previsti dalla normativa fiscale;
presenza di lavoratori dipendenti “solo formalmente”) a dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 28628/21), gli elementi appena indicati costituiscono indizi gravi, precisi e concordati, per mezzo dei quali si può ritenere assolto l'onere della prova, incombente sull'Amministrazione Finanziaria, relativo alla qualificazione di un operatore commerciale come cartiera, e dunque all'inesistenza di un'operazione commerciale.
Fornita in tal modo la prova, incombe sul contribuente la prova contraria;
nel caso che ci occupa, però, nulla
è stato dimostrato dalla ricorrente.
Anzi, alla prova indiretta sopra indicata – corroborata ulteriormente dai “movimenti” effettuati sui dipendenti,
i quali sono risultati impiegati dapprima presso l'odierna ricorrente, poi licenziati, transitati nella 2M Roma
Costruzioni s.r.l.s. e in altra “cartiera”, ed infine nuovamente assunti dalla ricorrente –, si aggiungeva la prova diretta, consistita nelle testimonianze dei lavoratori (v. all. 3 del fascicolo di parte resistente), i quali affermavano di non aver riscontrato alcuna differenza gestoria, essendo rimasta sempre quella dei referenti responsabili della società Ricorrente Srl.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 TI Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033C007262024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033C007262024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033C007262024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti insistono sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, la Ricorrente s.r.l. in persona del l.r.p.t. adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. la lesione del diritto di difesa, per mancata integrale conoscenza del p.v.c. della Guardia di Finanza, atto su cui si basava quello oggetto di impugnazione;
2. il difetto di motivazione, per aver soltanto rinviato a quanto espresso nel p.v.c. – e dunque aver fatto uso della c.d. motivazione per relationem –, senza argomentazioni autonome;
3. la deducibilità dei costi, in quanto le prestazioni riportate nelle fatture passive erano effettivamente state rese, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo n. 1 è infondato. Va premesso che la ricorrente era stata oggetto di accertamento della Guardia di
Finanza, in quanto un'altra società, la 2M Roma Costruzioni s.r.l.s., aveva emesso fatture nei confronti di essa ricorrente, e si sospettava che tali fatture riguardassero operazioni inesistenti. In sostanza, si supponeva che l'altra società fosse una c.d. cartiera.
Tanto premesso, va in primo luogo esclusa la lesione del diritto di difesa, poiché è stata fornita prova che la parte ricorrente aveva ricevuto e sottoscritto copia del p.v.c., completo dei relativi allegati (v. all. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente); tali documenti dei militari contenevano tutti gli elementi dai quali si rilevava la natura di cartiera dell'altra società. Il motivo n. 2 è infondato. È vero che l'Ufficio utilizzava una motivazione per relationem, richiamando passaggi del p.v.c., ma è altrettanto vero che – come detto poco sopra – la parte aveva avuto piena conoscenza dell'atto medesimo;
e tale fatto legittimava l'Ufficio a rendere la motivazione in quei termini, senza allegare l'atto richiamato. Sul punto, si è affermato che “deve ritenersi che l'art. 7 dello lo Statuto del contribuente nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (Cass n. 15327/2014).
Il motivo n. 3 è infondato. Va disattesa la ricostruzione della ricorrente, secondo cui la 2M Roma Costruzioni
s.r.l.s. aveva una struttura idonea a rendere le prestazioni indicate nelle fatture contestate, e le prestazioni erano state effettivamente rese.
Infatti, nel p.v.c. richiamato dall'Ufficio erano stati evidenziati numerosi elementi (assenza di struttura, mezzi di trasporto;
mancato assolvimento di alcun obbligo fiscale;
c/c svuotato dall'amministratore di fatto dopo ogni bonifico per le prestazioni fatturate;
acquisti irrisori rispetto al volume delle vendite;
mancata istituzione di libri e registri previsti dalla normativa fiscale;
presenza di lavoratori dipendenti “solo formalmente”) a dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 28628/21), gli elementi appena indicati costituiscono indizi gravi, precisi e concordati, per mezzo dei quali si può ritenere assolto l'onere della prova, incombente sull'Amministrazione Finanziaria, relativo alla qualificazione di un operatore commerciale come cartiera, e dunque all'inesistenza di un'operazione commerciale.
Fornita in tal modo la prova, incombe sul contribuente la prova contraria;
nel caso che ci occupa, però, nulla
è stato dimostrato dalla ricorrente.
Anzi, alla prova indiretta sopra indicata – corroborata ulteriormente dai “movimenti” effettuati sui dipendenti,
i quali sono risultati impiegati dapprima presso l'odierna ricorrente, poi licenziati, transitati nella 2M Roma
Costruzioni s.r.l.s. e in altra “cartiera”, ed infine nuovamente assunti dalla ricorrente –, si aggiungeva la prova diretta, consistita nelle testimonianze dei lavoratori (v. all. 3 del fascicolo di parte resistente), i quali affermavano di non aver riscontrato alcuna differenza gestoria, essendo rimasta sempre quella dei referenti responsabili della società Ricorrente Srl.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli