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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4184/2024 R.G. procedimenti speciali avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(cod.fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) alla via Marconi n.49, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via
Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Gaetano Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], ( codice fiscale , con CP_1 C.F._2
domicilio attuale in 80053-Castellammare di Stabia (Na), alla Via Plinio il Vecchio n. 24, ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Catello Fusco n. 39, Scala A, Piano
Terra, Interno 3, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Andrea Porzio, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti apposta in calce alla memoria di costituzione depositata in data 31.10.2024; resistente
E
nata a [...] l'[...] (cf. ), Controparte_2 C.F._3
domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Plinio, 24, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Piciullo, nella qualità di curatrice speciale nominata dal Tribunale di Torre Annunziata con provvedimento del 26 maggio 2025, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in
Napoli alla Via D. De Dominicis, 14; interventrice
NONCHE'
presso il Tribunale di Torre Annunziata;
Controparte_3
interventore ex lege
Come da verbale di udienza del 7 luglio 2025. Le parti chiedevano entrambe emettersi sentenza parziale relativa alla sola questione di status. Parte resistente, inoltre, premesso di aver versato in atti la propria produzione di parte nell'ambito del procedimento de potestate apertosi innanzi al Tribunale per i minorenni in danno del Palazzo ed acquisito agli atti del presente giudizio, ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in data 13.04.2025, disponendo in favore della resistente l'assegnazione della ex casa coniugale affinchè vi possa abitare unitamente alle fi-glie minori o, in subordine, adeguando il contributo al mantenimento posto a carico del per la locazione di altro Pt_1
immobile, nella misura di € 700,00 mensili, tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare;
ancora ha dedotto che il PM in relazione alle denunce sporte dalla nei confronti del , CP_1 Pt_1
aveva emesso avviso di conclusione indagini in danno del predetto con la contestazione di ben sette fattispecie di reato. Da ultimo la resistente lamentava sia l'omesso rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie che l'omesso versamento dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento a far data dalla data della domanda e sino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Il ricorrente,
ha contestato le avverse deduzioni, facendo osservare, quanto alla vicenda penale, che Parte_1
nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla denuncia alcuna misura cautelare era stata emessa in danno del , segno che quest'ultimo non era stato considerato come socialmente pericoloso. Pt_1
Ancora contestava quanto dedotto da parte resistente in ordine alla presunta simulazione del contratto di locazione relativo alla ex casa coniugale, opponendosi pertanto alla chiesta modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
infine il ricorrente contestava anche il dedotto inadempimento rispetto all'obbligo di versamento delle spese straordinarie per la minore, avendo sempre provveduto a far data dalla pronuncia dell'ordinanza del giudice delegato, a versare l'importo dovuto.
La curatrice speciale della minore, si riportava alla propria comparsa di costituzione ed in ordine alle richieste formulate dalla parti si rimetteva alla valutazione del tribunale chiedendo, quanto ai rapporti con la minore, il prosieguo degli incontri padre figlia in modalità protetta nonché dei percorsi già in essere per le parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale dalla coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1
Castellammare di Stabia in data 16.10.2021 e dal quale era nata in data [...] una figlia,
[...]
A tal uopo premetteva che l'unione coniugale, inizialmente caratterizzata da serenità ed CP_2
armonia, si era andata progressivamente incrinando a causa di reiterati comportamenti della coniuge violativi dei doveri di coniugali, avendo quest'ultima iniziato a manifestare a decorrere dall'inizio dell'anno 2024 un atteggiamento sempre più distaccato, incurante ed aggressivo nei confronti del
Palazzo; che il ricorrente, infatti, veniva fatto oggetto di denigrazioni e dileggi posti in essere dalla con la madre ed altri familiari, descrivendo il marito come una nullità ed arrivando CP_1
addirittura ad affermare, d'accordo con la propria genitrice, di voler resistere nella relazione al solo fine di godere di benefici economici;
che, in particolare, mentre il profondeva ogni sforzo Pt_1
al fine di preservare la relazione coniugale e la serenità familiare, la perseverava nel CP_1
proprio atteggiamento di disinteresse e disaffezione per la vita familiare e coniugale, ponendo in essere contrasti per ogni futile motivo e perseverando nel proprio obiettivo di carattere esclusivamente economico;
che il , allertato da tali condotte della coniuge unitamente alla Pt_1
prolungata assenza dalla vita coniugale, iniziava a sospettare che la resistente intrattenesse una relazione extraconiugale;
che, tali sospetti trovavano riscontro in data 15 marzo 2024 allorquando la con la scusa di rimanere a dormire unitamente alla piccola presso la casa materna, per CP_1
soddisfare un desiderio in tal senso espresso dalla bimba, si allontanava nottetempo lasciando la bimba alle cure della nonna, senza comunicare alcunchè e non rispondendo alle telefonate del marito il quale, invano, aveva cercato di contattare sia la moglie che la suocera;
che da tale episodio si susseguivano tutta una serie di atteggiamenti ambigui, fatti di reticenze, incoerenze,
allontanamenti ingiustificati, a seguito dei quali il scopriva che la coniuge aveva posto in Pt_1 essere, con la complicità della madre, un piano preordinato al conseguimenti di benefici economici ai danni dal (in particolare di fruire della casa coniugale di proprietà di quest'ultimo) Pt_1
tenendolo all'oscuro delle relazioni extraconiugali intraprese dalla moglie, resistendo fino a Pasqua
senza fargli capire nulla;
che, invero, il ricorrente aveva anche maturato il sospetto che la moglie,
unitamente alla madre, si fossero impadronite di preziosi e beni della propria compianta madre,
servendosi della complicità di una persona di loro fiducia introdotta nella casa coniugale come persona di servizio;
che, allarmato anche da amici e parenti, il acquisiva infine la certezza Pt_1
che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale con tale , padre della sua Persona_1
prima figlia, e con tale detto sui suoi profili social;
che, quanto alla Persona_2 Persona_3
prima relazione, la stessa gli veniva comunicata da , attuale compagna del Controparte_4 Per_1
la quale mostrava al Palazzo le foto dell'ultimo incontro clandestino dei due amanti
[...]
avvenuto in data 22 maggio 2024 presso il camping Spartacus in Pompei;
che, posta di fronte a tali evidenze, la negava ogni addebito ed il in un ultimo disperato tentativo di salvare CP_1 Pt_1
l'unione coniugale, credeva anche alle giustificazioni della resistente, salvo scoprire dall'accesso occasionale al cellulare della moglie, l'esistenza già da diversi mesi della ulteriore relazione con il portata avanti anche grazie all'aiuto ed alla complicità della madre e del figlio del Persona_2
compagno della stessa, tale che da tale scoperta discendeva una discussione fra i Persona_4
coniugi che si concludeva con l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente, la quale portava con sé anche la piccola che, inoltre, la al fine di procurarsi una CP_2 CP_1
giustificazione alla propria censurabile condotta violativa degli obblighi di fedeltà coniugale,
sfruttava alcune escoriazioni che si era accidentalmente procurate, accusando strumentalmente il marito di averle usato violenza, presentando denuncia querela contro di lui e rivolgendosi ai servizi sociali i quali, per loro conto, già avevano appurato la falsità e strumentalità di tali accuse;
che dal momento in cui aveva abbandonato la casa coniugale, la adducendo a scusa proprio tali CP_1
false accuse, aveva impedito al ricorrente ogni contatto con la bimba, così violando l'interesse di quest'ultima ad intrattenere un sano ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
che, più in particolare, la si serviva della bimba quale arma di ricatto nei confronti del ricorrente così CP_1
anteponendo le proprie ripicche e le aspettative di benefici economici, al benessere della piccola ed all'interesse di quest'ultima di intrattenere un rapporto equilibrato e sereno con ambedue i genitori,
nel rispetto del principio della bigenitorialità; che tale condotta della resistente si palesava come ancor più allarmante in quanto omologa a quella dalla stessa tenuta anche nei confronti del padre della prima figlia, cui la aveva negato non solo la possibilità di Persona_1 CP_1
riconoscere la piccola ma anche di vederla e frequentarla, accusandolo di essere una persona violenta e facinorosa e così costringendo il a promuovere ricorso ex art 250 c.c. innanzi al Per_1
Tribunale di Torre Annunziata al fine di veder riconosciuti e tutelati i propri diritti di padre;
che, a tal fine, la persuadeva anche il a riconoscere la bimba nata da tale relazione come CP_1 Pt_1
figlia propria, salvo poi, una volta ripresa la relazione con il convincerlo ad effettuare il Per_1
disconoscimento della piccola;
che con sentenza non definitiva n. 32/24 del 26.03.2024 il Tribunale
di Torre Annunziata, riscontrata la infondatezza delle accuse mossa dalla nei confronti del CP_1
, autorizzava quest'ultimo al riconoscimento della piccola;
che il Persona_1 Per_5 Pt_1
era impiegato come cameriere a tempo determinato presso il Roof Garden in Ercolano, con un guadagno mensile di € 1.200,00, mentre la resistente, di professione make up artist, svolgeva con profitto la propria attività al domicilio delle clienti occupandosi principalmente di microblading,
make-up for shooting/E commerce, make-up correttivo, make-up sposa e cerimonia, make-up tv,
cinema e teatro;
che, inoltre il era proprietario per 500/1000 e nudo proprietario per gli altri Pt_1
500/1000 di due appartamenti e tre pertinenze ubicati in Castellammare di Stabia alla via Marconi
49; che a causa della precarietà del proprio lavoro e delle necessità di far fronte alle spese ed alle tasse derivanti dalle dette proprietà immobiliari, con l'assenso della zia usufruttuaria, il ricorrente decideva di concedere in locazione i suddetti immobili, rispettivamente al canone annuo lordo di €
7.200,00 e di € 15.600,00, da dividersi come per legge con l'usufruttuario, ossia al Palazzo,
rispettivamente, € 3.900,00 e di € 11.700,00, come emergeva dai contratti di locazione in atti;
che invece il ricorrente si trasferiva a vivere presso la casa della zia , sita nel medesimo Parte_2 stabile, godendo dell'ospitalità di quest'ultima che sin dall'età adolescenziale, allorchè il Palazzo
era rimasto orfano, si era presa cura di lui ed ancora lo sosteneva in tutte le sue necessità e bisogni,
ivi incluse quelle correlate alla crescita della piccola in favore della quale aveva CP_2
predisposto un'apposita stanza al fine di poterla collocare presso la propria abitazione unitamente al padre;
che dall'allontamento della dalla casa familiare il aveva provveduto a tutte CP_1 Pt_1
le necessità della piccola, sia versando una somma mensile per il mantenimento della stessa, sia provvedendo a tutto quanto le occorresse ed offrendosi anche di versare alla resistente una somma quale contributo per la ricerca di un immobile da condurre in locazione, ciò sebbene la CP_1
avesse negato, sin dal mese di giugno, ogni contatto con la minore, impedendo al padre di trascorrere anche solo qualche giorno con la piccola durante il periodo delle vacanze estive. Tanto
dedotto e ritenuto che la condotta della resistente evidenziasse una sua chiara incapacità genitoriale,
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla per violazione Parte_1 CP_1
dell'obbligo di fedeltà coniugale, disporsi l'affido esclusivo al padre della piccola CP_2
con collocazione presso quest'ultimo e disciplina del diritto di visita materno, in ragione di due pomeriggi a settimana con pernottamento sino al giorno successivo, nonché a fine settimana alterni,
per 20 giorni durante il periodo delle vacanze estive e durante le festività secondo il principio dell'alternanza. In subordine, qualora il Tribunale adito avesse ritenuto ricorrenti i presupposti per l'affido condiviso della piccola, disporne la collocazione presso il padre ed effettuare ctu per accertare la capacità genitoriale della madre, data la inadeguatezza e l'assenza di capacità genitoriali in capo alla stessa per i motivi sopra illustrati;
porsi a carico della l'obbligo di contribuire CP_1
al mantenimento della piccola nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle CP_2
spese straordinarie e nulla disporsi a titolo di mantenimento fra i coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi, pronunciarsi altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i medesimi provvedimenti di cui alla separazione quanto alla collocazione, affido e visite del genitore non collocatario, ed in ordine ai profili economici inerenti il mantenimento della piccola e i rapporti fra i coniugi. Nel medesimo ricorso introduttivo il , inoltre, rilevato che a seguito della interruzione della relazione con la Pt_1
quest'ultima si era allontanata dalla casa familiare unitamente alla piccola, CP_1
ostacolando i rapporti fra padre e figlia e privando la bimba, di appena 16 mesi, della presenza paterna e rilevato il grave pregiudizio per la minore correlato a tale condotta, proponeva altresì
istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., con la quale chiedeva al Tribunale adito di “adottare, con decreto
provvisoriamente esecutivo, i provvedimenti necessari nell'interesse della bambina al fine di
garantirle la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare”.
Fissata con decreto del Presidente del 15.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti al 18
marzo 2025 e designato il giudice relatore, cui veniva delegata la trattazione ed istruzione della causa ma anche l'eventuale adozione dei provvedimenti urgenti richiesti con istanza ai sensi dell'art
473-bis.15 c.p.c., con decreto emesso in data 16.10.2024 il giudice delegato, ritenuto che la interruzione o comunque la rarefazione degli incontri padre figlia, fosse foriera di gravi pregiudizi per la minore e considerato, d'altra parte, che per come emergeva dal ricorso e dagli atti allegati vi era un forte clima di conflittualità nella coppia, aggravato dalla presentazione reciproca di querele,
al fine di garantire effettività e serenità agli incontri padre – figlia, disponeva in via provvisoria ed urgente che il padre potesse vedere la figlia, per due pomeriggi a settimana presso i CP_2
Servizi Sociali del Comune di Castellammare di Stabia in orari e giorni da concordarsi con i predetti servizi, disponendo nel contempo l'acquisizione in via di urgenza di una dettagliata relazione sui contesti socio ambientali delle parti nonché in ordine ai rapporti fra la piccola ed entrambi i genitori ed i relativi rami parentali, e fissava per la conferma dei detti provvedimenti provvisori la successiva udienza del 30 ottobre 2024.
Ritualmente notificato alla resistente il decreto del 16.10.2024, si costituiva per la sola fase cautelare con comparsa depositata in data 31.10.2024 la quale contestava la CP_1
veridicità di quanto ex adverso rappresentato ed evidenziando che l'unione coniugale era andata in crisi dopo appena quindici giorni dalle nozze, allorquando la resistente veniva fatta oggetto di inaudita violenza domestica e di genere ad opera del Palazzo;
che la condotta violenta del resistente non rimaneva circoscritta a tale deprecabile episodio, ma veniva in seguito reiterata sino a giungere all'ultimo episodio del 24 maggio 2024 allorquando la veniva nuovamente aggredita dal CP_1
ricorrente, alla presenza delle figlie minori, e costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale unitamente a queste ultime, senza avere neppure il tempo di prelevare gli effetti personali propri e delle bimbe;
che le lesioni conseguenti alle percosse subite venivano refertate dalla struttura ospedaliera e di tali fatti veniva dalla fatta denuncia presso le competenti autorità, con CP_1
conseguenziale apertura di procedimento penale a carico del ( cd. codice rosso); che, Pt_1
inoltre, il venuto in possesso di alcune foto e video dal contenuto sessualmente esplicito Pt_1
ritraenti la resistente, ne postava clandestinamente e senza il consenso dell'interessata, il contenuto sui social e che anche di tale reato veniva fatta denuncia;
che proprio su suggerimento delle forze dell'ordine, di osservare un comportamento cauto e di prudenza a tutela delle minori nel rientrare presso il domicilio domestico, la evitava contatti con il ricorrente;
che tuttavia il , CP_1 Pt_1
subito dopo l'allontamento forzato della dal domicilio domestico, cambiava la serratura CP_1
dell'abitazione così estromettendo la moglie dalla casa coniugale ed impedendole di rientrare anche solo per prelevare oggetti personali suoi e delle bimbe;
che la era stata quindi costretta a CP_1
rientrare presso il domicilio materno unitamente alle piccole, in un ambiente angusto e sacrificante,
privo di adeguati spazi per le minori;
che il , contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non Pt_1
era mai stato amorevolmente presente, né durante il periodo della gestazione né successivamente, e dopo l'allontamento della aveva provveduto al versamento di un limitato contributo CP_1
mensile di soli € 200,00 in favore della piccola, pur potendo disporre di adeguate risorse economiche ed a fronte della condizione di inoccupazione della Tanto dedotto, la CP_1
resistente, in via cautelare ed urgente, chiedeva disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, al fine di potervi fare rientro unitamente alle figlie minori, e porsi a carico del un Pt_1
assegno mensile nella misura di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento della piccola
[...]
e della coniuge. CP_2 All'udienza del 31 ottobre 2024, sentite le parti e letta la relazione dei servizi sociali di
Castellammare di Stabia, nella quale si dava atto, per un verso, dell'adeguatezza dei rispettivi contesti socio ambientali delle parti e, per altro verso, della esistenza di una forte conflittualità fra le parti, sebbene a seguito della emissione del provvedimento provvisorio gli incontri padre figlia si fossero svolti regolarmente in un clima di relativa serenità, il giudice delegato con ordinanza del 7
dicembre 2024 confermava il contenuto del provvedimento provvisorio del 16 ottobre 2024 e rigettava la richiesta in via urgente di assegnazione della casa coniugale, disponendo nel contempo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità per ambedue i genitori, rinviando alla successiva udienza del 18 marzo 2025, per l'adozione degli ulteriori provvedimenti all'esito dell'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 febbraio 2025, si costituiva in giudizio riportandosi a quanto già esposto nella memoria del 31.10.2024 ed CP_1
evidenziando che nelle more, a seguito della denuncia sporta dalla era stato aperto su CP_1
iniziativa del PMM un procedimento de potestate a carico del con nomina anche di un Pt_1
curatore speciale in favore della minore ed avvio del predetto ricorrente a percorsi CP_2
di recupero presso il Serd;
che infatti il , affetto da disturbo bipolare, era solito assumere Pt_1
farmaci sia antidolorifici, appartenenti alla categoria degli oppiacei, sia per il controllo del sonno, a base di benzodiazepine, con pesanti effetti collaterali;
che lo stesso , inoltre, in passato Pt_1
aveva anche fatto uso di sostanze stupefacenti;
che, proprio in ragione del disturbo bipolare di cui soffriva, il era solito offrire all'esterno un'apparenza di padre amorevole e compagno Pt_1
premuroso, laddove fra le mura domestiche lo stesso dava sfogo a gravi episodi di violenza nei confronti della coniuge, addirittura giungendo in occasione di un litigio verificatosi in data 26
marzo 2024, per futili motivi, fino al punto di mordere selvaggiamente la moglie ad un braccio,
nonostante la stessa avesse con sé la piccola la quale spaventatissima assisteva a CP_2
tutta la scena;
che anche durante la vita matrimoniale il ricorrente lungi dal mostrarsi amorevole e premuroso con la moglie, risultava completamente disinteressato al benessere ed alla salute di quest'ultima, intento solo a soddisfare i propri bisogni egoistici, tanto che in ben due episodi verificatisi durante la gestazione, lo stesso ignorava le richieste di aiuto della moglie, affetta da gravi coliche, preferendo riposare o dedicarsi alle proprie attività; che, invero, il si Pt_1
mostrava del tutto assente rispetto agli obblighi di collaborazione familiare, rimendo a dormire sino a tarda mattinata e svegliandosi solo intorno alle ore 13,00 per poi consumare il pasto preparatogli dalla moglie, fumare e tornare nuovamente a riposarsi con la scusa di essere stanco per il lavoro;
che anche nei confronti della bimba, il ricorrente si mostrava poco attento e collaborativo,
demandando unicamente alla giovane madre la cura e l'accudimento della piccola;
che, sotto il profilo economico, il parimenti era sordo alle necessità familiari, lasciando alle cure della Pt_1
moglie sia l'acquisto di generi di prima necessità che di detersivi e di abbigliamento della piccola,
costringendo così la resistente ad avvalersi dell'aiuto dei propri familiari, limitandosi il ricorrente al solo pagamento delle utenze, peraltro intestate alla moglie, la quale all'attualità si trovava anche destinataria di solleciti ed intimazioni di pagamento per le bollette non pagate dal;
che del Pt_1
tutto falsa, poi, era l'affermazione di una presunta relazione extraconiugale della con il CP_1
, mentre era piuttosto il che, ancora durante la vita matrimoniale, non aveva Persona_1 Pt_1
perso tempo ed aveva iniziato la frequentazione con altra donna;
che proprio in occasione del litigio verificatosi in data 24 maggio 2024, la preavvertita da un messaggio di minaccia del CP_1
marito il quale le comunicava di aver scoperto un suo presunto tradimento, decideva precipitosamente di allontanarsi in uno alle bambine dalla casa familiare per rifugiarsi presso la casa del padre, ove il successivamente la raggiungeva ed impadronendosi del cellulare della Pt_1
moglie e della piccola che aveva attirato a sé, rifiutava di farne la riconsegna alla CP_2
madre; che nottetempo il provvedeva al cambio della serratura della casa coniugale così di Pt_1
fatto impedendo definitivamente il rientro nell'immobile della e privando definitivamente CP_1
le piccole del loro habitat domestico e dei propri beni;
che, mentre il poteva godere di una Pt_1
solida posizione economica data dal proprio impiego e dalle proprietà immobiliari possedute, la
[...]
viveva in condizioni di precarietà economica, non avendo alcuna impiego e svolgendo CP_1 l'attività di make up artist solo in forma amatoriale ed in favore di qualche amica o parente, con un guadagno del tutto irrisorio e senz'altro insufficiente a soddisfare anche solo le esigenze più
elementari della piccola. Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione dei CP_1
coniugi senza dichiarazione di addebito, disporre l'affido condiviso della piccola con CP_2
collocazione presso la madre, cui assegnare la casa coniugale sita in via Marconi in Castellammare
di Stabia, e disciplinare il diritto di visita paterno secondo modalità protette;
porre a carico del il versamento di un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della piccola e Pt_1
della coniuge pari ad € 750,00 mensili, oltre al versamento integrale degli assegni familiari ed al
100% delle spese straordinarie;
rigettarsi, di conseguenza, le richieste del sia quanto Pt_1
all'affido esclusivo a sé della piccola sia quanto alla collocazione della bimba CP_2
presso l'attuale dimora paterna nella casa della zia materna di quest'ultimo , nonché Parte_2
in ordine alle richieste di carattere economico dallo stesso formulate.
All'udienza del 18 marzo 2025, comparse personalmente le parti, le stesse venivano sentite dal giudice delegato ed all'esito, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 13 aprile 2025 il giudice dava i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, autorizzando le parti a continuare a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso della piccola con collocazione presso la madre, nella casa della nonna CP_2
materna, stante l'avvenuta locazione – nelle more – della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita del padre in modalità protetta con incarico ai Servizi Sociali competenti di verificare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli stessi, ponendo a carico del l'importo Pt_1
mensile di € 400,00 di cui € 150,00 a titolo di mantenimento della coniuge ed € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della piccola oltre ad € 350,00 quale contributo alla CP_2
locazione di un immobile di abitazione per la resistente e la figlia minore, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di locazione. Nella medesima ordinanza, inoltre, il giudice delegato ammetteva i mezzi istruttori, nei termini ivi indicati, e dato atto della richiesta di emissione di sentenza parziale di solo status rinviava ai sensi dell'art 473bis.22 ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 7 luglio 2025 per discussione in ordine alla sola questione di status
Nelle more, il PM sede, a seguito di trasmissione degli atti dal PMM presso il TM di Napoli,
faceva proprio il ricorso ex artt. 330-333 c.c. proposto dal PMM nei confronti di Parte_1
iscritto in data 16.05.2025 come sub fascicolo del procedimento principale e con comparsa depositata in data 20.06.2025 si costituiva in giudizio l'avv. Valeria Piciullo, già nominata curatrice speciale della minore nel procedimento de potestate apertosi innanzi al Controparte_2
Tribunale dei Minorenni, la quale preso atto dell'avvio di percorsi in favore della coppia genitoriale e del buon andamento degli incontri protetti padre – figlia, chiedeva proseguirsi negli stessi con attento monitoraggio del nucleo familiare ed ove riscontrata l'inidoneità della coppia genitoriale,
anche all'esito di ctu, disporsi la sospensione dalla responsabilità genitorialità di uno o di entrambi i genitori, con eventuale collocazione presso terzi della piccola CP_2
Quindi all'udienza del 7 luglio 2025, le parti concludevano nei termini di cui in epigrafe ed il giudice delegato, con ordinanza del 21 luglio 2025, rigettata la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti con riferimento all'assegnazione della casa coniugale,
specificata la decorrenza degli obblighi di mantenimento posti a carico del Palazzo e disposta la prosecuzione dei percorsi e degli incontri protetti, su concorde richiesta delle parti, riservava la causa in decisione al collegio sulla sola questione di status previa trasmissione degli atti al Pm per le relative conclusioni.
Il PM concludeva in data 11 settembre 2025 per la pronuncia di separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia relativa alla separazione personale dei coniugi.
Invero le risultanze processuali, sino ad ora acquisite, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo e della comparsa di costituzione e risposta, il tenore delle accuse reciprocamente mosse dalle parti ( la ha accusato il resistente di avere avuto CP_1 una condotta aggressiva e violenta;
il , a sua volta, ha imputato la fine del rapporto Pt_1 coniugale alla condotta della resistente, la quale avrebbe reiteratamente violato l'obbligo di fedeltà coniugale ed avrebbe tenuto con il marito un comportamento opportunistico volto soltanto al conseguimento di vantaggi di natura economica ), la pendenza di reciproche denunce fra le parti, la separazione di fatto dei coniugi già a decorrere dal mese di maggio del 2024 nonché dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza di comparizione dei coniugi. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta del ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Del resto le stesse parti, concordemente hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis instando per la pronuncia di una sentenza di separazione.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che la causa non risulta ancora matura per la decisione.
A tal fine occorre osservare che la gravità delle accuse reciprocamente mosse dalle parti rende necessaria un'approfondita istruttoria sulla capacità genitoriale delle stesse, tenuto altresì conto che pende procedimento de potestate ai danni del introdotto su iniziativa del PM, e che Pt_1 all'attualità gli incontri fra padre e figlia si svolgono in modalità protetta presso i servizi sociali di
Castellammare di Stabia, incaricati di monitorare il nucleo familiare e di seguire l'andamento dei percorsi prescritti alle parti a pena di sospensione dalla potestà genitoriale. Parimenti, anche quanto alla domanda di addebito proposta dal ed alle statuizioni di carattere economico relative Pt_1 alle parti ed alla minore, la causa necessita di ulteriore attività istruttoria per essere definita.
Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, la causa va rimessa sul ruolo del giudice delegato disponendo con separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi a quest'ultimo per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di con ricorso depositato in data 3.10.2024 co¬sì Parte_1 CP_1 provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
b) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva;
c) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Castellammare di Stabia di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 54 parte I, del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2021);
Così deciso in Torre Annunziata il 28 ottobre 2025 in camera di consiglio.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4184/2024 R.G. procedimenti speciali avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(cod.fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) alla via Marconi n.49, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via
Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Gaetano Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], ( codice fiscale , con CP_1 C.F._2
domicilio attuale in 80053-Castellammare di Stabia (Na), alla Via Plinio il Vecchio n. 24, ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Catello Fusco n. 39, Scala A, Piano
Terra, Interno 3, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Andrea Porzio, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti apposta in calce alla memoria di costituzione depositata in data 31.10.2024; resistente
E
nata a [...] l'[...] (cf. ), Controparte_2 C.F._3
domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Plinio, 24, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Piciullo, nella qualità di curatrice speciale nominata dal Tribunale di Torre Annunziata con provvedimento del 26 maggio 2025, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in
Napoli alla Via D. De Dominicis, 14; interventrice
NONCHE'
presso il Tribunale di Torre Annunziata;
Controparte_3
interventore ex lege
Come da verbale di udienza del 7 luglio 2025. Le parti chiedevano entrambe emettersi sentenza parziale relativa alla sola questione di status. Parte resistente, inoltre, premesso di aver versato in atti la propria produzione di parte nell'ambito del procedimento de potestate apertosi innanzi al Tribunale per i minorenni in danno del Palazzo ed acquisito agli atti del presente giudizio, ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in data 13.04.2025, disponendo in favore della resistente l'assegnazione della ex casa coniugale affinchè vi possa abitare unitamente alle fi-glie minori o, in subordine, adeguando il contributo al mantenimento posto a carico del per la locazione di altro Pt_1
immobile, nella misura di € 700,00 mensili, tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare;
ancora ha dedotto che il PM in relazione alle denunce sporte dalla nei confronti del , CP_1 Pt_1
aveva emesso avviso di conclusione indagini in danno del predetto con la contestazione di ben sette fattispecie di reato. Da ultimo la resistente lamentava sia l'omesso rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie che l'omesso versamento dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento a far data dalla data della domanda e sino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Il ricorrente,
ha contestato le avverse deduzioni, facendo osservare, quanto alla vicenda penale, che Parte_1
nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla denuncia alcuna misura cautelare era stata emessa in danno del , segno che quest'ultimo non era stato considerato come socialmente pericoloso. Pt_1
Ancora contestava quanto dedotto da parte resistente in ordine alla presunta simulazione del contratto di locazione relativo alla ex casa coniugale, opponendosi pertanto alla chiesta modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
infine il ricorrente contestava anche il dedotto inadempimento rispetto all'obbligo di versamento delle spese straordinarie per la minore, avendo sempre provveduto a far data dalla pronuncia dell'ordinanza del giudice delegato, a versare l'importo dovuto.
La curatrice speciale della minore, si riportava alla propria comparsa di costituzione ed in ordine alle richieste formulate dalla parti si rimetteva alla valutazione del tribunale chiedendo, quanto ai rapporti con la minore, il prosieguo degli incontri padre figlia in modalità protetta nonché dei percorsi già in essere per le parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale dalla coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1
Castellammare di Stabia in data 16.10.2021 e dal quale era nata in data [...] una figlia,
[...]
A tal uopo premetteva che l'unione coniugale, inizialmente caratterizzata da serenità ed CP_2
armonia, si era andata progressivamente incrinando a causa di reiterati comportamenti della coniuge violativi dei doveri di coniugali, avendo quest'ultima iniziato a manifestare a decorrere dall'inizio dell'anno 2024 un atteggiamento sempre più distaccato, incurante ed aggressivo nei confronti del
Palazzo; che il ricorrente, infatti, veniva fatto oggetto di denigrazioni e dileggi posti in essere dalla con la madre ed altri familiari, descrivendo il marito come una nullità ed arrivando CP_1
addirittura ad affermare, d'accordo con la propria genitrice, di voler resistere nella relazione al solo fine di godere di benefici economici;
che, in particolare, mentre il profondeva ogni sforzo Pt_1
al fine di preservare la relazione coniugale e la serenità familiare, la perseverava nel CP_1
proprio atteggiamento di disinteresse e disaffezione per la vita familiare e coniugale, ponendo in essere contrasti per ogni futile motivo e perseverando nel proprio obiettivo di carattere esclusivamente economico;
che il , allertato da tali condotte della coniuge unitamente alla Pt_1
prolungata assenza dalla vita coniugale, iniziava a sospettare che la resistente intrattenesse una relazione extraconiugale;
che, tali sospetti trovavano riscontro in data 15 marzo 2024 allorquando la con la scusa di rimanere a dormire unitamente alla piccola presso la casa materna, per CP_1
soddisfare un desiderio in tal senso espresso dalla bimba, si allontanava nottetempo lasciando la bimba alle cure della nonna, senza comunicare alcunchè e non rispondendo alle telefonate del marito il quale, invano, aveva cercato di contattare sia la moglie che la suocera;
che da tale episodio si susseguivano tutta una serie di atteggiamenti ambigui, fatti di reticenze, incoerenze,
allontanamenti ingiustificati, a seguito dei quali il scopriva che la coniuge aveva posto in Pt_1 essere, con la complicità della madre, un piano preordinato al conseguimenti di benefici economici ai danni dal (in particolare di fruire della casa coniugale di proprietà di quest'ultimo) Pt_1
tenendolo all'oscuro delle relazioni extraconiugali intraprese dalla moglie, resistendo fino a Pasqua
senza fargli capire nulla;
che, invero, il ricorrente aveva anche maturato il sospetto che la moglie,
unitamente alla madre, si fossero impadronite di preziosi e beni della propria compianta madre,
servendosi della complicità di una persona di loro fiducia introdotta nella casa coniugale come persona di servizio;
che, allarmato anche da amici e parenti, il acquisiva infine la certezza Pt_1
che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale con tale , padre della sua Persona_1
prima figlia, e con tale detto sui suoi profili social;
che, quanto alla Persona_2 Persona_3
prima relazione, la stessa gli veniva comunicata da , attuale compagna del Controparte_4 Per_1
la quale mostrava al Palazzo le foto dell'ultimo incontro clandestino dei due amanti
[...]
avvenuto in data 22 maggio 2024 presso il camping Spartacus in Pompei;
che, posta di fronte a tali evidenze, la negava ogni addebito ed il in un ultimo disperato tentativo di salvare CP_1 Pt_1
l'unione coniugale, credeva anche alle giustificazioni della resistente, salvo scoprire dall'accesso occasionale al cellulare della moglie, l'esistenza già da diversi mesi della ulteriore relazione con il portata avanti anche grazie all'aiuto ed alla complicità della madre e del figlio del Persona_2
compagno della stessa, tale che da tale scoperta discendeva una discussione fra i Persona_4
coniugi che si concludeva con l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente, la quale portava con sé anche la piccola che, inoltre, la al fine di procurarsi una CP_2 CP_1
giustificazione alla propria censurabile condotta violativa degli obblighi di fedeltà coniugale,
sfruttava alcune escoriazioni che si era accidentalmente procurate, accusando strumentalmente il marito di averle usato violenza, presentando denuncia querela contro di lui e rivolgendosi ai servizi sociali i quali, per loro conto, già avevano appurato la falsità e strumentalità di tali accuse;
che dal momento in cui aveva abbandonato la casa coniugale, la adducendo a scusa proprio tali CP_1
false accuse, aveva impedito al ricorrente ogni contatto con la bimba, così violando l'interesse di quest'ultima ad intrattenere un sano ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
che, più in particolare, la si serviva della bimba quale arma di ricatto nei confronti del ricorrente così CP_1
anteponendo le proprie ripicche e le aspettative di benefici economici, al benessere della piccola ed all'interesse di quest'ultima di intrattenere un rapporto equilibrato e sereno con ambedue i genitori,
nel rispetto del principio della bigenitorialità; che tale condotta della resistente si palesava come ancor più allarmante in quanto omologa a quella dalla stessa tenuta anche nei confronti del padre della prima figlia, cui la aveva negato non solo la possibilità di Persona_1 CP_1
riconoscere la piccola ma anche di vederla e frequentarla, accusandolo di essere una persona violenta e facinorosa e così costringendo il a promuovere ricorso ex art 250 c.c. innanzi al Per_1
Tribunale di Torre Annunziata al fine di veder riconosciuti e tutelati i propri diritti di padre;
che, a tal fine, la persuadeva anche il a riconoscere la bimba nata da tale relazione come CP_1 Pt_1
figlia propria, salvo poi, una volta ripresa la relazione con il convincerlo ad effettuare il Per_1
disconoscimento della piccola;
che con sentenza non definitiva n. 32/24 del 26.03.2024 il Tribunale
di Torre Annunziata, riscontrata la infondatezza delle accuse mossa dalla nei confronti del CP_1
, autorizzava quest'ultimo al riconoscimento della piccola;
che il Persona_1 Per_5 Pt_1
era impiegato come cameriere a tempo determinato presso il Roof Garden in Ercolano, con un guadagno mensile di € 1.200,00, mentre la resistente, di professione make up artist, svolgeva con profitto la propria attività al domicilio delle clienti occupandosi principalmente di microblading,
make-up for shooting/E commerce, make-up correttivo, make-up sposa e cerimonia, make-up tv,
cinema e teatro;
che, inoltre il era proprietario per 500/1000 e nudo proprietario per gli altri Pt_1
500/1000 di due appartamenti e tre pertinenze ubicati in Castellammare di Stabia alla via Marconi
49; che a causa della precarietà del proprio lavoro e delle necessità di far fronte alle spese ed alle tasse derivanti dalle dette proprietà immobiliari, con l'assenso della zia usufruttuaria, il ricorrente decideva di concedere in locazione i suddetti immobili, rispettivamente al canone annuo lordo di €
7.200,00 e di € 15.600,00, da dividersi come per legge con l'usufruttuario, ossia al Palazzo,
rispettivamente, € 3.900,00 e di € 11.700,00, come emergeva dai contratti di locazione in atti;
che invece il ricorrente si trasferiva a vivere presso la casa della zia , sita nel medesimo Parte_2 stabile, godendo dell'ospitalità di quest'ultima che sin dall'età adolescenziale, allorchè il Palazzo
era rimasto orfano, si era presa cura di lui ed ancora lo sosteneva in tutte le sue necessità e bisogni,
ivi incluse quelle correlate alla crescita della piccola in favore della quale aveva CP_2
predisposto un'apposita stanza al fine di poterla collocare presso la propria abitazione unitamente al padre;
che dall'allontamento della dalla casa familiare il aveva provveduto a tutte CP_1 Pt_1
le necessità della piccola, sia versando una somma mensile per il mantenimento della stessa, sia provvedendo a tutto quanto le occorresse ed offrendosi anche di versare alla resistente una somma quale contributo per la ricerca di un immobile da condurre in locazione, ciò sebbene la CP_1
avesse negato, sin dal mese di giugno, ogni contatto con la minore, impedendo al padre di trascorrere anche solo qualche giorno con la piccola durante il periodo delle vacanze estive. Tanto
dedotto e ritenuto che la condotta della resistente evidenziasse una sua chiara incapacità genitoriale,
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla per violazione Parte_1 CP_1
dell'obbligo di fedeltà coniugale, disporsi l'affido esclusivo al padre della piccola CP_2
con collocazione presso quest'ultimo e disciplina del diritto di visita materno, in ragione di due pomeriggi a settimana con pernottamento sino al giorno successivo, nonché a fine settimana alterni,
per 20 giorni durante il periodo delle vacanze estive e durante le festività secondo il principio dell'alternanza. In subordine, qualora il Tribunale adito avesse ritenuto ricorrenti i presupposti per l'affido condiviso della piccola, disporne la collocazione presso il padre ed effettuare ctu per accertare la capacità genitoriale della madre, data la inadeguatezza e l'assenza di capacità genitoriali in capo alla stessa per i motivi sopra illustrati;
porsi a carico della l'obbligo di contribuire CP_1
al mantenimento della piccola nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle CP_2
spese straordinarie e nulla disporsi a titolo di mantenimento fra i coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi, pronunciarsi altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i medesimi provvedimenti di cui alla separazione quanto alla collocazione, affido e visite del genitore non collocatario, ed in ordine ai profili economici inerenti il mantenimento della piccola e i rapporti fra i coniugi. Nel medesimo ricorso introduttivo il , inoltre, rilevato che a seguito della interruzione della relazione con la Pt_1
quest'ultima si era allontanata dalla casa familiare unitamente alla piccola, CP_1
ostacolando i rapporti fra padre e figlia e privando la bimba, di appena 16 mesi, della presenza paterna e rilevato il grave pregiudizio per la minore correlato a tale condotta, proponeva altresì
istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., con la quale chiedeva al Tribunale adito di “adottare, con decreto
provvisoriamente esecutivo, i provvedimenti necessari nell'interesse della bambina al fine di
garantirle la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare”.
Fissata con decreto del Presidente del 15.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti al 18
marzo 2025 e designato il giudice relatore, cui veniva delegata la trattazione ed istruzione della causa ma anche l'eventuale adozione dei provvedimenti urgenti richiesti con istanza ai sensi dell'art
473-bis.15 c.p.c., con decreto emesso in data 16.10.2024 il giudice delegato, ritenuto che la interruzione o comunque la rarefazione degli incontri padre figlia, fosse foriera di gravi pregiudizi per la minore e considerato, d'altra parte, che per come emergeva dal ricorso e dagli atti allegati vi era un forte clima di conflittualità nella coppia, aggravato dalla presentazione reciproca di querele,
al fine di garantire effettività e serenità agli incontri padre – figlia, disponeva in via provvisoria ed urgente che il padre potesse vedere la figlia, per due pomeriggi a settimana presso i CP_2
Servizi Sociali del Comune di Castellammare di Stabia in orari e giorni da concordarsi con i predetti servizi, disponendo nel contempo l'acquisizione in via di urgenza di una dettagliata relazione sui contesti socio ambientali delle parti nonché in ordine ai rapporti fra la piccola ed entrambi i genitori ed i relativi rami parentali, e fissava per la conferma dei detti provvedimenti provvisori la successiva udienza del 30 ottobre 2024.
Ritualmente notificato alla resistente il decreto del 16.10.2024, si costituiva per la sola fase cautelare con comparsa depositata in data 31.10.2024 la quale contestava la CP_1
veridicità di quanto ex adverso rappresentato ed evidenziando che l'unione coniugale era andata in crisi dopo appena quindici giorni dalle nozze, allorquando la resistente veniva fatta oggetto di inaudita violenza domestica e di genere ad opera del Palazzo;
che la condotta violenta del resistente non rimaneva circoscritta a tale deprecabile episodio, ma veniva in seguito reiterata sino a giungere all'ultimo episodio del 24 maggio 2024 allorquando la veniva nuovamente aggredita dal CP_1
ricorrente, alla presenza delle figlie minori, e costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale unitamente a queste ultime, senza avere neppure il tempo di prelevare gli effetti personali propri e delle bimbe;
che le lesioni conseguenti alle percosse subite venivano refertate dalla struttura ospedaliera e di tali fatti veniva dalla fatta denuncia presso le competenti autorità, con CP_1
conseguenziale apertura di procedimento penale a carico del ( cd. codice rosso); che, Pt_1
inoltre, il venuto in possesso di alcune foto e video dal contenuto sessualmente esplicito Pt_1
ritraenti la resistente, ne postava clandestinamente e senza il consenso dell'interessata, il contenuto sui social e che anche di tale reato veniva fatta denuncia;
che proprio su suggerimento delle forze dell'ordine, di osservare un comportamento cauto e di prudenza a tutela delle minori nel rientrare presso il domicilio domestico, la evitava contatti con il ricorrente;
che tuttavia il , CP_1 Pt_1
subito dopo l'allontamento forzato della dal domicilio domestico, cambiava la serratura CP_1
dell'abitazione così estromettendo la moglie dalla casa coniugale ed impedendole di rientrare anche solo per prelevare oggetti personali suoi e delle bimbe;
che la era stata quindi costretta a CP_1
rientrare presso il domicilio materno unitamente alle piccole, in un ambiente angusto e sacrificante,
privo di adeguati spazi per le minori;
che il , contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non Pt_1
era mai stato amorevolmente presente, né durante il periodo della gestazione né successivamente, e dopo l'allontamento della aveva provveduto al versamento di un limitato contributo CP_1
mensile di soli € 200,00 in favore della piccola, pur potendo disporre di adeguate risorse economiche ed a fronte della condizione di inoccupazione della Tanto dedotto, la CP_1
resistente, in via cautelare ed urgente, chiedeva disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, al fine di potervi fare rientro unitamente alle figlie minori, e porsi a carico del un Pt_1
assegno mensile nella misura di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento della piccola
[...]
e della coniuge. CP_2 All'udienza del 31 ottobre 2024, sentite le parti e letta la relazione dei servizi sociali di
Castellammare di Stabia, nella quale si dava atto, per un verso, dell'adeguatezza dei rispettivi contesti socio ambientali delle parti e, per altro verso, della esistenza di una forte conflittualità fra le parti, sebbene a seguito della emissione del provvedimento provvisorio gli incontri padre figlia si fossero svolti regolarmente in un clima di relativa serenità, il giudice delegato con ordinanza del 7
dicembre 2024 confermava il contenuto del provvedimento provvisorio del 16 ottobre 2024 e rigettava la richiesta in via urgente di assegnazione della casa coniugale, disponendo nel contempo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità per ambedue i genitori, rinviando alla successiva udienza del 18 marzo 2025, per l'adozione degli ulteriori provvedimenti all'esito dell'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 febbraio 2025, si costituiva in giudizio riportandosi a quanto già esposto nella memoria del 31.10.2024 ed CP_1
evidenziando che nelle more, a seguito della denuncia sporta dalla era stato aperto su CP_1
iniziativa del PMM un procedimento de potestate a carico del con nomina anche di un Pt_1
curatore speciale in favore della minore ed avvio del predetto ricorrente a percorsi CP_2
di recupero presso il Serd;
che infatti il , affetto da disturbo bipolare, era solito assumere Pt_1
farmaci sia antidolorifici, appartenenti alla categoria degli oppiacei, sia per il controllo del sonno, a base di benzodiazepine, con pesanti effetti collaterali;
che lo stesso , inoltre, in passato Pt_1
aveva anche fatto uso di sostanze stupefacenti;
che, proprio in ragione del disturbo bipolare di cui soffriva, il era solito offrire all'esterno un'apparenza di padre amorevole e compagno Pt_1
premuroso, laddove fra le mura domestiche lo stesso dava sfogo a gravi episodi di violenza nei confronti della coniuge, addirittura giungendo in occasione di un litigio verificatosi in data 26
marzo 2024, per futili motivi, fino al punto di mordere selvaggiamente la moglie ad un braccio,
nonostante la stessa avesse con sé la piccola la quale spaventatissima assisteva a CP_2
tutta la scena;
che anche durante la vita matrimoniale il ricorrente lungi dal mostrarsi amorevole e premuroso con la moglie, risultava completamente disinteressato al benessere ed alla salute di quest'ultima, intento solo a soddisfare i propri bisogni egoistici, tanto che in ben due episodi verificatisi durante la gestazione, lo stesso ignorava le richieste di aiuto della moglie, affetta da gravi coliche, preferendo riposare o dedicarsi alle proprie attività; che, invero, il si Pt_1
mostrava del tutto assente rispetto agli obblighi di collaborazione familiare, rimendo a dormire sino a tarda mattinata e svegliandosi solo intorno alle ore 13,00 per poi consumare il pasto preparatogli dalla moglie, fumare e tornare nuovamente a riposarsi con la scusa di essere stanco per il lavoro;
che anche nei confronti della bimba, il ricorrente si mostrava poco attento e collaborativo,
demandando unicamente alla giovane madre la cura e l'accudimento della piccola;
che, sotto il profilo economico, il parimenti era sordo alle necessità familiari, lasciando alle cure della Pt_1
moglie sia l'acquisto di generi di prima necessità che di detersivi e di abbigliamento della piccola,
costringendo così la resistente ad avvalersi dell'aiuto dei propri familiari, limitandosi il ricorrente al solo pagamento delle utenze, peraltro intestate alla moglie, la quale all'attualità si trovava anche destinataria di solleciti ed intimazioni di pagamento per le bollette non pagate dal;
che del Pt_1
tutto falsa, poi, era l'affermazione di una presunta relazione extraconiugale della con il CP_1
, mentre era piuttosto il che, ancora durante la vita matrimoniale, non aveva Persona_1 Pt_1
perso tempo ed aveva iniziato la frequentazione con altra donna;
che proprio in occasione del litigio verificatosi in data 24 maggio 2024, la preavvertita da un messaggio di minaccia del CP_1
marito il quale le comunicava di aver scoperto un suo presunto tradimento, decideva precipitosamente di allontanarsi in uno alle bambine dalla casa familiare per rifugiarsi presso la casa del padre, ove il successivamente la raggiungeva ed impadronendosi del cellulare della Pt_1
moglie e della piccola che aveva attirato a sé, rifiutava di farne la riconsegna alla CP_2
madre; che nottetempo il provvedeva al cambio della serratura della casa coniugale così di Pt_1
fatto impedendo definitivamente il rientro nell'immobile della e privando definitivamente CP_1
le piccole del loro habitat domestico e dei propri beni;
che, mentre il poteva godere di una Pt_1
solida posizione economica data dal proprio impiego e dalle proprietà immobiliari possedute, la
[...]
viveva in condizioni di precarietà economica, non avendo alcuna impiego e svolgendo CP_1 l'attività di make up artist solo in forma amatoriale ed in favore di qualche amica o parente, con un guadagno del tutto irrisorio e senz'altro insufficiente a soddisfare anche solo le esigenze più
elementari della piccola. Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la separazione dei CP_1
coniugi senza dichiarazione di addebito, disporre l'affido condiviso della piccola con CP_2
collocazione presso la madre, cui assegnare la casa coniugale sita in via Marconi in Castellammare
di Stabia, e disciplinare il diritto di visita paterno secondo modalità protette;
porre a carico del il versamento di un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della piccola e Pt_1
della coniuge pari ad € 750,00 mensili, oltre al versamento integrale degli assegni familiari ed al
100% delle spese straordinarie;
rigettarsi, di conseguenza, le richieste del sia quanto Pt_1
all'affido esclusivo a sé della piccola sia quanto alla collocazione della bimba CP_2
presso l'attuale dimora paterna nella casa della zia materna di quest'ultimo , nonché Parte_2
in ordine alle richieste di carattere economico dallo stesso formulate.
All'udienza del 18 marzo 2025, comparse personalmente le parti, le stesse venivano sentite dal giudice delegato ed all'esito, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 13 aprile 2025 il giudice dava i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, autorizzando le parti a continuare a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso della piccola con collocazione presso la madre, nella casa della nonna CP_2
materna, stante l'avvenuta locazione – nelle more – della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita del padre in modalità protetta con incarico ai Servizi Sociali competenti di verificare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli stessi, ponendo a carico del l'importo Pt_1
mensile di € 400,00 di cui € 150,00 a titolo di mantenimento della coniuge ed € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della piccola oltre ad € 350,00 quale contributo alla CP_2
locazione di un immobile di abitazione per la resistente e la figlia minore, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di locazione. Nella medesima ordinanza, inoltre, il giudice delegato ammetteva i mezzi istruttori, nei termini ivi indicati, e dato atto della richiesta di emissione di sentenza parziale di solo status rinviava ai sensi dell'art 473bis.22 ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 7 luglio 2025 per discussione in ordine alla sola questione di status
Nelle more, il PM sede, a seguito di trasmissione degli atti dal PMM presso il TM di Napoli,
faceva proprio il ricorso ex artt. 330-333 c.c. proposto dal PMM nei confronti di Parte_1
iscritto in data 16.05.2025 come sub fascicolo del procedimento principale e con comparsa depositata in data 20.06.2025 si costituiva in giudizio l'avv. Valeria Piciullo, già nominata curatrice speciale della minore nel procedimento de potestate apertosi innanzi al Controparte_2
Tribunale dei Minorenni, la quale preso atto dell'avvio di percorsi in favore della coppia genitoriale e del buon andamento degli incontri protetti padre – figlia, chiedeva proseguirsi negli stessi con attento monitoraggio del nucleo familiare ed ove riscontrata l'inidoneità della coppia genitoriale,
anche all'esito di ctu, disporsi la sospensione dalla responsabilità genitorialità di uno o di entrambi i genitori, con eventuale collocazione presso terzi della piccola CP_2
Quindi all'udienza del 7 luglio 2025, le parti concludevano nei termini di cui in epigrafe ed il giudice delegato, con ordinanza del 21 luglio 2025, rigettata la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti con riferimento all'assegnazione della casa coniugale,
specificata la decorrenza degli obblighi di mantenimento posti a carico del Palazzo e disposta la prosecuzione dei percorsi e degli incontri protetti, su concorde richiesta delle parti, riservava la causa in decisione al collegio sulla sola questione di status previa trasmissione degli atti al Pm per le relative conclusioni.
Il PM concludeva in data 11 settembre 2025 per la pronuncia di separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia relativa alla separazione personale dei coniugi.
Invero le risultanze processuali, sino ad ora acquisite, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo e della comparsa di costituzione e risposta, il tenore delle accuse reciprocamente mosse dalle parti ( la ha accusato il resistente di avere avuto CP_1 una condotta aggressiva e violenta;
il , a sua volta, ha imputato la fine del rapporto Pt_1 coniugale alla condotta della resistente, la quale avrebbe reiteratamente violato l'obbligo di fedeltà coniugale ed avrebbe tenuto con il marito un comportamento opportunistico volto soltanto al conseguimento di vantaggi di natura economica ), la pendenza di reciproche denunce fra le parti, la separazione di fatto dei coniugi già a decorrere dal mese di maggio del 2024 nonché dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza di comparizione dei coniugi. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta del ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Del resto le stesse parti, concordemente hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis instando per la pronuncia di una sentenza di separazione.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che la causa non risulta ancora matura per la decisione.
A tal fine occorre osservare che la gravità delle accuse reciprocamente mosse dalle parti rende necessaria un'approfondita istruttoria sulla capacità genitoriale delle stesse, tenuto altresì conto che pende procedimento de potestate ai danni del introdotto su iniziativa del PM, e che Pt_1 all'attualità gli incontri fra padre e figlia si svolgono in modalità protetta presso i servizi sociali di
Castellammare di Stabia, incaricati di monitorare il nucleo familiare e di seguire l'andamento dei percorsi prescritti alle parti a pena di sospensione dalla potestà genitoriale. Parimenti, anche quanto alla domanda di addebito proposta dal ed alle statuizioni di carattere economico relative Pt_1 alle parti ed alla minore, la causa necessita di ulteriore attività istruttoria per essere definita.
Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, la causa va rimessa sul ruolo del giudice delegato disponendo con separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi a quest'ultimo per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di con ricorso depositato in data 3.10.2024 co¬sì Parte_1 CP_1 provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
b) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva;
c) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Castellammare di Stabia di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 54 parte I, del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2021);
Così deciso in Torre Annunziata il 28 ottobre 2025 in camera di consiglio.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano