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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RC PA e dell'avv. TI GI Parte_1
MA, elettivamente domiciliato in VIA ASILO N. 5, CUNEO, presso i difensori avv.ti
RC PA e TI GI MA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. BRUNO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA GALIMTI 6 CUNEO presso il difensore avv. BRUNO ALESSANDRA
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 28.10.2025 il ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 24.7.2025, e quindi:
pagina 1 di 8 “CONCLUSIONI respinta ogni diversa contraria istanza, eccezione o deduzione;
ribadite le istanze istruttorie formulate in seno all'udienza del 29.05.2025; dichiarare la separazione personale dei coniugi, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Monterosso Grana di annotare la relativa Sentenza sul certificato di matrimonio;
essendo venuto meno il vincolo impresso all'immobile casa familiare, costituito dal comodato d'uso gratuito, stante l'indipendenza economica delle due figlie della coppia, ordinare alla sig.ra entro un congruo termine, di lasciare l'abitazione di via Circonvallazione CP_1
BOana n. 200; dichiarare il sig. tenuto a contribuire al mantenimento della consorte con un Pt_1
assegno della misura massima di euro 200,00; Con onorari e spese di giudizio”.
Per parte convenuta
All'udienza del 28.10.2025 la convenuta ha richiamato le conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 28.7.2025 e 13.10.2025, “con espressa rinuncia alla richiesta di poter rimanere nella abitazione coniugale in quanto ha reperito nuova sistemazione abitativa”, e quindi:
“Respinte contrarie istanze, eccezioni e deduzioni, previo accertamento a mezzo Polizia Tributaria dei redditi effettivi del sig. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Pt_1 disporre che la sig.ra possa rimanere presso l'attuale abitazione coniugale fino ad un anno dal CP_1 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione;
porre a carico del sig. un Pt_1 contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 mensili o della somma ritenuta dovuta dall'Ill.mo Tribunale. Col favore delle spese”.
Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolgano le conclusioni di parte ricorrente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
EG NA in data 28/08/1993.
Dal matrimonio nascevano le figlie (1999) e (2003), oggi entrambe maggiorenni e Per_1 Per_2
indipendenti economicamente.
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Giudice relatore delegato si costituivano e comparivano entrambe le parti.
pagina 2 di 8 Il Giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati e ammetteva alcune delle richieste istruttorie.
All'udienza del 20.3.2024 e all'udienza del 29.4.2024 venivano escussi i testimoni ammessi.
Con ordinanza del 29.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le richieste istruttorie
Il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti. Pertanto, le richieste istruttorie delle parti - comprese quelle relative ad indagini fiscali, reddituali, ordini di esibizioni, e approfondimenti di ogni tipo - per quanto reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, devono intendersi per definitivamente respinte.
L'assegno di mantenimento della sig.ra CP_1
L'unica questione controversa tra le parti è quella relativa al quantum – incontestato l' an – dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra quale coniuge più debole. CP_1
La signora ha chiesto infatti riconoscersi in suo favore un assegno di euro 500,00 mensili, mentre controparte vorrebbe vedere contenuto tale assegno in euro 200,00 mensili.
La questione va inquadrata nel panorama normativo e giurisprudenziale.
L'art. 156 del Codice civile, rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
pagina 3 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche in tempi recenti, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, “sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 24 giugno 2019 n. 16809); E' orientamento di questa Corte, in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso
l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. 5 novembre 2007 n. 23051; Cass., 12 giugno 2006 n. 13592)”. Così
Cassazione civile sez. I, 20.1.2021 n. 975.
Tale principio è stato ribadito da Cassazione civile , sez. I , 09/06/2025 , n. 15356, secondo cui:
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell' art. 156 c.c. , l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale , che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito i criteri fondamentali cui il giudice di merito deve fare riferimento per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge più debole.
In particolare, in argomento, si può avere riguardo, ex multis, a Cassazione civile , sez. I , 03/05/2025 ,
n. 11611, secondo cui: “Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito
pagina 4 di 8 emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica”.
Calando i sopra esposti principi al caso di specie si osserva quanto segue.
Il matrimonio tra le parti ha avuto durata trentennale.
Dall'unione sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed indipendenti, alla cui crescita la convenuta si è senz'altro ampiamente dedicata.
Non solo.
Ella si è spesa grandemente, nel corso del matrimonio, lavorando nell'impresa agricola del marito per oltre vent'anni, senza ricevere alcun compenso (circostanza non specificamente contestata), ma soltanto il (dovuto) versamento dei contributi di legge (vedasi lettera g del ricorso di parte , Pt_1 laddove si legge: “La sig.ra ha coadiuvato per vent'anni il marito nell'attività agricola, che CP_1 infatti ha provveduto a versarle i relativi contributi […])”.
Non è contestato che nel corso del matrimonio la signora sia stata dunque di fatto mantenuta dal marito, che ha provveduto a tutte le sue necessità, garantendole un congruo tenore di vita.
Le dichiarazioni reddituali versate in atti da quest'ultimo sono peraltro del tutto inattendibili, riportando importi irrisori, apertamente smentiti dalla ulteriore documentazione in atti (cfr. in particolare i documentati risparmi/titoli del ricorrente), nonché delle sue stesse affermazioni.
Nel ricorso si legge infatti che il sig. è un agricoltore che lavora anche per conto terzi per Pt_1
“arrotondare” i proventi della propria azienda agricola. È evidente che la gran parte degli introiti del sig. siano non regolarizzati (in nero) in quanto, viceversa, il sig. non avrebbe potuto per Pt_1 Pt_1
esempio accantonare le notevoli somme accantonate che risultano dagli atti (circa 70.000,00 euro), effettuare investimenti, pagare un fondo pensione decennale con Cattolica Assicurazioni per circa
14.000,00 euro, acquistare numerosi beni mobili registrati (tre trattrici agricole, un'autovettura Alfa
Lancia, due autovetture Fiat 500, un autocarro Fiat Fiorino…), e via discorrendo.
Del resto nella stessa comparsa depositata in data 26.9.2025 il ricorrente ha scritto “[…] Analizzando più nello specifico la situazione economica del ricorrente, si ribadisce come lo stesso sia un coltivatore diretto, con una capacità economica ridotta, che infatti, lo ha nel tempo, da un lato, costretto ad invitare la consorte a reperire una propria occupazione lavorativa (posto che non vi era più la possibilità di mantenere tutta la famiglia con la propria piccola azienda) e, dall'altro, ad arrotondare,
pagina 5 di 8 andando a lavorare per conto terzi in campagna, seppur ciò sia avvenuto stagionalmente ed in modo non regolarizzato”.
Ad oggi egli gode di entrate pensionistiche per circa euro 600,00 mensili, ma ciò non toglie che verosimilmente continui a prestare attività lavorativa agricola non regolarizzata, come fatto sino ad ora
(tant'è vero che non risulta siano stati posti in vendita i mezzi agricoli di cui è proprietario).
Ancora si osserva che il sig. , in corso di causa, è divenuto proprietario di una quota della casa Pt_1
familiare, essendo venuta a mancare la di lui madre, per cui è ancora in corso la successione (sicché non vi è piena contezza dei benefici successori anche in termini di liquidità).
Tutto ciò premesso anche sulla posizione economico patrimoniale del ricorrente si osserva che il contributo dato dalla convenuta nel corso del – si ripete, trentennale – matrimonio è assolutamente di rilievo, essendosi ella spesa sia sul fronte privato della crescita delle figlie, sia sul fronte professionale, lavorando per oltre vent'anni nell'impresa agricola del marito senza – si ripete – ricevere alcun compenso (le ragioni della crisi coniugale non hanno alcun rilievo, in mancanza di richiesta di addebito). La perdita economico patrimoniale subita dalla sig.ra per tale ultima ragione va CP_1
tenuta in debita e adeguata considerazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, posto che la signora ben avrebbe potuto dedicarsi, nel corso del matrimonio, ad altra attività lavorativa adeguatamente retribuita, implementando il proprio personale patrimonio, anziché dedicarsi all'attività del marito, contribuendo ad incrementare il personale patrimonio del sig. . Pt_1
Anche per questa ragione sussiste, ad oggi, un'importante disparità economico patrimoniale tra le parti, deteriore in capo alla moglie.
Oltretutto, avendo la sig.ra superato i cinquantacinque anni, e non avendo particolari titoli o CP_1
esperienze al di là di quelli maturati nell'azienda agricola del marito, non si può di certo pensare che ella possa – con le proprie sole forze, e considerati appunto età/titoli/esperienze pregresse – svolgere una attività lavorativa che le consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, allorquando è stata integralmente mantenuta dal marito, godendo peraltro della possibilità di abitare a titolo gratuito nell'immobile messo a disposizione da parte dei suoceri.
È stato sì provato in corso di causa che la sig.ra oggi svolge attività lavorativa come badante CP_1
presso una famiglia di BO ( , con regolare contratto (sia pur intervenuto in corso di Persona_3
causa, a fronte di un'occupazione già precedente), ma da un lato le entrate sono comunque modeste
(300/400 euro mensili) e dall'altro ella deve affrontare spese abitative per locazione (cfr. resoconto depositato sub. doc. n. 13 in data 26.9.2025), che in precedenza non affrontava, essendo rimasta a vivere nella casa coniugale sino a poco tempo addietro.
pagina 6 di 8 Non può ritenersi provato in corso di causa – come vorrebbe il ricorrente – che si tratti di attività full time o che la signora guadagni, per questa attività lavorativa, molto più di quanto formalmente figuri.
Nessuno dei testimoni escussi – neanche i testi indicati dal ricorrente – ha infatti riferito di un impiego full time e di un conseguente stipendio “pieno”, sia pur non fiscalmente dichiarato (cfr. buste paga prodotte dalla convenuta in data 28.3.2025, per circa 320,00 euro mensili netti). Ulteriori approfondimenti sul punto paiono quindi del tutto esplorativi.
Infine, il ricorrente non ha provato le proprie affermazioni secondo cui la signora avrebbe svolto o svolgerebbe anche altri lavori (baby-sitter, pulizie…), ovvero secondo cui sarebbe stata contattata “da una Casa di Riposo” che l'avrebbe assunta regolarmente, ma la stessa avrebbe rifiutato.
Su tale ultimo punto il ricorrente ha infatti articolato un solo capo di prova del tutto generico e non circostanziato neppure sotto il profilo temporale, dunque non ammesso (capo 3, memoria depositata il
23.10.2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età della richiedente, dei titoli e delle esperienze lavorative della stessa, del contributo (personale e lavorativo) dato dalla signora nel corso del matrimonio e della situazione economico patrimoniale attuale di entrambi quale risulta dagli atti, dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dall'istruttoria espletata in corso di causa, il Tribunale stima congruo ed equo porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario, CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite
In mancanza di altre domande (rinunciata infatti all'udienza del 28.10.2025 quella della convenuta di poter rimanere nell'immobile coniugale sino ad un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione) vanno regolate le spese di lite.
Tali spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico integrale del ricorrente
(grandemente soccombente sull'unica questione controversa) nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto 13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, quali quella in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] e Parte_1 [...]
nata l'[...] in [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1
pone a carico del ricorrente , a titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1
, un assegno di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da
[...]
versare in favore della convenuta a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, dalla data della domanda giudiziale;
condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta sig.ra le spese di lite, che Parte_1 CP_1 si liquidano, ai valori minimi tabellari, in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RC PA e dell'avv. TI GI Parte_1
MA, elettivamente domiciliato in VIA ASILO N. 5, CUNEO, presso i difensori avv.ti
RC PA e TI GI MA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. BRUNO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA GALIMTI 6 CUNEO presso il difensore avv. BRUNO ALESSANDRA
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 28.10.2025 il ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 24.7.2025, e quindi:
pagina 1 di 8 “CONCLUSIONI respinta ogni diversa contraria istanza, eccezione o deduzione;
ribadite le istanze istruttorie formulate in seno all'udienza del 29.05.2025; dichiarare la separazione personale dei coniugi, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Monterosso Grana di annotare la relativa Sentenza sul certificato di matrimonio;
essendo venuto meno il vincolo impresso all'immobile casa familiare, costituito dal comodato d'uso gratuito, stante l'indipendenza economica delle due figlie della coppia, ordinare alla sig.ra entro un congruo termine, di lasciare l'abitazione di via Circonvallazione CP_1
BOana n. 200; dichiarare il sig. tenuto a contribuire al mantenimento della consorte con un Pt_1
assegno della misura massima di euro 200,00; Con onorari e spese di giudizio”.
Per parte convenuta
All'udienza del 28.10.2025 la convenuta ha richiamato le conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 28.7.2025 e 13.10.2025, “con espressa rinuncia alla richiesta di poter rimanere nella abitazione coniugale in quanto ha reperito nuova sistemazione abitativa”, e quindi:
“Respinte contrarie istanze, eccezioni e deduzioni, previo accertamento a mezzo Polizia Tributaria dei redditi effettivi del sig. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Pt_1 disporre che la sig.ra possa rimanere presso l'attuale abitazione coniugale fino ad un anno dal CP_1 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione;
porre a carico del sig. un Pt_1 contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 mensili o della somma ritenuta dovuta dall'Ill.mo Tribunale. Col favore delle spese”.
Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolgano le conclusioni di parte ricorrente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
EG NA in data 28/08/1993.
Dal matrimonio nascevano le figlie (1999) e (2003), oggi entrambe maggiorenni e Per_1 Per_2
indipendenti economicamente.
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Giudice relatore delegato si costituivano e comparivano entrambe le parti.
pagina 2 di 8 Il Giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati e ammetteva alcune delle richieste istruttorie.
All'udienza del 20.3.2024 e all'udienza del 29.4.2024 venivano escussi i testimoni ammessi.
Con ordinanza del 29.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le richieste istruttorie
Il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti. Pertanto, le richieste istruttorie delle parti - comprese quelle relative ad indagini fiscali, reddituali, ordini di esibizioni, e approfondimenti di ogni tipo - per quanto reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, devono intendersi per definitivamente respinte.
L'assegno di mantenimento della sig.ra CP_1
L'unica questione controversa tra le parti è quella relativa al quantum – incontestato l' an – dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra quale coniuge più debole. CP_1
La signora ha chiesto infatti riconoscersi in suo favore un assegno di euro 500,00 mensili, mentre controparte vorrebbe vedere contenuto tale assegno in euro 200,00 mensili.
La questione va inquadrata nel panorama normativo e giurisprudenziale.
L'art. 156 del Codice civile, rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
pagina 3 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche in tempi recenti, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, “sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 24 giugno 2019 n. 16809); E' orientamento di questa Corte, in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso
l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. 5 novembre 2007 n. 23051; Cass., 12 giugno 2006 n. 13592)”. Così
Cassazione civile sez. I, 20.1.2021 n. 975.
Tale principio è stato ribadito da Cassazione civile , sez. I , 09/06/2025 , n. 15356, secondo cui:
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell' art. 156 c.c. , l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale , che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito i criteri fondamentali cui il giudice di merito deve fare riferimento per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge più debole.
In particolare, in argomento, si può avere riguardo, ex multis, a Cassazione civile , sez. I , 03/05/2025 ,
n. 11611, secondo cui: “Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito
pagina 4 di 8 emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica”.
Calando i sopra esposti principi al caso di specie si osserva quanto segue.
Il matrimonio tra le parti ha avuto durata trentennale.
Dall'unione sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed indipendenti, alla cui crescita la convenuta si è senz'altro ampiamente dedicata.
Non solo.
Ella si è spesa grandemente, nel corso del matrimonio, lavorando nell'impresa agricola del marito per oltre vent'anni, senza ricevere alcun compenso (circostanza non specificamente contestata), ma soltanto il (dovuto) versamento dei contributi di legge (vedasi lettera g del ricorso di parte , Pt_1 laddove si legge: “La sig.ra ha coadiuvato per vent'anni il marito nell'attività agricola, che CP_1 infatti ha provveduto a versarle i relativi contributi […])”.
Non è contestato che nel corso del matrimonio la signora sia stata dunque di fatto mantenuta dal marito, che ha provveduto a tutte le sue necessità, garantendole un congruo tenore di vita.
Le dichiarazioni reddituali versate in atti da quest'ultimo sono peraltro del tutto inattendibili, riportando importi irrisori, apertamente smentiti dalla ulteriore documentazione in atti (cfr. in particolare i documentati risparmi/titoli del ricorrente), nonché delle sue stesse affermazioni.
Nel ricorso si legge infatti che il sig. è un agricoltore che lavora anche per conto terzi per Pt_1
“arrotondare” i proventi della propria azienda agricola. È evidente che la gran parte degli introiti del sig. siano non regolarizzati (in nero) in quanto, viceversa, il sig. non avrebbe potuto per Pt_1 Pt_1
esempio accantonare le notevoli somme accantonate che risultano dagli atti (circa 70.000,00 euro), effettuare investimenti, pagare un fondo pensione decennale con Cattolica Assicurazioni per circa
14.000,00 euro, acquistare numerosi beni mobili registrati (tre trattrici agricole, un'autovettura Alfa
Lancia, due autovetture Fiat 500, un autocarro Fiat Fiorino…), e via discorrendo.
Del resto nella stessa comparsa depositata in data 26.9.2025 il ricorrente ha scritto “[…] Analizzando più nello specifico la situazione economica del ricorrente, si ribadisce come lo stesso sia un coltivatore diretto, con una capacità economica ridotta, che infatti, lo ha nel tempo, da un lato, costretto ad invitare la consorte a reperire una propria occupazione lavorativa (posto che non vi era più la possibilità di mantenere tutta la famiglia con la propria piccola azienda) e, dall'altro, ad arrotondare,
pagina 5 di 8 andando a lavorare per conto terzi in campagna, seppur ciò sia avvenuto stagionalmente ed in modo non regolarizzato”.
Ad oggi egli gode di entrate pensionistiche per circa euro 600,00 mensili, ma ciò non toglie che verosimilmente continui a prestare attività lavorativa agricola non regolarizzata, come fatto sino ad ora
(tant'è vero che non risulta siano stati posti in vendita i mezzi agricoli di cui è proprietario).
Ancora si osserva che il sig. , in corso di causa, è divenuto proprietario di una quota della casa Pt_1
familiare, essendo venuta a mancare la di lui madre, per cui è ancora in corso la successione (sicché non vi è piena contezza dei benefici successori anche in termini di liquidità).
Tutto ciò premesso anche sulla posizione economico patrimoniale del ricorrente si osserva che il contributo dato dalla convenuta nel corso del – si ripete, trentennale – matrimonio è assolutamente di rilievo, essendosi ella spesa sia sul fronte privato della crescita delle figlie, sia sul fronte professionale, lavorando per oltre vent'anni nell'impresa agricola del marito senza – si ripete – ricevere alcun compenso (le ragioni della crisi coniugale non hanno alcun rilievo, in mancanza di richiesta di addebito). La perdita economico patrimoniale subita dalla sig.ra per tale ultima ragione va CP_1
tenuta in debita e adeguata considerazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, posto che la signora ben avrebbe potuto dedicarsi, nel corso del matrimonio, ad altra attività lavorativa adeguatamente retribuita, implementando il proprio personale patrimonio, anziché dedicarsi all'attività del marito, contribuendo ad incrementare il personale patrimonio del sig. . Pt_1
Anche per questa ragione sussiste, ad oggi, un'importante disparità economico patrimoniale tra le parti, deteriore in capo alla moglie.
Oltretutto, avendo la sig.ra superato i cinquantacinque anni, e non avendo particolari titoli o CP_1
esperienze al di là di quelli maturati nell'azienda agricola del marito, non si può di certo pensare che ella possa – con le proprie sole forze, e considerati appunto età/titoli/esperienze pregresse – svolgere una attività lavorativa che le consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, allorquando è stata integralmente mantenuta dal marito, godendo peraltro della possibilità di abitare a titolo gratuito nell'immobile messo a disposizione da parte dei suoceri.
È stato sì provato in corso di causa che la sig.ra oggi svolge attività lavorativa come badante CP_1
presso una famiglia di BO ( , con regolare contratto (sia pur intervenuto in corso di Persona_3
causa, a fronte di un'occupazione già precedente), ma da un lato le entrate sono comunque modeste
(300/400 euro mensili) e dall'altro ella deve affrontare spese abitative per locazione (cfr. resoconto depositato sub. doc. n. 13 in data 26.9.2025), che in precedenza non affrontava, essendo rimasta a vivere nella casa coniugale sino a poco tempo addietro.
pagina 6 di 8 Non può ritenersi provato in corso di causa – come vorrebbe il ricorrente – che si tratti di attività full time o che la signora guadagni, per questa attività lavorativa, molto più di quanto formalmente figuri.
Nessuno dei testimoni escussi – neanche i testi indicati dal ricorrente – ha infatti riferito di un impiego full time e di un conseguente stipendio “pieno”, sia pur non fiscalmente dichiarato (cfr. buste paga prodotte dalla convenuta in data 28.3.2025, per circa 320,00 euro mensili netti). Ulteriori approfondimenti sul punto paiono quindi del tutto esplorativi.
Infine, il ricorrente non ha provato le proprie affermazioni secondo cui la signora avrebbe svolto o svolgerebbe anche altri lavori (baby-sitter, pulizie…), ovvero secondo cui sarebbe stata contattata “da una Casa di Riposo” che l'avrebbe assunta regolarmente, ma la stessa avrebbe rifiutato.
Su tale ultimo punto il ricorrente ha infatti articolato un solo capo di prova del tutto generico e non circostanziato neppure sotto il profilo temporale, dunque non ammesso (capo 3, memoria depositata il
23.10.2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età della richiedente, dei titoli e delle esperienze lavorative della stessa, del contributo (personale e lavorativo) dato dalla signora nel corso del matrimonio e della situazione economico patrimoniale attuale di entrambi quale risulta dagli atti, dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dall'istruttoria espletata in corso di causa, il Tribunale stima congruo ed equo porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario, CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite
In mancanza di altre domande (rinunciata infatti all'udienza del 28.10.2025 quella della convenuta di poter rimanere nell'immobile coniugale sino ad un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione) vanno regolate le spese di lite.
Tali spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico integrale del ricorrente
(grandemente soccombente sull'unica questione controversa) nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto 13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, quali quella in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] e Parte_1 [...]
nata l'[...] in [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1
pone a carico del ricorrente , a titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1
, un assegno di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da
[...]
versare in favore della convenuta a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, dalla data della domanda giudiziale;
condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta sig.ra le spese di lite, che Parte_1 CP_1 si liquidano, ai valori minimi tabellari, in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Nocco
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