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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 254/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Enna Corso Sicilia, 47, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Gaetana Palermo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
, nata a [...] il Parte_2
12.06.1984, CF , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Enna Via Trapani, 2, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Di Mattia, dal quali è anche rapp.to e difeso giusta procura in atti.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
1 Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:”….Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Caltanissetta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 487/2021 emessa dal Tribunale di Enna, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico,
Dott. Naldi, nell'ambito del giudizio n. 801/2019 R.G.A.C., depositata in data 20.07.2021, pubblicata in data 29.07.2021, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto e così giudicare: -Riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto -Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio....”.
Per parte appellata: “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello già depositata telematicamente, da considerarsi qui integralmente riprodotta e trascritta, opponendosi a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto e diritto. Chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente il gravame proposto dal signor e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n. 487/2023 pronunciata dal Tribunale di Enna in data
20.07.2021”.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_2
davant al Tribunale di Enna, al fine di sentirlo Parte_1
condannare al pagamento della somma di € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al soddisfo, a titolo di
2 risarcimento danni subiti per il reato di violenza sessuale commesso in data 02 aprile 2011. Deduceva parte attrice a fondamento della pretesa, che l'accertamento dei fatti era stato compiuto in sede penale e acclarato dalla sentenza del Tribunale di Enna n. 287/2018, poi anche confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta che ne ha rideterminato la pena.
Si costituiva in giudizio contestando la pretesa Parte_1
risarcitoria in ordine al quantum, asserendo la mancata allegazione dei fatti che avrebbero giustificato l'ammontare richiesto.
Con sentenza n.487/2021 pubblicata in data 29/07/2021, resa in data
20/07/2021, il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio 801/2019 RG, condannava al pagamento della Parte_1
somma di € 8.000,00 in favore di a titolo di Parte_2
risarcimento danni oltre interessi sino al soddisfo. Oltre alle spese di lite che liquidava in € 2.738,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'erario.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia all'Ecc.ma corte di
Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. ....”.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di Parte_2
costituzione e risposta chiedendo nelle conclusioni dell'atto
“….Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis,
3 rigettare integralmente il gravame proposto dal signor Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 487/2021 pronunciata dal Tribunale di Enna in data
20.07.2021. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “mancata e/o omessa articolazione dei mezzi di prova ed allegazione dei documenti dimostranti il pregiudizio di natura morale lamentato da parte attrice di cui si chiede il risarcimento.
Deduce l'appellante che la sentenza è manifestamente erronea in fatto e in diritto nella parte in cui il primo Decidente ha ritenuto di riconoscere il ristoro del lamentato danno in assenza di precise e puntuali prove ed allegazioni documentali. Continua l'appellante che gli elementi richiamati dalla parte attrice in seno all'atto introduttivo del giudizio, non fornirebbero elementi favorevoli volti a provare il lamentato danno morale, né possono ritenersi idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda. A dire dell'appellante, nel nostro ordinamento non sarebbe previsto alcun danno di natura oggettiva risarcibile indipendentemente dalla prova né alcuna presunzione di danno. Per cui in assenza di precise e puntuali prove nessun risarcimento poteva concedere il giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza per illegittimità della valutazione equitativa del danno operata per riconoscere il risarcimento del danno.
4 Deduce altresì l'appellante (punto1.2), che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto fare ricorso ad una “valutazione equitativa del danno per risarcire la sofferenza da reato subita”, e ciò pur in assenza di allegazioni e risultanze istruttorie probanti il danno lamentato .
Continua l'appellante nel rilevare che affinché il giudice possa procedere ad una liquidazione equitativa del danno, occorrerebbe che il danneggiato abbia provato la sussistenza del danno medesimo. Ora per l'appellante la mancanza di prova sarebbe conseguenza della perdurante e negligente inerzia dell'appellata che non avrebbe fornito la prova del quantum del danno patito né la prova della impossibilità o particolare difficoltà della determinazione dell'ammontare del danno, ponendo a sostegno della domanda unicamente la sentenza penale di condanna che accerta il reato ed il danno patito , ma non ne quantifica il quantum.. Nè sarebbe stata a dire dell'appellante data la prova della impossibilità della stima del danno né la parte avrebbe richiesto la liquidazione del danno in via equitativa .
Entrambi i punti tra loro connessi vengono trattati insieme .
I motivi sono infondati.
Osserva la Corte che bisogna distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I limiti oggettivi del giudicato penale, specificati nell'art. 651 cod. proc. pen., attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato; che, quindi, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede
5 penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato (Cass. Sent. n. 12901/2024).
Dunque i fatti sono stati definitivamente accertati con la sentenza delal
Corte di Appello di Caltanissetta del 26/02/2018, n. 247/2018.
L'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo il giudice civile utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico. Nel caso di specie a seguito dei giudizi penali cui il
è stato sottoposto, è stato accertato il reato dallo stesso Pt_1
commesso di cui all'art 609 bis cp, nei confronti della Parte_2
anche se in sede di gravame il abbia ottenuto una
[...] Pt_1
riduzione della pena inflitta in primo grado. Ne consegue che in primo grado non era necessario riesaminare i fatti oggetto della domanda in quanto gli stessi erano stati già accertati definitivamente da due pronunce giudiziarie in sede penale.
Ora in tema di abuso sessuale, il risarcimento del danno morale, può essere riconosciuto ex se cioè in modo automatico, in presenza del fatto illecito senza necessità di una prova specifica del danno medesimo. E ciò in quanto l'abuso sessuale, per la sua intrinseca gravità e natura lesiva della dignità e integrità psicofisica della persona determina presuntivamente una sofferenza morale.
6 In più occasioni la Suprema Corte ha affermato che “l'abuso sessuale integra una violazione così grave dei diritti fondamentali della persona che il danno non patrimoniale può essere liquidato anche in via equitativa senza necessità alcuna di specifica allegazione e prova poiché il pregiudizio si presume in re ipsa”. La Cassazione (Sent. Sez
Un. 26972/2008, Cass 10414/2021), ha segnato una importante orientamento sulla distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, chiarendo che il danno morale può essere liquidato in via equitativa anche senza prova specifica dell'an e del quantum del pregiudizio, in presenza di fatti particolarmente gravi come ad esempio i reati contro la persona, che ledono la dignità della stessa integrando l'illecito per la sua gravità una lesione evidente.
Tutte le altre deduzioni sono pertanto assorbite.
L'appello va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza
487/2021, pubblicata in data 29/07/2021, resa in data 20/07/2021 dal
Tribunale di Enna, appellata da Parte_1
condanna al pagamento in favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del grado che liquida in € 3.966,00 ( di cui €
1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
7 Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 24/04/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 254/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Enna Corso Sicilia, 47, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Gaetana Palermo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
, nata a [...] il Parte_2
12.06.1984, CF , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Enna Via Trapani, 2, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Di Mattia, dal quali è anche rapp.to e difeso giusta procura in atti.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
1 Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:”….Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Caltanissetta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 487/2021 emessa dal Tribunale di Enna, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico,
Dott. Naldi, nell'ambito del giudizio n. 801/2019 R.G.A.C., depositata in data 20.07.2021, pubblicata in data 29.07.2021, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto e così giudicare: -Riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto -Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio....”.
Per parte appellata: “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello già depositata telematicamente, da considerarsi qui integralmente riprodotta e trascritta, opponendosi a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto e diritto. Chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente il gravame proposto dal signor e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n. 487/2023 pronunciata dal Tribunale di Enna in data
20.07.2021”.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_2
davant al Tribunale di Enna, al fine di sentirlo Parte_1
condannare al pagamento della somma di € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al soddisfo, a titolo di
2 risarcimento danni subiti per il reato di violenza sessuale commesso in data 02 aprile 2011. Deduceva parte attrice a fondamento della pretesa, che l'accertamento dei fatti era stato compiuto in sede penale e acclarato dalla sentenza del Tribunale di Enna n. 287/2018, poi anche confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta che ne ha rideterminato la pena.
Si costituiva in giudizio contestando la pretesa Parte_1
risarcitoria in ordine al quantum, asserendo la mancata allegazione dei fatti che avrebbero giustificato l'ammontare richiesto.
Con sentenza n.487/2021 pubblicata in data 29/07/2021, resa in data
20/07/2021, il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio 801/2019 RG, condannava al pagamento della Parte_1
somma di € 8.000,00 in favore di a titolo di Parte_2
risarcimento danni oltre interessi sino al soddisfo. Oltre alle spese di lite che liquidava in € 2.738,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'erario.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia all'Ecc.ma corte di
Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. ....”.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di Parte_2
costituzione e risposta chiedendo nelle conclusioni dell'atto
“….Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis,
3 rigettare integralmente il gravame proposto dal signor Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 487/2021 pronunciata dal Tribunale di Enna in data
20.07.2021. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “mancata e/o omessa articolazione dei mezzi di prova ed allegazione dei documenti dimostranti il pregiudizio di natura morale lamentato da parte attrice di cui si chiede il risarcimento.
Deduce l'appellante che la sentenza è manifestamente erronea in fatto e in diritto nella parte in cui il primo Decidente ha ritenuto di riconoscere il ristoro del lamentato danno in assenza di precise e puntuali prove ed allegazioni documentali. Continua l'appellante che gli elementi richiamati dalla parte attrice in seno all'atto introduttivo del giudizio, non fornirebbero elementi favorevoli volti a provare il lamentato danno morale, né possono ritenersi idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda. A dire dell'appellante, nel nostro ordinamento non sarebbe previsto alcun danno di natura oggettiva risarcibile indipendentemente dalla prova né alcuna presunzione di danno. Per cui in assenza di precise e puntuali prove nessun risarcimento poteva concedere il giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza per illegittimità della valutazione equitativa del danno operata per riconoscere il risarcimento del danno.
4 Deduce altresì l'appellante (punto1.2), che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto fare ricorso ad una “valutazione equitativa del danno per risarcire la sofferenza da reato subita”, e ciò pur in assenza di allegazioni e risultanze istruttorie probanti il danno lamentato .
Continua l'appellante nel rilevare che affinché il giudice possa procedere ad una liquidazione equitativa del danno, occorrerebbe che il danneggiato abbia provato la sussistenza del danno medesimo. Ora per l'appellante la mancanza di prova sarebbe conseguenza della perdurante e negligente inerzia dell'appellata che non avrebbe fornito la prova del quantum del danno patito né la prova della impossibilità o particolare difficoltà della determinazione dell'ammontare del danno, ponendo a sostegno della domanda unicamente la sentenza penale di condanna che accerta il reato ed il danno patito , ma non ne quantifica il quantum.. Nè sarebbe stata a dire dell'appellante data la prova della impossibilità della stima del danno né la parte avrebbe richiesto la liquidazione del danno in via equitativa .
Entrambi i punti tra loro connessi vengono trattati insieme .
I motivi sono infondati.
Osserva la Corte che bisogna distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I limiti oggettivi del giudicato penale, specificati nell'art. 651 cod. proc. pen., attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato; che, quindi, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede
5 penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato (Cass. Sent. n. 12901/2024).
Dunque i fatti sono stati definitivamente accertati con la sentenza delal
Corte di Appello di Caltanissetta del 26/02/2018, n. 247/2018.
L'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo il giudice civile utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico. Nel caso di specie a seguito dei giudizi penali cui il
è stato sottoposto, è stato accertato il reato dallo stesso Pt_1
commesso di cui all'art 609 bis cp, nei confronti della Parte_2
anche se in sede di gravame il abbia ottenuto una
[...] Pt_1
riduzione della pena inflitta in primo grado. Ne consegue che in primo grado non era necessario riesaminare i fatti oggetto della domanda in quanto gli stessi erano stati già accertati definitivamente da due pronunce giudiziarie in sede penale.
Ora in tema di abuso sessuale, il risarcimento del danno morale, può essere riconosciuto ex se cioè in modo automatico, in presenza del fatto illecito senza necessità di una prova specifica del danno medesimo. E ciò in quanto l'abuso sessuale, per la sua intrinseca gravità e natura lesiva della dignità e integrità psicofisica della persona determina presuntivamente una sofferenza morale.
6 In più occasioni la Suprema Corte ha affermato che “l'abuso sessuale integra una violazione così grave dei diritti fondamentali della persona che il danno non patrimoniale può essere liquidato anche in via equitativa senza necessità alcuna di specifica allegazione e prova poiché il pregiudizio si presume in re ipsa”. La Cassazione (Sent. Sez
Un. 26972/2008, Cass 10414/2021), ha segnato una importante orientamento sulla distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, chiarendo che il danno morale può essere liquidato in via equitativa anche senza prova specifica dell'an e del quantum del pregiudizio, in presenza di fatti particolarmente gravi come ad esempio i reati contro la persona, che ledono la dignità della stessa integrando l'illecito per la sua gravità una lesione evidente.
Tutte le altre deduzioni sono pertanto assorbite.
L'appello va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza
487/2021, pubblicata in data 29/07/2021, resa in data 20/07/2021 dal
Tribunale di Enna, appellata da Parte_1
condanna al pagamento in favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del grado che liquida in € 3.966,00 ( di cui €
1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
7 Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 24/04/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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