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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 204/2024
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Giuseppe Cannavò (c.f.: ) in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 73, CodiceFiscale_2
il quale la rappresentata e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ), rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Massimiliano Ghignone (CF presso il cui studio in Torino, c.so Re Umberto C.F._3
44, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termini per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4041/2023, pubblicata in data 11.10.2023, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 aventi ad oggetto il risarcimento del danno alla salute derivante dall'errata diagnosi prima e dall'inutile intervento chirurgico poi realizzato dai sanitari della detta struttura, in ragione del quale erano stati erroneamente estratti n. 4 denti sani presenti nell'arcata superiore della paziente per poi nemmeno realizzare l'impianto fisso inizialmente proposto sostituendolo con uno mobile del tutto per la stessa insoddisfacente, oltre al danno pari a quello subito “per emendare parzialmente la menomazione occorsa”.
In estrema sintesi il Tribunale, da un canto faceva proprio l'esito della disposta CTU secondo cui non risultavano “sicuri profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari della Controparte_3
, e dall'altro evidenziava come non sussistesse prova della denunciata erronea estrazione
[...]
di n. 4 denti, e ciò sia avuto riguardo alla documentazione medica tempestivamente prodotta che con riferimento alla testimonianza resa in quanto lacunosa e generica, oltre che priva Testimone_1
della specificazione in ordine alle modalità con cui il teste avrebbe appreso quanto poi riferito in giudizio.
Relativamente alla domanda di risarcimento del danno per lesione del consenso informato, il Tribunale ne dichiarava la inammissibilità in quanto non proposta né in citazione e nemmeno nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., essendo stata spiegata, peraltro raccogliendo talune osservazioni dei
CCTTUU estranee al mandato loro conferito, solo con le note in data 19.10.2022 depositate all'esito della CTU.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 14.5.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da sia in parte inammissibile ed in parte Parte_1
infondato.
Preliminarmente è opportuno riportare il contenuto della domanda attorea.
Secondo quanto allegato dalla in citazione, alla predetta la struttura convenuta aveva proposto Pt_1
l'installazione di un impianto osteointegrato redigendo un preventivo di spesa pari ad € 6.929,70.
Accettato e pagato il preventivo, tramite l'accensione di un prestito presso , i sanitari Parte_2 della clinica convenuta “rimuovevano erroneamente n. 4 denti sani dell'arcata dentale superiore.
Successivamente alla rimozione dei denti, tuttavia, la clinica comunicava all'attrice che non era più possibile proseguire con l'impianto osteointegrato e che, al contrario, si preferiva l'utilizzo di una protesi mobile” che veniva in seguito realizzata e consegnata alla paziente.
Secondo l'attrice, quindi, da un canto la convenuta avrebbe errato nel proporle l'esecuzione di impianto osteointegrato e poi avrebbe errato nell'estrarle n. 4 denti sani dall'arcata superiore.
A fronte di ciò la convenuta ha sostenuto che, dopo avere proposto l'esecuzione dell'impianto fisso ed avere effettuato chirurgica pre-protesica tradottasi nella estrazione di un solo dente/radice, a seguito di esame dental scan era risultato che le condizioni dell'osso mascellare imponevano l'installazione di sei punti di impianto fisso, anziché quattro come originariamente ipotizzato, con conseguente lievitazione del prezzo che la paziente si dichiarò non disponibile a pagare, di talché si optò per la realizzazione di una protesi mobile con successiva restituzione del compenso pagato per l'installazione di quella fissa.
Come detto, il primo giudice ha ritenuto che difetti la prova delle allegazioni attoree.
, con i primi due motivi di gravame, ha criticato la sentenza impugnata sostenendo che Parte_1 dal referto dell'esame tomografico del 3.6.2013 risulterebbe che, allorquando la stessa si recò per la prima volta presso la struttura convenuta, nella sua arcata superiore esistevano almeno due denti ed ha aggiunto che aveva reso testimonianza precisa, circostanziata ed attendibile, per Testimone_1 avere lo stesso accompagnato l'attrice presso la clinica, della intervenuta estrazione dei n. 4 denti.
L'appellata ha controdedotto in relazione ad entrambi i motivi di appello evidenziando, quanto al secondo, innanzitutto che per potere essere astrattamente a conoscenza dell'estrazione dei quattro denti, oltre che della condizione di “sanità” degli stessi, il teste avrebbe dovuto assistere Testimone_1 all'intervento, circostanza questa mai dichiarata e senz'altro da escludere per autoevidenti ragioni, ed aggiungendo che l'attendibilità del teste in questione era fortemente dubbia, se è vero che nel contratto pagina 3 di 6 di finanziamento versato in atti dall'attrice il figura quale “garante – coniuge” del prestito dalla Tes_1
stessa ricevuto e risulta risiedere presso lo stesso indirizzo della (via Finocchiaro Aprile Parte_1
n. 6 Catania).
Sulle circostanze in forza delle quali il teste sarebbe stato inattendibile l'appellante ometteva di Tes_1
prendere posizione nelle memorie conclusive in cui trascurava del tutto la questione.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame siano infondati.
Va premesso che non esiste in atti nessun esame (sia RX o TC) anteriore alle cure apprestate dalla società appellata alla paziente.
Il primo esame disponibile è il dental scan eseguito in data 3.6.2013, refertato il 5.6.2013, successivo alla chirurgia pre protesi eseguita in data 20.5.2013, come da diario clinico in cui risulta in tale data:
“masticazione + chirurgia pre protesi + estrazione 13”.
Nel referto dell'esame in questione si legge: “Residuo radicolare del 3 sin. Tenue osteorarefazione periradicolare dell'1 dx. Ridotta appare, nelle sedi edentule, l'altezza e lo spessore vestibolo palatale del processo alveolare”.
Orbene, premesso che dalla TC all'arcata dentaria superiore ed inferiore eseguita a distanza di oltre due anni dai fatti di causa presso l' (il 26.11.2015), emerge che nell'arcata superiore Controparte_4 della non vi è tout court la presenza di denti (“Bocca edentula” si legge), va certamente escluso Pt_1 che il referto dell'esame Dental scan del 3.6.2013 dimostri che, prima della sottoposizione alle cure presso la struttura appellata (dal 18.4.2013, data della prima visita, al 18.9.2013 in cui è stata
“prescritta TAC + modificata protesi”, si legge nel diario clinico), nell'arcata superiore della Pt_1
esistessero n. 4 denti sani, atteso che da essa risulta piuttosto, oltre al residuo di una radice, un solo dente, in 1° destro, peraltro caratterizzato da osteorarefazione periradicolare.
A ciò va aggiunto che sia nel preventivo accettato dalla , che nella fattura n. Pt_1
IT2013_525/000130, del 19.4.2013, risulta una sola chirurgia pre protesica e l'estrazione di un solo dente/radice (indicato nel n. 13).
La documentazione in atti quindi, come già ritenuto dal primo giudice sulla base dell'esame condotto dai CCTTUU, non fornisce affatto la prova dell'assunto attoreo secondo cui alla sarebbero stati Pt_1 erroneamente estratti n. 4 denti sani, atteso che conferma piuttosto l'estrazione di un solo dente/radice, peraltro in conformità con quanto indicato in preventivo e nell'ambito della, limitata, chirurgia pre protesica della cui necessità nemmeno l'appellante dubita.
Neppure, poi, le allegazioni poste a fondamento della responsabilità azionata dalla risultano Pt_1
pagina 4 di 6 dimostrate dalla testimonianza resa da Testimone_1
Sul punto va infatti evidenziato che sebbene lo stesso abbia riferito che “quando (la Parte_1
n.d.r.) ha iniziato il trattamento, lo staff medico del centro le rimosse 4 denti sani dell'arcata superiore davanti e ciò fu detto che si doveva fare per consentire l'impianto, la signora manifestò Pt_1 perplessità e chiese più volte se sera necessario perché non ne era convinta”, e sebbene abbia specificato di avere esso accompagnato l'appellante presso la struttura sanitaria convenuta, effettivamente, molteplici sono i profili che inducono a ritenere la sua testimonianza inattendibile.
In primo luogo, come correttamente opinato dall'appellata (e ritenuto nella sentenza impugnata), certamente non basta avere accompagnato la presso la struttura sanitaria in una indeterminata Pt_1
occasione tra le parecchie in cui si è svolto il trattamento sanitario per cui è causa (v. diario clinico in atti), per prendere conoscenza, diretta, della circostanza relativa all'estrazione di n. 4 denti (peraltro
“sani”, in una bocca le cui pessime condizioni appaiono indiscutibili), richiedendo piuttosto l'acquisizione di detta informazione la presenza del teste nella sala ove l'atto chirurgico sarebbe stato eseguito, circostanza, questa, oltre che scarsamente verosimile, mai riferita.
A ciò si aggiunga, in mancanza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte dell'appellante, che se
è vero che il teste era anche suo marito ed era garante del debito da essa acceso presso la Parte_2
(circostanza, questa, risultante dal contratto in atti), anche la sua posizione di disinteresse rispetto
[...]
alla causa – espressamente dichiarata dinanzi al Tribunale, a fronte della sottaciuta l'esistenza del rapporto di coniugio – pare più che discutibile, con ogni conseguenza in punto di attendibilità, anche tenuto conto di quanto sopra evidenziato.
In definitiva, quindi, né in forza delle prove documentali né in forza di quelle orali, risulta dimostrato l'assunto attoreo secondo cui i sanitari della struttura convenuta avrebbero estratto n. 4 denti sani dall'arcata dentale superiore della , arrecandole il danno di cui la stessa ha invocato il Parte_1
risarcimento.
Il terzo motivo di gravame si appalesa inammissibile.
Invero, a fronte del primo giudice che aveva ritenuto nuova, e come tale inammissibile oltre che tardivamente spiegata oltre i termini di deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione per mancanza di consenso informato, l'appellante, senza minimamente contestare quanto ritenuto dal Tribunale, insisteva nell'esporre le ragioni in forza delle quali, nel merito, la detta domanda sarebbe stata fondata.
Si tratta quindi di un motivo di gravame il quale, non tenendo conto della motivazione della sentenza pagina 5 di 6 impugnata, si appalesa inammissibile.
L'appello va quindi in definitiva, complessivamente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 204/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4041/2023, pubblicata in Parte_1
data 11.10.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 204/2024
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Giuseppe Cannavò (c.f.: ) in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 73, CodiceFiscale_2
il quale la rappresentata e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ), rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Massimiliano Ghignone (CF presso il cui studio in Torino, c.so Re Umberto C.F._3
44, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termini per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4041/2023, pubblicata in data 11.10.2023, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 aventi ad oggetto il risarcimento del danno alla salute derivante dall'errata diagnosi prima e dall'inutile intervento chirurgico poi realizzato dai sanitari della detta struttura, in ragione del quale erano stati erroneamente estratti n. 4 denti sani presenti nell'arcata superiore della paziente per poi nemmeno realizzare l'impianto fisso inizialmente proposto sostituendolo con uno mobile del tutto per la stessa insoddisfacente, oltre al danno pari a quello subito “per emendare parzialmente la menomazione occorsa”.
In estrema sintesi il Tribunale, da un canto faceva proprio l'esito della disposta CTU secondo cui non risultavano “sicuri profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari della Controparte_3
, e dall'altro evidenziava come non sussistesse prova della denunciata erronea estrazione
[...]
di n. 4 denti, e ciò sia avuto riguardo alla documentazione medica tempestivamente prodotta che con riferimento alla testimonianza resa in quanto lacunosa e generica, oltre che priva Testimone_1
della specificazione in ordine alle modalità con cui il teste avrebbe appreso quanto poi riferito in giudizio.
Relativamente alla domanda di risarcimento del danno per lesione del consenso informato, il Tribunale ne dichiarava la inammissibilità in quanto non proposta né in citazione e nemmeno nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., essendo stata spiegata, peraltro raccogliendo talune osservazioni dei
CCTTUU estranee al mandato loro conferito, solo con le note in data 19.10.2022 depositate all'esito della CTU.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 14.5.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da sia in parte inammissibile ed in parte Parte_1
infondato.
Preliminarmente è opportuno riportare il contenuto della domanda attorea.
Secondo quanto allegato dalla in citazione, alla predetta la struttura convenuta aveva proposto Pt_1
l'installazione di un impianto osteointegrato redigendo un preventivo di spesa pari ad € 6.929,70.
Accettato e pagato il preventivo, tramite l'accensione di un prestito presso , i sanitari Parte_2 della clinica convenuta “rimuovevano erroneamente n. 4 denti sani dell'arcata dentale superiore.
Successivamente alla rimozione dei denti, tuttavia, la clinica comunicava all'attrice che non era più possibile proseguire con l'impianto osteointegrato e che, al contrario, si preferiva l'utilizzo di una protesi mobile” che veniva in seguito realizzata e consegnata alla paziente.
Secondo l'attrice, quindi, da un canto la convenuta avrebbe errato nel proporle l'esecuzione di impianto osteointegrato e poi avrebbe errato nell'estrarle n. 4 denti sani dall'arcata superiore.
A fronte di ciò la convenuta ha sostenuto che, dopo avere proposto l'esecuzione dell'impianto fisso ed avere effettuato chirurgica pre-protesica tradottasi nella estrazione di un solo dente/radice, a seguito di esame dental scan era risultato che le condizioni dell'osso mascellare imponevano l'installazione di sei punti di impianto fisso, anziché quattro come originariamente ipotizzato, con conseguente lievitazione del prezzo che la paziente si dichiarò non disponibile a pagare, di talché si optò per la realizzazione di una protesi mobile con successiva restituzione del compenso pagato per l'installazione di quella fissa.
Come detto, il primo giudice ha ritenuto che difetti la prova delle allegazioni attoree.
, con i primi due motivi di gravame, ha criticato la sentenza impugnata sostenendo che Parte_1 dal referto dell'esame tomografico del 3.6.2013 risulterebbe che, allorquando la stessa si recò per la prima volta presso la struttura convenuta, nella sua arcata superiore esistevano almeno due denti ed ha aggiunto che aveva reso testimonianza precisa, circostanziata ed attendibile, per Testimone_1 avere lo stesso accompagnato l'attrice presso la clinica, della intervenuta estrazione dei n. 4 denti.
L'appellata ha controdedotto in relazione ad entrambi i motivi di appello evidenziando, quanto al secondo, innanzitutto che per potere essere astrattamente a conoscenza dell'estrazione dei quattro denti, oltre che della condizione di “sanità” degli stessi, il teste avrebbe dovuto assistere Testimone_1 all'intervento, circostanza questa mai dichiarata e senz'altro da escludere per autoevidenti ragioni, ed aggiungendo che l'attendibilità del teste in questione era fortemente dubbia, se è vero che nel contratto pagina 3 di 6 di finanziamento versato in atti dall'attrice il figura quale “garante – coniuge” del prestito dalla Tes_1
stessa ricevuto e risulta risiedere presso lo stesso indirizzo della (via Finocchiaro Aprile Parte_1
n. 6 Catania).
Sulle circostanze in forza delle quali il teste sarebbe stato inattendibile l'appellante ometteva di Tes_1
prendere posizione nelle memorie conclusive in cui trascurava del tutto la questione.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame siano infondati.
Va premesso che non esiste in atti nessun esame (sia RX o TC) anteriore alle cure apprestate dalla società appellata alla paziente.
Il primo esame disponibile è il dental scan eseguito in data 3.6.2013, refertato il 5.6.2013, successivo alla chirurgia pre protesi eseguita in data 20.5.2013, come da diario clinico in cui risulta in tale data:
“masticazione + chirurgia pre protesi + estrazione 13”.
Nel referto dell'esame in questione si legge: “Residuo radicolare del 3 sin. Tenue osteorarefazione periradicolare dell'1 dx. Ridotta appare, nelle sedi edentule, l'altezza e lo spessore vestibolo palatale del processo alveolare”.
Orbene, premesso che dalla TC all'arcata dentaria superiore ed inferiore eseguita a distanza di oltre due anni dai fatti di causa presso l' (il 26.11.2015), emerge che nell'arcata superiore Controparte_4 della non vi è tout court la presenza di denti (“Bocca edentula” si legge), va certamente escluso Pt_1 che il referto dell'esame Dental scan del 3.6.2013 dimostri che, prima della sottoposizione alle cure presso la struttura appellata (dal 18.4.2013, data della prima visita, al 18.9.2013 in cui è stata
“prescritta TAC + modificata protesi”, si legge nel diario clinico), nell'arcata superiore della Pt_1
esistessero n. 4 denti sani, atteso che da essa risulta piuttosto, oltre al residuo di una radice, un solo dente, in 1° destro, peraltro caratterizzato da osteorarefazione periradicolare.
A ciò va aggiunto che sia nel preventivo accettato dalla , che nella fattura n. Pt_1
IT2013_525/000130, del 19.4.2013, risulta una sola chirurgia pre protesica e l'estrazione di un solo dente/radice (indicato nel n. 13).
La documentazione in atti quindi, come già ritenuto dal primo giudice sulla base dell'esame condotto dai CCTTUU, non fornisce affatto la prova dell'assunto attoreo secondo cui alla sarebbero stati Pt_1 erroneamente estratti n. 4 denti sani, atteso che conferma piuttosto l'estrazione di un solo dente/radice, peraltro in conformità con quanto indicato in preventivo e nell'ambito della, limitata, chirurgia pre protesica della cui necessità nemmeno l'appellante dubita.
Neppure, poi, le allegazioni poste a fondamento della responsabilità azionata dalla risultano Pt_1
pagina 4 di 6 dimostrate dalla testimonianza resa da Testimone_1
Sul punto va infatti evidenziato che sebbene lo stesso abbia riferito che “quando (la Parte_1
n.d.r.) ha iniziato il trattamento, lo staff medico del centro le rimosse 4 denti sani dell'arcata superiore davanti e ciò fu detto che si doveva fare per consentire l'impianto, la signora manifestò Pt_1 perplessità e chiese più volte se sera necessario perché non ne era convinta”, e sebbene abbia specificato di avere esso accompagnato l'appellante presso la struttura sanitaria convenuta, effettivamente, molteplici sono i profili che inducono a ritenere la sua testimonianza inattendibile.
In primo luogo, come correttamente opinato dall'appellata (e ritenuto nella sentenza impugnata), certamente non basta avere accompagnato la presso la struttura sanitaria in una indeterminata Pt_1
occasione tra le parecchie in cui si è svolto il trattamento sanitario per cui è causa (v. diario clinico in atti), per prendere conoscenza, diretta, della circostanza relativa all'estrazione di n. 4 denti (peraltro
“sani”, in una bocca le cui pessime condizioni appaiono indiscutibili), richiedendo piuttosto l'acquisizione di detta informazione la presenza del teste nella sala ove l'atto chirurgico sarebbe stato eseguito, circostanza, questa, oltre che scarsamente verosimile, mai riferita.
A ciò si aggiunga, in mancanza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte dell'appellante, che se
è vero che il teste era anche suo marito ed era garante del debito da essa acceso presso la Parte_2
(circostanza, questa, risultante dal contratto in atti), anche la sua posizione di disinteresse rispetto
[...]
alla causa – espressamente dichiarata dinanzi al Tribunale, a fronte della sottaciuta l'esistenza del rapporto di coniugio – pare più che discutibile, con ogni conseguenza in punto di attendibilità, anche tenuto conto di quanto sopra evidenziato.
In definitiva, quindi, né in forza delle prove documentali né in forza di quelle orali, risulta dimostrato l'assunto attoreo secondo cui i sanitari della struttura convenuta avrebbero estratto n. 4 denti sani dall'arcata dentale superiore della , arrecandole il danno di cui la stessa ha invocato il Parte_1
risarcimento.
Il terzo motivo di gravame si appalesa inammissibile.
Invero, a fronte del primo giudice che aveva ritenuto nuova, e come tale inammissibile oltre che tardivamente spiegata oltre i termini di deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione per mancanza di consenso informato, l'appellante, senza minimamente contestare quanto ritenuto dal Tribunale, insisteva nell'esporre le ragioni in forza delle quali, nel merito, la detta domanda sarebbe stata fondata.
Si tratta quindi di un motivo di gravame il quale, non tenendo conto della motivazione della sentenza pagina 5 di 6 impugnata, si appalesa inammissibile.
L'appello va quindi in definitiva, complessivamente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 204/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4041/2023, pubblicata in Parte_1
data 11.10.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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