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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
IRR
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 10229/2023, promosso da:
CUI: nato in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAMPRINI ANDREA ed elettivamente domiciliato a Ravenna in via della Lirica nr.43, presso il difensore;
RICORRENTE
contro
Controparte_2
[...] CP_3 ì, in
[...] n. 2 presso gli uffici della;
RESISTENTE CP_4
Pubblico Ministero in sede. INTERVENIENTE NECESSARIO ha pronunciato il seguente DECRETO Con atto tempestivamente depositato il 02.08.2023, il ricorrente, cittadino ivoriano, nato il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 21.07.2023 con il quale la
[...]
di sez. Forlì-Cesena, ha Controparte_2 CP_2
in ale e non ha ravvisato la sussistenza di forme di protezione complementare.
Nel presente giudizio il ricorrente ha chiesto: in via principale, di annullare il provvedimento impugnato e conseguentemente il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, della protezione sussidiaria;
in via ulteriormente subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 ovvero il riconoscimento del diritto all'asilo costituzionale di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Il si è costituito per il tramite della , trasmettendo Controparte_5 Controparte_2 c ne di cui all'art. 35-bis, comma 8,
Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
Secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, il ricorrente, dinanzi all'organo amministrativo ha dichiarato: di essere nato a [...] è anche cresciuto e poi si è trasferito a Abidjan;
di essere di religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico gouro;
di essere sposato e di avere un figlio;
che su moglie è in italia con lui mentre duo figlio è in Costa D'Avorio insieme a sua suocera;
che in Costa D'Avorio egli ha anche una sorella e due fratelli;
di aver fatto 3 anni di scuola primaria e poi di aver lavorato come guardiano prima di tornare al suo villaggio;
che dopo la morte di suo padre egli ritornò al villaggio per prendere possesso di alcuni terreni lasciati dal defunto a lui in eredità; che oltre a una parte di terreno coltivata a ce n'era un'altra incolta e piena di erba Per_1 secca che egli voleva coltivare riso;
di aver appiccato o all'erba secca sul campo allo scopo di liberare il terreno per la successiva semina del riso ma che a causa del vento il fuoco si propagò sulle proprietà terriere di due vicini danneggiandone le coltivazioni;
di essere stato aggredito dagli agricoltori danneggiati e dalle loro famiglie e di essere poi svenuto ritrovandosi in seguito in ospedale;
di essere poi tornato ad Abidjan dove rimase dalla zia di sua moglie per un po' e in seguito, notando che il problema con gli agricoltori da risarcire rimaneva, egli si mise in contatto con degli amici in Tunisia per raggiungerli;
di aver lasciato la Costa D'Avorio in data 01.01.2019 e dopo essere stato in Tunisia per 4 anni prima di arrivare in Italia in data 10.04.2023; di non voler tornare in Costa D'Avorio temendo gli agricoltori che erano rimasti danneggiati dall'incendio da lui provocato e che sono pronti ad ucciderlo se ritornasse.
La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili gli elementi rilevanti e relativi alla nazionalità e alla provenienza dichiarata;
non credibile la vicenda narrata dal richiedente. Pertanto, l'organo amministrativo, dando atto della provenienza del ricorrente da Paese di origine sicuro, ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione complementare.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, ripercorrendo la propria vicenda personale, evidenziando le difficili condizioni in cui si trova nel Paese di provenienza. Ha quindi insistito per il riconoscimento delle forme di tutela richieste.
All'udienza del 9.1.2025 il difensore ha chiesto rinvio al fine di rintracciare il ricorrente;
il giudice ha quindi rinviato all'udienza del 6.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con note depositate il 2.5.2025 il difensore dell'istante ha rappresentato di aver perso i contatti con il richiedente e ha chiesto che la causa fosse decisa allo stato degli atti. Il procedimento è stato quindi rimesso al Collegio per la decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della , poste a Controparte_2 fondamento del provvedimento impugnato, siano condivisibi forme di protezione.
Preliminarmente, occorre precisare che il claim addotto dal ricorrente in sede di audizione dinanzi alla CT sarebbe astrattamente riconducibile ad una forma di protezione internazionale (protezione sussidiaria). Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della domanda e prima ancora di procedere alla valutazione di credibilità della storia riferita, occorre dare atto della rappresentata condizione di irreperibilità dell'istante.
Al riguardo giova ricordare che presupposto imprescindibile per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, è che il richiedente si trovi al di fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, per i cittadini di paesi terzi, o di sua dimora abituale, per gli apolidi.
Così dispone l'art. 2, lett. d), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Negli stessi termini la normativa nazionale di attuazione di cui al D.lgs. n. 251/2007, art. 2, lett. e), che definisce «rifugiato» il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In merito alla protezione sussidiaria viene invece in rilievo l'art. 2, lett. g) d.lgs nr. 251 del 2007 il quale definisce «persona ammissibile alla protezione sussidiaria» il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Del resto, negli stessi termini si dispone l'art. 2, lett. f), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Anche tale disposizione, dunque, seppur con formulazione letterale differente rispetto all'art. 2 lett. e) D.lgs. n. 251/2007, richiama quale presupposto della protezione internazionale nella forma sussidiaria, la permanenza del richiedente asilo fuori dal territorio del proprio Paese non solo al momento della presentazione della domanda di asilo, ma anche al momento della decisione. In difetto di prova di tale circostanza, la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria non può dunque trovare accoglimento nel caso di specie.
Orbene, è evidente come tale presupposto debba sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche della decisione dell'autorità preposta sulla domanda, come previsto dall'art. 3 del d.lsg 251 /07 cit., dal momento che il giudizio sulla necessità di protezione deve essere espresso all'attualità (tanto che deve tenere conto anche di eventuali esigenze sorte dopo l'ingresso del richiedente sul territorio, c.d. rifugiato sur place). È altresì evidente che, sebbene l'esame della domanda debba essere svolto in cooperazione con il richiedente e riguardi tutti gli
“elementi significativi della domanda” (art. 3 comma 1 cit), d'altro canto la prova del semplice “fatto” che il ricorrente si trovi fuori dal suo Paese incombe su di lui, per la semplice circostanza che si tratta di un fatto che riguarda la collocazione fisica del ricorrente nello spazio, e che può essere data facilmente dal richiedente con ogni mezzo. Sarebbe invece eccessivamente gravoso e non giustificato pretendere che sia l'autorità accertante a verificare ove il richiedente si trovi.
Ne consegue, tornando al caso di specie, che in assenza di prova circa tale elemento essenziale, la domanda di protezione internazionale non possa essere accolta.
In merito alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come modificata in seguito al D.L. 20/23 (il ricorrente è giunto in Italia nell'aprile del 2023).
Ebbene, si ricordi che la previsione stessa della protezione complementare nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU (19 coma 1.2. c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente, in caso di sopravvenuta reperibilità, di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale, dovendosi ritenere la sola eventuale futura presenza dello stesso sul territorio un
“elemento nuovo” che attiene ad un aspetto essenziale della domanda.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
Nulla sulle spese in assenza della relativa nota da parte della resistente. L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, infatti, quando, come nel caso di specie, sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( ex multis Cass. 11389/2011; Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Visto l'art. 35 bis del D.Lgs n. 25/2008, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Si comunichi. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 23.5.2025.
Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 10229/2023, promosso da:
CUI: nato in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAMPRINI ANDREA ed elettivamente domiciliato a Ravenna in via della Lirica nr.43, presso il difensore;
RICORRENTE
contro
Controparte_2
[...] CP_3 ì, in
[...] n. 2 presso gli uffici della;
RESISTENTE CP_4
Pubblico Ministero in sede. INTERVENIENTE NECESSARIO ha pronunciato il seguente DECRETO Con atto tempestivamente depositato il 02.08.2023, il ricorrente, cittadino ivoriano, nato il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 21.07.2023 con il quale la
[...]
di sez. Forlì-Cesena, ha Controparte_2 CP_2
in ale e non ha ravvisato la sussistenza di forme di protezione complementare.
Nel presente giudizio il ricorrente ha chiesto: in via principale, di annullare il provvedimento impugnato e conseguentemente il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, della protezione sussidiaria;
in via ulteriormente subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 ovvero il riconoscimento del diritto all'asilo costituzionale di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Il si è costituito per il tramite della , trasmettendo Controparte_5 Controparte_2 c ne di cui all'art. 35-bis, comma 8,
Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
Secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, il ricorrente, dinanzi all'organo amministrativo ha dichiarato: di essere nato a [...] è anche cresciuto e poi si è trasferito a Abidjan;
di essere di religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico gouro;
di essere sposato e di avere un figlio;
che su moglie è in italia con lui mentre duo figlio è in Costa D'Avorio insieme a sua suocera;
che in Costa D'Avorio egli ha anche una sorella e due fratelli;
di aver fatto 3 anni di scuola primaria e poi di aver lavorato come guardiano prima di tornare al suo villaggio;
che dopo la morte di suo padre egli ritornò al villaggio per prendere possesso di alcuni terreni lasciati dal defunto a lui in eredità; che oltre a una parte di terreno coltivata a ce n'era un'altra incolta e piena di erba Per_1 secca che egli voleva coltivare riso;
di aver appiccato o all'erba secca sul campo allo scopo di liberare il terreno per la successiva semina del riso ma che a causa del vento il fuoco si propagò sulle proprietà terriere di due vicini danneggiandone le coltivazioni;
di essere stato aggredito dagli agricoltori danneggiati e dalle loro famiglie e di essere poi svenuto ritrovandosi in seguito in ospedale;
di essere poi tornato ad Abidjan dove rimase dalla zia di sua moglie per un po' e in seguito, notando che il problema con gli agricoltori da risarcire rimaneva, egli si mise in contatto con degli amici in Tunisia per raggiungerli;
di aver lasciato la Costa D'Avorio in data 01.01.2019 e dopo essere stato in Tunisia per 4 anni prima di arrivare in Italia in data 10.04.2023; di non voler tornare in Costa D'Avorio temendo gli agricoltori che erano rimasti danneggiati dall'incendio da lui provocato e che sono pronti ad ucciderlo se ritornasse.
La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili gli elementi rilevanti e relativi alla nazionalità e alla provenienza dichiarata;
non credibile la vicenda narrata dal richiedente. Pertanto, l'organo amministrativo, dando atto della provenienza del ricorrente da Paese di origine sicuro, ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione complementare.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, ripercorrendo la propria vicenda personale, evidenziando le difficili condizioni in cui si trova nel Paese di provenienza. Ha quindi insistito per il riconoscimento delle forme di tutela richieste.
All'udienza del 9.1.2025 il difensore ha chiesto rinvio al fine di rintracciare il ricorrente;
il giudice ha quindi rinviato all'udienza del 6.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con note depositate il 2.5.2025 il difensore dell'istante ha rappresentato di aver perso i contatti con il richiedente e ha chiesto che la causa fosse decisa allo stato degli atti. Il procedimento è stato quindi rimesso al Collegio per la decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della , poste a Controparte_2 fondamento del provvedimento impugnato, siano condivisibi forme di protezione.
Preliminarmente, occorre precisare che il claim addotto dal ricorrente in sede di audizione dinanzi alla CT sarebbe astrattamente riconducibile ad una forma di protezione internazionale (protezione sussidiaria). Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della domanda e prima ancora di procedere alla valutazione di credibilità della storia riferita, occorre dare atto della rappresentata condizione di irreperibilità dell'istante.
Al riguardo giova ricordare che presupposto imprescindibile per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, è che il richiedente si trovi al di fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza, per i cittadini di paesi terzi, o di sua dimora abituale, per gli apolidi.
Così dispone l'art. 2, lett. d), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Negli stessi termini la normativa nazionale di attuazione di cui al D.lgs. n. 251/2007, art. 2, lett. e), che definisce «rifugiato» il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In merito alla protezione sussidiaria viene invece in rilievo l'art. 2, lett. g) d.lgs nr. 251 del 2007 il quale definisce «persona ammissibile alla protezione sussidiaria» il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Del resto, negli stessi termini si dispone l'art. 2, lett. f), Direttiva 2011/95/UE (di rifusione della precedente direttiva 2004/83/CE). Anche tale disposizione, dunque, seppur con formulazione letterale differente rispetto all'art. 2 lett. e) D.lgs. n. 251/2007, richiama quale presupposto della protezione internazionale nella forma sussidiaria, la permanenza del richiedente asilo fuori dal territorio del proprio Paese non solo al momento della presentazione della domanda di asilo, ma anche al momento della decisione. In difetto di prova di tale circostanza, la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria non può dunque trovare accoglimento nel caso di specie.
Orbene, è evidente come tale presupposto debba sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche della decisione dell'autorità preposta sulla domanda, come previsto dall'art. 3 del d.lsg 251 /07 cit., dal momento che il giudizio sulla necessità di protezione deve essere espresso all'attualità (tanto che deve tenere conto anche di eventuali esigenze sorte dopo l'ingresso del richiedente sul territorio, c.d. rifugiato sur place). È altresì evidente che, sebbene l'esame della domanda debba essere svolto in cooperazione con il richiedente e riguardi tutti gli
“elementi significativi della domanda” (art. 3 comma 1 cit), d'altro canto la prova del semplice “fatto” che il ricorrente si trovi fuori dal suo Paese incombe su di lui, per la semplice circostanza che si tratta di un fatto che riguarda la collocazione fisica del ricorrente nello spazio, e che può essere data facilmente dal richiedente con ogni mezzo. Sarebbe invece eccessivamente gravoso e non giustificato pretendere che sia l'autorità accertante a verificare ove il richiedente si trovi.
Ne consegue, tornando al caso di specie, che in assenza di prova circa tale elemento essenziale, la domanda di protezione internazionale non possa essere accolta.
In merito alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come modificata in seguito al D.L. 20/23 (il ricorrente è giunto in Italia nell'aprile del 2023).
Ebbene, si ricordi che la previsione stessa della protezione complementare nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU (19 coma 1.2. c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente, in caso di sopravvenuta reperibilità, di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale, dovendosi ritenere la sola eventuale futura presenza dello stesso sul territorio un
“elemento nuovo” che attiene ad un aspetto essenziale della domanda.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
Nulla sulle spese in assenza della relativa nota da parte della resistente. L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, infatti, quando, come nel caso di specie, sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( ex multis Cass. 11389/2011; Cass. 9900/2021).
P.Q.M.
Visto l'art. 35 bis del D.Lgs n. 25/2008, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Si comunichi. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 23.5.2025.
Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso