TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16848 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 59188/2022 del Ruolo Generale e promossa da
( , nata a [...] il 30 Parte_1 C.F._1
ottobre 1965, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n. 131, presso lo studio dell'avv. Pierluigi
Nazzaro, dal quale è rappresenta e difesa, unitamente all'avv.
OR AN;
-attrice- nei confronti di
( ), nata a [...], il 2 gennaio CP_1 C.F._2
1973, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe
Mazzini n. 157, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sabato, dal quale è rappresentata e difesa;
-convenuta- conclusione delle parti
Per parte attrice:
'…in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta, con la redazione e trasmissione delle note prodotte nell'ambito del giudizio RG 32996/2018 del Tribunale di Roma,
Sezione Decima Civile, Giudice Pres. Dott.ssa Maria Luisa ROSSI,
pagina 1 tra le parti ha Parte_2
tenuto condotta diffamatoria anche nella forma aggravata per attribuzione di un fatto determinato ai sensi dell'art 595, comma 2 c.p. in danno dell'attore per tutto quanto sopra esposto e per quanto si paleserà in corso di causa e, per
l'effetto, condannare la convenuta Dott.ssa al CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, in favore della Dott.ssa in misura non Parte_1
inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) o nella maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa e/o che il
Giudice riterrà di poter liquidare in via equitativa per tutte le ragioni espresse e per ogni altra si palesasse in corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa la liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.'.
Per parte convenuta:
'…1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non essere stata preliminarmente esperita l'obbligatoria fase della mediazione nei confronti della
Dott.ssa . 2) Nel merito, respingere ogni avversa CP_1
domanda formulata nei confronti della Dott.ssa , CP_1
perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto carente di prova;
3) condannare, ai
pagina 2 sensi dell'art. 96 c.p.c., la Dott.ssa a corrispondere alla Parte_1
Dott.ssa , a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 CP_1
c.p.c, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00.
4) Vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e C.A. incluse.' fatto e diritto
Con la presente azione chiede che la convenuta Parte_1
sia condannata al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito in dipendenza dell'illecito perpetrato ai suoi danni nel corso del giudizio civile iscritto al n. 32996/2019 del Ruolo Generale del
Tribunale di Roma, nel quale era stata nominata consulente tecnico d'ufficio. Si duole del fatto che la convenuta, parimenti chiamata a prestare la propria opera professionale nell'ambito del predetto giudizio in qualità di consulente di una delle parti in causa, con la redazione ed il deposito di 'Note tecniche alla
C.T.U da parte C.T.P.', asseritamente contenenti numerose, gravi e gratuite affermazioni lesive della reputazione personale e professionale del ctu, abbia posto in essere un illecito diffamatorio nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio la convenuta Dott.ssa CP_1
contestando in fatto ed in diritto l'azione promossa nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.
* * *
La domanda di parte attrice non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento.
pagina 3 In via assorbente di ogni altra questione ed in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui '…la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre' questioni di merito (così, ON
Civile, 16 maggio 2006 n. 11356), la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere rigettata in ragione della carenza di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente sofferto.
Quanto al danno patrimoniale, sia sufficiente osservare come l'unica allegazione contenuta negli scritti difensivi depositati dall'attrice entro i termini processuali deputati alla formazione del thema decidendum, e segnatamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cod. proc. civ., evidenzi una supposta
'…diminuzione di incarichi successivi al deposito dello scritto in discorso prodotta dalla Dott.ssa quale CTP', senza tuttavia CP_1
precisare alcunché al riguardo e, in particolare, senza indicare la riduzione del fatturato asseritamente derivata. Difettano altresì elementi probatori atti a suffragare l'esistenza di un simile pregiudizio.
Analogamente è a dirsi quanto al danno non patrimoniale.
Occorre premettere al riguardo, in punto di diritto, che tale pregiudizio, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili, costituisce pur sempre un danno conseguenza, che, in quanto tale, deve essere debitamente allegato ed pagina 4 idoneamente dimostrato (in tal senso, ON Civile,
Sezione III, 31 maggio 2003 n. 8827; ON Civile, Sezione
III, 31 maggio 2003 n. 8828 e ON Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n. 16004). Non ritiene infatti il Tribunale di aderire a quella diversa tesi che identifica il pregiudizio con il c.d.
'danno evento', atteso che tale impostazione, enunciata dalla
Corte costituzionale con la pronuncia del 30 giugno 1986 n. 184,
è stata di poi superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità ed è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione per cui nel caso di lesione di diritti inviolabili il danno sarebbe in re ipsa, poiché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (in tal senso, ON Civile,
Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972).
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato come parte attrice, entro i termini perentori previsti dal codice di rito per la formazione del thema decidendum, si sia limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che ai fini dell'individuazione del danno '…occorre […] valutare, […] in applicazione di un legittimo procedimento presuntivo, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione dello scritto diffamatorio, che nel caso di specie è stato prudenzialmente quantificato in Euro 15.000,00 o nella maggiore o minore
pagina 5 somma che il Giudice riterrà di poter liquidare in via equitativa', senza chiarire quali siano state le concrete conseguenze che sarebbero derivate dalla diffusione dello scritto, rimasta limitata al ristretto contesto processuale nell'ambito del quale operano soggetti dotati di specifica professionalità ed esperienza e considerato che '…nessuna delle contestazioni della Consulente di Parte è stata considerata positivamente dal Tribunale neppure in esito ai richiesti chiarimenti'.
Né al riguardo può sopperire la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa.
Rispetto a tale allegazione deve infatti rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
pagina 6 l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno
(così, ON Civile, Sezione II, 7 giugno 2007 n. 13288).
Va del pari respinta la richiesta avanzata da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3) cod. proc. civ. e reiterata con gli scritti conclusivi del giudizio.
Va premesso, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., '…negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive [e che] il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa'. La ratio della disposizione è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni e/o espressioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali, lungi dall'articolare una risposta ai fatti narrati, finiscono, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al malanimo dei litiganti. In particolare, l'offensività ricorre nell'ipotesi di espressioni lesive del valore e dei meriti di qualcuno mentre il contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui pagina 7 ambito essere vengono formulate rientra nell'area semantica del concetto di sconvenienza (ON Civile, Sezione III, 18 giugno 2003 n. 9707).
Nel caso di specie, parte attrice chiede che sia disposta la cancellazione, in quanto aventi tenore sconveniente e/o offensivo, dell'inciso, contenuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2) cod. proc. civ., della controparte con cui quest'ultima evidenzia che '…tralasciando le improprie e gratuite valutazioni che, in ogni atto, la controparte effettua sul fatto che la Dott.ssa sia anche un Avvocato, se certamente CP_1
si è consapevoli del fatto che l'avvio dell'azione civile successivamente alla scadenza dei termini per il deposito della querela non depone per l'improcedibilità e/o la nullità del presente procedimento in sede civile, è anche vero che, la suindicata deduzione della controparte può essere un chiaro indizio della strumentalità dell'azione della controparte, non dovendosi ritenere circostanza peregrina che l'odierna iniziativa giudiziaria sia esclusivamente frutto del risentimento della controparte nei confronti della Dott.ssa , per aver – CP_1
quest'ultima – avviato un'azione penale avverso la Dott.ssa
(ma solo dopo aver acquisito la notizia Parte_1
dell'archiviazione dello stesso)'.
Va tuttavia rilevato come tale inciso non si traduca nella lesione del valore o del merito della controparte né le espressioni possono dirsi eccedenti la normale dialettica processuale.
pagina 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono per contro i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ed invero, quanto alla fattispecie di cui al primo comma, non risulta dimostrato ed ancor prima neppure allegato il pregiudizio economico subito dagli istanti in conseguenza dell'azione giudiziaria, mentre, quanto all'ipotesi di cui all'ultimo comma della disposizione in esame, la pronuncia di condanna alle spese di lite appare pienamente satisfattiva degli interessi di parte convenuta, tenuto conto della durata del giudizio e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sulla domanda delle parti così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquidano in complessivi euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro
840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre a spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Roma, 28 novembre 2025. Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 59188/2022 del Ruolo Generale e promossa da
( , nata a [...] il 30 Parte_1 C.F._1
ottobre 1965, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n. 131, presso lo studio dell'avv. Pierluigi
Nazzaro, dal quale è rappresenta e difesa, unitamente all'avv.
OR AN;
-attrice- nei confronti di
( ), nata a [...], il 2 gennaio CP_1 C.F._2
1973, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe
Mazzini n. 157, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sabato, dal quale è rappresentata e difesa;
-convenuta- conclusione delle parti
Per parte attrice:
'…in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta, con la redazione e trasmissione delle note prodotte nell'ambito del giudizio RG 32996/2018 del Tribunale di Roma,
Sezione Decima Civile, Giudice Pres. Dott.ssa Maria Luisa ROSSI,
pagina 1 tra le parti ha Parte_2
tenuto condotta diffamatoria anche nella forma aggravata per attribuzione di un fatto determinato ai sensi dell'art 595, comma 2 c.p. in danno dell'attore per tutto quanto sopra esposto e per quanto si paleserà in corso di causa e, per
l'effetto, condannare la convenuta Dott.ssa al CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, in favore della Dott.ssa in misura non Parte_1
inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) o nella maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa e/o che il
Giudice riterrà di poter liquidare in via equitativa per tutte le ragioni espresse e per ogni altra si palesasse in corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa la liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.'.
Per parte convenuta:
'…1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non essere stata preliminarmente esperita l'obbligatoria fase della mediazione nei confronti della
Dott.ssa . 2) Nel merito, respingere ogni avversa CP_1
domanda formulata nei confronti della Dott.ssa , CP_1
perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto carente di prova;
3) condannare, ai
pagina 2 sensi dell'art. 96 c.p.c., la Dott.ssa a corrispondere alla Parte_1
Dott.ssa , a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 CP_1
c.p.c, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00.
4) Vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e C.A. incluse.' fatto e diritto
Con la presente azione chiede che la convenuta Parte_1
sia condannata al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito in dipendenza dell'illecito perpetrato ai suoi danni nel corso del giudizio civile iscritto al n. 32996/2019 del Ruolo Generale del
Tribunale di Roma, nel quale era stata nominata consulente tecnico d'ufficio. Si duole del fatto che la convenuta, parimenti chiamata a prestare la propria opera professionale nell'ambito del predetto giudizio in qualità di consulente di una delle parti in causa, con la redazione ed il deposito di 'Note tecniche alla
C.T.U da parte C.T.P.', asseritamente contenenti numerose, gravi e gratuite affermazioni lesive della reputazione personale e professionale del ctu, abbia posto in essere un illecito diffamatorio nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio la convenuta Dott.ssa CP_1
contestando in fatto ed in diritto l'azione promossa nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.
* * *
La domanda di parte attrice non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento.
pagina 3 In via assorbente di ogni altra questione ed in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui '…la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre' questioni di merito (così, ON
Civile, 16 maggio 2006 n. 11356), la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere rigettata in ragione della carenza di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente sofferto.
Quanto al danno patrimoniale, sia sufficiente osservare come l'unica allegazione contenuta negli scritti difensivi depositati dall'attrice entro i termini processuali deputati alla formazione del thema decidendum, e segnatamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cod. proc. civ., evidenzi una supposta
'…diminuzione di incarichi successivi al deposito dello scritto in discorso prodotta dalla Dott.ssa quale CTP', senza tuttavia CP_1
precisare alcunché al riguardo e, in particolare, senza indicare la riduzione del fatturato asseritamente derivata. Difettano altresì elementi probatori atti a suffragare l'esistenza di un simile pregiudizio.
Analogamente è a dirsi quanto al danno non patrimoniale.
Occorre premettere al riguardo, in punto di diritto, che tale pregiudizio, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili, costituisce pur sempre un danno conseguenza, che, in quanto tale, deve essere debitamente allegato ed pagina 4 idoneamente dimostrato (in tal senso, ON Civile,
Sezione III, 31 maggio 2003 n. 8827; ON Civile, Sezione
III, 31 maggio 2003 n. 8828 e ON Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n. 16004). Non ritiene infatti il Tribunale di aderire a quella diversa tesi che identifica il pregiudizio con il c.d.
'danno evento', atteso che tale impostazione, enunciata dalla
Corte costituzionale con la pronuncia del 30 giugno 1986 n. 184,
è stata di poi superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità ed è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione per cui nel caso di lesione di diritti inviolabili il danno sarebbe in re ipsa, poiché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (in tal senso, ON Civile,
Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972).
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato come parte attrice, entro i termini perentori previsti dal codice di rito per la formazione del thema decidendum, si sia limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che ai fini dell'individuazione del danno '…occorre […] valutare, […] in applicazione di un legittimo procedimento presuntivo, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione dello scritto diffamatorio, che nel caso di specie è stato prudenzialmente quantificato in Euro 15.000,00 o nella maggiore o minore
pagina 5 somma che il Giudice riterrà di poter liquidare in via equitativa', senza chiarire quali siano state le concrete conseguenze che sarebbero derivate dalla diffusione dello scritto, rimasta limitata al ristretto contesto processuale nell'ambito del quale operano soggetti dotati di specifica professionalità ed esperienza e considerato che '…nessuna delle contestazioni della Consulente di Parte è stata considerata positivamente dal Tribunale neppure in esito ai richiesti chiarimenti'.
Né al riguardo può sopperire la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa.
Rispetto a tale allegazione deve infatti rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
pagina 6 l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno
(così, ON Civile, Sezione II, 7 giugno 2007 n. 13288).
Va del pari respinta la richiesta avanzata da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3) cod. proc. civ. e reiterata con gli scritti conclusivi del giudizio.
Va premesso, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., '…negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive [e che] il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa'. La ratio della disposizione è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni e/o espressioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali, lungi dall'articolare una risposta ai fatti narrati, finiscono, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al malanimo dei litiganti. In particolare, l'offensività ricorre nell'ipotesi di espressioni lesive del valore e dei meriti di qualcuno mentre il contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui pagina 7 ambito essere vengono formulate rientra nell'area semantica del concetto di sconvenienza (ON Civile, Sezione III, 18 giugno 2003 n. 9707).
Nel caso di specie, parte attrice chiede che sia disposta la cancellazione, in quanto aventi tenore sconveniente e/o offensivo, dell'inciso, contenuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2) cod. proc. civ., della controparte con cui quest'ultima evidenzia che '…tralasciando le improprie e gratuite valutazioni che, in ogni atto, la controparte effettua sul fatto che la Dott.ssa sia anche un Avvocato, se certamente CP_1
si è consapevoli del fatto che l'avvio dell'azione civile successivamente alla scadenza dei termini per il deposito della querela non depone per l'improcedibilità e/o la nullità del presente procedimento in sede civile, è anche vero che, la suindicata deduzione della controparte può essere un chiaro indizio della strumentalità dell'azione della controparte, non dovendosi ritenere circostanza peregrina che l'odierna iniziativa giudiziaria sia esclusivamente frutto del risentimento della controparte nei confronti della Dott.ssa , per aver – CP_1
quest'ultima – avviato un'azione penale avverso la Dott.ssa
(ma solo dopo aver acquisito la notizia Parte_1
dell'archiviazione dello stesso)'.
Va tuttavia rilevato come tale inciso non si traduca nella lesione del valore o del merito della controparte né le espressioni possono dirsi eccedenti la normale dialettica processuale.
pagina 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono per contro i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ed invero, quanto alla fattispecie di cui al primo comma, non risulta dimostrato ed ancor prima neppure allegato il pregiudizio economico subito dagli istanti in conseguenza dell'azione giudiziaria, mentre, quanto all'ipotesi di cui all'ultimo comma della disposizione in esame, la pronuncia di condanna alle spese di lite appare pienamente satisfattiva degli interessi di parte convenuta, tenuto conto della durata del giudizio e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sulla domanda delle parti così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquidano in complessivi euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro
840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre a spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Roma, 28 novembre 2025. Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9