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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036V00515-2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036V00515-2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036V00515-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente . - IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone, impugnando l'avviso di accertamento n.
TKQ036V00515/2023 per l'anno di imposta 2017 emesso per il recupero di maggiori imposte IRES, IRAP
e IVA, per complessivi euro 35.939,00, oltre interessi e sanzioni.
In particolare, l'ente impositore aveva contestato l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta società 1 e quindi l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e della detraibilità della relativa imposta;
di qui l'odierno recupero.
La ricorrente ha eccepito dapprima la nullità dell'avviso per la sua mancata notifica presso la sede sociale.
Ha infine dedotto ancora la sua nullità per il mancato assolvimento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c., ed ha sostenuto la regolarità ed esistenza delle operazioni contestate e l'illegittimità della ripresa a tassazione.
l'Agenzia delle Entrate ha controdedotto a sua volta su tutte le eccezioni della parte avversa ed ha concluso con una richiesta di rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso all'udienza del 15.09.2025 in presenza delle parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla prima delle eccezioni della ricorrente, relativa il difetto di notifica dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non consegnato presso la sede sociale, essa è del tutto priva di pregio.
L'avviso è stato infatti notificato ai sensi dell'art.145 cpc al legale rappresentante della società ed è dunque perfettamente regolare atteso che la stessa norma, in materia di notificazioni alle persone giuridiche, ne prevede tale possibilità e la giurisprudenza stessa ritiene tale notifica perfettamente equivalente a quella fatta in sede.
La società ricorrente, inoltre, ha impugnato nei termini l'atto ed ha compiutamente spiegato le sue doglianze senza che dunque vi sia stato un concreto vulnus ai suoi diritti difensivi.
Quanto alle altre eccezioni, esse possono essere trattate congiuntamente essendo inscindibile la valutazione sul merito della ripresa a tassazione e quella su a chi spetti l'onere di provare l'esistenza o meno delle operazioni commerciali sottese l'emissione delle fatture contabilizzate.
Ebbene è orientamento giurisprudenziale più che consolidato quello secondo cui qualora l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie.
Nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dalle sopra indicate previsioni normative, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice
Assolto in tal guisa l'onere della prova incombente sull'amministrazione finanziaria, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr.Corte di Cassazione, sentenza n.
21936, del 2 agosto 2024).
E dunque, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha fatto buon governo dei principi che governano l'onere della prova attesa la presenza di plurimi indizi, gravi precisi e concordanti, circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture utilizzate e contabilizzate dalla ricorrente.
Infatti, l'accertamento nei confronti della ricorrente in liquidazione è partito a seguito di un controllo a monte che la Guardia di Finanza di Fondi aveva svolto nei confronti della ditta di tale società 1.
In particolare, era emerso che tale fornitore aveva una sede inesistente presso l'indirizzo indicato, era stata verificata l'assenza totale di scritture contabili;
il volume di affari della ditta era incoerente;
era stata accertata la totale assenza di dipendenti, di collaboratori e di mezzi strumentali per esercitare l'oggetto sociale;
la ditta non aveva strutture logistiche, magazzini dove depositare la merce compravenduta, non aveva mezzi di trasporto intestati idonei allo spostamento e trasporto della merce, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, non risultavano acquisti da parte sua di beni e merce da poter poi rivendere nel commercio di legnami;
le dichiarazioni stesse rese dal società 1 rendevano evidente che costui non conoscesse neppure alcuni dei supposti clienti.
Fra i clienti di questa ditta che a tutti gli effetti, e per i plurimi elementi indiziari richiamati, era da considerarsi una cartiera, vi era proprio la ditta ricorrente.
Ora, in presenza di tale presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate alla ricorrente srl dalla società 1 priva com'era questa -in radice- di una struttura commerciale, la società ricorrente, a parere della Corte, non è stata in grado di fornire a sua volta un'adeguata prova circa l'effettività degli acquisti.
Premesso che la S.C. ha più volte sottolineato come la prova dei pagamenti non è sufficiente a comprovare l'esistenza delle operazioni commerciali sottostanti. Secondo la Cassazione, infatti, questa prova non può consistere nella semplice esibizione delle fatture o nella dimostrazione della loro formale regolarità contabile e del relativo pagamento. Questi elementi, infatti, sono spesso creati ad arte proprio per dare una parvenza di realtà a un'operazione fittizia. Il pagamento, in particolare, è un elemento neutro che non dimostra di per sé l'effettiva esecuzione della prestazione o la consegna del bene.
Il contribuente, per vincere la presunzione di inesistenza, deve fornire prove concrete e sostanziali, come documenti di trasporto, stati di avanzamento lavori, corrispondenza commerciale, prove testimoniali o qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare che la prestazione descritta in fattura è stata realmente eseguita e che il costo è inerente all'attività d'impresa (cfr da ultimo: Cass. Sez. 5 Num. 21560 Anno 2025).
Ebbene la ricorrente non ha depositato alcuna valida documentazione attinente il trasporto (i DDT allegati sono privi di dati essenziali quali le sottoscrizioni del vettore e dell'acquirente, e comunque contraddittori considerato che in alcuni casi il trasportatore figurerebbe essere stata la stessa ditta acquirente, quando nel ricorso si era sostenuto che incaricati erano gli addetti della società 1), nè ordini di merce, nè contratti, nè corrispondenza commerciale, neppure ha indicato eventuali testimonianze o evidenziato nominativi concreti di soggetti con cui aveva intrattenuto i rapporti commerciali e neppure ha specificato nel dettaglio quali fossero i mezzi usati per il trasporto e le consegne delle pedane in legno. In definitiva, la parte ricorrente non è riuscita a provare l'esistenza delle operazioni commerciali intrattenute con la ditta di società 1 e dunque il recupero a tassazione delle imposte è del tutto corretto.
Alla luce di quanto sopra, questa Corte respinge il ricorso e condanna parta ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente che si liquidano in euro 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Frosinone lì 15.9.2025 Il
Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036V00515-2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036V00515-2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036V00515-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente . - IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone, impugnando l'avviso di accertamento n.
TKQ036V00515/2023 per l'anno di imposta 2017 emesso per il recupero di maggiori imposte IRES, IRAP
e IVA, per complessivi euro 35.939,00, oltre interessi e sanzioni.
In particolare, l'ente impositore aveva contestato l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta società 1 e quindi l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e della detraibilità della relativa imposta;
di qui l'odierno recupero.
La ricorrente ha eccepito dapprima la nullità dell'avviso per la sua mancata notifica presso la sede sociale.
Ha infine dedotto ancora la sua nullità per il mancato assolvimento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c., ed ha sostenuto la regolarità ed esistenza delle operazioni contestate e l'illegittimità della ripresa a tassazione.
l'Agenzia delle Entrate ha controdedotto a sua volta su tutte le eccezioni della parte avversa ed ha concluso con una richiesta di rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso all'udienza del 15.09.2025 in presenza delle parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla prima delle eccezioni della ricorrente, relativa il difetto di notifica dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non consegnato presso la sede sociale, essa è del tutto priva di pregio.
L'avviso è stato infatti notificato ai sensi dell'art.145 cpc al legale rappresentante della società ed è dunque perfettamente regolare atteso che la stessa norma, in materia di notificazioni alle persone giuridiche, ne prevede tale possibilità e la giurisprudenza stessa ritiene tale notifica perfettamente equivalente a quella fatta in sede.
La società ricorrente, inoltre, ha impugnato nei termini l'atto ed ha compiutamente spiegato le sue doglianze senza che dunque vi sia stato un concreto vulnus ai suoi diritti difensivi.
Quanto alle altre eccezioni, esse possono essere trattate congiuntamente essendo inscindibile la valutazione sul merito della ripresa a tassazione e quella su a chi spetti l'onere di provare l'esistenza o meno delle operazioni commerciali sottese l'emissione delle fatture contabilizzate.
Ebbene è orientamento giurisprudenziale più che consolidato quello secondo cui qualora l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie.
Nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dalle sopra indicate previsioni normative, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice
Assolto in tal guisa l'onere della prova incombente sull'amministrazione finanziaria, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr.Corte di Cassazione, sentenza n.
21936, del 2 agosto 2024).
E dunque, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha fatto buon governo dei principi che governano l'onere della prova attesa la presenza di plurimi indizi, gravi precisi e concordanti, circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture utilizzate e contabilizzate dalla ricorrente.
Infatti, l'accertamento nei confronti della ricorrente in liquidazione è partito a seguito di un controllo a monte che la Guardia di Finanza di Fondi aveva svolto nei confronti della ditta di tale società 1.
In particolare, era emerso che tale fornitore aveva una sede inesistente presso l'indirizzo indicato, era stata verificata l'assenza totale di scritture contabili;
il volume di affari della ditta era incoerente;
era stata accertata la totale assenza di dipendenti, di collaboratori e di mezzi strumentali per esercitare l'oggetto sociale;
la ditta non aveva strutture logistiche, magazzini dove depositare la merce compravenduta, non aveva mezzi di trasporto intestati idonei allo spostamento e trasporto della merce, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, non risultavano acquisti da parte sua di beni e merce da poter poi rivendere nel commercio di legnami;
le dichiarazioni stesse rese dal società 1 rendevano evidente che costui non conoscesse neppure alcuni dei supposti clienti.
Fra i clienti di questa ditta che a tutti gli effetti, e per i plurimi elementi indiziari richiamati, era da considerarsi una cartiera, vi era proprio la ditta ricorrente.
Ora, in presenza di tale presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate alla ricorrente srl dalla società 1 priva com'era questa -in radice- di una struttura commerciale, la società ricorrente, a parere della Corte, non è stata in grado di fornire a sua volta un'adeguata prova circa l'effettività degli acquisti.
Premesso che la S.C. ha più volte sottolineato come la prova dei pagamenti non è sufficiente a comprovare l'esistenza delle operazioni commerciali sottostanti. Secondo la Cassazione, infatti, questa prova non può consistere nella semplice esibizione delle fatture o nella dimostrazione della loro formale regolarità contabile e del relativo pagamento. Questi elementi, infatti, sono spesso creati ad arte proprio per dare una parvenza di realtà a un'operazione fittizia. Il pagamento, in particolare, è un elemento neutro che non dimostra di per sé l'effettiva esecuzione della prestazione o la consegna del bene.
Il contribuente, per vincere la presunzione di inesistenza, deve fornire prove concrete e sostanziali, come documenti di trasporto, stati di avanzamento lavori, corrispondenza commerciale, prove testimoniali o qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare che la prestazione descritta in fattura è stata realmente eseguita e che il costo è inerente all'attività d'impresa (cfr da ultimo: Cass. Sez. 5 Num. 21560 Anno 2025).
Ebbene la ricorrente non ha depositato alcuna valida documentazione attinente il trasporto (i DDT allegati sono privi di dati essenziali quali le sottoscrizioni del vettore e dell'acquirente, e comunque contraddittori considerato che in alcuni casi il trasportatore figurerebbe essere stata la stessa ditta acquirente, quando nel ricorso si era sostenuto che incaricati erano gli addetti della società 1), nè ordini di merce, nè contratti, nè corrispondenza commerciale, neppure ha indicato eventuali testimonianze o evidenziato nominativi concreti di soggetti con cui aveva intrattenuto i rapporti commerciali e neppure ha specificato nel dettaglio quali fossero i mezzi usati per il trasporto e le consegne delle pedane in legno. In definitiva, la parte ricorrente non è riuscita a provare l'esistenza delle operazioni commerciali intrattenute con la ditta di società 1 e dunque il recupero a tassazione delle imposte è del tutto corretto.
Alla luce di quanto sopra, questa Corte respinge il ricorso e condanna parta ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente che si liquidano in euro 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Frosinone lì 15.9.2025 Il
Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini