Articolo 5 della Legge 25 gennaio 2017, n. 9
Articolo 4
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28 febbraio 2017
Art. 5. 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entrata in vigore il 28 febbraio 2017
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