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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI PP, EL
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caorle - Via Roma 26 30021 Caorle VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 370 IMU 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 371 IMU 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 372 IMU 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 373 IMU 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 374 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 665/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre contro il COMUNE DI CAORLE avverso gli avvisi di liquidazione n. 370 (IMU 2019), n. 371 (IMU 2020), n. 372 (IMU 2021), n. 373 (IMU 2022) e n. 374 (IMU 2023) con i quali si intima il pagamento della complessiva somma di € 107.920,00.
E' costituita parte resistente Comune di Caorle.
Rigettata l'istanza cautelare, la causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
La Corte si ritira per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Caorle - nelle proprie controdeduzioni - espone che:
- in data 31.10.2024 venivano notificati gli atti di liquidazione impugnati;
- la ricorrente aveva richiesto, in via di autotutela, l'annullamento parziale della pretesa evidenziando l'inagibilità di parte degli immobili;
- tale istanza era stata rigettata, osservando che la variazione catastale con previsione di un immobile quale unità “Collabente” è stata presentata solo in data 10.12.2024 e, oltre a non essere definitiva, non poteva trovare applicazione nei precedenti periodi di imposta per i quali gli immobili risultavano diversamente accatastati;
- Ricorrente_1 s.r.l. proponeva, allora, il presente ricorso, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati evidenziando diversi motivi di censura.
Pare ricorrente deduce:
Nullità e/o illegittimità degli avvisi di liquidazione per errato calcolo importo tributo. Violazione dell'art. 1, co.
162 L. n. 296/2006 e compromissione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso.
Nullità degli avvisi di liquidazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Inesistenza giuridica della notifica via pec degli avvisi di liquidazione. Inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec contenente un file in formato pdf non conforme.
Inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante (Abaco SpA) non proviene dagli Elenchi Pubblici.
Nullità degli avvisi di liquidazione per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche.
La Corte ritiene di esaminare preliminarmente le censure attinenti l'attività di notifica degli atti impugnati, evidenziando che:
la notifica è avvenuta tramite PEC nelle modalità previste dall'art. 60 ter del DPR 600/1973 ed è incontestato il raggiungimento dello scopo per essere stato posto il ricorrente in grado di conoscere le intenzioni del
Comune e di poter svolgere le proprie difese;
“(…) la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana” (Cass. ord. 30922/2024);
la notifica è stata effettuata dal Comune di Caorle per cui appaiono inconferenti le censure relative al
Concessionario della riscossione Abaco s.p.a.;
negli avvisi sono indicate l'autorità cui proporre ricorso e le modalità per la presentazione per cui appaiono inconferenti le doglianze che lamentano l'omissione di tali dati.
Le censure relative all'asserita inesistenza giuridica delle notifiche sono prive di fondamento.
Rileva, poi, la Corte che:
gli atti impugnati, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio ricorrente, contengono l'analitica determinazione degli interessi sulla base del tasso legale e dalle tabelle riepilogative risultano i calcoli degli interessi suddivisi per i diversi periodi ai differenti tassi di interesse succedutisi;
l'asserita intervenuta decadenza delle pretese per violazione dell'art. 25 del DFPR 602/1973 è censura invocata non correttamente in quanto la normativa richiamata attiene la procedura di riscossione e non a quella accertativa, oggetto del presente contendere. Tutti gli avvisi di liquidazione risultano notificati in data
7.11.2024 entro il termine quinquennale di decadenza.
Parte ricorrente contesta, inoltre, l'erroneità del calcolo delle pretese.
La Corte affronta tale tematica che attiene alla parte principale del merito del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente si duole dell'erroneità del calcolo del tributo, rimandando
- peraltro - alle risultanze di una perizia di parte che non risulta agli atti del presente contenzioso.
Sostiene il patrocinio di Ricorrente_1 s.r.l. che l'immobile oggetto dell'IMU è costituito da un complesso fatiscente in stato di abbandono con problematiche strutturali per cui l'ente impositore avrebbe dovuto provvedere a ricalcolare le somme dovute secondo i dati correttamente determinati.
Il comportamento tenuto dalla resistente - quale già manifestato in sede di rigetto della istanza in autotutela – appare, tuttavia, corretto.
Nei periodi di imposta in esame, gli immobili identificati al Foglio 40 - particelle 1252, 1506 e 1585 (
Indirizzo_1) erano accatastati in unico subalterno in categoria D/6 con la rendita di euro 24.220,00; su tale importo il Comune ha provveduto a liquidare l'imposta.
Parte ricorrente ha proceduto alla “Divisione con Cambio di Destinazione” modificando l'assetto catastale e proponendo le nuove rendite, non ancora definitive, con variazione catastale del 10.12.2024.
Tali variazioni catastali valgono - in ogni caso - per i periodi di imposta successivi al 2024.
Gli avvisi di liquidazione, qui impugnati, sono stati emessi prima della richiesta in data 10.12.2024 per cui correttamente è stata calcolata l'IMU in base alla rendita risultante in catasto.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite la Corte pone le stesse a carico della parte ricorrente soccombente e a favore del Comune di Caorle, liquidandole - come da dispositivo - tenendo conto del valore del contendere.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Caorle che si liquidano nell'importo di euro 5.000 oltre accessori.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI PP, EL
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caorle - Via Roma 26 30021 Caorle VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 370 IMU 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 371 IMU 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 372 IMU 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 373 IMU 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 374 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 665/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre contro il COMUNE DI CAORLE avverso gli avvisi di liquidazione n. 370 (IMU 2019), n. 371 (IMU 2020), n. 372 (IMU 2021), n. 373 (IMU 2022) e n. 374 (IMU 2023) con i quali si intima il pagamento della complessiva somma di € 107.920,00.
E' costituita parte resistente Comune di Caorle.
Rigettata l'istanza cautelare, la causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
La Corte si ritira per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Caorle - nelle proprie controdeduzioni - espone che:
- in data 31.10.2024 venivano notificati gli atti di liquidazione impugnati;
- la ricorrente aveva richiesto, in via di autotutela, l'annullamento parziale della pretesa evidenziando l'inagibilità di parte degli immobili;
- tale istanza era stata rigettata, osservando che la variazione catastale con previsione di un immobile quale unità “Collabente” è stata presentata solo in data 10.12.2024 e, oltre a non essere definitiva, non poteva trovare applicazione nei precedenti periodi di imposta per i quali gli immobili risultavano diversamente accatastati;
- Ricorrente_1 s.r.l. proponeva, allora, il presente ricorso, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati evidenziando diversi motivi di censura.
Pare ricorrente deduce:
Nullità e/o illegittimità degli avvisi di liquidazione per errato calcolo importo tributo. Violazione dell'art. 1, co.
162 L. n. 296/2006 e compromissione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso.
Nullità degli avvisi di liquidazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Inesistenza giuridica della notifica via pec degli avvisi di liquidazione. Inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec contenente un file in formato pdf non conforme.
Inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante (Abaco SpA) non proviene dagli Elenchi Pubblici.
Nullità degli avvisi di liquidazione per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche.
La Corte ritiene di esaminare preliminarmente le censure attinenti l'attività di notifica degli atti impugnati, evidenziando che:
la notifica è avvenuta tramite PEC nelle modalità previste dall'art. 60 ter del DPR 600/1973 ed è incontestato il raggiungimento dello scopo per essere stato posto il ricorrente in grado di conoscere le intenzioni del
Comune e di poter svolgere le proprie difese;
“(…) la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana” (Cass. ord. 30922/2024);
la notifica è stata effettuata dal Comune di Caorle per cui appaiono inconferenti le censure relative al
Concessionario della riscossione Abaco s.p.a.;
negli avvisi sono indicate l'autorità cui proporre ricorso e le modalità per la presentazione per cui appaiono inconferenti le doglianze che lamentano l'omissione di tali dati.
Le censure relative all'asserita inesistenza giuridica delle notifiche sono prive di fondamento.
Rileva, poi, la Corte che:
gli atti impugnati, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio ricorrente, contengono l'analitica determinazione degli interessi sulla base del tasso legale e dalle tabelle riepilogative risultano i calcoli degli interessi suddivisi per i diversi periodi ai differenti tassi di interesse succedutisi;
l'asserita intervenuta decadenza delle pretese per violazione dell'art. 25 del DFPR 602/1973 è censura invocata non correttamente in quanto la normativa richiamata attiene la procedura di riscossione e non a quella accertativa, oggetto del presente contendere. Tutti gli avvisi di liquidazione risultano notificati in data
7.11.2024 entro il termine quinquennale di decadenza.
Parte ricorrente contesta, inoltre, l'erroneità del calcolo delle pretese.
La Corte affronta tale tematica che attiene alla parte principale del merito del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente si duole dell'erroneità del calcolo del tributo, rimandando
- peraltro - alle risultanze di una perizia di parte che non risulta agli atti del presente contenzioso.
Sostiene il patrocinio di Ricorrente_1 s.r.l. che l'immobile oggetto dell'IMU è costituito da un complesso fatiscente in stato di abbandono con problematiche strutturali per cui l'ente impositore avrebbe dovuto provvedere a ricalcolare le somme dovute secondo i dati correttamente determinati.
Il comportamento tenuto dalla resistente - quale già manifestato in sede di rigetto della istanza in autotutela – appare, tuttavia, corretto.
Nei periodi di imposta in esame, gli immobili identificati al Foglio 40 - particelle 1252, 1506 e 1585 (
Indirizzo_1) erano accatastati in unico subalterno in categoria D/6 con la rendita di euro 24.220,00; su tale importo il Comune ha provveduto a liquidare l'imposta.
Parte ricorrente ha proceduto alla “Divisione con Cambio di Destinazione” modificando l'assetto catastale e proponendo le nuove rendite, non ancora definitive, con variazione catastale del 10.12.2024.
Tali variazioni catastali valgono - in ogni caso - per i periodi di imposta successivi al 2024.
Gli avvisi di liquidazione, qui impugnati, sono stati emessi prima della richiesta in data 10.12.2024 per cui correttamente è stata calcolata l'IMU in base alla rendita risultante in catasto.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite la Corte pone le stesse a carico della parte ricorrente soccombente e a favore del Comune di Caorle, liquidandole - come da dispositivo - tenendo conto del valore del contendere.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Caorle che si liquidano nell'importo di euro 5.000 oltre accessori.