Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/04/2026, n. 6951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6951 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7471 del 2024, proposto da
Società Agricola Energivora Pantano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
della condotta della Regione Lazio per quanto dedotto in atti e per le risultanze di giudizio;
e per l'annullamento
a) della determinazione n. G04064, con la quale la Regione Lazio – Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ha preso atto della proposta dell’Area Decentrata dell’Agricoltura Lazio Nord di decadenza totale dall’aiuto di cui alla Misura 11 “Agricoltura biologica”, Azione 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” per mancato rispetto degli impegni, con restituzione dell’importo totale di € 110.976,11 per le annualità 2015-2016-2017-2018-2019;
b) dell’allegata nota dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord prot. n. 0467593 del 07/04/2024;
c) della sottesa nota dirigenziale di avvio della procedura di decadenza totale e revoca del 01.03.2024;
d) della sottesa nota EA 0090589 del 04/12/2023 acquisita al protocollo con nota 1407394 del 05.12.2023, atto sconosciuto;
e) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, incluso il verbale di accertamento violazione amministrativa ex L. n. 898/1986 prot. 51/6 del 20.02.2023 del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma,
nonché per la declaratoria
della nullità della pretesa restitutoria di cui alla determinazione regionale n. G07191 del 10/06/2015 - Proposta n. 9170 del 10/06/2015 per intervenuta prescrizione,
e per l’accertamento del diritto
della ricorrente all’ottenimento dei contributi di cui alla MISURA 11 “Agricoltura Biologica”, AZIONE 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzioni biologica”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. G04064 del 10.4.2024, con la quale la Regione Lazio – Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ha preso atto della proposta dell’Area Decentrata dell’Agricoltura Lazio Nord di decadenza totale dall’aiuto di cui alla Misura 11 “Agricoltura biologica”, Azione 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” per mancato rispetto degli impegni, con restituzione dell’importo totale di € 110.976,11 per le annualità 2015-2016-2017-2018-2019.
In sintesi: il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato attuato dalla Regione Lazio con il PSR Lazio 2014/2020, articolato in Misure a investimento e Misure a superficie/capo. Queste ultime prevedono che il premio venga erogato sulla base della superficie sottoposta a impegno (misure a superficie) o dei capi di bestiame impegnati (misure a capo). Dunque, per le misure a superficie/capo il premio viene erogato in base al numero di ettari o di animali sottoposti allo specifico impegno, che deve essere mantenuto per i cinque anni successivi.
Nello specifico, nei Bandi dal 2015 al 2020 sopra citati, all’art. 3 “Requisiti e condizioni di ammissibilità”, punto 3, è stato previsto, tra l’altro, che “Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno”, e ancora, nel periodo successivo, “Le superfici dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni per l’intero periodo di impegno”.
Con nota n. 1407394 del 05.12.2023 l’organismo pagatore EA ha comunicato alla Regione Lazio che, sulla base di risultanze ispettive del Comando 6 dei Carabinieri per la tutela agroalimentare e a seguito di sentenza del Tribunale di Roma, risultava che la ricorrente avesse perso la conduzione dei terreni oggetto di domanda e, di conseguenza, EA richiedeva di svolgere sulle domande di sostegno/pagamento della Misura agroambientale 11 un’istruttoria integrativa, al fine di effettuare un ricalcolo del premio e delle eventuali sanzioni/riduzioni.
La ricorrente avrebbe dichiarato, all’interno delle domande, terreni tornati nella proprietà di ISMEA e, di conseguenza, risultava non aver mantenuto l’impegno su tutta la superficie.
Con nota prot. n. 285075 del 29.02.2024 la Corte dei conti ha sollecitato l’invio della documentazione in riferimento al procedimento in oggetto. La Regione Lazio, Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, ha, di conseguenza, proceduto ad effettuare nuovamente l’istruttoria automatizzata sul sistema SIAN, a seguito della quale è emerso uno scostamento pari al 100% della superficie, il quale ha determinato, come sanzione, la decadenza totale dai contributi concessi. Successivamente, con le note prot. n. 294691 e n. 294883 (all.12) del 01.03.2024, la stessa Area Decentrata ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990, l’avvio delle procedure di decadenza totale dai contributi, sia relativamente alle domande di sostegno per le annualità 2015 e 2020, sia relativamente a tutte le domande di pagamento successive.
Con le note prot. n. 295807 (all.13) e n. 295819 (all.14) del 01.03.2024, l’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo ha provveduto a comunicare sia ad EA, sia alla Corte dei conti l’esito del ricalcolo.
Si sono costituite in giudizio EA e la Regione Lazio che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, previa discussione delle parti in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Come correttamente argomentato dalla Regione Lazio, la decadenza dall’aiuto è stata pronunciata a motivo di una riscontrata violazione dell’obbligo di mantenimento del titolo di conduzione dei terreni oggetto della misura per i cinque anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto.
Il Consiglio di Stato, nel delineare i confini tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, ha rilevato che «che la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, concerne una posizione di diritto soggettivo (devoluta quindi alla giurisdizione di un giudice ordinario) tutte le volte in cui l’Amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per i vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2022 n. 2733).
A identiche conclusioni è, peraltro, giunta, anche di recente, la Corte di Cassazione, secondo la quale «spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale» (Cass. Sez. Un., ord. 18 gennaio 2024 n. 1946).
Nel caso di specie, la controversia verte sulla permanenza dei presupposti di legge che hanno legittimato l’Ente Regione Lazio a revocare un finanziamento pubblico concesso alla ricorrente a valere sui Bandi Pubblici su richiamati. Infatti, per ciascuna superficie aziendale dichiarata in domanda, doveva essere garantita la continuità dell’impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici, in precedenti annualità.
Le circostanze dedotte dalla ricorrente (al momento della presentazione della Misura 11, Agricoltura Biologica, non ha in alcun punto dichiarato il falso circa l’effettiva disponibilità titolata dei beni oggetto di contestazione; il comportamento è sempre stato assunto in assoluta buona fede essendo la stessa venuta a conoscenza della pubblicazione della sentenza in parola solo nell’anno 2020, quindi in momento successivo alle domande dichiarate decadute con il provvedimento regionale qui gravato; che alla data di presentazione delle domande di pagamento Misura 11 - anni 2015/2019- e anche successivamente, dai registri pubblici risultava unico proprietario la società agricola Villaggio del Buttero e non esisteva alcuna trascrizione pregiudizievole) attengono al merito della vicenda che presuppone la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito.
Poiché dunque i rilievi contestati attengono alla fase successiva alla concessione dei benefici, si deve ritenere, conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato su richiamato, che la ricorrente sia titolare non già di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo. La posizione giuridica soggettiva vantata dalla società ha infatti per contenuto la pretesa alla concreta erogazione delle somme di danaro oggetto del finanziamento, posizione di diritto soggettivo che essa assume lesa per effetto della decadenza disposta dall’Amministrazione regionale sulla base di un accertato inadempimento agli obblighi imposti all’atto della concessione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Tenuto conto della non sempre agevole individuazione del criterio discretivo della giurisdizione nelle controversie relative a contributi e/o finanziamenti pubblici e del fatto che la presente controversia è stata definita sulla base di considerazioni che prescindono da valutazioni nel merito delle rispettive argomentazioni, sussistono eccezionali motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
AN AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO