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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12257 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34493/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali figli ed eredi legittimi di
[...] C.F._2 Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Vittorio Veneto (TV), alla Piazza C.F._3
Meschio n. 11/1, presso lo studio dell'Avv. Maria Bruschi, che li rappresenta e difende con l'Avv.
Valentina Gatti come per mandato in atti –
ATTORI
Contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge –
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttivo, notificato a mezzo PEC all'Avvocatura Generale dello Stato in data 27.6.2023 e per via diplomatica in data 28.8.2023, come da depositata (in data 17.9.2024) nota dell' , gli attori di cui in epigrafe nella qualità Controparte_3 indicata in citazione hanno convenuto in giudizio la al fine di CP_1 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Dichiarare tenuta e
Pagina 1 condannare la in persona dell'Ambasciatore accreditato pro Controparte_1 tempore in Italia, al risarcimento, in favore degli attori, dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal padre per le causali di cui all'atto di citazione, danni da quantificarsi nella Persona_1 somma complessiva di € 133.435,34 (di cui € 6.800,00 a titolo di danno patrimoniale ed €
126.635,34 a titolo di danno non patrimoniale) o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi del 4% sul capitale rivalutato dall'evento dannoso, sino all'effettivo soddisfo”. A seguito del differimento della prima udienza ex art. 171 bis c.p.c. per il 30.4.2024, il è Controparte_2 intervenuto spontaneamente depositando la propria comparsa in data 27.11.2023 e rassegnando le proprie conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: “a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dagli attori infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, anche in ordine alla legittimazione quale erede, stante anche la prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità; c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno
– l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute al dante causa di parte attrice (o per essa ai soggetti legittimati) in relazione ai medesimi fatti per cui è causa”. Successivamente, il giudice ha dichiarato la contumacia della e, a scioglimento della Controparte_1 riserva assunta in udienza, con provvedimento dell'1.7.2024 il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 15.4.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica, trattenendo poi la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori e , in qualità di figli ed eredi legittimi Parte_1 Parte_2 di (come da doc. 1 allegato alla citazione), hanno convenuto in giudizio la Persona_1
Repubblica chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1 non patiti del proprio padre per la deportazione ed internamento subiti da quest'ultimo durante la
Seconda Guerra Mondiale. In particolare, gli attori hanno esposto: che nato a Persona_1
Valdobbiadene il 17.05.1924, prestava servizio presso il 32mo Reggimento Artiglieria quando in data 9.9.1943 veniva arrestato da una squadra di SS e deportato in inizialmente presso il CP_1
Pagina 2 campo denominato M. Stammlager XX A 1073 e situato a Thorn (Torun), e successivamente veniva trasferito nello Stammlager XX B n. 470 situato a Marienburg (Marlbork), come da foglio matricolare allegato (doc. n. 3) e ridotto in schiavitù e assoggettato a lavoro forzato;
che era stato poi liberato, dopo due anni di prigionia in data 28.2.1945 e rimpatriato in data 22.12.1945; che i traumi subiti durante la prigionia, la privazione del cibo e le pesanti condizioni in cui era stato costretto a vivere avevano condizionato per sempre la salute e la vita de sig. il Persona_1 quale aveva subito gravi problemi di salute, tra cui il diabete, malattia che gli aveva causato anche l'amputazione degli arti inferiori e causato la morte il 6.3.1999. Gli attori hanno chiesto pertanto il ristoro del danno patrimoniale subìto da consistente nella mancata Persona_1 percezione di retribuzione a fronte del lavoro prestato durante il periodo di deportazione (per circa
17 mesi, settembre 1943 a febbraio 1945) e del danno non patrimoniale consistente nelle sofferenze fisiche e psichiche subìte durante la prigionia. La difesa erariale, nell'atto di costituzione in giudizio Contr per il (di seguito italiano intervenuto, ha eccepito Controparte_2
Contr quanto segue: l'esclusiva titolarità della situazione dedotta in giudizio dal lato passivo del in quanto unico successore ex lege nel debito contratto dallo Stato Tedesco;
la prescrizione del credito risarcitorio, stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del giudizio;
l'inammissibilità della domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale;
il difetto di prova della qualità di eredi;
la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, ai fini della decurtazione delle somme già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta da parti attrici.
La di convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel Controparte_1 CP_1 presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della di Controparte_1 CP_1 quale Stato che si pone in continuità giuridica con la del Reich, se siano o meno CP_1 CP_5 stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano
[...]
Il intervenuto in giudizio, va Persona_1 CP_2 Controparte_2 considerato come unica parte interessata a spiegare intervento in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di Controparte_2 sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo
Pagina 3 luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del Controparte_2 convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il CP_2 [...]
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, Controparte_2 munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_2 in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di
[...] specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_2 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il Controparte_2 pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto CP_2 per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_2 possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di
Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a Controparte_2 ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle
Pagina 4 domande degli attori quali eredi di un Internato Militare Italiano (MI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i CP_1 militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta CP_1 potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista.
Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al
Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi CP_1 potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi del diritto a monte della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la
Pagina 5 prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di Persona_1 deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare italiano nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha Persona_1 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla
Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_1 stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_1
Pagina 6 deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_1 assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli MI (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_2 in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra
Pagina 7 richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
Ferrini (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda delle parti attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di
[...]
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia Persona_1 dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da e da . Spese Parte_1 Parte_2 compensate.
Roma, 7-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 8 Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34493/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali figli ed eredi legittimi di
[...] C.F._2 Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Vittorio Veneto (TV), alla Piazza C.F._3
Meschio n. 11/1, presso lo studio dell'Avv. Maria Bruschi, che li rappresenta e difende con l'Avv.
Valentina Gatti come per mandato in atti –
ATTORI
Contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge –
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttivo, notificato a mezzo PEC all'Avvocatura Generale dello Stato in data 27.6.2023 e per via diplomatica in data 28.8.2023, come da depositata (in data 17.9.2024) nota dell' , gli attori di cui in epigrafe nella qualità Controparte_3 indicata in citazione hanno convenuto in giudizio la al fine di CP_1 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Dichiarare tenuta e
Pagina 1 condannare la in persona dell'Ambasciatore accreditato pro Controparte_1 tempore in Italia, al risarcimento, in favore degli attori, dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal padre per le causali di cui all'atto di citazione, danni da quantificarsi nella Persona_1 somma complessiva di € 133.435,34 (di cui € 6.800,00 a titolo di danno patrimoniale ed €
126.635,34 a titolo di danno non patrimoniale) o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi del 4% sul capitale rivalutato dall'evento dannoso, sino all'effettivo soddisfo”. A seguito del differimento della prima udienza ex art. 171 bis c.p.c. per il 30.4.2024, il è Controparte_2 intervenuto spontaneamente depositando la propria comparsa in data 27.11.2023 e rassegnando le proprie conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: “a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dagli attori infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, anche in ordine alla legittimazione quale erede, stante anche la prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità; c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno
– l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute al dante causa di parte attrice (o per essa ai soggetti legittimati) in relazione ai medesimi fatti per cui è causa”. Successivamente, il giudice ha dichiarato la contumacia della e, a scioglimento della Controparte_1 riserva assunta in udienza, con provvedimento dell'1.7.2024 il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 15.4.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica, trattenendo poi la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori e , in qualità di figli ed eredi legittimi Parte_1 Parte_2 di (come da doc. 1 allegato alla citazione), hanno convenuto in giudizio la Persona_1
Repubblica chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1 non patiti del proprio padre per la deportazione ed internamento subiti da quest'ultimo durante la
Seconda Guerra Mondiale. In particolare, gli attori hanno esposto: che nato a Persona_1
Valdobbiadene il 17.05.1924, prestava servizio presso il 32mo Reggimento Artiglieria quando in data 9.9.1943 veniva arrestato da una squadra di SS e deportato in inizialmente presso il CP_1
Pagina 2 campo denominato M. Stammlager XX A 1073 e situato a Thorn (Torun), e successivamente veniva trasferito nello Stammlager XX B n. 470 situato a Marienburg (Marlbork), come da foglio matricolare allegato (doc. n. 3) e ridotto in schiavitù e assoggettato a lavoro forzato;
che era stato poi liberato, dopo due anni di prigionia in data 28.2.1945 e rimpatriato in data 22.12.1945; che i traumi subiti durante la prigionia, la privazione del cibo e le pesanti condizioni in cui era stato costretto a vivere avevano condizionato per sempre la salute e la vita de sig. il Persona_1 quale aveva subito gravi problemi di salute, tra cui il diabete, malattia che gli aveva causato anche l'amputazione degli arti inferiori e causato la morte il 6.3.1999. Gli attori hanno chiesto pertanto il ristoro del danno patrimoniale subìto da consistente nella mancata Persona_1 percezione di retribuzione a fronte del lavoro prestato durante il periodo di deportazione (per circa
17 mesi, settembre 1943 a febbraio 1945) e del danno non patrimoniale consistente nelle sofferenze fisiche e psichiche subìte durante la prigionia. La difesa erariale, nell'atto di costituzione in giudizio Contr per il (di seguito italiano intervenuto, ha eccepito Controparte_2
Contr quanto segue: l'esclusiva titolarità della situazione dedotta in giudizio dal lato passivo del in quanto unico successore ex lege nel debito contratto dallo Stato Tedesco;
la prescrizione del credito risarcitorio, stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del giudizio;
l'inammissibilità della domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale;
il difetto di prova della qualità di eredi;
la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, ai fini della decurtazione delle somme già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta da parti attrici.
La di convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel Controparte_1 CP_1 presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della di Controparte_1 CP_1 quale Stato che si pone in continuità giuridica con la del Reich, se siano o meno CP_1 CP_5 stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano
[...]
Il intervenuto in giudizio, va Persona_1 CP_2 Controparte_2 considerato come unica parte interessata a spiegare intervento in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di Controparte_2 sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo
Pagina 3 luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del Controparte_2 convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il CP_2 [...]
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, Controparte_2 munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_2 in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di
[...] specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_2 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il Controparte_2 pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto CP_2 per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_2 possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di
Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a Controparte_2 ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle
Pagina 4 domande degli attori quali eredi di un Internato Militare Italiano (MI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i CP_1 militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta CP_1 potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista.
Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al
Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi CP_1 potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi del diritto a monte della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la
Pagina 5 prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di Persona_1 deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare italiano nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha Persona_1 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla
Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_1 stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_1
Pagina 6 deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_1 assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli MI (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_2 in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra
Pagina 7 richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
Ferrini (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda delle parti attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di
[...]
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia Persona_1 dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da e da . Spese Parte_1 Parte_2 compensate.
Roma, 7-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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