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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1751 del R.G. per l'anno 2024, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dall'avv. Tiziana Talarico;
C.F._1
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Silvia CP_1
Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
Nel corso del giudizio, veniva disposta CTU medico-legale che riconosceva la periziata soggetto bisognoso di assistenza continua, a decorrere dalla data della visita peritale eseguita il 16.02.2024.
Parte ricorrente contesta le conclusioni contenute nell'elaborato peritale in ordine alla fissazione della data di decorrenza dello stato di necessità di assistenza continua riconosciuto in suo favore, lamentando che il CTU aveva sottovalutato la patologia psichiatrica che l'affliggeva ed assumendo che la documentazione specialistica acquisita agli atti di causa, segnatamente, la relazione medica psichiatrica dell'
[...]
del 10.09.2020 ed il certificato del Dipartimento di Salute Mentale Parte_2
Parte dell' di del 04.05.2022, consentivano di affermare la ricorrenza della Parte_2
necessità di assistenza continua già alla data della domanda amministrativa presentata il 25.01.2021.
Chiede pertanto, previo eventuale rinnovo della CTU, il riconoscimento in suo favore dello stato di invalidità con necessità di assistenza continua, sin dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei scaduti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Si è costituito l' argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza nel CP_1
merito delle pretese di parte opponente.
E' anzitutto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' CP_1
per mancanza della dichiarazione di dissenso.
L'opposizione è infatti tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., atteso che la dichiarazione di dissenso è intervenuta nel termine di trenta giorni assegnato dal giudice ed il ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi trenta giorni.
Nel merito, la domanda va accolta nei limiti che seguono.
Il CTU ha accertato che la ricorrente risultava non autosufficiente a partire dalla data della visita peritale, effettuata il giorno 16.02.2024.
2 Sennonché, la valutazione del CTU non appare condivisibile nel punto in cui, dopo avere ravvisato che la perizianda era in possesso dei requisiti biologici previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha determinato come data di decorrenza della provvidenza economica quella della visita peritale (16.02.2024).
Al riguardo, l'affermazione dell'ausiliario si pone in conflitto con la documentazione
Parte in atto, segnatamente, con la relazione medica psichiatrica rilasciata dall' di il 10.09.2020, che aveva diagnosticato un “grave deterioramento mentale Parte_2
con manifestazioni psicotiche, turbe del comportamento, deficit cognitivi e incontinenza urinaria in soggetto con storia personale di depressione maggiore ricorrente, grave ...”, nonché con il certificato rilasciato dal Dipartimento di Salute Parte Mentale dell' di il 04.05.2022, che aveva diagnosticato un “grave Parte_2
deterioramento mentale con manifestazioni psicotiche, turbe del comportamento, deficit cognitivi e incontinenza urinaria in soggetto con storia personale di depressione maggiore ricorrente grave. In atto si registra un peggioramento globale delle sue condizioni, in particolare si è accentuata componente psicotica che prova irrequietezza o addirittura agitazione. La sfera cognitiva presenta ulteriore deterioramento”.
Alla luce di siffatta documentazione rilasciata da strutture pubbliche, il beneficio in questione deve riconoscersi almeno a far data dal 04.05.2022, allorquando il
Parte Dipartimento di Salute Mentale dell' di ebbe a certificare nei Parte_2
confronti della ricorrente la diagnosi di grave deterioramento mentale con manifestazioni psicotiche, turbe del comportamento, deficit cognitivi e incontinenza urinaria in soggetto con storia personale di depressione maggiore ricorrente grave, dando atto di un peggioramento globale delle sue condizioni, con accentuazione della componente psicotica ed ulteriore deterioramento della sfera cognitiva.
Infatti, poiché tra la certificazione del 04.05.2022 e la visita peritale eseguita il
16.02.2024 non vi è in atti documentazione attestante un aggravamento delle condizioni della periziata, può ritenersi con tranquillizzante certezza che la patologia diagnosticata dal CTU fosse già consolidata all'epoca del rilascio della certificazione sanitaria del 04.05.2022.
3 Non è invece condivisibile la valutazione del CTU nel punto in cui, pur dando atto della sussistenza della relazione medica del 2020 con diagnosi di grave deficit mentale e del successivo certificato psichiatrico del 2022 attestante l'aggravamento di tale deterioramento mentale, arriva ad affermare, in base ad una mera ipotesi che non appare suffragata da alcun dato documentale, che, siccome negli anni tra il 2020
e il 2022 e negli anni tra il 2022 e il 2024, la ricorrente non si era recata dallo specialista nonostante la sua grave patologia, tanto poteva essere spiegato con la circostanza che probabilmente in quegli anni non ne aveva avuto bisogno.
Ritiene il giudice che, se è vero, come illustra il consulente, che le malattie mentali possono essere costellate da diverse fasi, riprese, recidive, acuzie, non è tuttavia condivisibile la sua affermazione che, nel caso concreto, non era possibile valutare lo stato mentale pregresso della paziente a causa della mancanza di sufficiente documentazione sanitaria: contrariamente a quanto assume il CTU, la documentazione menzionata era idonea a dimostrare la gravità e la continuità della malattia da cui era affetta la ricorrente (dunque il consolidamento della precarietà del suo stato mentale) almeno a far data dal certificato del 04.05.2022.
Pertanto, è da tale data (e non da quella successiva in cui si è svolta la visita peritale) che deve riconoscersi il beneficio richiesto, potendo ritenersi fin da allora insorta la condizione sanitaria che dà diritto all'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite vanno compensate, atteso che i requisiti per la erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento risultano maturati in capo alla ricorrente in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa all' , mentre quelle dell'espletata consulenza tecnica vanno poste CP_1 definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) riconosce alla odierna parte ricorrente il requisito sanitario per l'accesso all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 04.05.2022;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
4 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Catanzaro, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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