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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 4287/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11/7/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...], il [...] e Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Salvatore Falconieri
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del Presidente legale pro –tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Teresa Petrucci e
Riccardo Salvo
Resistente
Oggetto: pensione di reversibilità per coniuge divorziato
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5/4/2024 la ricorrente in epigrafe espone di aver presentato in data 29/4/2021 domanda di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 del R.D.L. 14 Aprile 1939, n. 636 e successive modifiche, essendo ella titolare dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 della Legge n. 898 del 1970 e non avendo contratto nuovo matrimonio, lamenta che con provvedimento del 28/10/2021
l'Istituto le ha comunicato che “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 29/4/2021, per il seguente motivo: in attesa della determinazione della quota spettante”, rappresenta che, a seguito di ricorso iscritto al n. 3335/2022 R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Lecce, Seconda
Sezione, per ottenere la determinazione della quota di reversibilità della pensione di cui era titolare l'ex coniuge, Sig. deceduto in data 1/2/2021 il Persona_1
Tribunale con sentenza n. 5 del 22/3/2024 ha stabilito la determinazione della “quota della pensione spettante a , quale coniuge rispetto al Parte_1 quale è stata pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con , nel 50% dell'intero”, quantifica in € 675,03 Controparte_2 il rateo mensile spettante (pari al 30% dell'intero importo di € 2.250,1, laddove il
60% spetta alla seconda coniuge del defunto) e, infine, afferma di aver proposto ricorso amministrativo per ottenere la liquidazione della prestazione, senza esito.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente chiede: “””””””””””””””””””””””””””
“1. Accertare e dichiarare la sig.ra ha diritto di vedersi Parte_1 riconoscere la pensione di reversibilità in virtù di domanda del 29.04.2021 per le ragioni esposte in narrativa,
2. Per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t., a liquidare a titolo CP_1 di pensione di reversibilità la complessiva somma di € 26.326,17 maturata sino ad oggi, nonché le ulteriori somme che matureranno sino al soddisfo oltre interessi
e rivalutazione.
3. Per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t., al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando e documentando che l' ha provveduto alla Controparte_3 liquidazione e corresponsione della quota di spettanza della pensione di reversibilità dovuta come per legge dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'obbligato, con pagamento netto anche degli arretrati (cfr. allegato n.
3 alla memoria di costituzione).
Nelle note depositate il 2/7/2025 parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, ma con vittoria di spese, rilevando che il pagamento è avvenuto il 20/6/2024, dopo la proposizione del ricorso amministrativo del 28/3/2024 e dopo la notificazione del ricorso giudiziario in data 3/5/2024.
Invero, si deve rilevare che dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione di risulta che gli arretrati della pensione, pari ad € 22.300,82 e CP_1
i primi ratei mensili, ciascuno dei quali pari ad € 723,14, sono stati pagati il
20/6/2024 (vedasi allegato n.3 della memoria di costituzione).
Pertanto, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse della ricorrente ad agire, stante l'intervenuta liquidazione della quota della pensione di reversibilità per l'anno 2024 e degli arretrati della prestazione, sicchè si deve dichiarare cessata la materia del contendere.
2 Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato la liquidazione e corresponsione della quota di pensione di reversibilità con relativo pagamento anche degli arretrati - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per ½, mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico dell' e CP_1 liquidata, tenuto conto della serialità della questione proposta, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della parte residua di spese processuali, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 11 Luglio 2025 – 24 Luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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