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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 23.07.2019 al n. 7698/2019 R.G., avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1905/2019, emesso in data
6.06.2019 e notificato in data 10.06.2019;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRSENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Concilio;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Controparte_1 C.F._1
Trotta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti, che si intendono richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.07.2019 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1905/2019, emesso in data 6.06.2019 e notificato in data 10.06.2019 ottenuto dalla opposta per l'importo di €30.747,91. Controparte_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 30.12.2019 l'opposta che instava per il rigetto della opposizione.
Con le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6.11.2025 il comune di dava atto che Parte_1 le intercorse trattative per il bonario componimento erano andate a buon fine e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle
1 spese, come da accordo sottoscritto dalle parti, versato in atti unitamente alla determina n. 904 del
01.07.2025.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. Cass.
4531/2000). Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel giudizio n.
7698/19 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 23.07.2019 al n. 7698/2019 R.G., avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1905/2019, emesso in data
6.06.2019 e notificato in data 10.06.2019;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRSENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Concilio;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Controparte_1 C.F._1
Trotta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti, che si intendono richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.07.2019 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1905/2019, emesso in data 6.06.2019 e notificato in data 10.06.2019 ottenuto dalla opposta per l'importo di €30.747,91. Controparte_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 30.12.2019 l'opposta che instava per il rigetto della opposizione.
Con le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6.11.2025 il comune di dava atto che Parte_1 le intercorse trattative per il bonario componimento erano andate a buon fine e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle
1 spese, come da accordo sottoscritto dalle parti, versato in atti unitamente alla determina n. 904 del
01.07.2025.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. Cass.
4531/2000). Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel giudizio n.
7698/19 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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