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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7133 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 11207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11207 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANO C.F._1
MARIACRISTINA presso la quale elettivamente domicilia in Portici (Na) alla Via Dalbono,
Parco Punzo n. 13/15
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAPRIO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a CR (Na) alla via San Giorgio Vecchio n. 1
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2024 , sulla Parte_1 premessa di aver contratto matrimonio con in San Giorgio a CR CP_1
l'11.06.2014 e che dalla loro unione era nata una figlia: (24.04.2015), rappresentava Per_1 che le parti si erano separate in forza di sentenza dell'intestato Tribunale n. 3610/2021 del
16.04.2021, munita di attestazione di passaggio in giudicato, e che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del predetto Tribunale (24.11.2017) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Aggiungeva che nella predetta sentenza era stato disposto l'affido condiviso della figlia, la residenza privilegiata della stessa presso la madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, chiedeva: “1) pronunciare la cessazione del matrimonio civile contratto dai coniugi e contratto in San Giorgio a Parte_1 CP_1
CR (Na) matrimonio civile trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di San
Giorgio a CR (Na) (anno 2014, Atto numero 24, Parte I), con il quale era stato scelto quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni;
2) stabilire che la figlia minore con residenza preferenziale presso Per_1
l'abitazione materna, resti affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la stessa;
3) stabilire che la figlia minore incontri il padre secondo il calendario di Per_1 visite espressamente previsto dalla sentenza emanata dall'On. Tribunale di Napoli recante n.
3610/2021 emanata all'esito del procedimento di separazione personale giudiziale dei coniugi cui veniva assegnato rg n. 21196/2017;
4) stabilire che il IG. entro e non oltre il giorno 20 di ciascun Parte_1 mese e tenuto conto delle capacità reddituale, corrisponda alla IG.ra una cifra CP_1 complessiva pari ad € 300,00 (trecentocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore . Tale somma continuerà ad essere versata sul conto corrente Per_1 postale e/o bancario, intestato alla IG.ra ; CP_1
5) tale cifra sarà ogni anno automaticamente adeguata secondo l'intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati. Il padre provvederà, inoltre, in misura pari al 50% alle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per i minori, nonché, sempre in misura pari al 50% a tutte le spese ludiche e sportive extra preventivamente concordate secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo d'intesa recante del giorno 7 Marzo
2018. Dal punto di vista fiscale ciascuno dei genitori porterà nella propria dichiarazione dei redditi le spese da ognuno sostenute per la figlia minore , mentre l'assegno unico Per_1 familiare sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda divorzile avanzata dal ricorrente e chiedeva: “1. pronunciare la cessazione del matrimonio civile contratto dai coniugi e contratto in San Giorgio a CR (Na), il Parte_1 CP_1 giorno 11 Giugno 2014 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giorgio a
CR (Na) (atto n. 24 parte I dell'anno 2014, ordinando all'ufficiale di stato civile di provvedere alle relative annotazioni;
2. determinare in euro 400,00 (quattrocento/00) l'importo dell'assegno mensile che il IG. dovrà versare a mezzo bonifico sul conto corrente Parte_1 postale/bancario intestato alla IG.ra , entro e non oltre, il giorno 5 di ciascun CP_1 mese, a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore;
Per_1
3. in via subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta formulata, confermare quanto espressamente stabilito in sede di decreto di omologazione della separazione personale giudiziale delle parti oltre aggiornamento ISTAT, ovvero stabilire in euro 300,00 (trecento/00) l'importo dell'assegno mensile che il IG.
dovrà versare a mezzo bonifico sul conto corrente postale/bancario Parte_1 intestato alla IG.ra , da versare entro e non oltre, il giorno 5 di ciascun mese, a CP_1 titolo di assegno di mantenimento della figlia minore;
Persona_2
4. confermare per il resto tutte le condizioni stabilite in sede di sentenza di separazione personale giudiziale dei coniugi pubblicata il giorno 16 Aprile 2021 recante n.
3610/2021 all'esito del procedimento cui veniva assegnato r.g. n. 21196/2017 ed emanato dall'On Tribunale di Napoli;
5. condannare il IG. al pagamento delle spese e competenze Parte_1 del presente giudizio.”
Successivamente le parti depositavano un accordo sottoscritto in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio.
Scardinato il procedimento sul ruolo del sottoscritto magistrato delegato alla trattazione atteso l'esonero dall'attività giurisdizionale del magistrato titolare, all'udienza del
22.04.2025 le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori, e nel confermare la loro volontà di divorziare, si riportavano al contenuto dell'accordo già depositato, a parziale modifica del quale precisavano che l'Assegno Unico, pari a circa €
220,00, sarebbe stato percepito per intero da CP_1
Il Giudice confermava in via provvisoria le statuizioni di cui alla separazione e riservava la decisione della causa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74,
e dalla L 55/2015 essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza passata in giudicato come da attestazione in calce alla copia della stessa prodotta in giudizio ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da accordo sottoscritto in atti:
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 11 Giugno 2014 dai coniugi e in San Giorgio a CR (Na) e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri di Stato civile del Comune di San Giorgio a CR (Na) (Anno 2014, Atto numero
24, Parte I);
- ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere ad effettuare le relative annotazioni;
- affidare la figlia minore , con residenza preferenziale presso l'abitazione Per_1 materna sita in San Giorgio a CR (Na) alla Via Giuseppe Guerra n. 3 Scala A Interno n.
5, in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la stessa;
- la figlia minore potrà trascorrere con il padre il martedì ed il giovedì Per_1 pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nonché, a settimane alterne il fine settimana con il pernottamento presso il suo domicilio, dal sabato alle ore 11:00 alla domenica alle ore
19:00.Trascorrerà, inoltre, con il padre il giorno 24 Dicembre o il giorno 25 Dicembre ed il giorno 31 Dicembre o il primo Gennaio con il pernottamento ed il 6 Gennaio (dalle ore 10:00 alle ore 20:00), e, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
(dalle ore 10:00 alle ore 20:00). Durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Agosto o di Luglio. Tale periodo di vacanza dovrà essere concordato e comunicato alla madre entro il 30 Maggio di ciascun anno. La figlia minore trascorrerà, inoltre, con Per_1 entrambi i genitori, il proprio onomastico e compleanno;
nel caso in cui ciò non fosse possibile, trascorrerà nello stesso anno il compleanno con un genitore e l'onomastico con l'altro, mentre, potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni ed onomastici, nonchè, con il padre la festa del papà e con la madre quella della mamma. Tale regolamentazione del diritto di visita del padre dovrà essere sempre raccordato ed armonizzato con le primarie eIGenze scolastiche e di vita della figlia minore;
Per_1
- il IG. entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese Parte_1 corrisponderà alla IG.ra , una cifra complessiva pari ad € 300,00 (trecento/00), a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Tale somma continuerà ad Per_1 essere versata su conto corrente bancario, intestato alla IG.ra ; CP_1
- tale cifra sarà ogni anno automaticamente adeguata secondo l'intervenuta rivalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati. Il padre provvederà, inoltre, in misura pari al 50% alle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per la figlia minore , nonché, Per_1 sempre in misura pari al 50% a tutte le spese ludiche e sportive extra preventivamente concordate secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo d'intesa sottoscritto il giorno
7 Marzo 2018.Dal punto di vista fiscale ciascuno dei genitori porterà nella propria dichiarazione dei redditi le spese da ognuno sostenute per la figlia minore , mentre Per_1
l'assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 100% da;
CP_1
- i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore .” Per_1
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore , il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della Per_1 presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Passando infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 • pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il 11.06.2014 (atto
[...] CP_1
n. 24, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2014)
• disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 02.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino