Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2025, proposto da:
CH MA KI, OG AS KI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 16632 del 16.10.2025 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha respinto la SCIA in sanatoria prot. Gen. N.12973 pratica n.143 del 20.08.2025 per interventi di manutenzione straordinaria e restauro dell'unità abitativa di proprietà dei ricorrenti;
2) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari, in virtù di atto di compravendita del 30.11.2001 rep. 40110 e racc. 6906, di un immobile sito in Positano, costituente un “fabbricato di civile abitazione con antistante terreno di circa mq. 215, composto al piano terra da tre vani, cucina, portico antistante, due WC e terrazzo ed al piano primo da tre vani, cucina, portico antistante, due wc e terrazzo ed al piano primo da tre vani, ingresso, bagno e terrazzo tutto collegato con rampe di scale”.
L’immobile è catastalmente identificato al foglio 5 particella 490 sub 3; mentre il terreno risulta distinto al NCT al foglio 4, p.lla 1215.
A seguito di sopralluogo del 15.3.2004, erano riscontrati i seguenti abusi edilizi: 1) la diversa configurazione degli infissi esterni; 2) la realizzazione sul terrazzo di un solarium “di circa m.8,00/2,40, pavimentato con piastrelle di colore ameno e sopraelevato di circa 25/40 cm rispetto alla quota di calpestio circostante”; 3) il fatto che “allo stesso livello, prospiciente il vano attiguo al salone la preesistente <> è stata sagomata e piastrellata anch’essa di colore ameno ed attualmente ha una 3 profondità di circa m.1,60”.
Il 19.11.2004, il ricorrente ER OG AS presentava istanza di condono edilizio ex L.326/03, concernente a) la realizzazione di un locale tecnico interamente interrato della superficie interna di circa mq. 14,10; b) l’ampliamento della vasca posta sul terrazzo del piano terra; c) un non meglio e ben identificato “ampliamento, ultimato entro il 30.06.2002, di una preesistente abitazione disposta su due livelli, ricavando al piano terra e primo una maggiore superficie utile di circa mq. 63,40”.
Con nota, prot.12973 pratica n.143 del 20.08.2025, i ricorrenti epigrafati presentavano istanza ex art. 36 bis, per la sanatoria dei seguenti abusi: 1) una diversa configurazione degli infissi, che non hanno variato quelle che erano le bucature originali, trattandosi pertanto di una mera modifica dei materiali, comunque compatibili (ferro brunito); 2) la realizzazione del solarium: esso è poco più di una pavimentazione fluttuante realizzata con elementi autonomi appoggiati sull’originale calpestio del terrazzo esterno, non infissi al suolo e facilmente amovibili; 3) opere alla vasca preesistente, che è stata pavimentata e sagomata internamente per conformarla ad esigenze meramente estetiche; 4) il locale tecnico interrato posto al di sotto del terrazzamento superiore al terzo livello sottostrada e destinato all’alloggio delle impiantistiche a servizio dell’unità abitativa.
Con provvedimento, prot. 16632 del 16.10.2025, il Comune rigettava la sanatoria.
Con successivo provvedimento, prot. n. 16029 datato 8.10.2025, il Comune formalizzava il preavviso di diniego della sanatoria, ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90.
Il 20.10.2025, il ricorrente epigrafato deduceva con articolata perizia di parte.
Con provvedimento, n. 17045 del 23.10.2025, l’Ente rigettava la sanatoria e disponeva la riviviscenza dell’ingiunzione di demolizione n. 18/2025.
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 21 gennaio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente fondato.
Lo stato degli atti è chiaro.
Le ragioni del diniego sono così di seguito sintetizzate:
asserita inapplicabilità dell’art. 36-bis D.P.R. 380/2001, perché le opere sarebbero in carenza di permesso di costruire, fattispecie più grave per la quale non trova applicazione l’art. 36bis D.P.R. 380/2001; inammissibilità di sanatoria in quanto l’immobile risulterebbe “privo della legittimità” per pendenza di due pregresse domande di condono edilizio (L. 47/85 e L. 724/94), non ancora definite; presunta realizzazione delle opere in data successiva al 23.10.2008, desunta da un mero confronto con i grafici integrativi delle suddette istanze di condono; necessità di “valutazione globale” che precluderebbe una trattazione separata dei vari interventi edilizi.
Ed invero, come emerge dalle evidenze documentali in atti, è di palmare evidenza il vizio procedurale profilato dalla parte ricorrente, nel suo gravame.
Non è infatti condivisibile la ragione ostativa all’accoglimento della domanda di sanatoria, addotta dal Comune nel suo provvedimento, inerente la pendenza pregiudiziale di due istanze di condono.
Se, infatti, la definizione del condono edilizio era ritenuta pregiudiziale, il Comune non poteva definire negativamente il secondo procedimento di sanatoria (art. 36bis), prima di pronunciarsi sul condono edilizio.
Come condivisibilmente evidenzia il ricorrente epigrafato, il Comune era tenuto o a sospendere il procedimento, ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001, per pendenza del condono edilizio; ovvero, ad esaminare contestualmente, in un unico procedimento, le due istanze (condono edilizio; accertamento di conformità ex art. 36 bis), per pervenire al risultato della regolarizzazione degli abusi che possono essere salvaguardati.
Nel caso di specie, non è avvenuto alcunchè di tutto ciò.
Il vizio procedimentale è incontestabile.
Il gravame è accolto.
Stante la mancata costituzione del Comune intimato, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, n. 17045 del 23.10.2025.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO