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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7190/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita beni mobili
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mugnai e Gianluca Parte_1
Devitiis, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Sarno, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/12/2017 la Pt_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2119/2017ad essa notificato
[...] in data 13.11.2017 dalla per il pagamento della Controparte_1 somma di euro 5.287,68 oltre accessori, deducendo a motivo che la fornitura in virtù della quale la controparte aveva emesso le fatture azionate in via monitoria era stata prontamente contestata da essa opponente e, per tali motivi, mai utilizzata, anzi rispedita al mittente perché non conforme all'ordine e alle necessità della committente. In particolare esponeva che nel mese di aprile 2014 essa opponente, in considerazione della prossima apertura della nuova attività di Caffetteria denominata ” in (SI), Pt_2 CP_2 comprendente anche la fornitura a terze aziende di caffè sfuso (supermercati, negozi ecc.), aveva ordinato alla delle bobine per Controparte_1 incarto di capsule e cialde di caffè, che dovevano contenere la descrizione delle caratteristiche del prodotto e, soprattutto, il marchio dell'azienda con la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 dicitura “LoScuro”. La società opposta, quindi, aveva trasmesso la bozza d'impaginazione con l'indicazione del marchio “LoScuro”, dopodiché la
[...]
aveva eseguito la stampa ruotando di 90° il disegno richiesto dalla CP_1 opponente con il file allegato, effettuando una modifica ed, infine, un'altra azienda (Caffè Toscano di Livorno) aveva proceduto al confezionamento della cialda. L'opponente rilevava come la , rettificando Controparte_1 senza autorizzazione l'impaginazione trasmessa da essa e spostando il Pt_1 disegno del marchio all'interno del fronte e non a metà, come richiesto dalla società opponente, aveva stravolto la grafica richiesta. Le cialde venivano, quindi, confezionate dall'azienda Caffè Toscano di Livorno ed inviate alla società opponente per la vendita in tempo utile per l'apertura della caffetteria
“LoScuro” avvenuta nel maggio 2014. Invece, per quanto riguarda le capsule CP_ il procedimento era stato lo stesso usato per le cialde, per cui la aveva omesso allo stesso modo di seguire le indicazioni della CP_1 committente ovvero di adempiere alla sua principale obbligazione di fornire un prodotto adatto allo scopo. Infatti, la parte centrale del layout destinata al fronte della confezione era completamente nera, così che l'azienda di
Livorno, che doveva effettuare il confezionamento adoperando le bobine stampate dalla aveva dovuto interrompere la Controparte_1 lavorazione, informando l'opponente dell'errore nella stampa. La
[...]
, infatti, aveva stampato e consegnato al rivenditore della le CP_1 Pt_1 bobine per incarto delle capsule del tutto errate, ovvero con il frontale richiesto messo nel laterale e, come tali, del tutto inutilizzabili. Le bobine venivano prontamente contestate e restituite al mittente da essa opponente con comunicazione email del 27.6.2014 e le merci non conformi rimanevano in deposito presso l'azienda confezionatrice, per cui veniva richiesta di emissione di nota di credito della fattura, purtroppo mai giunta. A seguito dell'inadempimento contrattuale della società opposta, essa opponente allegava di aver subìto danni patrimoniali per la mancata vendita dei prodotti e per la mancata promozione del proprio marchio “LoScuro” che è anche il nome della Caffetteria, la quale, al momento dell'inaugurazione, aveva potuto promuovere e vendere esclusivamente le cialde confezionate correttamente dalla società opposta, ma non le capsule, con un danno quantificabile in euro
3.564,00. Inoltre, la società opponente, avendo dovuto rivolgersi a terzi per la vendita di capsule, con indicazione del nome sul fronte della capsula di altra azienda denominata “Caffè Toscano”, non aveva potuto promuovere il proprio nome e marchio come progettato, causando un danno di natura economica pari ad 800,00 per ogni anno di mancata promozione del marchio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 e vendita delle capsule di caffè. Per tali motivi chiedeva al giudice Pt_2 la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento di complessivi euro 7.764,00 a titolo di risarcimento danni. CP_ Si costituiva in giudizio la la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, esponendo che la ebbe ad ordinare la Pt_1 stampa di bobine per incarto di capsule e cialde di caffè indicando le CP_ specifiche tecniche della stampa e assemblò il materiale da stampare, inviando alla con mail del 24.4.2014, il file in formato pdf delle bobine Pt_1 da stampare e prima di mandare in stampa le bobine (per capsule e cialde) attese conferma dalla ebbe a richiedere alcune modifiche, che Pt_1 Pt_1 CP_
apportò comunicando il nuovo file con mail del 29.4.2014. Con mail del CP_ 30.4.2014 comunicava a “potete procedere vi ringrazio Pt_1 attendiamo vostre notizie anche in merito alla modalità di pagamento”. CP_ Quindi essa aveva proceduto alla stampa sulla base della approvazione della e poi alla consegna della merce nel mese di maggio 2014, come Pt_1 da fatture e documenti di trasporto e consegna prodotti in atti. Ricevuta la merce nulla obiettò, anzi provvedeva al pagamento della fattura Pt_1
1425/14 relativa alle capsule. Trascorso tempo senza che la Pt_1 CP_ provvedesse al saldo della fornitura, la ne sollecitava il pagamento, per cui con mail 12.11.2014 la chiedeva all'opposta di andargli “incontro Pt_1 per il pagamento magari in due volate e l'attrezzatura delle capsule almeno CP_ quella non vorremmo pagarla”. Essa , pur non essendovi tenuta, emetteva nota credito nr. 3621 del 31.12.14 a storno dei soli impianti, ma l'opponente non provvedeva a pagare il saldo della fornitura. Per tali motivi, deducendo l'infondatezza delle domande e eccependo in ogni caso la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei presunti vizi della merce e la prescrizione annuale dell'azione, chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Rigettate le richieste istruttorie, in quanto irrilevanti per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e quindi decisa dal giudice.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Invero la merce fu consegnata all'opponente senza che questa ebbe a contestarla o a denunciare vizi o difformità dall'ordine effettuato nel termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c., né ebbe a proporre l'azione entro il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 termine prescrizionale di cui al comma 3 previsto per la proposizione dell'azione di garanzia per vizi, attesa la consegna avvenuta nel maggio
2014.
In effetti non vi fu alcun inadempimento da parte dell'opposta, in quanto quest'ultima ha provato, producendo la corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo email, che il prodotto fornito fu eseguito su specifica approvazione da parte dell'opponente, quindi senza alcun vizio o difformità dall'ordinazione.
Peraltro la ricevuta la merce, ebbe a provvedere al pagamento Pt_1 proprio della fornitura delle capsule contestate. Successivamente, facendo presenti difficoltà economiche, l'opponente chiese alla opposta una dilazione di pagamento ed uno sconto, implicitamente operando un riconoscimento del debito.
D'altra parte, l'opponente ha contestato in opposizione la sola fornitura di capsule, di cui alla fattura n. 1425/14 pagata e non oggetto di ingiunzione, mentre nessuna contestazione ha avanzato per le cialde, ovvero per le fatture nn. 1478/14 e 1485/14 oggetto di ingiunzione, dal cui totale fu detratto l'importo di euro 592,92 per la nota credito nr. 3621/14.
A parte tale contraddizione nella difesa dell'opponente, dalla documentazione prodotta in causa, emerge che l'opposta ebbe a produrre e consegnare all'opponente esattamente quanto dalla stessa commissionato e poi espressamente approvato prima di andare in stampa.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in data 14/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7190/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita beni mobili
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mugnai e Gianluca Parte_1
Devitiis, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Sarno, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/12/2017 la Pt_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2119/2017ad essa notificato
[...] in data 13.11.2017 dalla per il pagamento della Controparte_1 somma di euro 5.287,68 oltre accessori, deducendo a motivo che la fornitura in virtù della quale la controparte aveva emesso le fatture azionate in via monitoria era stata prontamente contestata da essa opponente e, per tali motivi, mai utilizzata, anzi rispedita al mittente perché non conforme all'ordine e alle necessità della committente. In particolare esponeva che nel mese di aprile 2014 essa opponente, in considerazione della prossima apertura della nuova attività di Caffetteria denominata ” in (SI), Pt_2 CP_2 comprendente anche la fornitura a terze aziende di caffè sfuso (supermercati, negozi ecc.), aveva ordinato alla delle bobine per Controparte_1 incarto di capsule e cialde di caffè, che dovevano contenere la descrizione delle caratteristiche del prodotto e, soprattutto, il marchio dell'azienda con la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 dicitura “LoScuro”. La società opposta, quindi, aveva trasmesso la bozza d'impaginazione con l'indicazione del marchio “LoScuro”, dopodiché la
[...]
aveva eseguito la stampa ruotando di 90° il disegno richiesto dalla CP_1 opponente con il file allegato, effettuando una modifica ed, infine, un'altra azienda (Caffè Toscano di Livorno) aveva proceduto al confezionamento della cialda. L'opponente rilevava come la , rettificando Controparte_1 senza autorizzazione l'impaginazione trasmessa da essa e spostando il Pt_1 disegno del marchio all'interno del fronte e non a metà, come richiesto dalla società opponente, aveva stravolto la grafica richiesta. Le cialde venivano, quindi, confezionate dall'azienda Caffè Toscano di Livorno ed inviate alla società opponente per la vendita in tempo utile per l'apertura della caffetteria
“LoScuro” avvenuta nel maggio 2014. Invece, per quanto riguarda le capsule CP_ il procedimento era stato lo stesso usato per le cialde, per cui la aveva omesso allo stesso modo di seguire le indicazioni della CP_1 committente ovvero di adempiere alla sua principale obbligazione di fornire un prodotto adatto allo scopo. Infatti, la parte centrale del layout destinata al fronte della confezione era completamente nera, così che l'azienda di
Livorno, che doveva effettuare il confezionamento adoperando le bobine stampate dalla aveva dovuto interrompere la Controparte_1 lavorazione, informando l'opponente dell'errore nella stampa. La
[...]
, infatti, aveva stampato e consegnato al rivenditore della le CP_1 Pt_1 bobine per incarto delle capsule del tutto errate, ovvero con il frontale richiesto messo nel laterale e, come tali, del tutto inutilizzabili. Le bobine venivano prontamente contestate e restituite al mittente da essa opponente con comunicazione email del 27.6.2014 e le merci non conformi rimanevano in deposito presso l'azienda confezionatrice, per cui veniva richiesta di emissione di nota di credito della fattura, purtroppo mai giunta. A seguito dell'inadempimento contrattuale della società opposta, essa opponente allegava di aver subìto danni patrimoniali per la mancata vendita dei prodotti e per la mancata promozione del proprio marchio “LoScuro” che è anche il nome della Caffetteria, la quale, al momento dell'inaugurazione, aveva potuto promuovere e vendere esclusivamente le cialde confezionate correttamente dalla società opposta, ma non le capsule, con un danno quantificabile in euro
3.564,00. Inoltre, la società opponente, avendo dovuto rivolgersi a terzi per la vendita di capsule, con indicazione del nome sul fronte della capsula di altra azienda denominata “Caffè Toscano”, non aveva potuto promuovere il proprio nome e marchio come progettato, causando un danno di natura economica pari ad 800,00 per ogni anno di mancata promozione del marchio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 e vendita delle capsule di caffè. Per tali motivi chiedeva al giudice Pt_2 la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento di complessivi euro 7.764,00 a titolo di risarcimento danni. CP_ Si costituiva in giudizio la la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, esponendo che la ebbe ad ordinare la Pt_1 stampa di bobine per incarto di capsule e cialde di caffè indicando le CP_ specifiche tecniche della stampa e assemblò il materiale da stampare, inviando alla con mail del 24.4.2014, il file in formato pdf delle bobine Pt_1 da stampare e prima di mandare in stampa le bobine (per capsule e cialde) attese conferma dalla ebbe a richiedere alcune modifiche, che Pt_1 Pt_1 CP_
apportò comunicando il nuovo file con mail del 29.4.2014. Con mail del CP_ 30.4.2014 comunicava a “potete procedere vi ringrazio Pt_1 attendiamo vostre notizie anche in merito alla modalità di pagamento”. CP_ Quindi essa aveva proceduto alla stampa sulla base della approvazione della e poi alla consegna della merce nel mese di maggio 2014, come Pt_1 da fatture e documenti di trasporto e consegna prodotti in atti. Ricevuta la merce nulla obiettò, anzi provvedeva al pagamento della fattura Pt_1
1425/14 relativa alle capsule. Trascorso tempo senza che la Pt_1 CP_ provvedesse al saldo della fornitura, la ne sollecitava il pagamento, per cui con mail 12.11.2014 la chiedeva all'opposta di andargli “incontro Pt_1 per il pagamento magari in due volate e l'attrezzatura delle capsule almeno CP_ quella non vorremmo pagarla”. Essa , pur non essendovi tenuta, emetteva nota credito nr. 3621 del 31.12.14 a storno dei soli impianti, ma l'opponente non provvedeva a pagare il saldo della fornitura. Per tali motivi, deducendo l'infondatezza delle domande e eccependo in ogni caso la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei presunti vizi della merce e la prescrizione annuale dell'azione, chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Rigettate le richieste istruttorie, in quanto irrilevanti per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e quindi decisa dal giudice.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Invero la merce fu consegnata all'opponente senza che questa ebbe a contestarla o a denunciare vizi o difformità dall'ordine effettuato nel termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c., né ebbe a proporre l'azione entro il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 termine prescrizionale di cui al comma 3 previsto per la proposizione dell'azione di garanzia per vizi, attesa la consegna avvenuta nel maggio
2014.
In effetti non vi fu alcun inadempimento da parte dell'opposta, in quanto quest'ultima ha provato, producendo la corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo email, che il prodotto fornito fu eseguito su specifica approvazione da parte dell'opponente, quindi senza alcun vizio o difformità dall'ordinazione.
Peraltro la ricevuta la merce, ebbe a provvedere al pagamento Pt_1 proprio della fornitura delle capsule contestate. Successivamente, facendo presenti difficoltà economiche, l'opponente chiese alla opposta una dilazione di pagamento ed uno sconto, implicitamente operando un riconoscimento del debito.
D'altra parte, l'opponente ha contestato in opposizione la sola fornitura di capsule, di cui alla fattura n. 1425/14 pagata e non oggetto di ingiunzione, mentre nessuna contestazione ha avanzato per le cialde, ovvero per le fatture nn. 1478/14 e 1485/14 oggetto di ingiunzione, dal cui totale fu detratto l'importo di euro 592,92 per la nota credito nr. 3621/14.
A parte tale contraddizione nella difesa dell'opponente, dalla documentazione prodotta in causa, emerge che l'opposta ebbe a produrre e consegnare all'opponente esattamente quanto dalla stessa commissionato e poi espressamente approvato prima di andare in stampa.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in data 14/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4